Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1354/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. YVONNE POSTERARO per e DA LU, CP_1 CP_2 si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 25 Giugno 2021 adottata dai , , Controparte_3 CP_4
e . In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari Controparte_5 Controparte_6 del presente giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi nei confronti del presente difensore che si dichiara antistatario». L'avv. SIBERIA POLITANO per e insiste per il rigetto della CP_4 CP_3 domanda proposta in quanto infondata, anche nel merito, riportandosi sul punto a quanto già argomentato nei propri scritti difensivi. L'avv. FRANCESCO DOMENICO MURONE per e , fermo Controparte_5 Controparte_6
e ribadito tutto quanto espresso, eccepito e richiesto in tutti i precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la note difensive ex art. 281 sexies cpc depositate telematicamente in data 17/05/2025. Il Giudice Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1354/2021 vertente
TRA
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
e DA LU (C.F. , rappresentati e C.F._2 C.F._3 difesi dall'avv. Yvonne Posteraro (CF.: ); CodiceFiscale_4
Attori
E
(C.F. e (C.F. ) Controparte_6 C.F._5 Controparte_5 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Domenico Murone (CF: ); C.F._7
(C.F. e (C.F. , CP_3 C.F._8 CP_4 C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv. Siberia Politano (C.F. ); C.F._10
(C.F. , contumace;
Controparte_7 C.F._11
Convenuti
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e oltre a FA IL, hanno impugnato la delibera CP_1 CP_2 assembleare del 25/06/2021 del deducendone l'illegittimità in Controparte_8 ordine al riparto delle spese concernente la loro posizione contabile. pagina 2 di 5 1.1. Gli attori, in particolare, deducono la nullità della menzionata delibera con la quale l'assemblea ha deciso di “richiedere e diffidare legalmente” gli stessi al pagamento dei contributi da loro dovuti a fronte dei lavori straordinari eseguiti da – nullità CP_9 divisata nell'estraneità dell'oggetto rispetto alle attribuzioni dell'assemblea – e, in subordine, la sua annullabilità per mancata messa a disposizione dei condomini della documentazione contabile ricevuta e ripartita dall'amministratore.
1.2. Con distinte comparse di costituzione, tanto e quanto Controparte_6 Controparte_5
e contestano la domanda eccependo, preliminarmente, il difetto CP_3 CP_4 di legittimazione passiva, sul presupposto che nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazione dell'assemblea condominiale relative alle spese per le cose e i servizi comuni, unico legittimato passivo è l'amministratore, senza necessità di litisconsorzio di tutti i condomini. Nel merito, contestano le avverse deduzioni e, in particolare, rilevano che non vi è stato alcun rifiuto di esibizione dei documenti contabili da parte dell'amministratore così come non vi è alcun obbligo in capo a questi di inviarne copia unitamente alla convocazione. Inoltre, non sussiste alcun obbligo assembleare di procedere alla nomina di un revisore contabile. Assumono, poi, che la delibera dell'assemblea condominiale impugnata è conforme alla legge e all'ordine pubblico e che la decisione di non partecipare all'assemblea condominiale, dove avrebbero potuto ascoltare le informazioni rese dall'amministratore e valutare i documenti prodotti da tutti gli altri condomini, è stata degli attori e non può questo costituire un motivo di nullità e/o annullabilità della delibera. Concludono, preliminarmente, per il rigetto della richiesta di sospensione della delibera e per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
in via gradata e nel merito, per il rigetto della domanda.
1.3. Il procedimento, rigettata la richiesta di sospensione, non ha necessitato di ulteriore istruttoria e, all'esito delle precisazioni delle conclusioni e della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., effettuate in modalità cartolare, è stato deciso con sentenza contestuale.
2. La domanda non può essere accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. L'amministratore condominiale gode di legittimazione processuale passiva esclusiva nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni [cfr. Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2636, (Rv. 660316 - 02)]. In tal caso, l'amministratore si avvale della rappresentanza processuale ope legis riconosciutagli dall'art. 1331 cod. civ., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea dei condomini [cfr. Consiglio di Stato sez. II, 12/02/2021, n.1283; Cass. Sez. 2, 27/10/2020, n. 23550, (Rv. 659389 – 01); Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095, (Rv. 643519 – 01); Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451, (Rv. 629971 -
01)].
2.2. Nel caso di specie gli attori hanno impugnato la delibera assembleare del 25/06/2021 evocando erroneamente in giudizio gli altri condomini, privi di legittimazione passiva, al posto dell'amministratore del condominio, quale unico soggetto titolare della relativa legittimazione secondo il chiaro enunciato normativo di cui al menzionato art. 1131 cod. civ. La circostanza che questi fosse dimissionario e, dunque, privo di legittimazione, è
pagina 3 di 5 chiaramente inconferente, così come erronea è la tesi attorea (prospettata nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) secondo cui dalla previsione del co. 8 dell'art. 1129 cod. civ. si ricaverebbe un'implicita abrogazione dell'istituto della prorogatio o perpetuatio imperii in capo all'amministratore del cessato dall'incarico. CP_8
Intanto va detto che l'art. 1129 cod. civ., co. 8, cod. civ., prevede espressamente che l'amministratore cessato deve compiere “le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni”, onde alla cessazione dell'incarico non si correla alcuna immediata estinzione dei poteri facenti capo all'amministratore, tra i quali rientra indubbiamente anche quello di dare attuazione alle delibere assembleari [cfr. art. 1130, co. 1, lett. a) cod. civ.], anche rappresentativi (cfr. art. 1131 cod. cv.) che rivestano, beninteso, il carattere dell'urgenza. In ogni caso, deve darsi continuità, anche all'esito della modifica della disciplina del condominio intervenuta nel 2012, al prevalente indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la perpetuatio di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 cod. civ. o per dimissioni, si fonda su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini e non trova applicazione solo quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 12120 del 17/05/2018 (Rv. 648358 - 01)]. La Suprema Corte ha espressamente riconosciuto che la prorogatio investe anche la legittimazione processuale (passiva) [cfr. In termini Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14589 del 04/07/2011 (Rv. 618415 - 01), secondo cui
“L'amministratore di condominio cessato dalla carica conserva una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell'ente di gestione, in forza di una "prorogatio" dei poteri che si esaurisce con la nomina del nuovo amministratore”]. Nel caso in esame, la presunzione della proroga dei poteri (prorogatio) in capo all'amministratore uscente non può ritenersi superata, in mancanza di ogni allegazione e prova contraria al riguardo, onde si impone il rigetto della domanda perché indirizzata nei confronti di soggetti estranei al rapporto dedotto e, dunque, privi di legittimazione passiva, con assorbimento di ogni altra domanda o eccezione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 per controversie di valore indeterminabile, ai valori tabellari minimi, avuto riguardo al livello di complessità non elevata della controversia e al numero e alla difficoltà delle questioni di fatto e di diritto esaminate. In considerazione dell'assoluta identità delle difese svolte dai difensori nei confronti delle parti rispettivamente assistite, non si farà luogo ad alcuna maggiorazione del compenso per l'assistenza di più parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 4 di 5 Rigetta la domanda. Condanna e FA IL, in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta in favore di e e in ulteriori € 3.809,00, Persona_1 Persona_2 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore di e CP_4 CP_3
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Paola, 24/06/2024. Il Giudice Matteo Torretta
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