Sentenza 9 novembre 2002
Massime • 1
L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'interpretare l'accordo collettivo del 1990/1992 per i dipendenti delle FFSS SpA, aveva equiparato la figura professionale del Dirigente centrale coordinamento trazione (D.c.c.t.) a quella del Dirigente centrale di Trazione (D.c.t.), traendo argomenti anche dall'accordo collettivo del 3 marzo 1995, che aveva realizzato la trasformazione del D.c.c.t. in D.c.t., ritenendo così esistente una continuità tra le due figure professionali e, conseguentemente, aveva riconosciuto la spettanza al D.c.c.t. dell'indennità di posizione nella stessa misura stabilita per il D.c.t.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2002, n. 15770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15770 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato RG VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/99. del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/01/99 - R.G.N. 4698/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Genova, ex art. 633 c.p.c., il signor IO SC, dipendente delle Ferrovie dello Stato con profilo di Capo Deposito Sovrintendente, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, nei confronti della società datrice di lavoro, per la somma pari alla differenza fra "la indennità di posizione nella HI misura, cui assumeva di avere diritto per le mansioni di Dirigente Centrale Trasporto (DCT), e quella corrispostagli, nella 1^ misura, dalle Ferrovie.
L'opposizione delle Ferrovie dello Stato, avverso il decreto ingiuntivo, veniva rigettata dal Pretore;
e la sentenza di primo grado, appellata dalla società, veniva confermata dal Tribunale di Genova con decisione del 16 dicembre 1998113 gennaio 1999. I giudici di secondo grado osservavano che, con accordo sindacale del 13.3.1993, all'Operatore Dirigente Centrale Coordinamento Trazione (D.C.C.T.), Capo Deposito Sovrintendente, era stata prevista l'attribuzione della indennità di posizione nella terza misura;
che l'allegato 1 all'accordo 313/1995 aveva trasformato i D.C.C.T. in D.C.T. (Dirigenti Centrali Trasporto); che il lavoratore era stato promosso Capo Deposito Sovrintendente e, con provvedimento dell'1.7.1996, addetto al Presidio Dirigenti Centrali Trasporto, sede di Genova.
La continuità esistente fra la figura professionale del D.C.C.T. e quella del D.C.T. giustificava, per il Tribunale, la erogazione della indennità di posizione nella stessa misura (la terza).
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, con unico, articolato, motivo, illustrato con memoria, la s.p.a. Ferrovie dello Stato, Società di trasporti e Servizi per Azioni.
IO SC resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa della società riscorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e seg. cod.civ., in relazione all'art. 49 del ccnl dei ferrovieri 1990/1992; violazione dell'art. 2697 cod.civ.; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deduce che il Tribunale non ha rispettato il tenore letterale dell'art. 49 ccnl, il quale si limita a prevedere che l'indennità di posizione "...si articola, per ciascuna categoria, su tre misure determinate in sede nazionale.." e che i criteri per la determinazione delle tre misure nonché la valutazione dei posti (da rivedere annualmente) saranno definiti con le OO.SS. firmatarie del presente contratto...".
Rileva che la norma del contratto nazionale rinvia ad una contrattazione collettiva integrativa al fine di definire la misura delle erogazioni, e che la figura dei D.C.T. non è mai stata oggetto di una specifica previsione contrattuale;
correttamente, pertanto, le Ferrovie avrebbero corrisposto, in mancanza di un qualsiasi titolo giustificativo della terza misura, l'indennità nella prima misura. Assume che il Tribunale non ha motivato sulla mancanza di una espressa previsione contrattuale in ordine alla misura della indennità di posizione da corrispondere ai D.C.T.; e che del tutto illogica e priva di motivazione è la equiparazione - sempre in assenza di una previsione contrattuale in tal senso - della posizione professionale dei D.C.T. a quella dei D.C.C.T., divenuti D.C.T. Lamenta, poi, che il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento, al fine di sostenere la identità sostanziale delle due posizioni, al fatto che altri dipendenti, rivestenti posizione funzionale analoga a quella del ricorrente, percepivano la indennità nella terza misura.
Così operando, i giudici di appello hanno ignorato il pacifico principio giurisprudenziale, secondo il quale non esiste nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento.
Deduce, infine, che il Tribunale ha invertito l'onere della prova, ritenendo, erroneamente, che dovessero essere le Ferrovie dello Stato a dover provare che la trasformazione dei D.C.C.T. in D.C.T. aveva comportato un mutamento delle posizioni sostanziali, e le ragioni per le quali solo ad alcuni dei D.C.T. veniva corrisposta l'indennità nella terza misura.
Il ricorso non è fondato.
In ordine alla denunciata violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, rileva il Collegio che il Tribunale non ha affatto ignorato o male interpretato l'art. 49 del ccnl, ma ha fondato la propria decisione sulla argomentata equiparazione della figura professionale del Dirigente Centrale Trazione (D.C.T.) con quella, precedente, del Dirigente Centrale Coordinamento Trazione (D.C.C.T.). Tale equiparazione viene ricavata dall'accordo 3/3/1995 e dai suoi allegati, accordo del quale non viene puntualmente denunciata la errata interpretazione da parte dei giudici di appello (in realtà, non viene neppure riportato). Secondo il Tribunale, tale accordo sanciva la trasformazione dei D.C.C.T. in D.C.T. e dava per completata, con quanto statuito dagli allegati, la trattativa di settore prevista dal ccnl 1994 relativa al segmento macchina, esclusa la sola parte economica relativa al "rimanente personale della Divisione Trazione".
Il Tribunale ha preso atto della trasformazione della figura professionale dei D.C.C.T. in D.C.T.; ha ritenuto sussistente, sulla base del citato accordo del marzo 1995, una continuità della prima figura nella seconda;
ha rafforzato il proprio convincimento con il fatto che la stessa società aveva riconosciuto che l'attribuzione provvisoria della misura minima era stata disposta per le sole "nuove immissioni in posti non valutati" essendo comunque fatta salva la maggior misura, già prevista per posizioni precedenti, relativamente a quelle posizioni nuove che a quelle fossero assimilabili per configurazione e finalità.
Ha rilevato, a dimostrazione della correttezza della propria interpretazione, che alcuni colleghi dell'iniziale ricorrente, in possesso - come quest'ultimo - della qualifica di Capo Deposito Sovrintendente e della posizione funzionale di D.C.T., continuavano a percepire, dopo la loro trasformazione da D.C.C.T., l'indennità di posizione nella terza misura.
Non è stato disconosciuto il pacifico principio della inesistenza di un principio di parità di trattamento. Semplicemente, il trattamento degli ex D.C.C.T., poi D.C.T., è stato ritenuto argomento confermativo della corretta assimilazione, sulla base dell'accordo del marzo 1995 e del suo allegato, della figura del D.C.T. a quella del D.C.C.T.
Ne consegue anche la insussistenza della dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., risultando la affermazione del Tribunale, sull'onere della prova, coerente con la interpretazione seguita. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, e la società ricorrente va condannata al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 16 (sedici/00) spese ed in euro 2.000,00 (duemila/O0) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2002