Art. 1.
Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 , limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell' articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.
Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 , limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell' articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.