Articolo 1 della Legge 6 gennaio 1963, n. 14
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1963
Art. 1.
Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 , limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell' articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1963
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