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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/07/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 215/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAU MICHELA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. MUREDDU CATERINA ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MURONI 16 07100 SASSARI presso il difensore avv. SAU MICHELA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
IN PERSONA DEL Controparte_3
DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F. ), P.IVA_3
, IN PERSONA DEL Controparte_4
DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE (C.F. ) P.IVA_4
Rappresentati e difesi dalla dott.ssa Angela Demuru, Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Falchi, dott. Fabio Bonavitacola, dott.ssa Mirella Murgia, dipendenti dello stesso , tutti domiciliati in CP_1
Sassari, Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna del Parte_1 Controparte_1 all'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. mediante riconoscimento a proprio favore, per il servizio militare di leva prestato dal 12.11.1996 al 15.10.1997, di un punteggio integrale pari a punti 5,50 totali in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto pari a 0,55.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato il ricorrente di aver proposto domanda per pagina 1 di 3 inserimento e/o aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2021-2024 e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, con atto amministrativo che avrebbe distinto il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, e quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ha sostenuto il ricorrente la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha eccepito l'illegittimità per contrarietà all'art. 485 c. 7 D Lgv 297/1994, all'art. 20 L. 958/1986, all'art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994 e all'art. 52 Cost..
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del CP_1 proprio operato, considerata la differenza tra lo svolgimento del servizio di leva nel corso del rapporto e in epoca anteriore, anche alla luce dell'espresso disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
Definito con ordinanza di rigetto del 26.6.2023 il procedimento cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per i motivi che si vanno ad esporre.
Il ricorrente chiede riconoscersi la piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Come già osservato con la precedente ordinanza cautelare, con riguardo al personale A.T.A, l'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (l'art. 485 comma 7 D.Lgs. n. 297 del 1994 riguarda il personale docente) afferma la computabilità "a tutti gli effetti" del "periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (che ha sostituito -previa abrogazione- l'art. 20 della L. n. 958 del 1986) , stabilisce, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; Il D.M. n. 50 del 1921, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" .
Il decreto, quindi, prevede:
- la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994);
- la piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 D.Lgs. n.
66 del 2010);
- la distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto, - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010)- e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. pagina 2 di 3 66 del 2010).
Il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova, quindi, riconoscimento in alcuna norma primaria.
La tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, non pare condivisibile, dal momento che imporrebbe di considerare in modo identico due situazioni non paragonabili: nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela– costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo.
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare Controparte_1 prestato non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..
La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino.
Da qui l'equiparazione del servizio svolto in costanza di rapporto di impiego a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
ciò non valendo, tuttavia, in riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese di giudizio che, avuto riguardo all'accertata assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora nella fase cautelare e della pregressa oscillazione giurisprudenziale, vengono compensate per metà e poste a carico del ricorrente nella restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di lite e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente la restante metà, liquidata in € 850,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 26/07/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 215/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAU MICHELA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. MUREDDU CATERINA ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MURONI 16 07100 SASSARI presso il difensore avv. SAU MICHELA
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
IN PERSONA DEL Controparte_3
DIRIGENTE PRO TEMPORE (C.F. ), P.IVA_3
, IN PERSONA DEL Controparte_4
DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE (C.F. ) P.IVA_4
Rappresentati e difesi dalla dott.ssa Angela Demuru, Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Falchi, dott. Fabio Bonavitacola, dott.ssa Mirella Murgia, dipendenti dello stesso , tutti domiciliati in CP_1
Sassari, Trav. La Crucca n. 1 – Loc. Baldinca
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna del Parte_1 Controparte_1 all'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. mediante riconoscimento a proprio favore, per il servizio militare di leva prestato dal 12.11.1996 al 15.10.1997, di un punteggio integrale pari a punti 5,50 totali in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto pari a 0,55.
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato il ricorrente di aver proposto domanda per pagina 1 di 3 inserimento e/o aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2021-2024 e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, con atto amministrativo che avrebbe distinto il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, e quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ha sostenuto il ricorrente la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha eccepito l'illegittimità per contrarietà all'art. 485 c. 7 D Lgv 297/1994, all'art. 20 L. 958/1986, all'art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994 e all'art. 52 Cost..
Il , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del CP_1 proprio operato, considerata la differenza tra lo svolgimento del servizio di leva nel corso del rapporto e in epoca anteriore, anche alla luce dell'espresso disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
Definito con ordinanza di rigetto del 26.6.2023 il procedimento cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per i motivi che si vanno ad esporre.
Il ricorrente chiede riconoscersi la piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Come già osservato con la precedente ordinanza cautelare, con riguardo al personale A.T.A, l'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (l'art. 485 comma 7 D.Lgs. n. 297 del 1994 riguarda il personale docente) afferma la computabilità "a tutti gli effetti" del "periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (che ha sostituito -previa abrogazione- l'art. 20 della L. n. 958 del 1986) , stabilisce, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; Il D.M. n. 50 del 1921, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" .
Il decreto, quindi, prevede:
- la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994);
- la piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 D.Lgs. n.
66 del 2010);
- la distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto, - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010)- e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. pagina 2 di 3 66 del 2010).
Il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova, quindi, riconoscimento in alcuna norma primaria.
La tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, non pare condivisibile, dal momento che imporrebbe di considerare in modo identico due situazioni non paragonabili: nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela– costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo.
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare Controparte_1 prestato non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..
La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino.
Da qui l'equiparazione del servizio svolto in costanza di rapporto di impiego a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
ciò non valendo, tuttavia, in riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese di giudizio che, avuto riguardo all'accertata assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora nella fase cautelare e della pregressa oscillazione giurisprudenziale, vengono compensate per metà e poste a carico del ricorrente nella restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di lite e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente la restante metà, liquidata in € 850,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 26/07/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3