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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 71511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
p. i. rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Elena Di Meo, per procura allegata all'atto di citazione.
PARTE APPELLANTE
E
c. f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._1
Sgandurra Gradante ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Peschiera n. 83, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: contratto di mutuo e ripetizione delle spese up front e recurring, appello avverso la sentenza n. 8789/21 (R.G. 37442/20) emessa il 08.04.21 e pubblicata il 14.04.2021.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 18 settembre 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva appello avverso la sentenza n. 8789/21 (R.G. 37442/20) Parte_1
emessa il 08.04.21 e pubblicata il 14.04.21, con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva così
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statuito: “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie la domanda condanna la convenuta al pagamento della somma di € 1.931,50, oltre interessi alla data di estinzione sino al soddifsfo. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 1.000,00 oltre oneri di legge ed € 150,00 di spese vive”.
La suddetta sentenza era stata emessa su ricorso di volto a far accertare Controparte_1
la nullità per violazione di norme imperative e la vessatorietà delle clausole che impedivano la ripetizione delle spese up front e recurring in caso di estinzione anticipata del contratto di Pa mutuo, contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, n. 626367, stipulato con in data 06.08.14.
L'odierna parte appellata esponeva di aver estinto anticipatamente il mutuo e di non aver ottenuto il rimborso integrale delle spese, in violazione dell'art. 125-sexies TUB e dell'art.
3.2 del contratto, e di aver adito l'Arbitro Bancario Finanziario che, in data 23.01.20, aveva accolto il ricorso disponendo che la avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 1.273,60. Pt_1
Pertanto, a fronte della comunicazione, del 07.05.2020, con la quale la comunicava la Pt_1
volontà di non adempiere alla suddetta decisione l'odierna appellata proponeva ricorso al
Giudice di Pace.
Quest'ultimo, con la sentenza in epigrafe stabiliva che: “La domanda è fondata.
L'attrice a sostegno della domanda, ha depositato il contratto di mutuo con cessione pro- solvendo di quote dello stipendio n. 626367, conteggio estintivo del 19.2.2019, la decisione dell'ABF Collegio di Bologna e la comunicazione della convenuta con la quale negava
l'ottemperamento alla suddetta decisione.
Nel caso di specie è applicabile l'art. 125 sexies del TU Bancario introdotto con dal D.Ig del
13.8.2010 n. 14 che ha recepito la direttiva europea n. 2000/48 che sancisce una tutela giuridica ed economica in favore della parte più debole, ovvero il mutuatario consumatore, stabilendo che
"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto".
La Corte di Giustizia con sentenza n. 11.9.2019 ha chiarito che l'art. 16 par. 1 della direttiva europea del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 ha affermato che il diritto del
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consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito include costi posti a carico del consumatore, rilevandosi, pertanto che la clausola prevista dall'art.
3.2. del contratto stipulato, che stabilisce quali siano sole somme da rimborsare, in caso di anticipata estinzione, è nulla in quanto non solo in contrasto con gli artt. 33 e 143 del D.Lgs
206/2005 risultando vessatoria nei confronti del consumatore ma è comunque contraria a norme imperative di cui all'art. 125 TUB che non consentono alle parti nessun potere dispositivo, rendendo nulla qualunque diversa pattuizione.
Visto il calcolo effettuato dall'attore e dei calcoli applicati, il Giudice li ritiene conformi ai principi sopra detti. Pertanto, la convenuta viene condannata al pagamento dell'importo di €
1.931,50 ( importo decurtato della somma già ricevuta di € 45,26) oltre interessi dalla estinzione sino al soddisfo.” Pa Avverso tale sentenza proponeva appello articolando i seguenti motivi:
1. Carente e/o apparente e/o erronea motivazione della sentenza con riferimento all'efficacia delle sentenze interpretative della CGUE e all'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB.
2. Carente e/o apparente e/o erronea motivazione della sentenza con riferimento alla dichiarata nullità della clausola 3.2 delle condizioni generali di contratto per contrarietà a norma imperativa ed erronea applicazione dell'art. 33 del codice del consumo.
3. Omessa motivazione in ordine al criterio da adottare per determinare le quote da retrocedere alla mutuataria per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.
4. Omessa motivazione in relazione alla carenza di legittimazione passiva di Pa
per la restituzione delle commissioni di intermediazione.
Si costituiva che contestava quanto dedotto da parte appellante e Controparte_1
chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 19.09.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato.
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In particolare, sono infondati i primi tre motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, alla luce delle motivazioni di cui di seguito.
La controversia in esame riguarda la nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125- sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'art. 125-sexies del D.Lgs. n.
385/1993 (TUB) nella sua originaria formulazione circoscriveva, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove era previsto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del cliente ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore – parte della giurisprudenza di merito interpretava il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019,
C-383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
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Si rileva al riguardo che la Direttiva 2008/48 – considerando 39, prevede che “Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito.
Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato”.
L'art. 3, lett. g) della citata direttiva dispone che il “costo totale del credito per il consumatore” comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
L'articolo 16 della direttiva dispone che: «1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo”.
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Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la Per_1
giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del
21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_2 Persona_3
Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.
Orbene, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del
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credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante. Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la Corte di giustizia, con la citata sentenza “Lexitor”, decidendo sul rinvio pregiudiziale, ha dichiarato che l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Non può escludersi, inoltre, la portata applicativa della citata pronuncia nel diritto interno sull'erroneo presupposto che oggetto della sentenza della Corte di giustizia è l'art. 16 direttiva
2008/48 e non l'art. 125-sexies TUB, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non trasposta nell'ordinamento interno. Ed invero, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne
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applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta a quanto sopra esposto il principio di diritto secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti
(cfr. Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del 5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-
176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22).
Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (cfr. Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Ed invero, nel caso in esame all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile, da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti
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dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373
c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB CP_2
conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
Osserva, inoltre, la Suprema Corte che è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005. L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (cfr. Corte di cassazione n. 25977 del 23/5/2023).
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In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
In ogni caso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso
“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e
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recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa
C-383/18 “Lexitor”, è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021 (25/7/2021), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”),
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precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro- unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti,
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una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11/8/2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza
“Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25997 del
6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come
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interpretata dalla Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del novellato art. 125-sexies TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione -
e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore (25/7/2021) della L. n. 106/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2021, va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art.
1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
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Da quanto esposto, quindi, deriva l'infondatezza, e il conseguente rigetto di quanto eccepito da parte appellante in relazione all'efficacia delle sentenze interpretative della CGUE e all'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB, alla dichiarata nullità della clausola 3.2 delle condizioni generali di contratto per contrarietà a norma imperativa ed erronea applicazione dell'art. 33 del codice del consumo e al criterio da adottare per determinare le quote da retrocedere alla mutuataria per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pa Infine, riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva di è sufficiente evidenziare che le somme oggetto di causa sono state incassate proprio dalla appellante Pt_1
nel momento in cui l'odierna appellata ha estinto anticipatamente il mutuo in quanto i costi erano stati previsti contrattualmente come accessori e hanno contribuito a formare il capitale che è stato restituito.
Ne consegue che gli unici elementi ad assumere rilievo per l'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'importo di cui è causa sono il venir meno del titolo, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo, che legittimava la ad incamerare i costi accessori e la Pt_1
circostanza che sia stata proprio la a ricevere indebitamente tali somme. Il soggetto Pt_1
tenuto alla restituzione non può, quindi, che essere quello che ha ricevuto le somme senza averne più il titolo che nel caso in esame è individuabile nella Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8789/21 (R.G. 37442/20) Parte_1
emessa il 08.04.21 e pubblicata il 14.04.2021.
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi euro 2.915,00 per compenso professionale oltre al
[...]
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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