Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 8406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 06.04.2022, promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 30.03.2022 da
Parte_1 codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Roma n. 19, presso lo
[...] studio legale Pietro AN rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_1
AN in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE - OPPONENTE contro
Controparte_2 partita IVA in persona del presidente pro tempore, Avv. Giuseppe Romano, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in via D. Morelli n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Pt_1
Paone in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1431/2022 in materia di concessione di contributi pubblici
Conclusioni per l'opponente: si riporta ai precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi articolate, delle quali chiede l'integrale accoglimento.
Conclusioni per l'opposto: … si riporta a tutti gli scritti difensivi e alla documentazione depositati in atti, alle conclusioni, eccezioni e deduzioni ivi formulate chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1431/2022, emesso in data 25/02/2022 e notificato in data 28/02/2022, con cui il tribunale di
Napoli ha ingiunto alla Camera di commercio di Napoli di pagare, in favore del Controparte_3 della provincia di (di seguito , € 71.600,92, oltre interessi e spese di lite, Pt_1 CP_3
a titolo di contributo in denaro concesso con deliberazione di giunta camerale n. 111 del
09/09/2014, al fine di realizzare il progetto denominato “sistema di videosorveglianza
1
A fondamento dell'opposizione, la Camera di Commercio ha dedotto che: - con determina presidenziale n. 17 del 23.07.2012, ratificata con delibera di giunta n. 128 del 03.08.2012, aveva receduto dal - nonostante tale recesso, con delibera di giunta camerale CP_3
n. 111 del 09.09.2014 e con determinazione dirigenziale n. 588 del 31.12.2014 aveva preventivato la concessione, a beneficio del , di un ausilio finanziario di € CP_3
121.225,04, da destinarsi alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei comuni di
AN e UA;
- la liquidazione della sovvenzione era vincolata al rispetto dei “criteri” previsti dal regolamento camerale, adottato con deliberazione del consiglio camerale n. 8 del
02.08.2013; - a seguito di richiesta di erogazione del beneficio, con nota 70025/2020 aveva comunicato al il preavviso di diniego per carenza dei relativi presupposti;
- alla luce CP_3 del preavviso in parola, il credito vantato dalla controparte non poteva ritenersi certo, liquido ed esigibile;
- il credito era comunque inesistente per assenza di un qualsivoglia contratto stipulato in forma scritta tra le parti;
- “la delibera di preliminare consenso all'ausilio finanziario” era atto meramente interno, che avrebbe dovuto essere seguito da un apposito contratto, mai sottoscritto. Inoltre, la Camera di Commercio ha eccepito che il aveva CP_3 violato il regolamento camerale e si era reso inadempiente, in quanto: a) non aveva stipulato una polizza assicurativa atta a manlevarlo da qualsivoglia problematica connessa ad oneri di manutenzione dell'impianto o danni a terzi;
b) non aveva esibito l'autorizzazione amministrativa dei comuni di AN e UA (condizione essenziale prevista in delibera);
c) non aveva stipulato una polizza fideiussoria idonea a garantire il valore dell'impianto; d) non aveva rispettato il termine perentorio di giorni 90 previsto dal regolamento per la presentazione della richiesta di liquidazione;
e) non aveva chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori, che erano terminati soltanto in data 22.09.2017, a 3 anni dalla determina con cui era stata concessa la sovvenzione in oggetto. Ancora, l'opponente ha evidenziato che l'ausilio finanziario era ammesso solo in favore di soggetti facenti parte del sistema camerale, ma come in precedenza evidenziato, aveva operato il recesso dal CP_3
“ragion per cui mai avrebbe potuto esser disposto un ausilio finanziario in favore
[...] dell'opposto, residuando, al più, una contribuzione del 50% delle spese rendicontate, comunque non applicabile al caso di specie alla luce delle criticità e degli inadempimenti maturati da parte opposta nella gestione del progetto in parola”. Tutto ciò dedotto, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda azionata in via monitoria, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Il si è costituito, replicando punto per punto alle difese dell'opponente e CP_3 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.10.2022, il Tribunale ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata assegnata in decisione in data 10.10.2024 con la concessione degli ordinari
2 termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. L'opposizione è fondata.
In base a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento camerale recante criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari (il regolamento
è stato prodotto da ambo le parti), la sovvenzione di cui si discute è stata concessa con la delibera della giunta camerale n. 111 del 09/09/2014, la quale: - ha assegnato al CP_3
€ 121.255,04 da destinare alla realizzazione del sistema di videosorveglianza;
- ha
[...] autorizzato il dirigente dell'Area promozione e incentivi finanziari ad assumere, con separata determina, il relativo impegno di spesa;
- ha precisato che l'erogazione della somma era condizionata al rilascio, da parte dei comuni interessati, dell'autorizzazione amministrativa all'esecuzione dei lavori;
- ha demandato al segretario generale l'approvazione di uno schema di convenzione attraverso la quale le parti avrebbero disciplinato “i reciproci impegni”, prevedendo, in particolare, una serie di obblighi a carico del quali: a) l'obbligo CP_3 di realizzare l'opera nel rispetto delle procedure di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; b) l'obbligo di tenere l'impianto funzionante per 10 anni;
c) l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e di manlevare l'ente concedente dagli oneri di manutenzione;
d) l'obbligo di munirsi di polizza fideiussoria a garanzia del valore dell'impianto e a favore della di Commercio. Pt_1
All'adozione della delibera è seguita la determinazione dirigenziale n. 588 del 31.12.2014, con cui il dirigente preposto all'Area promozione e incentivi finanziari ha adottato l'impegno di spesa relativo ad una serie di ausili finanziari, ivi compreso quello di cui si discute.
Tuttavia, all'impegno di spesa non è seguita la stipula della convenzione con cui le parti avrebbero dovuto disciplinare i reciproci impegni, prevedendo una serie di obblighi a carico del
La convenzione in parola è espressamente richiesta dalla deliberazione n. CP_3
111/2014, costituendo, quindi, un presupposto necessario al perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto all'erogazione del contributo.
Alle Camere di Commercio, quali enti pubblici locali (cfr. art. 1 della legge n. 580 del 1993,
Corte Cost. n. 477 del 08/11/2000, Cons. Stato n. 6211 del 24/11/2021), si applica il consolidato principio di diritto secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a redigere i loro contratti in forma scritta, a pena di nullità (cfr. Cass., sez. II, n. 39039 del 09/12/2021 relativa ad ente pubblico non economico;
Cass., sez. I, n. 1752 del 26/01/2007). Ciò vale anche per le c.d. concessioni-contratto ossia per quegli accordi che vanno a disciplinare il rapporto sorto tra le parti a seguito dell'adozione di un atto amministrativo di natura autoritativa qualificabile come concessione (cfr. , sez. distaccata di Catania, n. CP_4
2851 del 07/12/2012; Cass., sez. un., n. 9775 del 25/03/2022). Pertanto, deve escludersi l'esistenza di un valido contratto tra le parti, sicché alla fase pubblicistica, che si è conclusa con l'ammissione del progetto presentato dal al finanziamento, non è seguita quella CP_3 privatistica, mediante la quale le parti avrebbero dovuto regolare il rapporto nascente dalla
3 concessione;
di conseguenza, non può dirsi completata la fattispecie costitutiva del diritto di ottenere l'erogazione del finanziamento. Ulteriore precipitato di quanto precede è
l'infondatezza della domanda azionata in via monitoria.
Peraltro, anche a voler ritenere che la suddetta fattispecie si sia comunque perfezionata, il pagamento della sovvenzione sarebbe precluso dagli inadempimenti del , il quale non CP_3 ha dimostrato di aver stipulato le due polizze previste dalla delibera n. 111 del 2014.
In replica alle argomentazioni difensive dell'opposto, va poi osservato che: - il diritto all'erogazione del contributo riguarda la fase privatistica del rapporto, rispetto alla quale non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 17 bis della legge n. 241 del
1990, che disciplina, invece, i casi in cui è prevista “l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche”; - onde negare il pagamento del contributo, non è necessaria l'adozione di un provvedimento espresso di rigetto dell'istanza, essendo sufficiente allegare e provare l'inadempimento agli obblighi nascenti dalla concessione, fermo restando che il diritto all'ottenimento della sovvenzione non si è perfezionato, non essendo stata stipulata la necessaria convenzione destinata a disciplinare i loro reciproci rapporti.
A questo punto va evidenziato che nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.,
l'opposta ha avanzato un'ulteriore domanda, chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni, ex artt. 1218 o 2043 cod. civ., con quantificazione del pregiudizio nelle spese affrontate per la realizzazione del progetto.
La domanda in esame è inammissibile, in quanto andava proposta al momento della costituzione in giudizio, atteso che l'interesse a proporre una siffatta richiesta aggiuntiva era già sorto a seguito delle difese esposte dalla Camera di Commercio nell'atto di opposizione. Al riguardo, si richiama il recente arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. n. 26727 del 15/10/2024), a mente del quale «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.».
In conclusione, l'opposizione è accolta, con conseguente rigetto della domanda del
CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 10.3.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
4 Non vi sono i presupposti per emettere una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in danno dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1431/2022 e rigetta la domanda avanzata dal nei confronti della Parte_3
Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pt_1
b) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall'opposto nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.;
c) condanna il al pagamento delle spese di lite dell'opponente, liquidate in € CP_3
406,50 per esborsi ed € 8.950,00 per compenso del difensore (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.150,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore dell'Avv. Pietro AN.
Napoli, 20.01.2025 Il Giudice
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