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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente dr. Vito Colucci Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n.266/2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Maria Teresa Tarsitano ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Baronissi (SA) alla Via Fondo Pagano n. 26– appellante
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Controparte_1 CP_2
AV ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agropoli (SA), al Viale Umbria, 10 - appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2617/2024 del
Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 19/11/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta la domanda di primo grado con la revoca dell'obbligo posto a suo carico di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio , nonché dell'obbligo di CP_2
accendere un buono fruttifero postale di € 300,00 e/o di corrispondere la predetta somma nel mese di dicembre di ogni anno a favore del predetto figlio , il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati: chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 la Corte rigettava le richieste istruttorie in quanto proposte per la prima volta in appello e rinviava al 6 novembre
2025.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 6 novembre 2025 e della successiva ordinanza del 13 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Nocera Inferiore chiedendo che Parte_1
per motivi sopravvenuti ovvero per il mutamento delle condizioni poste alla base della sentenza di divorzio n. 1058/2017 fosse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere l'assegno di mantenimento di 350,00 E a favore del figlio e di accendere in favore del predetto un CP_2
buono fruttifero postale di 300,00 E nel mese di dicembre di ogni anno,
attesa la sua maggiore età ed il raggiungimento di una adeguata capacità
lavorativa.
I resistenti si costituivano e chiedevano, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione dell'assegno e del buono fruttifero.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l'assegno di mantenimento ad E 250,00 mensili da corrispondere al figlio maggiorenne e compensando le spese di lite. CP_2
Il Giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, di cui all'art. 9
della l. n. 898 del 1970 postulava l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare la pregressa quantificazione, non potendosi procedere ad una nuova ed autonoma valutazione delle condizioni economiche delle parti già
compiuta in sede di sentenza divorzile;
non rilevava la circostanza dedotta dal ricorrente relativa alla creazione di un nuovo nucleo familiare, perché antecedente alla sentenza di divorzio e la nascita della secondogenita, sebbene successiva alla sentenza, non era da sola idonea a determinare la revoca del contributo per il mantenimento;
era emerso che lavorava, ma non percepiva un CP_2
reddito tale da consentire di ritenere raggiunta una completa autosufficienza economica in quanto svolgeva occupazioni stagionali e percepiva redditi annuali esigui;
in ogni caso lo svolgimento di attività
lavorativa implicava che avesse dimostrato di essere stato CP_2
attivo nella ricerca di un'occupazione e non colpevolmente inerte;
la parziale autosufficienza raggiunta mediante lo svolgimento di lavori stagionali poteva condurre ad una riduzione dell'assegno di mantenimento da 350,00 E a 250 E al mese.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)erronea valutazione elementi di fatto e di diritto in merito al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Controparte_2
erronea valutazione delle prove documentali- violazione e falsa applicazione dell'art.115 cpc- vizio di motivazione;
il Tribunale non aveva valutato in maniera corretta le prove documentali prodotte -estratti contributivi, contratti, busta paga e Cud - dalle quali poteva desumersi la percezione di un reddito sufficiente a rendere il figlio economicamente autonomo;
la stagionalità dell'occupazione era una sua scelta, dal momento che rappresentava un modello occupazionale usuale e non limitato ad un solo anno;
anche se si trattava di attività stagionali, vi era stata sempre una continuità reddituale, derivante dall'alternarsi dei periodi in cui svolgeva attività lavorativa stagionale e periodi in cui percepiva la NASPI;
inoltre tale scelta consentiva al figlio di conservare l'assegno di mantenimento posto a suo carico;
nel mese di ottobre 2024 aveva procurato al figlio un' opportunità
di lavoro stabile come guardia giurata presso l'Istituto di Vigilanza
HE RL e che il figlio aveva accettato tale lavoro, venendo assunto a tempo pieno nel mese di novembre 2024, con una retribuzione mensile di
€ 1.465,90, calcolata al netto delle detrazioni ed oneri fiscali;
in precedenza aveva procurato al figlio due offerte di lavoro stabile presso l'Hotel “Voce del mare” che non venivano accettate;
il figlio aveva abbandonato il corso per la partecipazione al concorso nella Guardia di Finanza, dopo aver deciso di partecipare e non aveva neanche completato la rimozione totale del tatuaggio dall'avambraccio destro, rimozione necessaria per i concorsi nelle forze armate;
.
in sostanza il figlio non provava di essersi impegnato nella CP_2
ricerca di un'occupazione stabile e ciò configurava una condizione di inerzia colpevole che comporta il venir meno dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento;
il Giudice di prime cure non aveva valutato correttamente la sua situazione reddituale del ricorrente perché valutava il suo reddito al lordo
(€ 41.000,00 annui) e non al netto delle detrazioni e degli oneri fiscali, non considerava che aveva a sua diposizione ogni mese un netto di circa
2.200,00 E e non valutava il fatto che avesse costituito un'altra famiglia e che gli fosse nata una seconda figlia;
2) erronea valutazione elementi di fatto e di diritto in merito alle circostanze sopravvenute alla sentenza di divorzio n.1058/2017 che attestavano il raggiungimento dell'autosufficienza economica di
[...]
erronea valutazione prove documentali- violazione e falsa CP_2
applicazione art.115 cpc – vizio di motivazione;
il Tribunale aveva confermato l'obbligo posto a suo carico di accendere un buono fruttifero di € 300,00 in favore del figlio nel mese di dicembre di ogni anno senza motivare in alcun modo in relazione alle circostanze sopravvenute:
[...]
aveva raggiunto la maggiore età e l'ufficio postale non consentiva CP_2
l'emissione di tale tipo di buoni fruttiferi per i maggiorenni;
il figlio aveva terminato gli studi, aveva acquisito una capacità lavorativa ed aveva raggiunto l'autosufficienza economica;
le sue condizioni economiche erano peggiorate in quanto dal suo secondo matrimonio era nata una seconda figlia.
e si costituivano e chiedevano il Controparte_1 CP_2
rigetto dell'appello affermando che:
il giudice di primo grado aveva valutato correttamente le prove, dalle quali emergeva che non era stata raggiunta una completa autosufficienza economica, nonostante il comportamento attivo di nella CP_2
ricerca di un'occupazione lavorativa;
la madre continuava a mantenere il figlio che lavorava in modo precario;
il figlio aveva accettato il lavoro di guardia giurata che non corrispondeva ai suoi studi ed alle sue aspirazioni e in ogni caso il lavoro non era stabile, ma a tempo determinato (con scadenza al 31 gennaio
2025) ed inidonea a consentirgli il raggiungimento di una completa autosufficienza economica, con uno stipendio base lordo pari ad E
1.035.36;
lo svolgimento di lavori stagionali non era il frutto di una scelta occupazionale usuale di , in considerazione del fatto che CP_2
aveva solo 22 anni e della ricerca ininterrotta da parte sua di un lavoro sin dal momento del conseguimento del diploma;
il figlio non aveva accettato l'offerta lavorativa procuratagli dal padre presso l'Hotel “La Voce del Mare” perché nello stesso periodo aveva già
accettato il lavoro presso l'Hotel il Tritone di Praiano e in un primo momento aveva consentito di partecipare al concorso per entrare nella
Guardia di Finanza solo per non deludere le aspettative del genitore, ma aveva abbandonato tale scelta perché non rispondente alle sue inclinazioni e i suoi studi;
la situazione reddituale del padre era stata valutata correttamente dal giudice dal momento che dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2024,
prodotta dallo stesso appellante, si evinceva un reddito complessivo annuo pari ad euro 54.831, 00 (di cui E 43.734, 00 derivante da lavoro dipendente e 10. 800, 00 derivante dalla proprietà di beni immobili) e che unici familiari a suo carico risultavano le due figlie nate dalla nuova relazione coniugale, per cui era possibile dedurre che la nuova coniuge svolgesse un'attività lavorativa e fosse percettrice di un proprio reddito;
infine per ottemperare all' obbligo di accendere di accendere il buono fruttifero in favore del figlio l'appellante poteva utilizzare un'altra tipologia di buono, adatta ai maggiorenni.
L'appello è fondato e va accolto.
In ordine al diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, l'art.337
septies cc introdotto dal dlvo 154/2013 prevede che l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente al compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale principio generale è stato poi oggetto di ampia giurisprudenza che ne ha precisato il perimetro applicativo.
La posizione oramai granitica della Suprema Corte è nel senso di ritenere che “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del
relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e
della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di
esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in
giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un
rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente
più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel
concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento
del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di
competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al
reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass., n.
17644/2023).
Occorre contemperare due opposte esigenze: da un lato, quella del figlio maggiorenne a ricevere un mantenimento per il periodo necessario a completare il suo percorso formativo ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e del raggiungimento dell'indipendenza economica;
dall'altro quella del genitore a non essere obbligato a mantenere il figlio per un tempo indeterminato, specie nei casi in cui la condizione di insufficienza economica sia imputabile alle scelte del figlio. Il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, dunque, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica.
Ai fini della cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno
è, quindi, necessario individuare quando possa dirsi effettivamente raggiunta l'indipendenza economica mediante l'inserimento nel mondo del lavoro con conseguente adeguata capacità lavorativa.
In tal senso, “lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché
prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può
costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di
procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di
mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro” (sent. Cass. n. 8892/2024; ord. Cass. n. 40282/2021).
Dunque, anche il contratto a termine segna l'ingresso nel mondo del lavoro (sent.Cass. n. 11186/2020). Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare che il diritto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ciò che conta, infatti, è l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità
dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che invece, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento.
È quindi integrata la condizione di indipendenza economica anche in presenza di una attività lavorativa caratterizzata da contratti a termine e guadagni contenuti (sent.Cass. n. 6509 /2017; sent.Cass. n. 13354/2017) o venuta meno per effetto di un licenziamento che costringe il figlio maggiorenne a ritornare in casa della madre divorziata (sent.Cass.
12063/2017).
La possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto, infatti, non ha un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che non comportano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
In definitiva, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (sent.Cass. n.
6509/2017).
Pertanto, può considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori con contratti stagionali ed a tempo determinato.
Nel caso di specie il figlio dell'appellante, , ha CP_2
raggiunto la maggiore età – attualmente ha 22 anni -, ha terminato gli studi, avendo conseguito il diploma di scuola alberghiera ed ha acquisito una adeguata capacità lavorativa e reddituale.
Dal raggiungimento della maggiore età non vi è alcuna formazione in atto e già da tempo il predetto ha intrapreso un percorso lavorativo che lo rende economicamente autosufficiente.
Dal 2019 ha infatti iniziato a svolgere lavori part – time e dopo aver conseguito il diploma alberghiero, ha sempre percepito, pur lavorando con contratti stagionali o a tempo determinato, un reddito in maniera continuativa e sufficiente a renderlo autonomo economicamente.
Dalle prove documentali in atti (estratti conto di entrambe le parti,
Cud, Mod. 730, contratti di lavoro, buste paga) risulta che il figlio CP_2
abbia svolto attività lavorativa, con contratti di lavoro a tempo determinato dal 7/7/2022 al 31/10/2022 presso il “Podere Lecci e Brocchi”;
dall'1/4/2023 al 30/9/2023 presso il Grand Hotel il Tritone di Praiano, poi ancora dall'1/7/2024 al 10/7/2024 presso la “Dapunt RL” di Corvara in
BA (BZ) e che durante i periodi di mancato svolgimento di attività
lavorativa – per circa un anno, dal 14/10/2023 al 13/8/2024, fatta eccezione di un periodo di 10 giorni, dall'1/7/2024 al 10/7/2024, in cui ha lavorato- abbia comunque beneficiato della Naspi.
Da ultimo, a partire dal 12 novembre, l'appellante ha procurato al figlio una nuova occupazione come guardia giurata presso CP_2
l'Istituto di Vigilanza HE RL, con mansione di addetto alla sala operativa e una retribuzione di circa E 1.400,00 mensili.
Sulla base dell'estratto conto contributivo allegato agli atti tale attività è proseguita fino al mese di agosto del 2025 e, quindi, il contratto a tempo determinato esibito è stato chiaramente rinnovato. La raggiunta autosufficienza del figlio implica che non rilevano le condizioni economiche del padre e neanche la dedotta nascita della secondogenita che poteva avere un rilievo in caso di riduzione dell'assegno di mantenimento e non in caso di revoca.
Per le medesime ragioni va disposta anche la revoca dell'obbligo gravante su di accendere il buono fruttifero postale di E Parte_1
300,00 e/o di corrispondere la medesima somma nel mese di dicembre di ogni anno, in favore del figlio . CP_2
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: valore indeterminabile
– bassa complessità- valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva-
fase decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza revoca l'assegno di mantenimento di 250,00 E al mese a carico di a favore di nonché l'obbligo in favore del Parte_1 CP_2 predetto figlio di accendere il buono fruttifero postale di € 300,00 e/o la corresponsione della predetta somma nel mese di dicembre di ogni anno;
2) condanna la parte appellata a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida in E 4234,5oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 11 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi