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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5984 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.05.2025, avente ad oggetto divorzio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IA d'CO (Na) alla Via San Paolo di Tarso n. 12, presso lo studio dell'avv. Guglielmo
Crisci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 12.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 09.06.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 il sig. deduceva che: - in data 12.07.2006 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Giugliano in Campania (Na) con la sig.ra e che Controparte_1
dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
- con decreto nr. 10557/2014 del 26.06.2014 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi eprevedendo l'obbligo in capo ad esso ricorrente di contribuire al mantenimento
1 della figlia versando alla resistente la somma mensile di euro 300,00; - a far data dalla separazione, i coniugi non si erano riconciliati e, pertanto, la separazione perdurava ininterrottamente.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 29.01.2025, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della sig.ra , con contestuale ordinanza Controparte_1
dichiarava la contumacia della resistente ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - conferma le statuizioni di cui alla separazione ad eccezione della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia ; quindi, rinviava la causa Per_1 all'udienza cartolare del 07.04.2025, anche per la precisazione delle conclusioni, onerando parte ricorrente al deposito telematico del decreto di omologa di separazione.
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice delegato, preso atto della richiesta di rinvio avanzata da parte ricorrente al fine di perfezionare il deposito del predetto decreto, rinviava la causa all'udienza figurata del 12.05.2025.
Quivi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le 09.06.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr. nr. 10557/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 26.06.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (28.04.2014), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che debbano essere confermate integralmente quelle già stabilite con provvedimento del 29.01.2025, non essendo sopravvenute circostanze nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza rimanendo contumace.
Invero, quanto ai provvedimenti inerenti la figlia il Tribunale nulla dispone in ordine al Per_1
regime di affido della stessa, in quanto maggiorenne.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole,
2 questo Collegio ritiene che la resistente provvederà alla figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della resistente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della figlia e che non vi sono circostanze sopravvenute né rispetto all'epoca della separazione, né rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma complessiva mensile di € 300,00 Per_1
e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative alla figlia, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.07.2006 in Giugliano in Campania (Na), tra , nato a Parte_1
Mugnano di Napoli (Na) il 12.06.1982, e , nata a [...] il Controparte_1
26.06.1983, (Atto n. 39, parte I, S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
B) dispone che il sig. versi alla resistente la somma mensile di € 300,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, con Per_1
rivalutazione annuale ISTAT;
C) pone a carico del sig. quale l'obbligo di concorrere, nella misura del Parte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Giugliano in Campania (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D.
3 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
E) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5984 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.05.2025, avente ad oggetto divorzio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IA d'CO (Na) alla Via San Paolo di Tarso n. 12, presso lo studio dell'avv. Guglielmo
Crisci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 12.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 09.06.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2024 il sig. deduceva che: - in data 12.07.2006 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Giugliano in Campania (Na) con la sig.ra e che Controparte_1
dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
- con decreto nr. 10557/2014 del 26.06.2014 il Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi eprevedendo l'obbligo in capo ad esso ricorrente di contribuire al mantenimento
1 della figlia versando alla resistente la somma mensile di euro 300,00; - a far data dalla separazione, i coniugi non si erano riconciliati e, pertanto, la separazione perdurava ininterrottamente.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 29.01.2025, il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della sig.ra , con contestuale ordinanza Controparte_1
dichiarava la contumacia della resistente ed emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - conferma le statuizioni di cui alla separazione ad eccezione della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia ; quindi, rinviava la causa Per_1 all'udienza cartolare del 07.04.2025, anche per la precisazione delle conclusioni, onerando parte ricorrente al deposito telematico del decreto di omologa di separazione.
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice delegato, preso atto della richiesta di rinvio avanzata da parte ricorrente al fine di perfezionare il deposito del predetto decreto, rinviava la causa all'udienza figurata del 12.05.2025.
Quivi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le 09.06.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr. nr. 10557/2014 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 26.06.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (28.04.2014), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che debbano essere confermate integralmente quelle già stabilite con provvedimento del 29.01.2025, non essendo sopravvenute circostanze nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza rimanendo contumace.
Invero, quanto ai provvedimenti inerenti la figlia il Tribunale nulla dispone in ordine al Per_1
regime di affido della stessa, in quanto maggiorenne.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole,
2 questo Collegio ritiene che la resistente provvederà alla figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della resistente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della figlia e che non vi sono circostanze sopravvenute né rispetto all'epoca della separazione, né rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma complessiva mensile di € 300,00 Per_1
e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative alla figlia, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.07.2006 in Giugliano in Campania (Na), tra , nato a Parte_1
Mugnano di Napoli (Na) il 12.06.1982, e , nata a [...] il Controparte_1
26.06.1983, (Atto n. 39, parte I, S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
B) dispone che il sig. versi alla resistente la somma mensile di € 300,00 a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, con Per_1
rivalutazione annuale ISTAT;
C) pone a carico del sig. quale l'obbligo di concorrere, nella misura del Parte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Giugliano in Campania (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D.
3 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
E) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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