Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 70226 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 tra
C.F. ) - anche nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà sulla figlia minore (C.F. Persona_1
-, (C.F. - nella C.F._2 Parte_2 C.F._3 qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore -, Persona_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._4 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Panariti Paolo C.F._5
(C.F. ) e Alessandra Manzo (C.F. , C.F._6 C.F._7
- attori -
e
(C.F. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore –, rappresentata e difesa dall'avv. Federico
Hernandez (C.F. ), C.F._8
- convenuta - nonché
(C.F. ) - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore –, rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini
(C.F. , C.F._9
- terza chiamata -
1
(C.F. Controparte_3
) - in persona del legale rappresentante pro tempore –, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Benedetti (C.F.
). C.F._10
- terza chiamata - nonché
Controparte_4
I (C.F. ) - in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. ), P.IVA_5
- terza chiamata -
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
«riportandosi integralmente agli scritti difensivi depositati, Parte_4 precisano le conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate nell'atto introduttivo, da intendersi qui trascritte e reiterate, confidando nel loro integrale accoglimento;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
per «insiste per l'accoglimento dell'istanza di Controparte_1 rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in merito all'accertamento delle cause del decesso del sig. e ai profili di Per_2 responsabilità anche dell e Controparte_5 della anche Controparte_6 eventualmente concorrente, per i motivi esposti nonché, a scopo meramente difensivo nella denegata ipotesi di soccombenza, ai fini della verifica dell'operatività della polizza stipulata con la anche Controparte_2 rispetto a fatti inerenti la Direzione sanitaria, in atti, si chiede di porre ai nominandi Ctu l'ulteriore quesito in merito a eventuali profili di responsabilità della Direzione sanitaria della insiste per l'accoglimento Controparte_1 delle conclusioni rassegante nei propri scritti difensivi»
2 per «si riporta integralmente a quanto esposto in Controparte_2 atti e verbali di causa e con le presenti note, previa rimessione della causa in istruttoria, si insiste nella richiesta di ctu medica già chiesta con la memoria istruttoria designando quale Ctp il dott. con affiancamento del Persona_3 dott e chiedendo che al Consulente venga posto il seguente quesito: a) Per_4
CP_ dica il Ctu se al momento del ricovero del il , aveva Pt_1 CP_1 predisposto protocolli idonei alla prevenzione delle infezioni nosocomiali ovvero quelli impartiti dal Ministero della salute;
con riserva di eventuale integrazione;
in subordine si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni, “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della nipote per le ragioni sopra esposte. Nel merito, respingere le domande ex adverso avanzate nei confronti dell'Assicurata perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con caducazione della richiesta di manleva;
vittoria di spese”».
per : Controparte_7
«Voglia l'on. le Tribunale adito, adversis reiectis, previa ogni più utile declaratoria, per i motivi sopra esposti e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande del spiegate nei confronti dell e CP_1 Controparte_3 conseguentemente rigettarle in toto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dell negli Controparte_3 eventi oggetto di causa, accertare le quote di responsabilità dei convenuti e dei terzi chiamati con ogni conseguenza sotto il profilo risarcitorio e, comunque, liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella loro provata ed obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della rivalutazione monetaria».
per Controparte_8
I: «Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ritenere e dichiarare infondata
[...] qualunque domanda spiegata nel presente giudizio contro l
[...]
in subordine, nella denegata Controparte_9 ipotesi di accoglimento, quantificare le voci di danno in modo inferiore rispetto a quanto prospettato da parte ricorrente».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione del 21/11/2022, ritualmente notificato, i sig.ri
, (in proprio e quale genitore Parte_4 Parte_3 Parte_1 esercente la responsabilità sulla figlia minore e (quale Persona_1 Parte_2 genitore esercente la potestà sulla figlia minore - rispettivamente Persona_1 moglie, figli e nipote del sig. - convenivano in giudizio davanti Per_2 all'intestato Tribunale il al fine di fare accertare e dichiarare Controparte_1 la responsabilità dei sanitari della nella causazione Controparte_10 del decesso del congiunto e, per l'effetto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, iure proprio e iure hereditatis, quantificati nell'importo totale di € 1.026.247,00.
2. Gli odierni attori esponevano, quindi, quanto segue: che, in data
05/10/2016 il sig. a seguito di una caduta accidentale, era stato Per_2 ricoverato presso l'ospedale Madre Giuseppina Vannini di Roma, ove era stato sottoposto a un intervento di endoprotesi all'anca; che il successivo 13/10 era stato trasferito presso la Casa di cura per il conseguente Controparte_1 trattamento riabilitativo;
che, durante il primo periodo di degenza, era stato alloggiato nella stanza 227 e che, in data 20/10/2016, era stato trasferito nella stanza n. 212, al cui interno era presente un altro paziente, il sig.
[...]
; che, quest'ultimo, la notte precedente all'arrivo del sig. CP_11 Pt_1 aveva accusato una sintomatologia diarroica, per cui era stato sottoposto a terapia farmacologica generica e, inoltre, che in data 24/10/2016 era stata disposta la ricerca della tossina di “DI IC”; che il 28/10/2016, ovverosia nove giorni dopo rispetto alla comparsa dei primi sintomi, il sig. era CP_11 stato sottoposto a terapia specifica contro il “DI IC”; che in data
28/10 il congiunto sig. aveva accusato la medesima sintomatologia del sig. Pt_1
e, il successivo 03/11, era risultato positivo alla precitata tossina (con CP_11 ricerca del batterio disposta il 29/10); che, nonostante la somministrazione di una terapia specifica (con vancomicina), le condizioni del sig. erano precipitate, Pt_1 tanto da rendere necessario il trasferimento dapprima presso il CP_4
(il 04/11) e successivamente, stante le condizioni cliniche di
[...] conclamato shock settico multiorgano (causato da DI IC), presso l'Ospedale di Colleferro (08/11), ove era deceduto in data 14/11/2016; che, alla luce di quanto accaduto al proprio congiunto, gli odierni attori (ad eccezione della sig.ra moglie del de cuius) avevano istaurato davanti al Parte_4
4 Tribunale di Roma il procedimento per ATP iscritto al n. 33445/2021 R.G., affinché fosse accertata la responsabilità della Struttura oggi convenuta nella causazione del decesso del sig. che i consulenti nominati nel predetto Pt_1 procedimento, dott.ri ed avevano ritenuto Persona_5 ER censurabile il mancato isolamento del paziente sig. dopo l'accertata CP_11 natura batterica della sindrome diarroica manifestata, nonché la somministrazione al della terapia antibiotica specifica dopo tre giorni dall'insorgenza dei Pt_1 sintomi;
che, parimenti, nel procedimento penale iscritto al n. 20133/2017, contro CP_ il dott. (dipendente della di cura convenuta e medico curante del CP_12 de cuius), dinnanzi al Tribunale di Roma, il collegio peritale incaricato era giunto alle medesime conclusioni circa il mancato isolamento del paziente e, CP_11 con sentenza n. 14187/2021 del 28/06/2022, il giudice penale aveva dichiarato il sanitario colpevole del reato di cui all'art. 589 Cp e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno (in solido con il ) in favore della parte Controparte_1 civile costituita (assegnando in favore di quest'ultima, a titolo Parte_4 di provvisionale, la somma di euro 30.000,00); che, avverso la sentenza penale era stato proposto appello, iscritto al n. 10403/2022, pendente dinnanzi alla Corte di appello di Roma, prima sezione penale;
che, contestualmente, in data 15/05/2022, gli odierni attori avevano presentato istanza per l'avvio della procedura di mediazione prodromica al giudizio de quo, conclusasi il successivo 09/11/2022 con un verbale negativo;
che, quindi, gli odierni attori avevano instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi, in conseguenza della morte del proprio congiunto, per avere la omesso di rispettare i necessari CP_10 protocolli per la prevenzione delle infezioni.
3. Con comparsa del 02/02/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1 deducendo: l'infondatezza della domanda attorea e il conseguente rigetto di
[...] qualsivoglia pretesa risarcitoria in ragione dell'esclusiva (ovvero quantomeno concorrente) responsabilità delle altre Strutture sanitarie presso cui il de cuius era stato ricoverato, nonché dei singoli sanitari che avevano assistito il prima Pt_1 della sua morte;
che la convenuta intendeva avanzare domanda di garanzia nei confronti di nonché domanda trasversale nei confronti Controparte_13 dell' (ove quasi sicuramente Controparte_5
5 aveva contratto l'infezione il sig. , compagno di stanza del e CP_11 Pt_1 dell' (presso cui era Controparte_6 stato trasferito il sig. prima del decesso); che, in ogni caso, la certezza della Pt_1 trasmissione diretta dell'infezione dal sig. al sig. si sarebbe CP_11 Pt_1 potuta avere esclusivamente mediante l'esecuzione di un'indagine microbiologica per la ricerca del Dna batterico in entrambi i pazienti, indagine che, invece, non era stata compiuta;
che, peraltro, prima di essere trasferito presso la Casa di cura , il sig. era stato ricoverato dal Controparte_1 CP_11
10/9/2016 al 12/10/2016 presso l'Ospedale S. Andrea, ove era stato sottoposto a interventi per frattura femorale e Adk del retto e ove semmai aveva contratto l'infezione da DI IC;
che quanto detto aveva trovato conferma nella cartella clinica prodotta dall'Ospedale S. Andrea nel procedimento penale e mai inviata alla convenuta, ove era riportato che, a causa delle scariche diarroiche avute dal paziente, a partire dal 5/10/2016 era stata valutata dai sanitari del S.
Andrea la possibilità di prelevare un campione per la ricerca del DI IC;
che, tuttavia, nella predetta cartella clinica non era stato inserito il referto relativo all'indagine; che, quindi, dell'infezione da DI IC
l'Ospedale S. Andrea non aveva dato alcuna notizia alla Casa di cura convenuta, in quanto nel foglio di dimissioni del 12/10/2016 (unico documento proveniente dall'Ospedale S. Andrea messo a disposizione al momento del trasferimento del sig. ) detta circostanza non era stata riportata;
che, infatti, nel periodo CP_11 di permanenza presso la Casa di cura , il sig. aveva Controparte_1 CP_11 avuto una recidiva dell'infezione da DI IC;
che, quindi, se al momento del trasferimento, la Casa di cura fosse stata informata dall'Ospedale
S. Andrea della positività del sig. al DI IC, sicuramente la CP_11 valutazione delle condizioni cliniche del sig. sarebbe stata diversa al CP_11 momento della comparsa dei sintomi diarroici;
che il trattamento sanitario adottato dalla Casa di cura era stato conforme alla prassi medica raccomandata;
che, dopo il riscontro della positività al DI IC, come da protocollo, al sig. era stato indicato di utilizzare il bagno della stanza 212, CP_11 raccomandando al sig. di utilizzare i servizi del corridoio;
che tale ultima Pt_1 cautela aveva trovato previsione nelle procedure aziendali adottate ed era risultata conforme alle linee guida nazionali vigenti al momento dei fatti;
che, in ogni caso, il sig. di anni 80, era affetto da ipertensione arteriosa con ACE- Per_2
6 inibitori, betabloccanti e diuretici risparmiatori di potassio, insufficienza cardiaca, riferito potus (con consumo di circa un litro di vino/die), pregresso ictus cerebrale, blocco di branca sinistro, prolasso rettale, pregressi interventi di ernia inguinale bilaterale, anemia megaloblastica, situazione che certamente aveva reso più aggressiva l'infezione; che, inoltre, presso l' si era Controparte_14 probabilmente manifestato il primo segno di infezione polmonare nel sig. Pt_1
e che detta infezione polmonare, unitamente alla debolezza cardiaca, era stato l'elemento patogenetico che aveva determinato il decesso in un paziente in età avanzata, a prescindere dall'infezione da DI IC;
che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere ammessa una nuova Ctu medico-legale al fine di correttamente indagare i fatti oggetto di causa.
4. Con decreto del 06/02/2022 il giudicante autorizzava la chiamata dei terzi, differendo la prima udienza al 05/07/2023.
5. Con comparsa di risposta del 12/06/2023 si costituiva in giudizio la
[...] deducendo, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa invocata dalla convenuta (limitata all'Rct della Direzione sanitaria e non estesa all'operato professionale dei singoli sanitari), con conseguente pronuncia di estromissione dal giudizio;
nel merito e in via istruttoria, al pari della convenuta, la Compagnia contestava sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, chiedendo l'ammissione di una nuova Ctu medico-legale.
6. Con comparsa di risposta del 27/06/2023 si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_6
l'infondatezza di qualsivoglia pretesa avanzata nei propri confronti, in ragione dell'assenza del nesso eziologico tra la condotta dei propri medici (e della
Struttura globalmente intesa) e la morte di Per_2
7. Con comparsa di risposta del 4/7/2023 si costituiva in giudizio l
[...]
, la quale eccepiva l'assenza di qualsivoglia Controparte_15 responsabilità sanitaria, specificando che anche in sede di Atp era stata esclusa a monte la sussistenza di un proprio inadempimento;
dunque, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda trasversale.
8. Alla prima udienza del 5/7/2023 il giudicante assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, Cpc;
con la terza memoria ex art. 183, comma VI, Cpc, parte attrice produceva copia della sentenza n. 3395/2023 pronunciata dalla Corte
7 di appello di Roma, sezione penale, che sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione penale, n. 14187/2021, proposto dal dott. CP_12
(medico del reparto del che aveva avuto in cura i sig.ri
[...] Controparte_1
e e dalla responsabile civile aveva CP_11 Pt_1 Controparte_1 confermato la responsabilità del sanitario (rigettando quindi l'appello) e aveva revocato le statuizioni civili (stante la rinuncia alla costituzione di parte civile da parte della sig.ra depositata il 14/3/2023); all'udienza del Parte_4
16/11/2023 il Tribunale, ritenuto di non disporre ulteriori incarichi peritali (stante l'esaustività delle relazioni tecniche di parte e d'ufficio presenti in atti) e disposta l'acquisizione della documentazione prodotta da con la Controparte_1 seconda memoria ex art. 183, comma VI, Cpc, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10/7/2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc.
9. Quanto alla domanda risarcitoria, occorre innanzitutto premettere che, nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della Struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo al de cuius e fatti valere iure hereditatis dagli attori, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di questi ultimi nella qualità di soggetti aventi legami qualificati con il paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la Struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043
Cc), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la Struttura sanitaria e il paziente. Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in
8 favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Cc, per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la Struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Inquadrata la fattispecie e ricostruite le regole generali, occorre peraltro precisare che, in taluni casi, indipendentemente dal titolo della responsabilità (contrattuale ovvero aquiliana), la prova di singoli elementi – quali, la negligente o imperita condotta del personale medico e/o il nesso di causalità tra tale condotta colposa e l'evento dannoso – possa essere anche fornita tramite presunzioni.
Inoltre, per quanto più interessa nel caso de quo, la Corte di legittimità ha affermato che «in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai
9 visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario dell'effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico)» (cfr.
Cass. n. 16900/2023; conforme anche Cass. n. 5490/2023); e inoltre, che «in tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)» (cfr. Cass. n. 6386/2023).
10. Dunque, premessi anche i principi sul riparto dell'onere della prova, quanto al merito della domanda occorre evidenziare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
il sig. di anni 80, il 4/10/2016, a seguito di caduta accidentale, è stato Per_2 trasportato al P.S. dell'Ospedale Madre Giuseppina Vannini, ove è stata diagnosticata al paziente una “frattura angolata medio cervicale del collo del femore sinistro”; in pari data, il paziente è stato trasferito presso la
[...]
del medesimo nosocomio;
in anamnesi patologica Controparte_16 remota il paziente è risultato affetto da “ipertensione arteriosa e TIA nel 1982 oltre a un intervento di ernia inguinale bilaterale”; il giorno successivo il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico consistente nell'inserimento di artroprotesi, con terapia antibiotica postoperatoria (Cefazolina 1 g x 3 die e
10 Ciprofloxacina 500 mg x 2 die per os); in data 13/10/2016 il paziente è stato dimesso - con prescrizione di riabilitazione per recupero funzionale e terapia medica (non antibiotica) – ed è stato trasferito per la riabilitazione presso la Casa di cura di Roma;
in un primo momento il sig. è stato Controparte_1 Pt_1 alloggiato nella stanza n. 227 e il giorno 20/10/2016 è stato trasferito nella stanza n. 212 (a due letti con bagno in comune) ove era presente un altro paziente, il sig.
, ospedalizzato da tempo per esiti di intervento chirurgico per frattura CP_11 femorale (il quale nella notte tra il 19 e il 20/10 aveva presentato alvo diarroico, nel diario clinico del 20/10 i sanitari hanno annotato per tre volte la medesima problematica); nei giorni successivi, 21/10, il 22/10 e il 23/10 i sanitari hanno annotato più volte nel diario clinico del sig. “alvo diarroico” e il CP_11
23/10 hanno prescritto dissenten;
il 24/10, stante la persistenza di alvo diarroico nel sig. , è stata disposta la ricerca di DI IC;
a seguito di CP_11 positività della ricerca delle tossine A e B di DI IC (con esito il
28/10), il sig. è stato sottoposto a terapia con “vancomicina per CP_11 os”; il 3/11 è stato annotato nel diario clinico del sig. “deve usare il CP_11 bagno comune e non quello della stanza, ogni volta che deve andare al bagno deve avvisare il personale sanitario. Durante la notte deve usare il pappagallo”; anche dal diario clinico del sig. alla data del 29/11, i sanitari hanno annotato Pt_1
“per sicurezza, si richiede ricerca tossine DI IC fecale” (laddove dalla data del 23/10 alla data del 24/10 non risulta alcuna annotazione sul diario clinico); sempre alla data del 29/10 nel diario infermieristico si legge “ore 3:00 il pz … ha evacuato due volte …ore 16:00 ha evacuato abbondanti feci scure e morbide tipo diarrea …”; nel diario infermieristico, alla data del 30/10 si legge
“pz presenta diarrea due abbondanti scariche diarroiche”; alla data del 31/10 nel diario clinico e nel diario infermieristico è stato registrato alvo diarroico;
in data 1/11 i sanitari hanno annotato nel diario clinico “persiste diarrea diffusa, domani prelievo per ricerca tossine DI ed emocromo”; si legge nel diario clinico per la data 2/11 “alla ascoltazione del torace si repertano rumori a piccole bolle in base dx e, in minor misura, in quella controlaterale. Inizia per questo terapia antibiotica”; in data 3/11 i sanitari hanno annotato “ricerca tossine DI risultata positiva questa mattina. Da ieri mattina iniziata terapia con vancomicina e terapia infusionale” (con discordanza con quanto riportato nella scheda di terapia – ove risulta per il giorno 2/11 la sola
11 somministrazione di piperacillina-); in considerazione del peggioramento delle condizioni del sig. il 4/11 ne è stato disposto il trasferimento al Pt_1 CP_4
all'arrivo presso detta ultima Struttura le condizioni del paziente
[...] sono state annotate come “gravi”; il successivo 5/11 i sanitari hanno descritto il paziente come versante in “condizioni generali severamente compromesse” e il 6/11 “in condizioni gravissime, ipossia grave e insufficienza renale ingravescente” e gli esami di imaging (Tc Toraco addominale) hanno evidenziato la presenza di “versamento pleurico bilaterale e a livello apicale e apicodorsale bilaterale addensamenti parechimali pseudonodulari”; il giorno 8/11 il paziente è stato condotto all'Ospedale di Colleferro, ove è giunto “in condizioni gravissime, intubato, edematoso, cianotico. Diagnosi di entrata: Shock settico da
DI IC”; l'esame delle feci per ricerca delle tossine A e B
DI IC ha dato esito positivo;
durante la degenza i sanitari hanno prescritto la prosecuzione della terapia antibiotica già in corso (vancomicina, metronidazolo, tigeciclina cui è stato aggiunto fluconazolo); nei giorni successivi si
è assistito a una precipitazione delle condizioni del paziente “in un quadro di
MOF (insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, insufficienza renale trattata con dialisi ed epatica, compromissione del sensorio)” sino al giorno 14/11 allorché il paziente, alle ore 10, è deceduto.
11. Premessa la cronologia degli eventi ed esaminando la domanda degli attori, ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine al grave evento occorso occorre tenere conto, oltre che degli accertamenti compiuti nel presente giudizio civile e in sede di procedimento ex art. 686-bis Cpc, altresì degli atti, della consulenza tecnica del processo penale celebrato a carico del dott. CP_12
(responsabile del reparto della e medico che ha Controparte_17 assistito i sig.ri e;
al detto riguardo, infatti, occorre evidenziare CP_11 Pt_1 che l'adduzione di fonti di prova sia sempre consentita nel processo CP_18 civile a condizione che, validatane la correttezza, vengano adoperate quali argomenti di prova confluenti e coerenti con le prove acquisite nel giudizio civile
(«La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360
Cpp è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio», v Cass. n. 30298/2023); inoltre,
12 deve tenersi conto, altresì, del fatto che il giudizio civile di responsabilità articolato restituisce, come si vedrà, i medesimi risultati (Cass. n. 16422/2024).
Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che, dalla consulenza tecnica redatta dal Ct del P.m. nel procedimento 228040/16 R.G.N.R., dalla documentazione sanitaria prodotta nel presente giudizio, oltre che dalla relazione medico-legale, svolta nel procedimento ex art. 696-bis Cpc (R.G. n. 33445/2021), dai dottori
[...]
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e ER ER
(specialista in malattie infettive), emerge che la causa del decesso del sig.
[...]
(paziente affetto da ipertensione arteriosa e insufficienza cardiaca in Per_2 trattamento polifarmacologico, con pregresso ictus cerebrale) debba ricondursi a un quadro di insufficienza multiorgano terminale da shock settico refrattario al trattamento per l'infezione da DI IC (infezione contratta in regime ospedaliero, v. Ctu pag. 9 e Ct del Pm pag. 12 all. 9 del fascicolo di parte attrice).
E invero, dalla disamina della Ctu redatta in sede di Atp dai dott.ri e ER
, da ritenersi chiara, completa ed esaustiva, oltre che non seriamente ER confutata – per cui non vi è ragione di disporne la rinnovazione (per come, invece, richiesto da e da sulla base di Controparte_1 Controparte_2 contestazione generiche e, comunque, non tali da prefigurare un diverso decorso causale) è dato evincere che i consulenti tecnici d'ufficio, sulla base di un'analisi basata su conferenti indicazioni scientifiche, hanno accertato, quanto all'origine e alla natura dell'infezione da DI IC, che “nel caso che stiamo trattando è molto probabile (in termini di elevata probabilità logica) che la fonte dell'infezione sia stato il compagno di stanza, sig. Parte_5 presentato perlomeno dal 19.10 una sindrome diarroica, rivelatasi poi causata da
DI IC il 26.10 (rectius: il 28/10). Il sig a partire dal 20.10 ha Pt_1 condiviso la stanza e il bagno con il sig ha manifestato sindrome diarroica a Pt_5 partire dal 29.10, rivelatasi anch'essa da DI IC il 2.11 (rectius il
3/11). Pertanto, è assolutamente verosimile che il sig sia stato contagiato Pt_1 dal sig. nel periodo 20.10 – 29.10. Assolutamente improbabile, per Pt_5 converso, che le infezioni dei due pazienti si siano verificate indipendentemente l'una dall'altra, cioè ambedue di origine endogena” (v. Ctu pag. 9-10).
Ad analoghe conclusioni sono pervenuti i Ct del P.m. dottori Persona_7
(specialista in medicina legale) e (specialista in medicina interna Persona_8
13 e malattie infettive) i quali, nella consulenza redatta nel procedimento penale
228040/16 R.G.N.R.: a) hanno accertato che “tutte le evidenze consentono di ipotizzare che si sia verificato un contagio diretto paziente/paziente o paziente/ambiente contaminato da paziente infetto. A supporto di tale conclusione vi sono anche i tempi medi di incubazione dell'infezione da Cl.
IC descritti in letteratura (5-10 giorni – in media 7 giorni): essi appaiono decisamente congrui con le tempistiche osservate dal . Nello specifico, i Pt_1 dati clinici a disposizione permettono di identificare un contagio verificatosi presumibilmente tra il 20 e il 24 ottobre …si ritiene che, con elevato grado di probabilità logica, l'infezione contratta da sia da porre in nesso causale Pt_1 con un comportamento dei sanitari del non consono a quanto Controparte_1 previsto dalla buona pratica medica e, come tale, censurabile” (v. Ct del P.m. pag. 30).
Quanto alla possibile sussistenza di cause differenti rispetto al contagio da paziente (sig. ) a paziente (sig. i Ct del p.m. hanno evidenziato CP_11 Pt_1 che “lo sviluppo autonomo e indipendente della stessa infezione (altamente contagiosa) in due soggetti differenti che condividono i medesimi ambienti
(contaminati), con comparsa della malattia in rapida successione (prima nel
, già ospite della stanza 212 dal 12 ottobre e dopo dal ivi CP_11 Pt_1 trasferito il 20 ottobre) appare una coincidenza singolare e, pertanto, decisamente improbabile rispetto all'ipotesi del contagio diretto” (v. Ct del P.m. pag. 30-
31).
Con riguardo all'inadempimento qualificato e all'iter diagnostico-terapeutico condotto presso il , i Ctu, in sede di Atp, hanno rilevato che Controparte_1
“considerato che il 26.10 (rectius il 28/10) si è venuti a conoscenza della positività al C.D. del sig la sindrome diarroica insorta nel sig il 29.10 Pt_5 Pt_1 avrebbe dovuto essere indagata con la richiesta immediata, possibilmente nello stesso giorno o il giorno dopo, di una ricerca su feci delle tossine di C.D. e contemporaneamente instaurando una terapia empirica con Vancomicina per os senza attendere il risultato della ricerca della tossina. Vi è stato, quindi, un ritardo di tre giorni nel richiedere l'esame delle feci e nell'iniziare la terapia antibiotica specifica (esami delle feci e inizio terapia il 2.11) (in realtà, dalla scheda infermieristica risulta che la terapia con vancomicina sia iniziata solo il 3/11). Tale ritardo ha comportato un aggravamento della colite. Sfortunatamente con molta
14 probabilità il ceppo di DI, poi tipizzato presso l'Ospedale di Colleferro, apparteneva al tipo 027 NAP1 BI, molto aggressivo e poco rispondente alla Par terapia. Risulta infine imprudente non aver isolato il sig. (isolamento da contatto) da altri pazienti, come il sig (v. Ctu pag. 10). Pt_1
Quanto, poi al nesso di causalità tra l'infezione da DI IC e il decesso del sig. i Ctu hanno accertato che “la colite da C.D. ha assunto Pt_1 in breve un carattere molto aggressivo ed è evoluta in stato settico, divenuto rapidamente irreversibile con comparsa di insufficienza multiorgano, in particolare a livello renale e respiratorio e shock settico letale” (v. Ctu pag. 10).
Del pari i Ct del P.m. hanno rilevato che “con elevato grado di probabilità logica il mancato isolamento de abbia rappresentato la condicio sine qua non CP_11 alla base della fatale progressione fisiologica degli eventi. In altre parole, ragionando secondo un criterio di giudizio controfattuale, eliminando dal novero delle possibili cause il fattore ipotizzato (mancato isolamento), il contagio del
(e, quindi, il conseguente decesso) non si sarebbe verificato. Infatti, non si Pt_1 può non tenere conto che i pur considerata l'età e le patologie in essere, Pt_1 non versava certamente in gravi condizioni cliniche e nulla lasciava presagire un esito infausto nel breve periodo”; i Ct del P.m. hanno accertato, quindi, che “il caso non sia stato trattato in conformità alle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica attuale, risultando pienamente soddisfatto, nei vari profili, un valido rapporto di causalità materiale tra l'assistenza sanitaria nel corso del ricovero presso i di Roma e Controparte_1 lo sviluppo dell'infezione da Cl. IC, che a sua volta è in stretto nesso causale con l'evento morte del paziente” (v. Ct del P.m. pag. 31).
Con riguardo ai protocolli di prevenzione in uso presso la Casa di cura CP_1
i Ctu, dott.ri e , hanno evidenziato che la detta
[...] ER ER convenuta “ha prodotto un documento che attesta le indicazioni per le procedure di prevenzione ambientale sia di ordine generale che specifiche per l'infezione da C. IC (revisione del 10.03.2013). Non sono stati, peraltro, rinvenuti documenti attestanti l'avvenuta applicazione di essi nella pratica quotidiana. Soprattutto è evidente che non corrispondono all'applicazione delle misure di prevenzione ambientale il mancato isolamento del paziente EP portatore di una sindrome diarroica, non isolato dagli altri pazienti neanche dopo
15 il riscontro laboratoristico di una infezione da DI IC” (v. Ctu pag.
10-11).
I Ctu hanno condivisibilmente concluso, quindi: quanto al rapporto causale/concausale infezioni-decesso infezioni-danno, che “è censurabile il mancato isolamento del pazient neanche dopo l'accertata natura batterica Pt_5 della sindrome diarroica dallo stesso manifestata ed è, altresì, censurabile che, essendo insorta analoga sindrome diarroica in data 29.10.2016 a carico del periziando, si siano attesi ulteriori 3 gg. (rectius: 5 giorni, considerato che la terapia con vancomicina è iniziata il 3/11) per iniziare una terapia antibiotica specifica nonostante che, per altissima probabilità logica, la sindrome diarroica de Pt_1 fosse riconducibile allo stesso DI IC responsabile della analoga sintomatologia del coabitante Sig. ; quanto all'esistenza di protocolli di Pt_5 sanificazione astrattamente idonei i Ctu hanno accertato che “i protocolli esibiti dal sono astrattamente idonei alla prevenzione delle infezioni Controparte_1 nosocomiali. Per altro, nella fattispecie non solo non sono stati esibiti documenti atti a dimostrare la concreta applicazione di detti protocolli al caso di specie, ma le criticità già descritte (mancato isolamento di un paziente affetto da sindrome diarroica neanche dopo l'accertata natura infettiva di tale sindrome ed il ritardato impiego di una terapia antibiotica mirata, nonostante che la sindrome diarroica de fosse con elevata probabilità logica da ascrivere a DI Pt_1 IC) ci consentono di affermare con relativa certezza che i protocolli preventivi esibiti dal convenut siano stati assolutamente disattesi Controparte_1 nel caso oggetto della nostra indagine medico-legale” (v. Ctu pag. 11-12).
I Ctu, inoltre, hanno dato le seguenti condivisibili risposte alle osservazioni mosse dai Ctp di parte convenuta in particolare, quanto Controparte_1 all'affermazione di parte convenuta secondo cui “il al Controparte_1 momento del trasferimento dell'Ospedale S. Andrea non è stato informato in alcun modo che il fosse positivo al DI” i Ctu hanno CP_19 evidenziato “che tale positività, non essendo annotato nella cartella clinica dell'Ospedale S. Andrea l'esito dell'analisi batteriologica, può essere solo presunta;
inoltre, riteniamo improbabile che gli episodi diarroici documentati fino al 5 ottobre possano essere posti in rapporto eziopatogenetico conseguenziale con la diarrea insorta presso il a partire dal 19 ottobre. Una latenza Controparte_1 clinica di due settimane in corso di infezione da DI IC è
16 quantomeno singolare, per cui è verosimile che i due eventi non siano ascrivibili alla medesima patologia, anche perché il 30 settembre il era stato CP_11 sottoposto ad un intervento di resezione anteriore del retto, per cui un singolo episodio diarroico con feci sanguinolente è più probabile che sia da imputare al normale decorso post operatorio. In ogni caso, si tratta di un particolare di secondaria rilevanza: resta infatti il dato di fatto che a fronte di una diarrea persistente (documentata dal 19 al 24 ottobre) e con elevata probabilità imputabile a DI IC (soggetto ultra sessantenne, ospedalizzato da molte settimane, sottoposto a varie terapie antibiotiche) si è atteso fino al 25 ottobre per procedere alla raccolta delle feci con analisi positiva per DI IC registrata nella cartella clinica solo il 28 ottobre. Ed è altresì censurabile che in presenza di questa condizione non si sia proceduto all'isolamento del paziente”; quanto all'osservazione del secondo cui la Controparte_1
Struttura sanitaria non avrebbe potuto adottare alcuna precauzione stante l'assenza, sino al 28/10/2016, di positività al DI IC del sig.
, i Ctu hanno nuovamente rappresentato che “la precauzione da CP_11 prendere sarebbe stata quella di evitare di mettere nella stanza di un soggetto diarroico, suggestivo per infezione da DI IC un altro paziente e, inoltre, di ridurre i tempi dell'effettuazione della ricerca del DI sulle feci”; quanto all'ulteriore osservazione di parte convenuta secondo cui, anche volendo ritenere, per ipotesi, che l'infezione del sig. fosse stata trasmessa Pt_1 dal sig. tra il 20 e il 29 ottobre 2016, “l'isolamento sarebbe stato CP_11 assolutamente inutile”, i Ctu hanno precisato che “il 20 ottobre i non Pt_1 risultava portatore dei sintomi di infezione e, pertanto, la censura riguarda proprio il fatto che lo stesso sarebbe stato inserito nella stanza del nei stessi CP_11 giorni in cui il iniziava a manifestare una sindrome diarroica CP_11 sospetta”; quanto alle affermazioni dei Ctp di parte convenuta Controparte_1 secondo cui, rilevata la positività all'infezione del sig. , l'indicazione CP_11 data al paziente dal medico internista di reparto di utilizzare il bagno fuori dalla stanza e di non entrare in contatto con le parti comuni della stanza, oltre che la previsione di “trattare il paziente utilizzando apposite protezioni” avevano costituito un protocollo preventivo idoneo a evitare la diffusione dell'infezione,
i Ctu hanno risposto rilevando - al contrario - l'assoluta inadeguatezza del protocollo adottato (e, finanche, la pericolosità di alcune “precauzioni” e, in
17 particolare, quella dell'utilizzo del bagno esterno, comportante l'evidente rischio di ulteriore diffusione all'esterno dell'infezione) e ribadendo che sarebbe stato necessario“isolare il in una stanza singola, non già al CP_11 momento della costatazione dell'infezione del compagno di stanza, ma fin dal momento delle prime scariche diarroiche sospette per infezione da DI”; quanto, invece, all'osservazione del secondo cui “non è Controparte_1 possibile escludere con assoluta certezza, anche in mancanza di riscontro autoptico, l'insorgenza di ulteriori cause eziologiche di sepsi che hanno portato al decesso”, i Ctu hanno risposto affermando che l'infezione da DI IC “è stata “con ragionevole certezza”, come riconosce il Collega di parte convenuta, la causa iniziale dello stato settico;
questa causa iniziale, indebolendo le difese organiche de ha innescato la serie di eventi che ha Pt_1 condotto all'exitus del dante causa”; quanto, infine, all'osservazione di parte convenuta secondo cui in mancanza di “un'indagine Controparte_1 microbiologica, atta ad accertare la corrispondenza del DI nei due soggetti” non sarebbe possibile affermare con certezza il collegamento tra le infezioni dei due pazienti i Ctu hanno risposto evidenziando “l'alta probabilità” della trasmissione del batterio da un paziente all'altro tenuto conto del fatto che “tra tutti i degenti de in quel periodo risulta che Controparte_1 solo il che condivideva la stanza con il , ebbe a contrarre Pt_1 CP_11
l'infezione da DI IC;
altra suggestione probatoria deriva dalla conseguenzialità cronologica nello sviluppo dell'infezione dei due soggetti (il 19 ottobre si manifestano i primi sintomi ne ed il 29 ottobre ne . CP_11 Pt_1
Si tratta evidentemente di indizi, ma indizi convergenti e concordanti, che ci indicono a ritenere quantomeno improbabile che l'infezione si sia sviluppata nei due soggetti in maniera assolutamente indipendente” (v. Ctu pag. 13-17).
In altri termini: il preteso confronto del Dna dei due pazienti costituisce una soglia probatoria, non solo ragionevolmente inattingibile per parte attrice, ma anche inesigibile da costei, posto che avrebbe potuto piuttosto provvedervi lo stesso all'insorgere della “doppia” infezione a tutta evidenza Controparte_1 derivante da una contaminazione orizzontale.
12. In definitiva, sulla base di tutti gli elementi fin qui esaminati e dei condivisibili esiti cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio dott.ri e ER [...]
(che hanno trovato conferma, altresì, nella relazione dei Ct del P.m.), ER
18 devono ritenersi dimostrati l'inadempimento qualificato e la condotta colposa dei sanitari della che hanno avuto in cura il sig. Controparte_10 oltre che il nesso eziologico tra l'exitus del paziente e l'errore medico: Pt_1
1) per avere i sanitari collocato, in data 20 ottobre, il sig. in una stanza Per_2 ove era presente il paziente sig. , interessato da una diarrea persistente CP_11
(documentata dal 19 al 24 ottobre) imputabile con elevata probabilità, secondo un giudizio ex ante, a DI IC (tenuto conto che trattavasi di soggetto ultra sessantenne, ospedalizzato da molte settimane e sottoposto a varie terapie antibiotiche); 2) nonostante il chiaro sospetto diagnostico, per avere i sanitari atteso sino al 25 ottobre alla raccolta delle feci del sig. al fine di CP_11 identificare l'infezione, con analisi positiva per DI IC registrata nella cartella clinica solo in data 28 ottobre e inizio della terapia con vancomicina il 29/11; 3) per avere omesso, anche a seguito dell'accertamento dell'infezione, di isolare il paziente sig. , mantenendone invece la CP_11 coabitazione con il sig. 4) pur risultando insorta anche nel sig. Pt_1 Pt_1 analoga sindrome diarroica (in data 29/10/2016, dopo 9 giorni di coabitazione con il sig. ), per avere i sanitari atteso sino alla data del 2/11 a prelevare CP_11 un campione di feci per la ricerca di DI IC e, ulteriormente, per avere atteso sino al 3/11 a dare attuazione a una terapia antibiotica specifica per l'infezione da DI IC (laddove la terapia avrebbe dovuto essere adottata se non dal 28/10 – data in cui era stata accertata la positività del coabitante sig. - quantomeno dal 29/10 – data in cui il sig. CP_11 Pt_1 aveva avuto il primo episodio diarroico); 5) per avere disatteso, pertanto, i protocolli per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, del cui rispetto -peraltro
– non v'è traccia apprezzabile.
13. Non può addebitarsi, invece, alcun inadempimento qualificato in capo ai sanitari delle altre Strutture presso cui il sig. è stato ricoverato e, nello Pt_1 specifico, dell' e dell'Azienda universitaria Controparte_3
Policlinico Umberto I di Roma, così come accertato sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, oltre che delle relazioni peritali redatte in sede civile e in sede penale.
Quanto alla posizione del occorre evidenziarsi che non sussiste in CP_5 atti prova alcuna circa la positività al DI IC del sig. CP_11 durante la degenza presso l'Ospedale Sant'Andrea (asserita dal CP_1
19 Italia); e invero, dalla cartella clinica si evince, da un lato, che gli episodi diarroici, erano stati conseguenza di specifici trattamenti o interventi (fra cui l'utilizzo della soluzione per l'esecuzione della colonscopia) e, dall'altro, che all'atto delle dimissioni il sig. era apiretico e in “buone condizioni generali”; CP_11 quindi, devono condividersi le risposte fornite dai dott.ri e ER [...]
secondo cui debba escludersi che “gli episodi diarroici documentati fino ER al 5 ottobre possano essere posti in rapporto eziopatogenetico conseguenziale con la diarrea insorta presso il a partire dal 19 ottobre. Una latenza Controparte_1 clinica di due settimane in corso di infezione da DI IC è quantomeno singolare, per cui è verosimile che i due eventi non siano ascrivibili alla medesima patologia, anche perché il 30 settembre il era stato CP_11 sottoposto a un intervento di resezione anteriore del retto”; con riferimento, poi, Per_ a quanto relazionato dai consulenti del P.m. dott.ri e nel Per_8 procedimento penale in merito al fatto che l'infezione da DI IC, accertata nel sig. , potesse costituire una recidiva dell'infezione CP_11 contratta dal paziente durante la degenza presso il deve CP_5 evidenziarsi che nella sentenza penale di primo grado n. 14187/2021 il giudicante abbia precisato che lo stesso dott. , intervenuto a seguito del controesame Per_8 Per_ sul punto del dott. , abbia chiarito che trattavasi di uns “mera ipotesi”.
Alla luce di quanto sopra detto, la domanda proposta in via trasversale dal nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_3 deve essere rigettata.
Deve parimenti rigettarsi la domanda trasversale proposta nei confronti dell' di Roma, ove il sig. era Controparte_4 Pt_1 giunto in condizioni gravi e ormai irreversibili;
e invero, si legge nella cartella clinica del 4/11/2016, paziente in condizioni “scadute, vigile, disidratato, ipotermico, tachipnoico, tachicardico, addome globoso TEC notevolmente aumentato.
4.1 GB 48290 N 94,3%”; il 5/11 sono state registrate CP_20
“condizioni generali gravi, addome disteso ma non teso, diffusamente dolorabile, alvo aperto ad abbondanti feci liquide. GB 49030 N 93,3%”; il 6/11, nella consulenza anestesiologica risulta annotato “condizioni generali severamente compromesse. Paziente non in contatto ambientale, fortemente tachipnoico, ipoteso. Si procede ad intubazione orotracheale”; il 7/11 il paziente è risultato in
“condizioni generali gravissime, ipossia grave;
insufficienza renale
20 ingravescente” e gli esami di imaging (T.C. Toraco addominale) hanno evidenziato la presenza di “versamento pleurico bilaterale e a livello apicale e apicodorsale bilaterale addensamenti parechimali pseudonodulari. Il colon, particolarmente a livello del cieco, dell'ascendente e del sigma, presenta pareti notevolmente ispessite”; ne consegue che, pertanto, alcun inadempimento possa esse contestato ai sanitari del i quali, così come confermato CP_1 CP_6 anche dai Ct del P.m., “non hanno avuto alcun ruolo causale o concausale nel determinismo del decesso” (v. pag. 32).
14. Accertata la responsabilità di occorre ora determinare il Controparte_1 quantum della domanda risarcitoria proposta dagli attori i quali, da un lato, lamentano l'esistenza di un danno non patrimoniale iure hereditatis (biologico terminale e morale catastrofale) e, dall'altro, l'esistenza di un danno non patrimoniale iure proprio (c.d. perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale).
Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis, occorre evidenziare che il danno biologico terminale e il danno morale si distinguano in quanto il primo (quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità) sussiste per il tempo della permanenza in vita ed è risarcibile a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa ma richiede, tuttavia, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n. 21837/2019), mentre il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Orbene, deve riconoscersi in favore degli attori il danno biologico terminale per un totale di giorni 17 e, nello specifico, dalla data del 29/10 (giorno in cui il congiunto sig. è stato interessato da alvo diarroico dovuto all'infezione Pt_1 da DI IC) alla data del decesso (14/11); in applicazione delle Tabelle di Roma e tenuto conto che detto danno, come si è detto, è massimo nella sua entità e intensità e, quindi, meritevole di un apprezzabile incremento, deve
21 liquidarsi equitativamente in favore degli attori, sig.ri Parte_4 Pt_1
e secondo le rispettive quote ereditarie, l'importo di
[...] Parte_3 euro 6.531,57 (il triplo di euro 2.177,19, tenuto conto di un punto base pari a euro
128,07 per ITA).
Deve escludersi, invece, il riconoscimento in favore degli attori del risarcimento del danno catastrofale ovvero da lucida agonia del de cuius per difetto di qualsivoglia prova in merito (tantomeno richiesta).
15. Per ultimo, deve accogliersi la richiesta risarcitoria iure proprio degli attori quanto al danno da perdita del rapporto parentale;
a tale riguardo si deve premettere che tale danno «consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (v. Cass. n. 907/2018). Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (v. Cass. n. 9196/2018); il danno per la perdita parentale è, inoltre, afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore, per il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite;
che, inoltre, secondo il recente orientamento della
Corte di legittimità «il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia…» (v. Cass. n.
26301/2021) e, inoltre, che «mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e
22 farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno» (v. Cass. n. 26185/2024); inoltre, l'orientamento della
Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”
(v. Cass. n. 29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la
“società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n. 21230/2016).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non possa ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integri un danno “in re ipsa”, ma debba essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione debba avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e debba tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettano
23 l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (v. Cass. n.
28989/2019, n. 24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n. 907/2018, n.
14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente il figlio della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto possa essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr.
Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odi, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (v. Cass. n.
3767/2018; e, conformi, Cass. n. 26185/2024; Cass. n. 910/2022; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un
24 limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale» (v. Cass. n. 28989/2019).
Dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare che, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (moglie, figli e nipote) si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti dalla parte resistente -, fondatamente presumere che gli attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del proprio caro;
non può presumersi, invece,
l'incidenza della perdita del congiunto sulla sfera dinamico-relazionale del ricorrente, che la giurisprudenza pone in esergo con la locuzione
“sconvolgimento di vita”.
Sul punto si rende necessario evocare le considerazioni di una condivisibile giurisprudenza che – in relazione a questo “crinale” del danno parentale, ossia la lesione della relazione con il congiunto – ha avuto modo di precisare che questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale,
«determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale .... il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la
25 semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle "utilità"» (Cass. 12987/2022).
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, si deve ricorrere alle Tabelle approvate da questo Tribunale, in quanto tali Tabelle individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le dedotte concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini e criteri, tenendo conto che il valore del punto base è pari a €
11.356,15:
a) Parte_4
- rapporto di parentela (moglie) = punti n. 20;
- età del danneggiato – classe 1938 - (78 anni) = punti n. 1,5;
- età della vittima – classe 1935 - (80 anni) = punti n. 1,5;
- convivenza con la vittima = punti n. 4;
- per un totale complessivo di 27 punti, pari all'importo complessivo di €
306.616,05 (€ 11.356,15 x € 11.356,15);
b) Parte_1
- rapporto di parentela (figlia) = punti n. 18;
- età del danneggiato - classe 1968 - (48 anni) = punti n. 3;
- età della vittima – classe 1935 - (80 anni) = punti n. 1,5;
26 - per un totale complessivo di 22,5 punti, pari all'importo complessivo di €
255.513,37 (22,5 x € 11.356,15);
c) Parte_3
- rapporto di parentela (figlio) = punti n. 18;
- età del danneggiato – classe 1965 - (51 anni) = punti n. 2,5;
- età della vittima – classe 1935 - (80 anni) = punti n. 1,5;
- per un totale complessivo di 22 punti, pari all'importo complessivo di €
249.835,30 (22 x € 11.356,15);
d) Persona_1
- rapporto di parentela (nipote) = punti n. 6;
- età del danneggiato – classe 2009 - (6 anni) = punti n. 5;
- età della vittima – classe 1935 - (80 anni) = punti n. 1,5;
- convivenza con la vittima (v. certificato storico di residenza, all. n. 14) = punti n.
4;
- per un totale complessivo di 16,5 punti, pari all'importo complessivo di € €
187.376,48 (16,5 x € 11.356,15);
tenuto conto, poi:
- del fatto che il danno la perdita parentale afferisca sia alla sfera dinamico- relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
- delle comorbilità da cui era affetto il de cuius (paziente affetto da ipertensione arteriosa e insufficienza cardiaca in trattamento polifarmacologico, con pregresso ictus cerebrale);
- del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare
27 esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (v. Cass. n. 26851/2023);
- dell'assenza di qualsivoglia allegazione e, tantomeno, prova da parte degli attori
(nemmeno richiesta da essi) dell'incidenza della morte del congiunto sugli aspetti dinamico relazionali;
appare equo apportare una riduzione del valore punto nella misura di 1/3, pervenendo così alle seguenti somme:
per € 204.410,70; Parte_4
per 170.342,24; Parte_1
per € 166.556,86; Parte_3
per € 124.917,65. Persona_1
Ai suddetti importi deve aggiungersi in quote uguali il danno iure hereditatis;
si perviene, quindi, ai seguiti importi:
per € 206.587,80 (€ 204.410,70 + € 2.177,19); Parte_4
per 172.519,43 (€ 170.342,24 + € 2.177,19); Parte_1
per € 168.734,05 (€ 166.556,86 + € 2.177,19); Parte_3
per € 127.094,84 (€ 124.917,65 + € 2.177,19). Persona_1
16. E'necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere
28 provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto.
Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale
(14/11/2016) e quella finale (10/1/2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore, occorre procedere al calcolo della semisomma tra gli importi liquidati alla data delle dette Tabelle (novembre 2023) e quelli devalutati alla data del fatto illecito (novembre 2016); le semisomme su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di Stato pari a 1,43% annuo (fonte: www.dt.mef.gov.it) sono, quindi, le seguenti:
per € 206.587,80 + € 174.041,95 / 2 = € 190.314,87; Parte_4
per 172.519,34 + € 145.340,64 / 2 = € 158.929,99; Parte_1
per € 168.734,05+ € 142.151,68 / 2 = € 155.442,86; Parte_3
per € 127.094,84 + € 107.072,32 / 2 = € 117.083,58. Persona_1
29 Si perviene, quindi, ai seguenti importi:
per € 213.960,18 Parte_4
per 178.675,92 Parte_1
per € 174.755,56 Parte_3
per € 131.630,39. Persona_1
17. Per tutte le ragioni esposte la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere accolta con condanna di al pagamento delle somme Controparte_1 come precisate al precedente punto.
18. La domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 deve essere accolta. Controparte_2
Risultano prive di pregio, infatti, le allegazioni di circa Controparte_2
l'inoperatività della polizza n. 50 09685JN (che a dire della Compagnia coprirebbe la sola Rct della con massimale di euro Parte_6
1.500.000,00 e franchigia di euro 250,00 per danni a cose).
Invero, con il contratto assicurativo è stato pattuito che: 1) “1. E' compresa l'attività di Direzione sanitaria con massimale di euro 250.000,00 sin./anno assicurativo;
….
3. Si precisa che relativamente alla Responsabilità civile si intendono escluse le attività professionali svolte dai medici, paramedici e fisioterapisti, all'interno della struttura” (v. all. 23 del fascicolo di
[...]
pag. 3 della polizza, paragrafo “condizioni aggiuntive”); 2) “1. Case CP_1 di cura – a. premesso che l'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso delle persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali deve rispondere ai sensi di legge, la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri obbligatori per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nelle svolgimento delle loro mansioni” (v. paragrafo “condizioni particolari” nella medesima pag. 3); 3) “l'assicuratore rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 Cc, nei confronti di;
a) committente e i suoi dipendenti ….” (v. pag. 5 al paragrafo “rinuncia alla rivalsa”); 4) “a)
Assicurazione responsabilità verso terzi (Rct). La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
30 responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti, all'attività dell'assicurato e delle attrezzature ivi esistenti. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere…” (v. pag. 19, paragrafo “norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi”, art. 12 - oggetto dell'assicurazione -).
Orbene, la disamina del contratto assicurativo – stipulato per l'attività di
” e, pertanto, per l'attività di cura dei pazienti – consente di CP_10 ritenere che: 1) la polizza copra (anche) i danni a cose e persone (anche) cagionati dalle “persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali deve rispondere ai sensi di legge”, con espressa rinuncia da parte della
Compagnia assicurativa “al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti dell'assicurato”; 2) la clausola di esclusione della copertura assicurativa per le
“attività professionali svolte da medici, paramedici e fisioterapisti, all'interno della struttura” si riferisce evidentemente a coloro che apportano il proprio contributo professionale al di fuori di un contratto di lavoro subordinato con la
Casa di cura;
3) il dott. responsabile di reparto e medico che ha avuto in CP_12 cura il sig. ha svolto la propria attività in favore della Casa di cura in forza Pt_1 di un contratto di lavoro subordinato e, pertanto, (v. all. 48-50 del fascicolo di
4) la copertura in polizza anche per l'attività della Controparte_1
Direzione sanitaria, costituisca un ampliamento della garanzia e non la riduzione dell'operatività della polizza.
Quanto alla durata della polizza, dal contratto si evince che: a) la polizza è stata sottoscritta in data 31/12/2013 per la durata di un anno;
b) la polizza è stata oggetto di rinnovo sino al 31/12/2017 (v. medesimo all. n. 23 e all. n. 47
“appendici” del contratto assicurativo per gli anni 2014, 2015 e 2016).
Infine, si rileva che nel frontespizio e in appendice del contratto assicurativo sia dato leggere che i massimali di polizza sono pari a euro 1.500.000,00 per sinistro
(con la precisazione che sono pari a euro 500.000,00 per persona e a euro
250.000,00 per danni a cose).
31 Alla luce di quanto accertato deve dichiararsi, pertanto, l'operatività della copertura assicurativa, con obbligo della Compagnia assicurativa di tenere indenne e manlevare il delle somme che quest'ultimo è tenuto a Controparte_1 versare in favore degli attori (sia a titolo di sorte che di spese legali) in forza della presente sentenza, in considerazione, altresì, del principio secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (v. Cass. ordinanza n. 18076/2020).
19. Le spese di giudizio seguono la soccombenza per ciascuna delle domande proposte e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al
D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero delle parti (aumento del 20%) e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte.
In particolare, le spese di giudizio sostenute dagli attori devono porsi a carico di CP_ CP_
devono porsi, altresì, a carico della di convenuta Controparte_1 le spese sostenute dagli attori per il procedimento ex art. 696-bis Cpc.
Del pari le spese della Ctu redatta nel procedimento per Atp, liquidate come in atti, sono definitivamente poste a carico di Controparte_1
Le spese di giudizio sostenute da Controparte_3
e da devono porsi a Controparte_4 carico di e devono ridursi nella misura del 50% per quanto Controparte_1 concerne il tenuto conto della limitata attività difensiva, Controparte_4 consistita nel deposito della sola comparsa di costituzione e risposta.
Le spese di giudizio sostenute da sia per la resistenza contro Controparte_1 gli attori e sia per la chiamata in garanzia di (tenuto conto Controparte_2 della contestazione relativa all'operatività e ai limiti del rapporto assicurativo articolata, v. Cass. n. 18076/2020), devono porsi a carico della Compagnia assicurativa e devono ridursi, con solo riguardo alla chiamata in garanzia, nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra i sig.ri
(in proprio e nella qualità di genitore Parte_4 Parte_1
32 esercente la responsabilità sulla minore , Persona_1 Parte_2
(quest'ultimo nella sola qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore , e Persona_1 Parte_3 Controparte_1 nonché nonché Controparte_2 [...]
, oltre che Controparte_3 [...]
- disattesa ogni contraria Controparte_4 domanda, istanza e difesa - così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità di e, per Controparte_1
l'effetto, accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori iure proprio e iure hereditatis;
2) condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1 iure proprio dei seguenti importi:
per € 213.960,18 Parte_4
per 178.675,92 Parte_1
per € 174.755,56 Parte_3
per € 131.630,39, Persona_1
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
3) condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro €
35.031,60 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge e oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avvocati Paolo Panariti ed Alessandra Manzo;
4) condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1 delle spese del procedimento ex art. 696-bis Cpc, che liquida nell'importo di euro 7.691,00 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge e oltre rimborso del contributo unificato;
5) pone le spese della Ctu redatta in sede di Atp definitivamente a carico di e condanna quest'ultimo al rimborso delle dette Controparte_1 spese, come liquidate in atti, in favore degli attori;
6) rigetta la domanda trasversale proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_3
[...]
33 7) condanna al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di Controparte_3
che liquida nell'importo di euro 29.193,00 oltre 15 % per
[...] rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
8) rigetta la domanda trasversale proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_4
[...]
9) condanna al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di Controparte_4 che liquida nell'importo di euro 14.596,50 oltre 15 % per
[...] rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
10) accoglie la domanda di garanzia proposta da Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna Controparte_2 quest'ultima a tenere indenne e manlevare delle Controparte_1 somme che quest'ultima è tenuta a versare in favore degli attori in forza della presente sentenza sia a titolo risarcitorio e sia a titolo di refusione delle spese di lite;
10) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese di lite per la resistenza in giudizio nei Controparte_1 confronti degli attori che liquida nell'importo di euro 29.193,00 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
11) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 per la chiamata in garanzia nei confronti di delle Controparte_1 spese di lite per la resistenza in giudizio nei confronti degli attori che liquida nell'importo di euro 14.596,50 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge e oltre rimborso del contributo unificato.
Così depositato il giorno 10.1.2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
34