Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato agli atti dagli Avv.ti Parte_1
Giampiero Emiliozzi e Marco Emiliozzi
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Morena Ermini, Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 agiva per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965 dell'origine professionale delle ernie discali lombari e della sindrome del tunnel carpale, contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa di muratore e di artigiano edile, e denunciate all' in data 21 luglio 2016, nella misura CP_1
percentuale di postumi ex d.lgs n. 38/2000 del 9% o in quella diversa ritenuta di giustizia, chiedendone, altresì, il cumulo con il grado di invalidità pari al 16%, già riconosciuto in relazione alle tendinopatie ed alla patologia degenerativa delle ginocchia, di conclamata natura professionale.
il rigetto.
Con sentenza del 18 luglio 2022 il Tribunale adito, sulla scorta della espletata CTU, negava l'origine professionale delle lamentate ernie discali, quindi rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte l'11 gennaio 2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel recepire acriticamente le errate conclusioni della ctu, redatta in modo superficiale e lacunoso, che aveva escluso l'indennizzabilità delle ernie discali lombari per mancata corrispondenza con la voce tabellata utilizzabile, in ragione dell'asserita mancanza di segni clinici di compressione radicolare;
l'appellante ha evidenziato come i disturbi trofico-sensitivi, documentati attraverso gli esami radiografici allegati al ricorso introduttivo, equivalessero a segni clinici di compressione radicolare della colonna e come in ogni caso la presunta assenza di detti disturbi (erroneamente presupposta) non avrebbe comunque potuto comportare il mancato riconoscimento del gradiente invalidante per la predetta patologia. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza e previo espletamento di nuova C.T.U., venisse accolta la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese.
L' ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata nuova CTU medico-legale, alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, risulta pacifico il dato fattuale che l'odierno appellante sia stato per più di trent'anni, a partire dal 1980 fino al 2016, impegnato nel settore edile, dapprima come muratore e poi come titolare di impresa artigiana, sistematicamente addetto alla movimentazione di carichi, nonché all'uso di attrezzi da lavoro implicanti sovraccarico biomeccanico, posture incongrue ed esposizione a forti vibrazioni per almeno otto ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana. Ed infatti, nel costituirsi in primo grado, l' insiste per la non ammissione della prova testimoniale, CP_1 ritualmente articolata dall'originario opponente, ritenendola superflua, alla luce degli elementi comunque acquisiti a riscontro delle mansioni di fatto dal medesimo svolte (cfr. dichiarazioni rese al medico aziendale il 25 agosto 2016).
Tanto premesso, ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, perché coerente con l'accertamento dei fatti come sopra acquisito, nonché redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Ed infatti, il ctu nominato in questa sede ha rilevato che, alla luce delle risultanze di causa, è possibile assegnare alle condizioni di lavoro in cui ha operato l'appellante valenza causale tanto della sindrome del tunnel carpale, per la quale viene proposta una quantificazione del danno biologico pari ad una riduzione di 3 (tre) punti percentuali, quanto della discopatia lombo-sacrale del tratto L3-S1 con ernie e protrusioni discali e con segni RM e strumentali (EMG-ENG) di compressione radicolare, che, pur in assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti apprezzabili all'esame obiettivo, trova riscontro alla voce 213, considerata la sintomatologia dolorosa riferita e la presenza di segni radiologici e strumentali (EMG-ENG) di compressione radicolare, con l'interessamento di più dischi vertebrali, così da poter essere quantificata in misura pari ad una riduzione di 5 (cinque) punti percentuali. Al riguardo il CTU, con convincenti argomentazioni, sottolinea che nel caso in esame l'assenza di segni obiettivi apprezzabili, riferibili a compressione radicolare, non può smentire quanto osservato strumentalmente, semmai può denotare la lievità del problema;
che, peraltro, il risultato dell'esame EMG-ENG prescritto dai medici CP_1
inspiegabilmente non è stato preso in considerazione da costoro ai fini della quantificazione del danno. Il CTU, inoltre, afferma che in qualsiasi ambito valutativo medico legale (previdenziale, assistenziale, responsabilità civile ecc.) occorre in ogni caso procedere alla stima di un danno invalidante comprovato secondo criteriologia medico legale, anche quando non si verifichi la piena coincidenza della diagnosi medico legale formulata con una voce tabellata;
ciò in quanto un sistema tabellare, sebbene recante numerose e dettagliate voci, non potrebbe mai coprire tutte le fattispecie di menomazioni riscontrabili;
rispetto a tale lacuna, la valutazione in ambito CP_1
deve fare ricorso al criterio di analogia. Nel caso di specie, la discopatia del rachide causalmente riconducibile al lavoro svolto dal periziando, non accompagnata da disturbi trofico sensitivi permanenti obiettivamente rilevabili, comporta comunque una condizione di ridotto benessere psicofisico, sia per la sindrome dolorosa tipica, sia per il danno anatomico presente a carico dei dischi intervertebrali e delle altre strutture osseo-legamentose della colonna, sia per le limitazioni funzionali dei movimenti che il danno anatomico comunque comporta. Ne discende che la scelta della riferimento tabellare deve, per ovvia analogia, ricadere sulla voce “213 - Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” e l'apprezzamento discrezionale del valore del danno all'interno della fascia percentuale proposta si deve basare sia sull'intensità della sintomatologia soggettiva, sia sulla gravità delle limitazioni funzionali del rachide oggettivamente rilevate.
Il CTU conclude che: La percentuale di postumi residuati a carico del sig. Parte_1
per effetto del complesso patologico denunciato costituito dalle due patologie di origine
[...]
professionale denunciate il 21.07.2016 è pari a sette (7) punti percentuali della sua integrità psicofisica (danno biologico permanente). La percentuale di postumi residuati a carico del sig. per effetto del complesso patologico denunciato costituito da tutte le patologie Parte_1
di origine professionale denunciate sia il 07.04.2016 che il 21.07.2016 è pari a ventidue (22) punti percentuali della sua integrità psicofisica (danno biologico permanente….
In definitiva, il ctu nominato in questo grado di giudizio, in tal senso discostandosi dalle conclusioni cui era giunto il primo ctu, ha evidenziato - con argomenti dotati di intrinseca coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi - la sussistenza del nesso causale tra il lavoro svolto dall'appellato e la comparsa delle malattie da ultimo denunciate, assegnando all'invalidità complessivamente derivatane il grado del 7%, e quantificando nella misura del 22% il complessivo danno biologico derivante dal cumulo con la preesistente inabilità.
Le motivate conclusioni del ctu nominato nel presente grado di giudizio possono, quindi, essere recepite dal Collegio, così che la sentenza impugnata va riformata in senso conforme alle istanze attoree ed all'accertamento peritale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'origine professionale delle patologie denunciate da
[...]
all' in data 21 luglio 2016, con complessivo gradiente invalidante pari al 7%, che, in Parte_1 CP_1
cumulo con le preesistenti inabilità, determina la percentuale di postumi pari al 22%; 2) condanna l' a corrispondere a la relativa rendita, oltre interessi legali ed CP_1 Parte_1 eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge;
3) condanna l' al CP_1 pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in favore dell'appellante in euro 2.900,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
liquida le spese di ctu come da separato decreto
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente