Art. 3.
Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore. Ad essi si estendono le disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1954, n. 267 .
Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente, sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro assunzione quali ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento ad anzianita' ai successivi gradi sono ammessi i tenenti ed i capitani che abbiano prestato un servizio complessivo nel Corpo non inferiore rispettivamente a dodici e sedici anni.
Le promozioni ai gradi di tenente e di capitano sono disposte dopo che abbiano conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente, vincitori del concorso indetto ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 luglio 1956, n. 699 ; quella al grado di maggiore solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
La limitazione di cui al terzo comma non si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che debbano cessare dal servizio per limiti di eta' e di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.
Gli ufficiali cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore. Ad essi si estendono le disposizioni contenute nella legge 15 marzo 1954, n. 267 .
Gli ufficiali di cui al primo comma, che rivestono il grado di sottotenente, sono ammessi all'avanzamento a tenente qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro assunzione quali ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; all'avanzamento ad anzianita' ai successivi gradi sono ammessi i tenenti ed i capitani che abbiano prestato un servizio complessivo nel Corpo non inferiore rispettivamente a dodici e sedici anni.
Le promozioni ai gradi di tenente e di capitano sono disposte dopo che abbiano conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari grado del servizio permanente, vincitori del concorso indetto ai sensi dell' articolo 1 della legge 11 luglio 1956, n. 699 ; quella al grado di maggiore solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianita' appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.
La limitazione di cui al terzo comma non si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che debbano cessare dal servizio per limiti di eta' e di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio. Ad essi la promozione e' conferita con decorrenza dal giorno anteriore a quello del collocamento in congedo.