Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2025, proposto dall’Agente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Marsicano, PEC -OMISSIS-, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e Provveditorato regionale per la -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento del 9.6.2025 (notificato il 16.6.2025), con il quale il Provveditore del Provveditorato regionale per la -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha inflitto all’Agente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS- la sanzione disciplinare della censura;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Provveditorato regionale per la -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il Cons. QU NO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Agente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, in servizio presso il Carcere di -OMISSIS-, si è assentato dal lavoro per malattia fino al 6.12.2024 (dal certificato dell’Ospedale di -OMISSIS-, allegato al ricorso, risulta che il -OMISSIS-, per un trauma da sforzo, effettuato sul lavoro, in data 9.9.2024 si era recato con mezzo proprio al Pronto Soccorso, dove veniva accertata una “discopatia cervicale da C4 a C7”) ed in data 7.12.2024 avrebbe dovuto essere visitato dal Dirigente Sanitario presso il luogo di lavoro, a disposizione dell’Area Sanitaria dalle ore 8,00 alle ore 14.00, in quanto il Dirigente Sanitario gli aveva prescritto di restare a riposo fino al 3.12.2024 ed il -OMISSIS- -OMISSIS- gli aveva prescritto altri 3 giorni di riposo.
Poiché non si era presentato, l’Addetto all’Ufficio di Segreteria alle ore 8,35 si è attivato per il tramite del Centralino, per contattare telefonicamente l’Agente -OMISSIS-, il quale rispondeva di non essere stato contattato da nessuno, per la visita medica, facendo presente di essere ancora malato, riservandosi di comunicare la prognosi.
Pertanto, il predetto Addetto all’Ufficio di Segreteria nella stessa giornata del 7.12.2024 redigeva il Rapporto disciplinare, per l’assenza ingiustificata, ed alle ore 11,50 contattava nuovamente l’Agente -OMISSIS-, per informarlo di tale Rapporto disciplinare, che veniva anche notificato al -OMISSIS- con pec del 16.12.2024.
Poiché l’illecito disciplinare commesso era sanzionabile, ai sensi dell’art. 3, lett. e (omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di 48 ore) e f (grave negligenza in servizio), D.Lg.vo n. 449/1992, con la pena pecuniaria, la Direttrice del Carcere di -OMISSIS- in data 11.12.2024 trasmetteva “per competenza” il predetto Rapporto disciplinare al Provveditore regionale per la -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che con atto del 28.1.2025 nominava il Funzionario Istruttore, il quale con atto dell’8.2.2025 (notificato il 10.2.2025) contestava all’Agente -OMISSIS- i predetti addebiti ex art. 3, lett. e) e f), D.Lg.vo n. 449/1992.
Successivamente, con provvedimento del 9.6.2025 (notificato il 16.6.2025) il Provveditore del Provveditorato regionale per la -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dopo aver richiamato le conclusioni del Consiglio regionale di Disciplina di pari data 9.6.2025, ha inflitto all’Agente della Polizia Penitenziaria -OMISSIS- la sanzione disciplinare della censura, ai sensi dell’art. 2, lett. b (negligenza in servizio), D.Lg.vo n. 449/1992, in quanto, dopo aver precisato che era “onere del dipendente attivarsi per informarsi del turno previsto sul Modello 14 per il giorno seguente”, è stata valutata la “buona fede” e “le circostanze, per derubricare la sanzione da applicare”.
L’Agente -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 12.9.2025 e depositato il 22.9.2025, ha impugnato il predetto provvedimento del 9.6.2025, deducendo:
1) la violazione dell’art. 55 bis, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001;
2) la violazione dell’art. 10, commi 1 e 2, lett. c), D.Lg.vo n. 449/1992;
3) la violazione dell’ordine di servizio della Direzione del Carcere di -OMISSIS- -OMISSIS- del 18.10.2024.
L’Amministrazione datrice di lavoro si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza Pubblica dell’11.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 55 bis, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, nella parte in cui prevede che la contestazione scritta dell’addebito per le infrazioni, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, deve essere effettuata “non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione”, in quanto, nella specie, la contestazione degli addebiti al ricorrente era stata effettuata il 10.2.2025, cioè dopo 61 giorni dalla segnalazione dell’11.12.2024, evidenziando che il comma 9 ter dello stesso art. 55 bis D.Lg.vo n. 165/2001 puntualizza la natura perentoria del termine per la contestazione dell’addebito.
Tale censura va disattesa, in quanto:
-poiché ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 gli impiegati pubblici in regime di diritto pubblico, come i dipendenti della Polizia Penitenziaria, “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti” (sul punto cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 485 del 2.2.2015), il procedimento disciplinare del ricorrente risulta regolamentato dagli artt. 10-17 del D.Lg.vo n. 449/1992;
-l’art. 15 D.Lg.vo n. 449/1992 disciplina l’istruttoria del procedimento, finalizzato all’irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi della censura, cioè della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione e della destituzione, articolata nelle fasi:
1) dell’informativa al Provveditore regionale competente, che non prevede alcun termine;
2) dell’eventuale avvio dell’inchiesta disciplinare, affidata ad un funzionario istruttore, prevedendo: A) la contestazione degli addebiti entro il termine non perentorio di 10 giorni (sul punto cfr. TAR Toscana Sez. I Sent. n. 1120 del 2.10.2017 e TAR Reggio Calabria Sent. n. 310 del 20.5.2013); B) il termine, decorrente dall’avvio dell’inchiesta disciplinare, perentorio per la conclusione dell’inchiesta di 45 giorni, prorogabile una sola volta di 15 giorni;
3) la trasmissione all’organo competente per l’inflizione della sanzione;
-comunque, l’invocato art. 55 bis, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001 fa decorrere il termine di 30 giorni per la contestazione scritta dell’addebito dalla “piena conoscenza dei fatti”;
-nella specie, il Funzionario Istruttore ha avuto la “piena conoscenza dei fatti” in data 4.2.2025, in quanto solo in tale data ha avuto la ricezione dell’intero carteggio (cfr. nota del Funzionario Istruttore al Provveditorato regionale per -OMISSIS--OMISSIS-del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 6.2.2025).
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 D.Lg.vo n. 449/1992:
A) sia del comma 1, ai sensi del quale “ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni”, in quanto il suddetto Rapporto disciplinare del 7.12.2024 era stato redatto dall’Addetto all’Ufficio di Segreteria, “così come disposto dal Comandante del Reparto”;
B) sia del comma 2, lett. c), ai sensi del quale “il superiore deve astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongono l’immediata repressione”, in quanto il ricorrente era stato informato del Rapporto disciplinare del 7.12.2024 “in presenza degli addetti al centralino”.
Entrambe le predette censure sono infondate, in quanto:
-prescindendo dalla circostanza, se l’inciso, contenuto nel primo capoverso del Rapporto disciplinare del 7.12.2024, “così come disposto dal Comandante del Reparto” si riferisce all’assegnazione dell’incarico di Addetto all’Ufficio di Segreteria o all’ordine del Comandante del Reparto all’Addetto all’Ufficio di Segreteria, di redigere il Rapporto disciplinare, poiché l’art. 10, comma 1, D.Lg.vo n. 449/1992 prevede espressamente che “ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni”, deve ritenersi che il Rapporto disciplinare può essere redatto, oltre che da qualsiasi superiore, anche da un superiore dopo un’apposita richiesta del Comandante del Reparto;
-l’Addetto all’Ufficio di Segreteria, che ha redatto il Rapporto disciplinare, si è rivolto al centralino, per telefonare al ricorrente, ma non ha telefonato al ricorrente alla presenza degli addetti al centralino.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo è stata dedotta la violazione dell’ordine di servizio della Direzione del Carcere di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.10.2024, nella parte in cui prevede che le visite di controllo nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria, posto in aspettativa per infermità, devono essere preavvisate.
Anche tale censura è infondata, in quanto, poiché la diagnosi di dimissione del ricorrente dell’Ospedale di -OMISSIS- era stata “cervicobrachialagia destra da sforzo traumatico su discopatia cervicale nota”, la Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- con atto del 9.10.2024 aveva ritenuto che l’infermità del ricorrente non era stata determinata dall’attività lavorativa, precisando che l’idoneità al servizio del ricorrente doveva essere verificata dal Dirigente Sanitario, il quale con certificato del 20.11.2024 gli aveva prescritto di restare a riposo fino al 3.12.2024, specificando che era convocato per il giorno dopo presso l’Ufficio Sanitario; in data 4.12.2024 il ricorrente ha inviato il certificato del suo -OMISSIS- famiglia, contenente la prescrizione di altri 3 giorni di riposo.
Conseguentemente, deve ritenersi che l’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio Sanitario, per essere visitato dal Dirigente Sanitario, era automaticamente posticipato al 7.12.2024, cioè al primo giorno dopo l’assenza per malattia, prescindendo dalla circostanza che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, DPR n. 82/1999, tutto il personale della Polizia Penitenziaria deve prendere visione del foglio di servizio, il quale parimenti confermava la circostanza che il ricorrente in data 7.12.2024 doveva essere a disposizione dell’Ufficio Sanitario dalle ore 8,00 alle ore 14.00, per essere visitato dal Dirigente Sanitario.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
QU NO, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU NO | FA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.