TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 139
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 55 bis, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001 (termini per la contestazione dell'addebito)

    Il Tribunale ha ritenuto che il procedimento disciplinare è regolato dal D.Lg.vo n. 449/1992, che prevede termini non perentori per la contestazione e che, in ogni caso, il funzionario istruttore ha avuto la piena conoscenza dei fatti solo in data successiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 D.Lg.vo n. 449/1992 (competenza a rilevare infrazioni e modalità di contestazione)

    Il Tribunale ha ritenuto che ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni e che il rapporto disciplinare può essere redatto anche su richiesta del Comandante. Inoltre, ha escluso che la telefonata di contestazione sia avvenuta in presenza di terzi.

  • Rigettato
    Violazione dell'ordine di servizio della Direzione del Carcere (preavviso visite mediche)

    Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di presentarsi alla visita medica era automaticamente posticipato al primo giorno utile dopo l'assenza per malattia e che il foglio di servizio confermava la convocazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 139
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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