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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 2/04/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 1073/2024 RG, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente, Q.re Parte_1 C.F._1
Collatterrato, Via San Luca n. 31, elettivamente domiciliata, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo,
Via Della Banca n. 8, nello studio dell'Avv. Aldo Canino, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositata telematicamente nel giudizio n.
1043/2023 R.G.
RICORRENTE
Contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Armando
Gambino, in virtù di procura generale alle liti notar in Fiumicino (RM) in data Persona_1
22/03/2024 (n. rep. 37875 – raccolta 7313), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al C.so San Giorgio n. 14/16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1 le risultanze dell'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., nel quale le era stato negato il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendone l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, è pervenuta - per la discussione con termine per note - all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
******
Alla luce delle risultanze istruttorie, il ricorso in opposizione si è rivelato infondato e, come tale, va rigettato. Nel caso in esame, infatti, la ricorrente, in sede di contestazioni e successiva opposizione alle risultanze della c.t.u. espletata nella prima fase, ha manifestato un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni peritali, peraltro confermate anche in seguito alle osservazioni di parte, essendosi limitata a sostenere che in tale sede l'ausiliario avrebbe sottovalutato il complesso invalidante che affliggeva l'interessata, ovvero che avrebbe errato nel rilevarne la reale incidenza. Tali contestazioni, infatti, non equivalgono a svelare una palese devianza delle conclusioni del perito dalle nozioni correnti della scienza medica, di cui – secondo giurisprudenza costante - la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5/02/2004 n. 2151, confermata, di recente, da Tribunale Rieti, sez. lav., 13/11/2018 n. 211, decisioni cui questo Tribunale si è da tempo uniformato).
Ed invero, il c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni presentate dalla ricorrente nell'a.t.p.o., ha concluso affermando che “Pur apprezzando l'attenta disamina riguardante la normativa che regola l'assegno ordinario mi permetto alcune considerazioni in merito alle osservazioni redatte dal dott. presente alla visita. L'esame Persona_2 obiettivo del periziando costituisce un elemento imprescindibile nella valutazione, altrimenti la perizia si dovrebbe basare su una semplice disamina dei certificati. Il collega era presente alla visita e ha potuto constatare de visu l'esame dei var apparati esaminati e non adduceva alcun commento contrario all'esame obiettivo dal sottoscritto eseguito né tanto nelle osservazioni.
Tutti i certificati sono stati visualizzati e valutati compreso la visita della dott.ssa non presente agli atti ma presentato Per_3 al momento della visita, e la certificazione dello stato di osteoporosi. È la semeiotica clinica, non attentamente considerata dal collega di parte, che mi ha indirizzato verso il giudizio emesso nelle conclusioni del mio elaborato, giudizio che comunque confermo”.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. appaiono meritevoli di essere vagliate positivamente da questo giudice, in quanto coerenti con l'iter argomentativo seguito nella stesura della perizia, tutt'altro che carente di motivazione, conforme alle leges artis.
Ne consegue che l'opposizione va respinta.
Le spese del presente procedimento, così come quelle dell'a.t.p., seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Le spese della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.o., invece, vanno poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 1073/2024, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese del presente giudizio e di quello CP_1 per a.t.p.o., che liquida complessivamente in euro 1.200,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, qualora dovute;
- Pone le spese della c.t.u. svolta in sede di a.t.p. a carico dell' CP_1
Teramo, lì 2/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale