Art. 75.
L' articolo 196 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge".
L' articolo 196 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge".