CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6109 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa UC Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4163/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.
7621/2022 emessa dal Tribunale di NA in data 30 luglio 2022 e pubblicata in data 1° agosto 2022
t r a
(C. F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Pozzuoli (NA) alla via Monteruscello n. 28/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa dall'avv. Alessio Garofalo
(C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F. ), con sede legale in Giugliano Controparte_1 P.IVA_2 in Campania (NA) al viale Masseria Vecchia n.220, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e dagli avv. ti Roberta
ER (C.F. ), UC ON (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19 giungo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 26 giugno 2017, la
[...] chiedeva ingiungersi alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 177.619,82 deducendo che:
- la aveva acquistato dalla ricorrente materiali edili e Parte_1 ferramenta per i quali erano state emesse n. 25 fatture per un importo complessivo di 469.779,19;
- la merce venduta era stata regolarmente consegnata alla società Pt_1 la quale, tuttavia, non aveva provveduto al pagamento dell'importo di
[...]
Euro 177.619,82;
- la stessa, in data 6 settembre 2016, per far fronte al suo debito, aveva emesso a titolo di acconto n. 3 effetti cambiari in favore della per CP_1 un importo complessivo di Euro 45.000,00;
- i predetti effetti cambiari erano stati protestati perché insoluti, con un aggravio di spese di ulteriori Euro 829,93;
-la ricorrente, dunque, risultava creditrice nei confronti della Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 177.619,82 in virtù della fornitura del detto materiale, come risultante dalle fatture e dagli effetti cambiari menzionati.
Con decreto n. 7429/2017, emesso in data 17 settembre 2017, il Tribunale di
NA accoglieva il ricorso, ingiungendo alla il Parte_1 pagamento, in favore della della somma di Euro Controparte_1
176.789,89 oltre interessi ex art. 4 e 5. Dlgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonchè spese di protesto pari ad
Euro 829,93 e spese della procedura monitoria, autorizzando la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c., limitatamente alla minor somma di
Euro 45.000,00, oltre interessi.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2017 la Parte_1 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo,
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Revocare il decreto ingiuntivo n. N. 7429/2017 del14.09.2017- notificato all'opponente in data
20.09. 2017 - ed emesso a seguito del ricorso recante R.G.n. 19995/2017 dal
Tribunale di NA nei confronti della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore sig. -Condannare la CP_2 società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese, diritti, ed onorari del giudizio con rivalsa di I.V.A e
C.P.A.”
A sostegno dell'opposizione deduceva che la era risultata Controparte_1 inadempiente sia rispetto ai tempi di consegna della merce, sia relativamente alla qualità della stessa e che il predetto inadempimento aveva determinato la risoluzione del contratto di subappalto stipulato dalla Parte_1 con la , società consortile
[...] Parte_2 Pt_3
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, al giudice Controparte_1 adito: “-in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 7429/2017 emesso dal Tribunale di NA in data 14 settembre
2017, sussistendone i presupposti, anche per l'importo di euro 132.619,82
(euro centotrentaduemilaseicentodiciannove/82), per il quale non era stata riconosciuta in sede monitoria;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla SOOC. in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.
7429/2017 emesso dal Tribunale di NA in data 14 settembre 2017 e conseguentemente, condannare , in persona Pt_4 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in in Pozzuoli (NA) alla via Monteruscello n.28/A, al pagamento della somma di euro 177.619,82
(euro centosettantasetteseicentodiciannove/82), derivante dalle fatture e dai titoli indicati in narrativa, ovvero, in via subordinata della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35CE, dalla scadenza delle singole fatture e sino al saldo effettivo o, in subordine, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con sentenza n. 7621/2022, pubblicata in data 1.08.2022, il Tribunale di
NA così provvedeva: “A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore della delle spese di lite, che liquida in euro 40,00 Controparte_1 per spese ed euro 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge;
C) rigetta la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, proposta ex art. 96 c.p.c. dall'opposta.”.
Con atto di appello notificato il 5.10.20221, la ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. Riformarsi la sentenza n. 7621/2022 resa dal Tribunale di NA a definizione del giudizio recante R.G.N. 30173/2017; 2. Dichiararsi non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo, qui da pronunciarsi revocato;
3. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite”.
All'udienza del 19.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, attesa la genericità e la palese inconsistenza dei motivi di gravame.
Secondo quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., le doglianze contenute nell'atto di appello devono essere argomentate in modo conferente alla motivazione posta a base del provvedimento impugnato e, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile alla controversia in esame, l'atto di impugnazione deve, specificamente, contenere: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, già prima della riforma dell'art. 342 c.p.c., la Suprema Corte aveva chiarito che la specificità dei motivi, pur non esigendo particolari formalità, dovesse consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e vagliare, attraverso la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si è proposto gravame (cfr. Cass. SS.UU. 8181/93) e l'indicazione dei capi o i punti nei quali si assume che la sentenza sarebbe ingiusta, nonché la ragione per la quale si sostiene l'erroneità della decisione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da sempre ritenuto che: << nel giudizio di appello - che non è un “novum iudicium” - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi,
a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.>>(Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 924).
Come è noto, poi, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pur chiarendo che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello e pur precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali, hanno comunque sottolineato che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado e che il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile.
Tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze ("affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice").
Pur se non sia richiesta la necessità di forme sacramentali ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n.
27199/2017).
Non è sufficiente, quindi, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1248 del
18/01/2013).
L'atto di impugnazione proposto dall'appellante non soddisfa i detti requisiti, richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale rileva, testualmente che: “l'opponente non ha specificato in alcun modo, come era suo onere, - neanche entro il termine perentorio all'uopo concesso ex art. 183, 6^ comma n. 1 c.p.c. – né la data di consegna della merce eventualmente concordata tra le parti e
l'assunto ritardo eventualmente maturato dall'opposta né l'assunto difetto di qualità della merce venduta. Solo nella memoria ex art. 183, 6^ comma n. 2
c.p.c. – e quindi tardivamente, come eccepito dall'opposta- l'opponente ha indicato, comunque ancora genericamente, nel capitolo n. 3 della prova testimoniale richiesta, il vizio occulto lamentato (“cattiva tenuta del materiale adoperato”, senza altra precisazione), vizio in ogni caso (a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla decadenza dalla garanzia eccepita dall'opposta) non provato, attesa l'inammissibilità del predetto capo di prova perché generico e comportante valutazioni. Nulla poi è stato allegato specificamente e provato dall'opponente con riferimento ai tempi di consegna della merce venduta.”
A fronte di tale motivazione, con la quale il Tribunale dà atto della tardività e della genericità delle contestazioni formulate dalla società opponente/odierna appellante, quest'ultima, nell'atto di impugnazione, si limita a rilevare che “Il
Tribunale di NA, ritiene in modo errato che la abbia contestato Pt_1 tardivamente i vizi occulto. Tale circostanza è assolutamente falsa, in quanto seppur resa stringatamente, era circostanza ben nota sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.” (cfr. pag 4 atto ci appello) e che, se il giudice di prime cure avesse ammesso le prove richieste “sarebbe emerso senza dubbio la responsabilità della in merito ai dissesti CP_1 lamentati dalla ”. Parte_2
L'appellante, inoltre, nell'atto di impugnazione reitera nuovamente le mere asserzioni difensive già svolte in primo grado, deducendo nuovamente in maniera generica la scarsa qualità della merce consegnata dalla CP_1 nonché l'inidoneità della stessa all'utilizzo per cui era stata acquistata.
Appare evidente, dunque, l'inconferenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell'atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato.
L'atto di appello si rivela, dunque, del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall'appellante.
Per quanto sin qui esposto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di appello, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tariffari vigenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattare, dell'attività in concreto svolta dal difensore e della definizione in rito della causa, oltre che del valore della stessa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - Sezione Civile VII -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7621/2022 emessa dal Tribunale di NA in data 30 luglio 2022
e pubblicata in data 1° agosto 2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna la a rifondere all'appellata le spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CAP come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
NA, all'esito della camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa UC Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa UC Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4163/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.
7621/2022 emessa dal Tribunale di NA in data 30 luglio 2022 e pubblicata in data 1° agosto 2022
t r a
(C. F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Pozzuoli (NA) alla via Monteruscello n. 28/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa dall'avv. Alessio Garofalo
(C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F. ), con sede legale in Giugliano Controparte_1 P.IVA_2 in Campania (NA) al viale Masseria Vecchia n.220, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e dagli avv. ti Roberta
ER (C.F. ), UC ON (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19 giungo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 26 giugno 2017, la
[...] chiedeva ingiungersi alla il Controparte_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di Euro 177.619,82 deducendo che:
- la aveva acquistato dalla ricorrente materiali edili e Parte_1 ferramenta per i quali erano state emesse n. 25 fatture per un importo complessivo di 469.779,19;
- la merce venduta era stata regolarmente consegnata alla società Pt_1 la quale, tuttavia, non aveva provveduto al pagamento dell'importo di
[...]
Euro 177.619,82;
- la stessa, in data 6 settembre 2016, per far fronte al suo debito, aveva emesso a titolo di acconto n. 3 effetti cambiari in favore della per CP_1 un importo complessivo di Euro 45.000,00;
- i predetti effetti cambiari erano stati protestati perché insoluti, con un aggravio di spese di ulteriori Euro 829,93;
-la ricorrente, dunque, risultava creditrice nei confronti della Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 177.619,82 in virtù della fornitura del detto materiale, come risultante dalle fatture e dagli effetti cambiari menzionati.
Con decreto n. 7429/2017, emesso in data 17 settembre 2017, il Tribunale di
NA accoglieva il ricorso, ingiungendo alla il Parte_1 pagamento, in favore della della somma di Euro Controparte_1
176.789,89 oltre interessi ex art. 4 e 5. Dlgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, nonchè spese di protesto pari ad
Euro 829,93 e spese della procedura monitoria, autorizzando la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c., limitatamente alla minor somma di
Euro 45.000,00, oltre interessi.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2017 la Parte_1 proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo,
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-Revocare il decreto ingiuntivo n. N. 7429/2017 del14.09.2017- notificato all'opponente in data
20.09. 2017 - ed emesso a seguito del ricorso recante R.G.n. 19995/2017 dal
Tribunale di NA nei confronti della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore sig. -Condannare la CP_2 società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese, diritti, ed onorari del giudizio con rivalsa di I.V.A e
C.P.A.”
A sostegno dell'opposizione deduceva che la era risultata Controparte_1 inadempiente sia rispetto ai tempi di consegna della merce, sia relativamente alla qualità della stessa e che il predetto inadempimento aveva determinato la risoluzione del contratto di subappalto stipulato dalla Parte_1 con la , società consortile
[...] Parte_2 Pt_3
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, al giudice Controparte_1 adito: “-in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 7429/2017 emesso dal Tribunale di NA in data 14 settembre
2017, sussistendone i presupposti, anche per l'importo di euro 132.619,82
(euro centotrentaduemilaseicentodiciannove/82), per il quale non era stata riconosciuta in sede monitoria;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla SOOC. in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.
7429/2017 emesso dal Tribunale di NA in data 14 settembre 2017 e conseguentemente, condannare , in persona Pt_4 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in in Pozzuoli (NA) alla via Monteruscello n.28/A, al pagamento della somma di euro 177.619,82
(euro centosettantasetteseicentodiciannove/82), derivante dalle fatture e dai titoli indicati in narrativa, ovvero, in via subordinata della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35CE, dalla scadenza delle singole fatture e sino al saldo effettivo o, in subordine, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Con sentenza n. 7621/2022, pubblicata in data 1.08.2022, il Tribunale di
NA così provvedeva: “A) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
B) condanna l'opponente al pagamento in favore della delle spese di lite, che liquida in euro 40,00 Controparte_1 per spese ed euro 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge;
C) rigetta la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, proposta ex art. 96 c.p.c. dall'opposta.”.
Con atto di appello notificato il 5.10.20221, la ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. Riformarsi la sentenza n. 7621/2022 resa dal Tribunale di NA a definizione del giudizio recante R.G.N. 30173/2017; 2. Dichiararsi non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo, qui da pronunciarsi revocato;
3. Con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite”.
All'udienza del 19.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile, attesa la genericità e la palese inconsistenza dei motivi di gravame.
Secondo quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., le doglianze contenute nell'atto di appello devono essere argomentate in modo conferente alla motivazione posta a base del provvedimento impugnato e, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile alla controversia in esame, l'atto di impugnazione deve, specificamente, contenere: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, già prima della riforma dell'art. 342 c.p.c., la Suprema Corte aveva chiarito che la specificità dei motivi, pur non esigendo particolari formalità, dovesse consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e vagliare, attraverso la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali si è proposto gravame (cfr. Cass. SS.UU. 8181/93) e l'indicazione dei capi o i punti nei quali si assume che la sentenza sarebbe ingiusta, nonché la ragione per la quale si sostiene l'erroneità della decisione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da sempre ritenuto che: << nel giudizio di appello - che non è un “novum iudicium” - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi,
a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.>>(Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 924).
Come è noto, poi, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, pur chiarendo che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello e pur precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali, hanno comunque sottolineato che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado e che il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile.
Tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze ("affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice").
Pur se non sia richiesta la necessità di forme sacramentali ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass. n.
27199/2017).
Non è sufficiente, quindi, che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà di impugnare la sentenza di primo grado, con la proposizione di generiche critiche o richiamando tesi già esposte in primo grado.
Occorre, invero, che l'atto di appello contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1248 del
18/01/2013).
L'atto di impugnazione proposto dall'appellante non soddisfa i detti requisiti, richiesti dalla legge a pena di inammissibilità.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale rileva, testualmente che: “l'opponente non ha specificato in alcun modo, come era suo onere, - neanche entro il termine perentorio all'uopo concesso ex art. 183, 6^ comma n. 1 c.p.c. – né la data di consegna della merce eventualmente concordata tra le parti e
l'assunto ritardo eventualmente maturato dall'opposta né l'assunto difetto di qualità della merce venduta. Solo nella memoria ex art. 183, 6^ comma n. 2
c.p.c. – e quindi tardivamente, come eccepito dall'opposta- l'opponente ha indicato, comunque ancora genericamente, nel capitolo n. 3 della prova testimoniale richiesta, il vizio occulto lamentato (“cattiva tenuta del materiale adoperato”, senza altra precisazione), vizio in ogni caso (a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla decadenza dalla garanzia eccepita dall'opposta) non provato, attesa l'inammissibilità del predetto capo di prova perché generico e comportante valutazioni. Nulla poi è stato allegato specificamente e provato dall'opponente con riferimento ai tempi di consegna della merce venduta.”
A fronte di tale motivazione, con la quale il Tribunale dà atto della tardività e della genericità delle contestazioni formulate dalla società opponente/odierna appellante, quest'ultima, nell'atto di impugnazione, si limita a rilevare che “Il
Tribunale di NA, ritiene in modo errato che la abbia contestato Pt_1 tardivamente i vizi occulto. Tale circostanza è assolutamente falsa, in quanto seppur resa stringatamente, era circostanza ben nota sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.” (cfr. pag 4 atto ci appello) e che, se il giudice di prime cure avesse ammesso le prove richieste “sarebbe emerso senza dubbio la responsabilità della in merito ai dissesti CP_1 lamentati dalla ”. Parte_2
L'appellante, inoltre, nell'atto di impugnazione reitera nuovamente le mere asserzioni difensive già svolte in primo grado, deducendo nuovamente in maniera generica la scarsa qualità della merce consegnata dalla CP_1 nonché l'inidoneità della stessa all'utilizzo per cui era stata acquistata.
Appare evidente, dunque, l'inconferenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell'atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato.
L'atto di appello si rivela, dunque, del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l'iter logico motivazionale seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall'appellante.
Per quanto sin qui esposto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di appello, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi tariffari vigenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattare, dell'attività in concreto svolta dal difensore e della definizione in rito della causa, oltre che del valore della stessa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - Sezione Civile VII -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 7621/2022 emessa dal Tribunale di NA in data 30 luglio 2022
e pubblicata in data 1° agosto 2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna la a rifondere all'appellata le spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CAP come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
NA, all'esito della camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa UC Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio