Art. 9.
Le somme per gli oneri relativi al personale, erogate dagli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo successivo alla data di costituzione in enti delle unita' ospedaliere ad essi appartenute e fino alla data dei decreti di cui all' articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , sono recuperate nei confronti dei singoli enti ospedalieri mediante compensazione con le rette di degenza dovute sino alla data di detti decreti; l'eventuale eccedenza a credito degli istituti originari viene ammortizzata in un numero di rate semestrali da concordarsi tra gli enti ospedalieri e gli istituti medesimi.
Le somme per gli oneri relativi al personale, erogate dagli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo successivo alla data di costituzione in enti delle unita' ospedaliere ad essi appartenute e fino alla data dei decreti di cui all' articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , sono recuperate nei confronti dei singoli enti ospedalieri mediante compensazione con le rette di degenza dovute sino alla data di detti decreti; l'eventuale eccedenza a credito degli istituti originari viene ammortizzata in un numero di rate semestrali da concordarsi tra gli enti ospedalieri e gli istituti medesimi.