TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 11567/2024 R.V.G. posta in deliberazione all'udienza camerale del 28-1-2025 e promossa dai signori:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Ca' La Bosca, n. Parte_1
208, Codice Fiscale: , con l'Avv. Maria Aloi del Foro di Catanzaro C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente a [...]
Ernesto Masi n. 55, Codice Fiscale: , con l'Avv. Alessandra Farruggio C.F._2 del Foro di Bologna;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato al di fuori del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore (c.f. , nato a [...] l'[...]), Persona_1 C.F._3 depositata dai signori e con ricorso in data 4.10.2024. Parte_1 Parte_2
Viste le note di chiarimenti congiunte, depositate dai difensori delle parti in data 29.10.2024, con le quali le stesse hanno riformulato parzialmente le conclusioni del ricorso.
Viste le note di trattazione scritta con cui le parti hanno confermato di rinunciare espressamente e liberamente alla comparizione personale all'udienza del 28.01.2025 (come già dichiarato nel ricorso, dagli stessi ricorrenti sottoscritto) ed insistito per la rimessione pagina 1 di 5 della causa in decisione affinché il Collegio con sentenza disciplini i rapporti tra le parti e il figlio minorenne alle condizioni indicate nelle note di chiarimenti depositate congiuntamente il 29.10.2024.
Rilevato che:
- nel ricorso congiunto le parti davano atto di avere acquistato, con rogito del 15.12.2016, il diritto di piena ed esclusiva proprietà su fabbricato da cielo a terra sito in UN (BO) loc.
Selve (Casa La Bosca), contraendo mutuo ipotecario, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca sull'immobile.
- Al punto 10 delle condizioni del ricorso le Parti concordavano che la Dott.ssa si Parte_2 impegnava a trasferire al sig. la sua quota di proprietà (pari al 70%) sul predetto Pt_1 immobile, entro 60 giorni dall'omologazione dell'accordo, dietro corresponsione da parte di quest'ultimo della somma di euro 45.000,00, accollo del residuo mutuo e liberazione della dott.ssa dalle relative obbligazioni. Le parti concordavano altresì che la vendita Parte_2 sarebbe stata effettuata davanti al notaio Dott. del distretto notarile di Bologna. Persona_2
- Con decreto del 10.10.2024 il Giudice Relatore dott.ssa Neri, rilevato che il punto 10 del ricorso richiedeva la nomina di un ausiliario, trattandosi di preliminare di trasferimento immobiliare, invitava le Parti a pronunciarsi sul mantenimento della suddetta clausola e di quelle ad essa conseguenti o sull'eventuale riformulazione del ricorso.
- Nelle more, le Parti decidevano di procedere subito alla stipula del rogito di vendita, per il quale fissavano appuntamento dal Notaio per l'11 novembre p.v. e di riformulare le clausole di cui ai punti 10 e 11 del ricorso congiunto, anche alla luce delle richieste in tal senso formulate dalla Banca rispetto al mutuo ipotecario e al prestito chirografario n.
04/00796/0142415300000 cointestati alle Parti.
- Infatti, in data 29.10.2024, le parti depositavano note congiunte, con le quali riformulavano in parte le conclusioni del ricorso ed in particolare le clausole di cui ai punti 10 e 11.
- Pertanto, con decreto del 12.11.2024 il Giudice Relatore fissava l'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Le Parti depositavano regolarmente le note di trattazione scritta, nelle quali rinunciavano espressamente e liberamente alla comparizione personale all'udienza del 28.01.2025 ed insistevano affinché la causa venisse rimessa in decisione con accoglimento delle condizioni concordate;
davano atto altresì che con rogito del Notaio di Sasso Marconi Persona_2 dell'11.11.2024, rep. 22448, raccolta 17864 (cfr. doc. 27 in atti), la sig.ra a venduto Parte_2 al sig. il suo diritto di piena ed esclusiva proprietà, in ragione della quota di 7/10, Parte_1
pagina 2 di 5 sull'immobile di UN descritto in ricorso e che in forza di tale atto il signor ne è Pt_1 divenuto pieno ed esclusivo proprietario, accollandosi la somma residua del mutuo fondiario contratto per il suo acquisto, subentrando in tutti gli obblighi che ne derivano ed impegnandosi a corrispondere direttamente all'Istituto mutuante le rate di ammortamento del mutuo stesso, a cominciare da quella successiva al rogito di vendita.
Tanto premesso:
- preso atto della volontà delle parti di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui alle note depositate telematicamente il 29.10.2024;
-ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rispondendo agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
- ritenuto altresì che nulla va disposto sulle spese trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto di entrambe le parti, e non essendovi pertanto alcuna parte soccombente rispetto all'altra;
- Rilevato che il Pubblico Ministero nulla ha opposto al loro accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai signori e con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 decide: dà atto che, per accordo raggiunto tra le parti, il mantenimento e l'affidamento del figlio minore sono sottoposti alle seguenti condizioni: Per_1
1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica
(affidamento condiviso);
2) in ossequio alle disposizioni sull'affido condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse del minore , relative alla sua educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, Per_1 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
3) i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di maggior interesse del figlio (comprese eventuali visite mediche) in ottica di leale collaborazione, rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro. Ciò anche al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano pagina 3 di 5 altresì a rendersi reciprocamente edotti dei luoghi ove il minore trascorrerà le vacanze o, comunque, ad informare l'altro genitore del luogo in cui il minore si trova in caso di allontanamento dalla provincia di Bologna per più giorni;
4) il padre eserciterà il suo diritto-dovere di visita con le seguenti modalità: terrà con sé il figlio a weekend alterni dalle ore 17.30 del venerdì alla domenica con le seguenti modalità: nei suoi fine settimana il padre riporterà direttamente a scuola il lunedì mattina Per_1 oppure, ove impossibilitato, la domenica sera a casa della mamma alle ore 21:00.
Infrasettimanalmente vedrà il figlio nel giorno di mercoledì dalle ore 18.30 fino al mattino dopo (quando lo riaccompagnerà a scuola), salvo diverso accordo tra i genitori e/o esigenze del minore. Ulteriori incontri potranno essere concordati da entrambi i genitori, compatibilmente con i reciproci impegni e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
il padre terrà con sé il figlio per 14 giorni consecutivi nel mese di agosto per le vacanze estive concordando con la madre i giorni precisi entro il 31 marzo. Durante le vacanze natalizie il minore starà una settimana con un genitore (dal 23 al 30 dicembre) ed una con l'altro (dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
I genitori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con il minore con le seguenti modalità: dalle ore 18:00 del Venerdì Santo alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo.
Ove la giornata del mercoledì coincida con una vacanza scolastica/giornata di sciopero o assenza del minore da scuola, sarà attivato presso la residenza del minore il servizio di babysitting.
5) Il sig. corrisponderà alla Dott.ssa la somma di euro 700,00 Parte_1 Parte_2 entro il giorno 12 di ogni mese (a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso congiunto) e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al rimborso pro-quota del 50% delle spese straordinarie, individuabili con richiamo espresso al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del
9.8.2017, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare (cfr. all. 25);
6) l'assegno unico universale verrà attribuito al 100% alla madre.
7) Gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute vengono stabilite così come indicate nel piano genitoriale allegato (cfr. all. 24).
8) Laddove per problemi inerenti all'attività lavorativa dei genitori o per problemi di salute del minore, si rendesse necessario ricorrere ad una babysitter oppure a familiari, conviventi o pagina 4 di 5 amici per prelevare il minore da scuola o per accompagnarlo alle attività extrascolastiche, etc, il genitore che in quel momento ha il minore in custodia si impegna a verificare in prima battuta la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi del figlio in prima persona;
ove il genitore interpellato non fosse disponibile, l'altro genitore potrà delegare parenti o amici e, in mancanza, rivolgersi ad una babysitter, ovviamente a carico di chi ne abbia l'esigenza lavorativa e/o altro;
9) Nella scelta della babysitter i genitori si impegnano a rivolgersi a persona idonea e di fiducia per entrambi.
PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
10) quanto al mutuo ipotecario contratto con Credit Agricole Italia spa, garantito con ipoteca iscritta sull'immobile di UN (BO) – loc. Selve (Casa La Bosca), le Parti concordano che il sig. si accollerà il pagamento del residuo mutuo (ammontante al 30.06.2024 ad euro Pt_1
95.432,18), liberando la dott.ssa alle relative obbligazioni (cfr. all. 9); Parte_2
11) quanto al prestito chirografario n. 04/00796/0142415300000 intestato e Parte_1
in relazione alla rateizzazione della CPI che copre il detto mutuo Parte_2 ipotecario, al 26/08/2024 debito residuo euro 6.415,20, le parti concordano che il sig. si Pt_1 accollerà detto debito residuo e si accordano espressamente, impegnandosi, come s'impegnano con il presente atto, affinché venga formalmente individuato e indicato come beneficiario della polizza assicurativa sottesa al contratto di prestito chirografario il figlio minore;
Per_1
12) il mobilio posto attualmente a corredo del predetto immobile di UN (BO) – loc.
Selve (Casa La Bosca), rimarrà in dotazione al Sig. ; Pt_1
13) il conto corrente n. 000101840338 cointestato (cfr. doc. 7) verrà estinto entro CP_1
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e il saldo esistente sarà attribuito alla Dott.ssa Parte_2
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
15) Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima civile in data 28-1-2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 11567/2024 R.V.G. posta in deliberazione all'udienza camerale del 28-1-2025 e promossa dai signori:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Ca' La Bosca, n. Parte_1
208, Codice Fiscale: , con l'Avv. Maria Aloi del Foro di Catanzaro C.F._1
e nata a [...] il [...] e residente a [...]
Ernesto Masi n. 55, Codice Fiscale: , con l'Avv. Alessandra Farruggio C.F._2 del Foro di Bologna;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato al di fuori del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore (c.f. , nato a [...] l'[...]), Persona_1 C.F._3 depositata dai signori e con ricorso in data 4.10.2024. Parte_1 Parte_2
Viste le note di chiarimenti congiunte, depositate dai difensori delle parti in data 29.10.2024, con le quali le stesse hanno riformulato parzialmente le conclusioni del ricorso.
Viste le note di trattazione scritta con cui le parti hanno confermato di rinunciare espressamente e liberamente alla comparizione personale all'udienza del 28.01.2025 (come già dichiarato nel ricorso, dagli stessi ricorrenti sottoscritto) ed insistito per la rimessione pagina 1 di 5 della causa in decisione affinché il Collegio con sentenza disciplini i rapporti tra le parti e il figlio minorenne alle condizioni indicate nelle note di chiarimenti depositate congiuntamente il 29.10.2024.
Rilevato che:
- nel ricorso congiunto le parti davano atto di avere acquistato, con rogito del 15.12.2016, il diritto di piena ed esclusiva proprietà su fabbricato da cielo a terra sito in UN (BO) loc.
Selve (Casa La Bosca), contraendo mutuo ipotecario, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca sull'immobile.
- Al punto 10 delle condizioni del ricorso le Parti concordavano che la Dott.ssa si Parte_2 impegnava a trasferire al sig. la sua quota di proprietà (pari al 70%) sul predetto Pt_1 immobile, entro 60 giorni dall'omologazione dell'accordo, dietro corresponsione da parte di quest'ultimo della somma di euro 45.000,00, accollo del residuo mutuo e liberazione della dott.ssa dalle relative obbligazioni. Le parti concordavano altresì che la vendita Parte_2 sarebbe stata effettuata davanti al notaio Dott. del distretto notarile di Bologna. Persona_2
- Con decreto del 10.10.2024 il Giudice Relatore dott.ssa Neri, rilevato che il punto 10 del ricorso richiedeva la nomina di un ausiliario, trattandosi di preliminare di trasferimento immobiliare, invitava le Parti a pronunciarsi sul mantenimento della suddetta clausola e di quelle ad essa conseguenti o sull'eventuale riformulazione del ricorso.
- Nelle more, le Parti decidevano di procedere subito alla stipula del rogito di vendita, per il quale fissavano appuntamento dal Notaio per l'11 novembre p.v. e di riformulare le clausole di cui ai punti 10 e 11 del ricorso congiunto, anche alla luce delle richieste in tal senso formulate dalla Banca rispetto al mutuo ipotecario e al prestito chirografario n.
04/00796/0142415300000 cointestati alle Parti.
- Infatti, in data 29.10.2024, le parti depositavano note congiunte, con le quali riformulavano in parte le conclusioni del ricorso ed in particolare le clausole di cui ai punti 10 e 11.
- Pertanto, con decreto del 12.11.2024 il Giudice Relatore fissava l'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Le Parti depositavano regolarmente le note di trattazione scritta, nelle quali rinunciavano espressamente e liberamente alla comparizione personale all'udienza del 28.01.2025 ed insistevano affinché la causa venisse rimessa in decisione con accoglimento delle condizioni concordate;
davano atto altresì che con rogito del Notaio di Sasso Marconi Persona_2 dell'11.11.2024, rep. 22448, raccolta 17864 (cfr. doc. 27 in atti), la sig.ra a venduto Parte_2 al sig. il suo diritto di piena ed esclusiva proprietà, in ragione della quota di 7/10, Parte_1
pagina 2 di 5 sull'immobile di UN descritto in ricorso e che in forza di tale atto il signor ne è Pt_1 divenuto pieno ed esclusivo proprietario, accollandosi la somma residua del mutuo fondiario contratto per il suo acquisto, subentrando in tutti gli obblighi che ne derivano ed impegnandosi a corrispondere direttamente all'Istituto mutuante le rate di ammortamento del mutuo stesso, a cominciare da quella successiva al rogito di vendita.
Tanto premesso:
- preso atto della volontà delle parti di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui alle note depositate telematicamente il 29.10.2024;
-ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rispondendo agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
- ritenuto altresì che nulla va disposto sulle spese trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto di entrambe le parti, e non essendovi pertanto alcuna parte soccombente rispetto all'altra;
- Rilevato che il Pubblico Ministero nulla ha opposto al loro accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai signori e con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 decide: dà atto che, per accordo raggiunto tra le parti, il mantenimento e l'affidamento del figlio minore sono sottoposti alle seguenti condizioni: Per_1
1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica
(affidamento condiviso);
2) in ossequio alle disposizioni sull'affido condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse del minore , relative alla sua educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, Per_1 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
3) i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di maggior interesse del figlio (comprese eventuali visite mediche) in ottica di leale collaborazione, rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro. Ciò anche al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano pagina 3 di 5 altresì a rendersi reciprocamente edotti dei luoghi ove il minore trascorrerà le vacanze o, comunque, ad informare l'altro genitore del luogo in cui il minore si trova in caso di allontanamento dalla provincia di Bologna per più giorni;
4) il padre eserciterà il suo diritto-dovere di visita con le seguenti modalità: terrà con sé il figlio a weekend alterni dalle ore 17.30 del venerdì alla domenica con le seguenti modalità: nei suoi fine settimana il padre riporterà direttamente a scuola il lunedì mattina Per_1 oppure, ove impossibilitato, la domenica sera a casa della mamma alle ore 21:00.
Infrasettimanalmente vedrà il figlio nel giorno di mercoledì dalle ore 18.30 fino al mattino dopo (quando lo riaccompagnerà a scuola), salvo diverso accordo tra i genitori e/o esigenze del minore. Ulteriori incontri potranno essere concordati da entrambi i genitori, compatibilmente con i reciproci impegni e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
il padre terrà con sé il figlio per 14 giorni consecutivi nel mese di agosto per le vacanze estive concordando con la madre i giorni precisi entro il 31 marzo. Durante le vacanze natalizie il minore starà una settimana con un genitore (dal 23 al 30 dicembre) ed una con l'altro (dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori.
I genitori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con il minore con le seguenti modalità: dalle ore 18:00 del Venerdì Santo alle ore 21:00 del Lunedì dell'Angelo.
Ove la giornata del mercoledì coincida con una vacanza scolastica/giornata di sciopero o assenza del minore da scuola, sarà attivato presso la residenza del minore il servizio di babysitting.
5) Il sig. corrisponderà alla Dott.ssa la somma di euro 700,00 Parte_1 Parte_2 entro il giorno 12 di ogni mese (a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso congiunto) e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al rimborso pro-quota del 50% delle spese straordinarie, individuabili con richiamo espresso al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del
9.8.2017, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare (cfr. all. 25);
6) l'assegno unico universale verrà attribuito al 100% alla madre.
7) Gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute vengono stabilite così come indicate nel piano genitoriale allegato (cfr. all. 24).
8) Laddove per problemi inerenti all'attività lavorativa dei genitori o per problemi di salute del minore, si rendesse necessario ricorrere ad una babysitter oppure a familiari, conviventi o pagina 4 di 5 amici per prelevare il minore da scuola o per accompagnarlo alle attività extrascolastiche, etc, il genitore che in quel momento ha il minore in custodia si impegna a verificare in prima battuta la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi del figlio in prima persona;
ove il genitore interpellato non fosse disponibile, l'altro genitore potrà delegare parenti o amici e, in mancanza, rivolgersi ad una babysitter, ovviamente a carico di chi ne abbia l'esigenza lavorativa e/o altro;
9) Nella scelta della babysitter i genitori si impegnano a rivolgersi a persona idonea e di fiducia per entrambi.
PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
10) quanto al mutuo ipotecario contratto con Credit Agricole Italia spa, garantito con ipoteca iscritta sull'immobile di UN (BO) – loc. Selve (Casa La Bosca), le Parti concordano che il sig. si accollerà il pagamento del residuo mutuo (ammontante al 30.06.2024 ad euro Pt_1
95.432,18), liberando la dott.ssa alle relative obbligazioni (cfr. all. 9); Parte_2
11) quanto al prestito chirografario n. 04/00796/0142415300000 intestato e Parte_1
in relazione alla rateizzazione della CPI che copre il detto mutuo Parte_2 ipotecario, al 26/08/2024 debito residuo euro 6.415,20, le parti concordano che il sig. si Pt_1 accollerà detto debito residuo e si accordano espressamente, impegnandosi, come s'impegnano con il presente atto, affinché venga formalmente individuato e indicato come beneficiario della polizza assicurativa sottesa al contratto di prestito chirografario il figlio minore;
Per_1
12) il mobilio posto attualmente a corredo del predetto immobile di UN (BO) – loc.
Selve (Casa La Bosca), rimarrà in dotazione al Sig. ; Pt_1
13) il conto corrente n. 000101840338 cointestato (cfr. doc. 7) verrà estinto entro CP_1
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e il saldo esistente sarà attribuito alla Dott.ssa Parte_2
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
15) Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima civile in data 28-1-2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5