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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7524/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7524/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. CLAUDIA BELLANI la quale, stante la mancata costituzione della Parte_1
controparte, chiede dichiararsene la contumacia e discutersi la causa in data odierna.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, effettuata all'indirizzo PEC risultante da , dichiara la contumacia di Pt_2 Controparte_1
e invita la parte presente a discutere oralmente la causa.
A questo punto l'Avv.ssa Bellani si riporta integralmente al ricorso introduttivo rappresentando tuttavia che l'immobile è stato spontaneamente rilasciato e consegnato alla locatrice in data
1.12.2024. Insiste per tanto per l'accoglimento della domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato e per la condanna della conduttrice alla corresponsione della somma indicata in ricorso a titolo di canoni di locazione/indennità di occupazione ed oneri accessori contrattualmente previsti. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzandone il deposito in
Cancelleria all'esito della Camera di Consiglio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10:35.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale alle parti presenti.
Verbale chiuso alle ore 13:00.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7524/2024 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede in Cinisello Balsamo, via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Monfalcone n. 13, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
p.t., , elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 21 presso lo Parte_3
studio degli Avv.ti Claudia Bellani e Danielle Mammani che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Borgomanero (NO), corso Roma n. 123/B, in Controparte_1 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento recesso anticipato contratto di locazione, condanna al rilascio e al risarcimento del danno subito.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.10.2022 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Nova Milanese (MB), via Vesuvio n. 3, si è risolto in data
1.06.2024 in forza del recesso comunicato dalla conduttrice ai sensi dell'art. 3 del contratto
e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile stesso, fissando la CP_2 data per l'inizio dell'esecuzione;
- accertare e dichiarare che la resistente a far data dal 1.04.2024 si è resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione/indennità di occupazione ed oneri accessori e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo dovuto per il predetto titolo, da quantificarsi alla data odierna in € 20.097,32 o in quella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo che con contratto di locazione stipulato in data 1.10.2022 e registrato Parte_1 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Monza in data 18.10.2022, n. 007093 - serie
3T, aveva concesso in locazione ad l'immobile ad uso industriale sito nel comune di Controparte_1
Nova Milanese, via Vesuvio n. 3, al NCEU del medesimo Comune censito al foglio 24, mappale 46, subalterno 4, la cui clausola n. 3 prevedeva espressamente la facoltà per la conduttrice di recedervi anticipatamente dandone comunicazione alla locatrice con un preavviso di almeno 6 mesi, avendo esercitato tale potere con PEC inviatale in data .
1.12.2023 senza, però, riconsegnare il Controparte_1
bene nel termine indicato del 3.6.2024 e neppure il 10.6.2024 come indicato nella comunicazione mail inviatale in data 30.5.2024, l'ha convenuta in questa sede, con le forme del rito locatizio, per far accertare l'intervenuta cessazione del contratto di locazione a decorrere dal 1.6.2024 e, per l'effetto, per farla condannare alla restituzione dei locali, liberi da persone e cose, ed alla corresponsione dei canoni/indennità di occupazione dovuti e non versati a decorrere dal 1.4.2024 sino a quella del rilascio effettivo, comprensivi dei relativi oneri accessori.
Dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica effettuata via PEC presso il seguente indirizzo: estratto da , all'odierna Email_1 Pt_2 udienza la causa è stata discussa e, all'esito della Camera di Consiglio, può essere decisa in conformità alle domande proposte dalla ricorrente, ad eccezione della richiesta condanna al rilascio, di cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante la riconsegna spontanea già effettuata, e con una parziale rideterminazione del quantum richiesto a titolo di canoni di locazione/indennità di occupazione non versati dalla resistente sino alla data dell'effettivo rilascio.
Dal documento n. 1 prodotto dalla ricorrente emerge, infatti, come in data 1.10.2022 Parte_4 avesse locato ad l'immobile, ad uso industriale, sito in Nova Milanese, via Vesuvio n. Controparte_1
3, al NCEU del medesimo Comune censito al foglio 24, mappale 46, subalterno 4.
La durata della locazione era stata pattuita in anni 6, tacitamente rinnovabili per ulteriori anni 6 nell'ipotesi di mancata disdetta inviata tramite lettera raccomandata o PEC almeno dodici mesi prima della scadenza (cfr. in tal senso l'art. 2), fatta salva la facoltà per la conduttrice di recedere in qualsivoglia momento con un preavviso da inviarsi alla controparte, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, almeno sei mesi prima e previa corresponsione in ogni caso del canone di locazione dovutole per l'intero periodo di preavviso.
E, a ben vedere, è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, emergendo dal documento n. 2 come in data 1.12.2023 avesse rappresentato via PEC a la propria Controparte_1 Parte_4 intenzione “di recedere dal sopraindicato contratto” trovandosi “nella necessità di rilasciare l'immobile dal 31/12/2023”.
Con PEC inviatale nel corso della medesima data la ricorrente, nel prendere atto dell'intervenuto recesso, le aveva rappresentato che, come d'altronde previsto dall'art. 3, quest'ultimo sarebbe stato efficace solo trascorsi 6 mesi dalla ricezione e, quindi, a decorrere dal 2.6.2024, data sino alla quale avrebbero dovuto gravare sulla resistente i canoni di locazione e gli oneri accessori nella misura contrattualmente pattuita
Nonostante il decorso del periodo sopra indicato l'immobile non è stato riconsegnato alla locatrice, se non una volta instaurato il presente giudizio, ovverosia in data 1.12.2024, come riferito dalla difesa attorea a verbale dell'odierna udienza.
Pertanto, all'accertamento della legittimità del recesso esercitato, che ha comportato lo scioglimento del vincolo negoziale tra le parti a decorrere dal 1.6.2024, non può anche seguire la condanna al rilascio, essendo sul punto intervenuta la cessazione della materia del contendere per effetto ed in conseguenza della riconsegna spontaneamente effettuata dalla parte obbligata.
La ricorrente ha altresì rappresentato esserle stati corrisposti i canoni di locazione nella misura pattuita solo fino al mese di marzo 2024, da aprile in poi essendo rimasta morosa nel Controparte_1
pagamento dei canoni dovuti sino al 1.6.2024 e, successivamente, dell'indennità di occupazione dovuta nella medesima misura a causa della perpetrata e non autorizzata occupazione protrattasi sino alla data del 1.12.2024.
Dal contratto prpdoto si evince, però, come il canone mensile fosse pari ad € 1.984,66, a cui aggiungere l'Iva nella misura del 22%, e, così, complessivamente € 2.421,29.
La ricorrente ha indicato la maggior misura di € 2.503,04, presumibilmente frutto della rivalutazione
Istat contrattualmente prevista nella misura del 75% e dell'agiunta degli oneri accessori mensilmente dovuti per ulteriori € 41,66.
In assenza, tuttavia, di un'adeguata specificazione ed imputazione di tali importi, nonché delle modalità di calcolo della rivalutazione, fermo restando che alcuna allegazione è evincibile dal ricorso introduttivo un po' troppo sommario in punto quantum, il Tribunale ritiene liquidabile in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.462,95 mensili, da moltiplicarsi per gli otto mesi intercorsi tra aprile e dicembre 2024, il tutto per un importo complessivo pari ad € 19.703,60, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c. maturati su ciascuna singola mensilità scaduta sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Stante l'estrema semplicità del giudizio, risoltosi in prima udienza, le spese di lite, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi sulla base dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.10.2022 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Nova Milanese, via Vesuvio n. 3 è cessato a decorrere dal
1.06.2024 per effetto ed in conseguenza del recesso comunicato via PEC dalla conduttrice ai sensi dell'art. 3 del contratto di locazione;
2. accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile indicato al superiore punto 1;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., inadempiente al versamento del Controparte_1
canone di locazione dovuto a decorrere dal 1.4.2024, a corrispondere in favore di Pt_4
in persona del legale rapp.te p.t. a tale titolo e, successivamente al 1.6.2024, a titolo di
[...] indennità di occupazione, la complessiva somma di € 19.703,60, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c. maturati su ciascuna singola mensilità scaduta sino alla data dell'effettivo soddisfo;
4. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a in Controparte_1 Parte_4
persona del legale rapp.te p.t. le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.960,00, di cui 264,00 per spese esenti e 1.696,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, e CPA, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7524/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. CLAUDIA BELLANI la quale, stante la mancata costituzione della Parte_1
controparte, chiede dichiararsene la contumacia e discutersi la causa in data odierna.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, effettuata all'indirizzo PEC risultante da , dichiara la contumacia di Pt_2 Controparte_1
e invita la parte presente a discutere oralmente la causa.
A questo punto l'Avv.ssa Bellani si riporta integralmente al ricorso introduttivo rappresentando tuttavia che l'immobile è stato spontaneamente rilasciato e consegnato alla locatrice in data
1.12.2024. Insiste per tanto per l'accoglimento della domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato e per la condanna della conduttrice alla corresponsione della somma indicata in ricorso a titolo di canoni di locazione/indennità di occupazione ed oneri accessori contrattualmente previsti. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza autorizzandone il deposito in
Cancelleria all'esito della Camera di Consiglio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10:35.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura integrale alle parti presenti.
Verbale chiuso alle ore 13:00.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 7524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7524/2024 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede in Cinisello Balsamo, via Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Monfalcone n. 13, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
p.t., , elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 21 presso lo Parte_3
studio degli Avv.ti Claudia Bellani e Danielle Mammani che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Borgomanero (NO), corso Roma n. 123/B, in Controparte_1 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento recesso anticipato contratto di locazione, condanna al rilascio e al risarcimento del danno subito.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- accertare e dichiarare che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.10.2022 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Nova Milanese (MB), via Vesuvio n. 3, si è risolto in data
1.06.2024 in forza del recesso comunicato dalla conduttrice ai sensi dell'art. 3 del contratto
e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile stesso, fissando la CP_2 data per l'inizio dell'esecuzione;
- accertare e dichiarare che la resistente a far data dal 1.04.2024 si è resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione/indennità di occupazione ed oneri accessori e per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo dovuto per il predetto titolo, da quantificarsi alla data odierna in € 20.097,32 o in quella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premettendo che con contratto di locazione stipulato in data 1.10.2022 e registrato Parte_1 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Monza in data 18.10.2022, n. 007093 - serie
3T, aveva concesso in locazione ad l'immobile ad uso industriale sito nel comune di Controparte_1
Nova Milanese, via Vesuvio n. 3, al NCEU del medesimo Comune censito al foglio 24, mappale 46, subalterno 4, la cui clausola n. 3 prevedeva espressamente la facoltà per la conduttrice di recedervi anticipatamente dandone comunicazione alla locatrice con un preavviso di almeno 6 mesi, avendo esercitato tale potere con PEC inviatale in data .
1.12.2023 senza, però, riconsegnare il Controparte_1
bene nel termine indicato del 3.6.2024 e neppure il 10.6.2024 come indicato nella comunicazione mail inviatale in data 30.5.2024, l'ha convenuta in questa sede, con le forme del rito locatizio, per far accertare l'intervenuta cessazione del contratto di locazione a decorrere dal 1.6.2024 e, per l'effetto, per farla condannare alla restituzione dei locali, liberi da persone e cose, ed alla corresponsione dei canoni/indennità di occupazione dovuti e non versati a decorrere dal 1.4.2024 sino a quella del rilascio effettivo, comprensivi dei relativi oneri accessori.
Dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica effettuata via PEC presso il seguente indirizzo: estratto da , all'odierna Email_1 Pt_2 udienza la causa è stata discussa e, all'esito della Camera di Consiglio, può essere decisa in conformità alle domande proposte dalla ricorrente, ad eccezione della richiesta condanna al rilascio, di cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante la riconsegna spontanea già effettuata, e con una parziale rideterminazione del quantum richiesto a titolo di canoni di locazione/indennità di occupazione non versati dalla resistente sino alla data dell'effettivo rilascio.
Dal documento n. 1 prodotto dalla ricorrente emerge, infatti, come in data 1.10.2022 Parte_4 avesse locato ad l'immobile, ad uso industriale, sito in Nova Milanese, via Vesuvio n. Controparte_1
3, al NCEU del medesimo Comune censito al foglio 24, mappale 46, subalterno 4.
La durata della locazione era stata pattuita in anni 6, tacitamente rinnovabili per ulteriori anni 6 nell'ipotesi di mancata disdetta inviata tramite lettera raccomandata o PEC almeno dodici mesi prima della scadenza (cfr. in tal senso l'art. 2), fatta salva la facoltà per la conduttrice di recedere in qualsivoglia momento con un preavviso da inviarsi alla controparte, sempre a mezzo lettera raccomandata o PEC, almeno sei mesi prima e previa corresponsione in ogni caso del canone di locazione dovutole per l'intero periodo di preavviso.
E, a ben vedere, è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, emergendo dal documento n. 2 come in data 1.12.2023 avesse rappresentato via PEC a la propria Controparte_1 Parte_4 intenzione “di recedere dal sopraindicato contratto” trovandosi “nella necessità di rilasciare l'immobile dal 31/12/2023”.
Con PEC inviatale nel corso della medesima data la ricorrente, nel prendere atto dell'intervenuto recesso, le aveva rappresentato che, come d'altronde previsto dall'art. 3, quest'ultimo sarebbe stato efficace solo trascorsi 6 mesi dalla ricezione e, quindi, a decorrere dal 2.6.2024, data sino alla quale avrebbero dovuto gravare sulla resistente i canoni di locazione e gli oneri accessori nella misura contrattualmente pattuita
Nonostante il decorso del periodo sopra indicato l'immobile non è stato riconsegnato alla locatrice, se non una volta instaurato il presente giudizio, ovverosia in data 1.12.2024, come riferito dalla difesa attorea a verbale dell'odierna udienza.
Pertanto, all'accertamento della legittimità del recesso esercitato, che ha comportato lo scioglimento del vincolo negoziale tra le parti a decorrere dal 1.6.2024, non può anche seguire la condanna al rilascio, essendo sul punto intervenuta la cessazione della materia del contendere per effetto ed in conseguenza della riconsegna spontaneamente effettuata dalla parte obbligata.
La ricorrente ha altresì rappresentato esserle stati corrisposti i canoni di locazione nella misura pattuita solo fino al mese di marzo 2024, da aprile in poi essendo rimasta morosa nel Controparte_1
pagamento dei canoni dovuti sino al 1.6.2024 e, successivamente, dell'indennità di occupazione dovuta nella medesima misura a causa della perpetrata e non autorizzata occupazione protrattasi sino alla data del 1.12.2024.
Dal contratto prpdoto si evince, però, come il canone mensile fosse pari ad € 1.984,66, a cui aggiungere l'Iva nella misura del 22%, e, così, complessivamente € 2.421,29.
La ricorrente ha indicato la maggior misura di € 2.503,04, presumibilmente frutto della rivalutazione
Istat contrattualmente prevista nella misura del 75% e dell'agiunta degli oneri accessori mensilmente dovuti per ulteriori € 41,66.
In assenza, tuttavia, di un'adeguata specificazione ed imputazione di tali importi, nonché delle modalità di calcolo della rivalutazione, fermo restando che alcuna allegazione è evincibile dal ricorso introduttivo un po' troppo sommario in punto quantum, il Tribunale ritiene liquidabile in favore della ricorrente la complessiva somma di € 2.462,95 mensili, da moltiplicarsi per gli otto mesi intercorsi tra aprile e dicembre 2024, il tutto per un importo complessivo pari ad € 19.703,60, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c. maturati su ciascuna singola mensilità scaduta sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Stante l'estrema semplicità del giudizio, risoltosi in prima udienza, le spese di lite, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi sulla base dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.10.2022 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Nova Milanese, via Vesuvio n. 3 è cessato a decorrere dal
1.06.2024 per effetto ed in conseguenza del recesso comunicato via PEC dalla conduttrice ai sensi dell'art. 3 del contratto di locazione;
2. accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile indicato al superiore punto 1;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., inadempiente al versamento del Controparte_1
canone di locazione dovuto a decorrere dal 1.4.2024, a corrispondere in favore di Pt_4
in persona del legale rapp.te p.t. a tale titolo e, successivamente al 1.6.2024, a titolo di
[...] indennità di occupazione, la complessiva somma di € 19.703,60, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c. maturati su ciascuna singola mensilità scaduta sino alla data dell'effettivo soddisfo;
4. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a in Controparte_1 Parte_4
persona del legale rapp.te p.t. le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.960,00, di cui 264,00 per spese esenti e 1.696,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, e CPA, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese