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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92001037/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92001037/2012 (ex Sezione Distaccata di
Altamura), vertente fra le parti:
(ex gestione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 CP_2
difeso dall'avv. Danilo Piscopo, presso il cui studio sito in Bari alla via Peucetia n. 28 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moramarco, presso il cui studio sito in CP_3
Altamura (Ba) alla via Roma n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: indebito soggettivo - indebito oggettivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
23.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM ER Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato il 02.08.2012, l' ex gestione conveniva in CP_1 CP_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura, per ivi sentir CP_3 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare che la sig.ra abbia indebitamente CP_3 percepito la somma di €. 57.353,51 relative alle rate di pensione del sig. deceduto Persona_1 in data 08.09.2002 e per l'effetto 2. Condannare la sig.ra a restituire la somma di €. CP_3
57.353,51 oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa”.
La parte attrice assumeva che era debitrice nei confronti dell' (ex gestione CP_3 CP_1
dell'importo di €. 57.353,51, per aver indebitamente percepito le rate di pensione erogate CP_2
in favore del proprio genitore successivamente al decesso di quest'ultimo, avvenuto Persona_1 in data 08.09.2002, senza aver mai effettuato alcuna comunicazione all' circa il decesso del CP_2 padre;
l'indebita percezione delle rate della pensione del genitore defunto si era protratta dall'08.09.2002 fino al 31.01.2006, data in cui era stato sospeso il pagamento del trattamento pensionistico, a seguito delle verifiche effettuate dall'Istituto previdenziale erogante.
Sosteneva l' di aver accertato che, nel predetto arco temporale, le rate della pensione del CP_1
erano state accreditate su un conto corrente bancario, cointestato con la figlia Persona_1
presso l'istituto di credito Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con sede in CP_3
Altamura, ed erano state regolarmente incassate dall'odierna convenuta.
La parte attrice deduceva di aver inviato alla in data 22.03.2006, una lettera CP_3 di costituzione in mora tramite raccomandata A/R, con la quale aveva richiesto all'odierna convenuta la restituzione delle somme indebitamente percepite, ma la stessa non aveva riscontrato la missiva, né aveva provveduto a restituire le somme richieste.
L'Istituto previdenziale attore evidenziava la malafede di la quale - CP_3
consapevole della decadenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico, a seguito del decesso del genitore - non aveva provveduto a notiziare nell'immediatezza l' dell'avvenuta morte CP_2 del padre e, approfittando della circostanza che l' non ne era venuto a conoscenza, si era CP_4
appropriata indebitamente delle somme versate a titolo di rate di pensione ordinaria sul conto corrente bancario cointestato con il defunto genitore.
La parte attrice rappresentava che, nel caso di specie, aveva eseguito un pagamento non dovuto, dal quale derivava il diritto di ripetere tutte le somme relative alle rate di pensione erogate, maggiorate degli interessi dai singoli pagamenti, anche in considerazione della malafede posta in essere da parte della convenuta.
IM ER Sulla scorta di tali allegazioni, l'Istituto previdenziale attore rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2012, si costituiva ritualmente in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel CP_3
merito, contestava la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In ordine all'eccezione preliminare sulla nullità dell'atto di citazione, la parte convenuta sosteneva che l'atto introduttivo del giudizio fosse da ritenersi indefinito, sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi, in quanto l'Ente attore non aveva indicato se l'importo richiesto in restituzione fosse o meno comprensivo delle ritenute di legge e non aveva specificato a quale titolo era stata convenuta in giudizio CP_3
Nel merito, la convenuta deduceva che era titolare di pensione INPDAP n. Persona_1
12548922/R (che veniva accreditata sul conto corrente cointestato n. 6272291.9, acceso presso Banca
Popolare di Puglia e Basilicata Filiale di Altamura) e che, a seguito del decesso del padre, il Comune di Altamura, con nota prot. n. 26674 del 17.09.2002 con in allegato il certificato di morte dello stesso, aveva comunicato il decesso alla Direzione Provinciale del Tesoro di Bari, che, a sua volta, lo aveva comunicato all' nel mese di settembre 2002. CP_2
Deduceva, altresì, che, nel mese di ottobre 2002, si era recata presso gli uffici CP_3 dell' di Bari, chiedendo se fosse necessario comunicare il decesso del padre, ma le era stato CP_2
riferito che la comunicazione di decesso, con il relativo certificato di morte, era già agli atti dell'Ufficio, poiché già inoltrata dal Comune di Altamura, tramite la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari.
In punto di diritto, la parte convenuta sosteneva che le somme richieste dall'Ente previdenziale erano da ritenersi irripetibili, in quanto nella fattispecie si erano configurati sia l'errore imputabile all' sia la buonafede del percipiente, allorché l' aveva continuato ad Controparte_5 CP_2
accreditare le rate di pensione del de cuius sul conto corrente cointestato con la Persona_1
figlia, benché fosse a conoscenza della morte del titolare del trattamento pensionistico.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 14.01.2014 il precedente
Giudice ammetteva la prova orale richiesta dalla parte convenuta e accoglieva l'istanza ex art. 210
c.p.c. avanzata dalla parte attrice, tesa ad ottenere l'esibizione, da parte della convenuta, degli estratti conto relativi al conto corrente n. 6272291.9, originariamente cointestato con e Persona_1 riferiti al periodo dall'08.09.2002 al 31.01.2006.
All'udienza del 15.03.2016, escusso il teste di parte convenuta , il Controparte_6
precedente Giudice, in parziale modifica dell'ordinanza del 14.01.2014, ordinava alla parte convenuta
IM ER di esibire, entro sei mesi dell'udienza, copia degli estratti conto relativi al predetto conto corrente bancario n. 6272291.9.
All'esito dell'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.09.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (editio actionis), sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Le nullità che affliggono l'editio actionis sono individuate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. nell'omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e nell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
I vizi della editio actionis sono costituiti, dunque, dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, in virtù del principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza del petitum; la nullità si configura quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
I vizi in esame sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
in tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156, comma 3, c.p.c. e
157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto (cfr. Cass. Civ., n. 17495/2011).
La nullità in argomento non può dirsi sussistente quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze - se non marginali
IM ER o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - petitum
e causa petendi della formulata domanda (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 12 febbraio 2015).
La ratio della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo, occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Infatti, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché - in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese - della natura, dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1681/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, altresì, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità invocata e del tenore delle difese svolte dalla parte convenuta, non può ritenersi il contenuto dell'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata;
infatti, la parte convenuta ha spiegato ampiamente le proprie difese, contestando nel dettaglio l'avversa pretesa in relazione al diritto fatto valere con riferimento ai fatti evocati in citazione, in tal modo escludendo in radice la possibilità che possa delinearsi la nullità per difetto degli elementi essenziali dell'editio actionis.
L'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure con argomentazioni in parte generiche, contiene, in conformità a quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c., una sufficiente e non equivoca esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (causa petendi) fondanti la domanda ivi formulata, la cui eventuale indeterminatezza e/o infondatezza potrà semmai rilevare ai fini della decisione di merito, ma non anche per l'invocata declaratoria di nullità dell'editio actionis, che richiede una totale omissione o una radicale incertezza assertiva.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta, nei termini di seguito esposti.
IM ER Occorre premettere che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale l'interpretazione e la qualificazione della domanda e delle eccezioni rientrano tra i poteri del Giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa o delle eccezioni, così come desumibili dalla situazione dedotta in causa (cfr. Cass. Civ., n. 5945/2000; Cass. Civ., n. 3012/2010).
Il caso dell'erogazione di ratei di pensione in favore di persona deceduta va ricondotto nella disciplina di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore;
di conseguenza, tale indebito si colloca al di fuori dell'alveo della disciplina di settore, come correttamente dedotto dalla parte attrice.
Infatti, mette conto rilevare che, in tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'Ente previdenziale in caso di inesistenza del rapporto pensionistico, trova applicazione la disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha effettuato ha diritto di ripetere;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 - disciplina speciale in materia di indebito previdenziale, in forza della quale le somme percepite dal soggetto “in buona fede” sono irripetibili - poiché essa presuppone l'esistenza di un reale rapporto previdenziale (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 21453/2013).
Dunque, la disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia
“in buona fede” percepito le prestazioni;
l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione (in negativo) della mancanza di dolo (cfr. art. 80 del R.D. n. 1422/1924; artt. 52 e 55 della L. n. 88/1989; art. 13 della L. n. 412/1991), alla prescrizione (in positivo) della buona fede (cfr. art. 11 della L. n. 656/1986), dalla richiesta di emissione di un provvedimento formale (comunicato all'interessato da parte dell'Ente) che abbia consacrato l'erogazione indebita (cfr. art. 13 della L. n. 412/1991) o che l'abbia constatata (cfr. art. 3 della L. n. 428/1985) alla previsione dello ius retentionis del percipiente, subordinato ai soli fatti che non siano già di per sé conosciuti dall'Ente erogante (cfr. art. 13 della L.
n. 412/1991).
La regola della irripetibilità - che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta - esige pur sempre che “il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione”, della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dall'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, nonché dall' art. 1, comma 266, L. n. 662/1996;
IM ER “se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (cfr. Cass. Civ., n. 12406/2003).
Nella presente controversia, l'odierna convenuta era totalmente estranea al rapporto previdenziale da cui era scaturita l'erogazione indebita, che faceva capo al padre defunto;
l'unico elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario sul quale erano stati accreditati i ratei della pensione ordinaria, sicché la prestazione erogata in favore del pensionato deceduto era stata percepita dalla figlia, attuale convenuta.
Di conseguenza, nel caso di specie non si è radicata quell'esigenza speciale di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, in quanto il legislatore speciale ha voluto proteggere, assicurando la conservazione della somma percepita, solo i soggetti astrattamente titolari di un certo credito previdenziale ma in concreto privi del diritto, in tutto o in parte, per mancanza di uno o più elementi costitutivi;
la tesi contraria permetterebbe la definitiva attribuzione di somme a persone del tutto estranee al sistema pensionistico, il che non corrisponderebbe al canone di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21453/2013).
Dal suesposto quadro argomentativo deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens ai fini della ripetibilità dell'indebito, la cui sussistenza assume invece rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in ordine al diritto del solvens di ottenere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento (se l'accipiens era in mala fede) oppure dal giorno della domanda (se l'accipiens era in buona fede).
Orbene, acclarata l'applicazione al caso di specie del dettato normativo di cui all'art. 2033
c.c., va precisato che l'indebito oggettivo si verifica quando il solvens paga un debito che non esiste oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona creditoris); secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2033 c.c. è applicabile anche con riferimento alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., n. 5624/2009).
Nel caso in esame, va ritenuto sussistente l'obbligo, in capo a di restituzione, CP_3 in favore dell'Istituto previdenziale attore, delle somme percepite sine titulo e accreditate, a titolo di ratei di pensione ordinaria del genitore defunto sul conto corrente bancario in Persona_1
contitolarità tra padre e figlia, in quanto - intervenuta la morte del pensionato, in data 08.09.2022 - era venuta meno la causa debendi della corresponsione del trattamento pensionistico.
La convenuta dovrà corrispondere all' (ex gestione anche gli interessi CP_1 CP_2
decorrenti dai singoli pagamenti indebiti accreditati mensilmente sul suddetto conto corrente
IM ER cointestato, emergendo - dai fatti di causa e dalla documentazione in atti - la mancanza di buona fede dell'accipiens.
Infatti, dopo il decesso del padre, aveva lasciato attivo, per oltre quattro anni, CP_3
il conto corrente cointestato sul quale venivano accreditati mensilmente i ratei di pensione del genitore defunto;
va evidenziato inoltre che, dagli estratti conto bancari depositati il 06.06.2023 dalla parte convenuta, emerge che i singoli accrediti erano ben visibili e comprensibili con riferimento alla loro causale (“EMOLUMENTI INPDAP”), tanto da doversi ritenere inverosimile che l'odierna convenuta potesse confondere con altri accrediti la natura di detti pagamenti e/o l'identità del pagatore
(cfr. estratti conto allegati alla nota di deposito di parte convenuta del 06.06.2023).
Le suindicate circostanze non consentono di poter dubitare della consapevolezza della convenuta di aver usufruito, senza averne titolo, del pagamento mensile delle rate di pensione de quibus, durante il considerevole lasso di tempo intercorso tra la morte del padre e l'accertamento effettuato dall'Ente previdenziale erogante.
Per quel che concerne il quantum debeatur, va previamente rilevato, come evidenziato dalla parte attrice, che la convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato, neppure genericamente, la documentazione probatoria versata in atti dalla parte attrice, posta alla base della quantificazione dell'indebito operata dall'Ente previdenziale, limitandosi ad eccepire - infondatamente, come si dirà di seguito - la mancata specificazione in merito all'applicazione o meno delle ritenute IRPEF nella determinazione della somma complessiva richiesta in restituzione.
Di conseguenza, deve ritenersi non tempestivamente contestata dalla convenuta l'allegazione, contenuta nella citazione, relativa alla quantificazione dei ratei di pensione effettivamente percepiti dall'accipiens, costituenti l'indebito richiesto in ripetizione.
A mente dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
tale principio fonda le proprie radici sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario), che impongono al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
IM ER Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n.1540/2007; Cass. Civ., n.23638/2007).
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. Civ., n.
21075/2016).
Vi è da aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la necessità di estendere il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche ai fatti secondari;
tale norma, invero, ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio) (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 12065/2014).
Su tali premesse, appare chiaro che “l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
IM ER 6936/2004; n. 13079/2008; n. 21075/2016; n. 20170/2018; n. 16782/2019; n. 29488/2019; cfr. anche
Cass. Civ., n. 5429/2020).
Peraltro, si è rivelato infondato il rilievo di parte convenuta con riferimento all'asserita mancata specificazione, da parte dell' , sull'applicazione o meno delle ritenute IRPEF nella CP_1
CP_ determinazione della somma complessiva richiesta in restituzione, in quanto l' previdenziale aveva quantificato l'importo de quo al lordo delle ritenute IRPEF e tanto era chiaramente evincibile sia dalla lettera di costituzione in mora inviata all'accipiens il 22.03.2006 (cfr. doc. n. 2, allegato al fascicolo di parte attrice) sia dalla documentazione contabile allegata all'atto di citazione (cfr. doc. n.
3, allegato al fascicolo di parte attrice).
La richiesta restitutoria avanzata dall' dell'importo complessivamente quantificato al CP_1
lordo delle ritenute IRPEF si appalesa legittima, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 150 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del
17.07.2020, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'articolo 10 del TUIR, stabilendo che: “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 (ovvero le somme relative ad anni precedenti, assoggettate a tassazione, restituite al soggetto erogatore;
n.d.r.), se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”;
b) il comma 2 prevede che: “Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute”; c) il comma 3 stabilisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con il citato art. 150 del D.L. n. 34/2020, il legislatore ha inteso deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi dell'Amministrazione finanziaria, in forza delle quali il sostituto d'imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell'anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda (cfr. Circolare n. 174 del 22.11.2021). CP_1
IM ER Osservato che l'ambito oggettivo di riferimento dell'art. 150 D.L. n. 34/2020 è costituito dalla ripetizione da parte del percipiente di somme indebite relative ad anni precedenti, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto di imposta, va precisato che, per quel che concerne la decorrenza della nuova disciplina, il succitato comma 3 dell'art. 150 ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle
“restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire alla data dal 19.05.2020.
Al riguardo, ai fini dell'applicazione del previgente regime di restituzione al lordo con riconoscimento dell'onere deducibile, i “rapporti definiti alla data del 19.05.2020”, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina, sono quelli riconducili alla seguente casistica: 1) la restituzione dell'indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;
2) sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato
“definito” al momento dell'approvazione del piano di recupero;
3) sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora esauriti i rispettivi processi gestionali;
4) nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell'indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del
19.05.2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'adempimento senza che l'interessato abbia adempiuto, sul presupposto che, alla predetta data, l'Istituto aveva già avviato l'azione di recupero, compiendo l'attività di propria competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all'inadempimento del destinatario della nota di debito (cfr. Circolare n. 174 del 22.11.2021; CP_1
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 14.07.2021; Agenzia delle Entrate, Risposta al quesito n.
470/2022).
Nelle suelencate ipotesi, l'Istituto previdenziale deve provvedere a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute subite, senza effettuare ricalcoli né conguagli di importi, con riconoscimento in favore del contribuente dell'onere fiscalmente deducibile secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d bis), del TUIR, o del diritto al rimborso previsto dalla stessa norma (cfr. Circolare n. 174 del 22.11.2021; Circolare Agenzia CP_1
delle Entrate n. 8/E del 14.07.2021).
Pertanto, nel caso in esame non possono applicarsi le nuove disposizioni normative concernenti la restituzione dell'indebito al netto delle ritenute fiscali, atteso che l' aveva CP_2 notificato la nota di debito alla nel mese di marzo dell'anno 2006 e, decorso il termine CP_3 di 15 giorni prescritto per l'adempimento senza che la stessa avesse adempiuto, l'Istituto previdenziale erogante aveva avviato l'azione di recupero, mettendo in atto le azioni di propria
IM ER competenza scaturenti dall'inadempimento della destinataria della nota di debito e provvedendo ad instaurare il presente giudizio nell'anno 2012, in epoca ben antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa (19.05.2020).
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta;
le stesse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), ridotti del 50% in ragione della prossimità allo scaglione inferiore del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' (ex gestione con atto di citazione CP_1 CP_2
notificato in data 02.08.2012 nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed CP_3
eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA che ha percepito sine titulo, dall'08.09.2002 al 31.01.2006, ratei CP_3 di pensione ordinaria per l'importo complessivo di €. 57.353,51, erogati dall' (ora ex CP_2 CP_1
IO in epoca successiva al decesso, avvenuto in data 08.09.2002, di CP_2 Persona_1 titolare del trattamento pensionistico n. 12542634 e per l'effetto,
2) ACCOGLIE la domanda attorea ex art. 2033 c.c. e CONDANNA alla CP_3 restituzione, in favore dell' (ex IO , della somma di €. 57.353,51, oltre ad CP_1 CP_2 interessi legali maturati e maturandi da calcolarsi rispetto alla data di accreditamento dell'importo relativo a ciascun rateo di pensione indebitamente percepito e fino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte CP_3
attrice (ex IO , delle spese processuali, che liquida in €. 7.051,50, a titolo CP_1 CP_2
di compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 31.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM ER
IM ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92001037/2012 (ex Sezione Distaccata di
Altamura), vertente fra le parti:
(ex gestione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 CP_2
difeso dall'avv. Danilo Piscopo, presso il cui studio sito in Bari alla via Peucetia n. 28 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moramarco, presso il cui studio sito in CP_3
Altamura (Ba) alla via Roma n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: indebito soggettivo - indebito oggettivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
23.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM ER Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato il 02.08.2012, l' ex gestione conveniva in CP_1 CP_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Altamura, per ivi sentir CP_3 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare che la sig.ra abbia indebitamente CP_3 percepito la somma di €. 57.353,51 relative alle rate di pensione del sig. deceduto Persona_1 in data 08.09.2002 e per l'effetto 2. Condannare la sig.ra a restituire la somma di €. CP_3
57.353,51 oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa”.
La parte attrice assumeva che era debitrice nei confronti dell' (ex gestione CP_3 CP_1
dell'importo di €. 57.353,51, per aver indebitamente percepito le rate di pensione erogate CP_2
in favore del proprio genitore successivamente al decesso di quest'ultimo, avvenuto Persona_1 in data 08.09.2002, senza aver mai effettuato alcuna comunicazione all' circa il decesso del CP_2 padre;
l'indebita percezione delle rate della pensione del genitore defunto si era protratta dall'08.09.2002 fino al 31.01.2006, data in cui era stato sospeso il pagamento del trattamento pensionistico, a seguito delle verifiche effettuate dall'Istituto previdenziale erogante.
Sosteneva l' di aver accertato che, nel predetto arco temporale, le rate della pensione del CP_1
erano state accreditate su un conto corrente bancario, cointestato con la figlia Persona_1
presso l'istituto di credito Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con sede in CP_3
Altamura, ed erano state regolarmente incassate dall'odierna convenuta.
La parte attrice deduceva di aver inviato alla in data 22.03.2006, una lettera CP_3 di costituzione in mora tramite raccomandata A/R, con la quale aveva richiesto all'odierna convenuta la restituzione delle somme indebitamente percepite, ma la stessa non aveva riscontrato la missiva, né aveva provveduto a restituire le somme richieste.
L'Istituto previdenziale attore evidenziava la malafede di la quale - CP_3
consapevole della decadenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico, a seguito del decesso del genitore - non aveva provveduto a notiziare nell'immediatezza l' dell'avvenuta morte CP_2 del padre e, approfittando della circostanza che l' non ne era venuto a conoscenza, si era CP_4
appropriata indebitamente delle somme versate a titolo di rate di pensione ordinaria sul conto corrente bancario cointestato con il defunto genitore.
La parte attrice rappresentava che, nel caso di specie, aveva eseguito un pagamento non dovuto, dal quale derivava il diritto di ripetere tutte le somme relative alle rate di pensione erogate, maggiorate degli interessi dai singoli pagamenti, anche in considerazione della malafede posta in essere da parte della convenuta.
IM ER Sulla scorta di tali allegazioni, l'Istituto previdenziale attore rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2012, si costituiva ritualmente in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel CP_3
merito, contestava la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In ordine all'eccezione preliminare sulla nullità dell'atto di citazione, la parte convenuta sosteneva che l'atto introduttivo del giudizio fosse da ritenersi indefinito, sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi, in quanto l'Ente attore non aveva indicato se l'importo richiesto in restituzione fosse o meno comprensivo delle ritenute di legge e non aveva specificato a quale titolo era stata convenuta in giudizio CP_3
Nel merito, la convenuta deduceva che era titolare di pensione INPDAP n. Persona_1
12548922/R (che veniva accreditata sul conto corrente cointestato n. 6272291.9, acceso presso Banca
Popolare di Puglia e Basilicata Filiale di Altamura) e che, a seguito del decesso del padre, il Comune di Altamura, con nota prot. n. 26674 del 17.09.2002 con in allegato il certificato di morte dello stesso, aveva comunicato il decesso alla Direzione Provinciale del Tesoro di Bari, che, a sua volta, lo aveva comunicato all' nel mese di settembre 2002. CP_2
Deduceva, altresì, che, nel mese di ottobre 2002, si era recata presso gli uffici CP_3 dell' di Bari, chiedendo se fosse necessario comunicare il decesso del padre, ma le era stato CP_2
riferito che la comunicazione di decesso, con il relativo certificato di morte, era già agli atti dell'Ufficio, poiché già inoltrata dal Comune di Altamura, tramite la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari.
In punto di diritto, la parte convenuta sosteneva che le somme richieste dall'Ente previdenziale erano da ritenersi irripetibili, in quanto nella fattispecie si erano configurati sia l'errore imputabile all' sia la buonafede del percipiente, allorché l' aveva continuato ad Controparte_5 CP_2
accreditare le rate di pensione del de cuius sul conto corrente cointestato con la Persona_1
figlia, benché fosse a conoscenza della morte del titolare del trattamento pensionistico.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 14.01.2014 il precedente
Giudice ammetteva la prova orale richiesta dalla parte convenuta e accoglieva l'istanza ex art. 210
c.p.c. avanzata dalla parte attrice, tesa ad ottenere l'esibizione, da parte della convenuta, degli estratti conto relativi al conto corrente n. 6272291.9, originariamente cointestato con e Persona_1 riferiti al periodo dall'08.09.2002 al 31.01.2006.
All'udienza del 15.03.2016, escusso il teste di parte convenuta , il Controparte_6
precedente Giudice, in parziale modifica dell'ordinanza del 14.01.2014, ordinava alla parte convenuta
IM ER di esibire, entro sei mesi dell'udienza, copia degli estratti conto relativi al predetto conto corrente bancario n. 6272291.9.
All'esito dell'istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.09.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (editio actionis), sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Le nullità che affliggono l'editio actionis sono individuate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. nell'omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e nell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
I vizi della editio actionis sono costituiti, dunque, dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, in virtù del principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza del petitum; la nullità si configura quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
I vizi in esame sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
in tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156, comma 3, c.p.c. e
157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto (cfr. Cass. Civ., n. 17495/2011).
La nullità in argomento non può dirsi sussistente quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze - se non marginali
IM ER o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - petitum
e causa petendi della formulata domanda (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 12 febbraio 2015).
La ratio della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo, occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Infatti, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché - in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese - della natura, dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1681/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, altresì, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità invocata e del tenore delle difese svolte dalla parte convenuta, non può ritenersi il contenuto dell'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata;
infatti, la parte convenuta ha spiegato ampiamente le proprie difese, contestando nel dettaglio l'avversa pretesa in relazione al diritto fatto valere con riferimento ai fatti evocati in citazione, in tal modo escludendo in radice la possibilità che possa delinearsi la nullità per difetto degli elementi essenziali dell'editio actionis.
L'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure con argomentazioni in parte generiche, contiene, in conformità a quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c., una sufficiente e non equivoca esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (causa petendi) fondanti la domanda ivi formulata, la cui eventuale indeterminatezza e/o infondatezza potrà semmai rilevare ai fini della decisione di merito, ma non anche per l'invocata declaratoria di nullità dell'editio actionis, che richiede una totale omissione o una radicale incertezza assertiva.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta, nei termini di seguito esposti.
IM ER Occorre premettere che costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale l'interpretazione e la qualificazione della domanda e delle eccezioni rientrano tra i poteri del Giudice di merito, il quale non è condizionato in tale compito dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa o delle eccezioni, così come desumibili dalla situazione dedotta in causa (cfr. Cass. Civ., n. 5945/2000; Cass. Civ., n. 3012/2010).
Il caso dell'erogazione di ratei di pensione in favore di persona deceduta va ricondotto nella disciplina di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di erogazioni di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore;
di conseguenza, tale indebito si colloca al di fuori dell'alveo della disciplina di settore, come correttamente dedotto dalla parte attrice.
Infatti, mette conto rilevare che, in tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'Ente previdenziale in caso di inesistenza del rapporto pensionistico, trova applicazione la disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha effettuato ha diritto di ripetere;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 - disciplina speciale in materia di indebito previdenziale, in forza della quale le somme percepite dal soggetto “in buona fede” sono irripetibili - poiché essa presuppone l'esistenza di un reale rapporto previdenziale (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 21453/2013).
Dunque, la disciplina dell'indebito previdenziale ha carattere speciale rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia
“in buona fede” percepito le prestazioni;
l'elemento soggettivo, riferito al percipiente, che preclude l'applicazione della regola codicistica di ripetibilità dell'indebito, varia dalla previsione (in negativo) della mancanza di dolo (cfr. art. 80 del R.D. n. 1422/1924; artt. 52 e 55 della L. n. 88/1989; art. 13 della L. n. 412/1991), alla prescrizione (in positivo) della buona fede (cfr. art. 11 della L. n. 656/1986), dalla richiesta di emissione di un provvedimento formale (comunicato all'interessato da parte dell'Ente) che abbia consacrato l'erogazione indebita (cfr. art. 13 della L. n. 412/1991) o che l'abbia constatata (cfr. art. 3 della L. n. 428/1985) alla previsione dello ius retentionis del percipiente, subordinato ai soli fatti che non siano già di per sé conosciuti dall'Ente erogante (cfr. art. 13 della L.
n. 412/1991).
La regola della irripetibilità - che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta - esige pur sempre che “il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione”, della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dall'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991, nonché dall' art. 1, comma 266, L. n. 662/1996;
IM ER “se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore” (cfr. Cass. Civ., n. 12406/2003).
Nella presente controversia, l'odierna convenuta era totalmente estranea al rapporto previdenziale da cui era scaturita l'erogazione indebita, che faceva capo al padre defunto;
l'unico elemento di collegamento era dato da un fattore estrinseco al rapporto previdenziale ed era costituito dalla contitolarità del conto corrente bancario sul quale erano stati accreditati i ratei della pensione ordinaria, sicché la prestazione erogata in favore del pensionato deceduto era stata percepita dalla figlia, attuale convenuta.
Di conseguenza, nel caso di specie non si è radicata quell'esigenza speciale di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita, in quanto il legislatore speciale ha voluto proteggere, assicurando la conservazione della somma percepita, solo i soggetti astrattamente titolari di un certo credito previdenziale ma in concreto privi del diritto, in tutto o in parte, per mancanza di uno o più elementi costitutivi;
la tesi contraria permetterebbe la definitiva attribuzione di somme a persone del tutto estranee al sistema pensionistico, il che non corrisponderebbe al canone di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21453/2013).
Dal suesposto quadro argomentativo deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens ai fini della ripetibilità dell'indebito, la cui sussistenza assume invece rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in ordine al diritto del solvens di ottenere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento (se l'accipiens era in mala fede) oppure dal giorno della domanda (se l'accipiens era in buona fede).
Orbene, acclarata l'applicazione al caso di specie del dettato normativo di cui all'art. 2033
c.c., va precisato che l'indebito oggettivo si verifica quando il solvens paga un debito che non esiste oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona creditoris); secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2033 c.c. è applicabile anche con riferimento alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., n. 5624/2009).
Nel caso in esame, va ritenuto sussistente l'obbligo, in capo a di restituzione, CP_3 in favore dell'Istituto previdenziale attore, delle somme percepite sine titulo e accreditate, a titolo di ratei di pensione ordinaria del genitore defunto sul conto corrente bancario in Persona_1
contitolarità tra padre e figlia, in quanto - intervenuta la morte del pensionato, in data 08.09.2022 - era venuta meno la causa debendi della corresponsione del trattamento pensionistico.
La convenuta dovrà corrispondere all' (ex gestione anche gli interessi CP_1 CP_2
decorrenti dai singoli pagamenti indebiti accreditati mensilmente sul suddetto conto corrente
IM ER cointestato, emergendo - dai fatti di causa e dalla documentazione in atti - la mancanza di buona fede dell'accipiens.
Infatti, dopo il decesso del padre, aveva lasciato attivo, per oltre quattro anni, CP_3
il conto corrente cointestato sul quale venivano accreditati mensilmente i ratei di pensione del genitore defunto;
va evidenziato inoltre che, dagli estratti conto bancari depositati il 06.06.2023 dalla parte convenuta, emerge che i singoli accrediti erano ben visibili e comprensibili con riferimento alla loro causale (“EMOLUMENTI INPDAP”), tanto da doversi ritenere inverosimile che l'odierna convenuta potesse confondere con altri accrediti la natura di detti pagamenti e/o l'identità del pagatore
(cfr. estratti conto allegati alla nota di deposito di parte convenuta del 06.06.2023).
Le suindicate circostanze non consentono di poter dubitare della consapevolezza della convenuta di aver usufruito, senza averne titolo, del pagamento mensile delle rate di pensione de quibus, durante il considerevole lasso di tempo intercorso tra la morte del padre e l'accertamento effettuato dall'Ente previdenziale erogante.
Per quel che concerne il quantum debeatur, va previamente rilevato, come evidenziato dalla parte attrice, che la convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha contestato, neppure genericamente, la documentazione probatoria versata in atti dalla parte attrice, posta alla base della quantificazione dell'indebito operata dall'Ente previdenziale, limitandosi ad eccepire - infondatamente, come si dirà di seguito - la mancata specificazione in merito all'applicazione o meno delle ritenute IRPEF nella determinazione della somma complessiva richiesta in restituzione.
Di conseguenza, deve ritenersi non tempestivamente contestata dalla convenuta l'allegazione, contenuta nella citazione, relativa alla quantificazione dei ratei di pensione effettivamente percepiti dall'accipiens, costituenti l'indebito richiesto in ripetizione.
A mente dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
tale principio fonda le proprie radici sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario), che impongono al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
IM ER Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n.1540/2007; Cass. Civ., n.23638/2007).
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. Civ., n.
21075/2016).
Vi è da aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la necessità di estendere il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche ai fatti secondari;
tale norma, invero, ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio) (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 12065/2014).
Su tali premesse, appare chiaro che “l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
IM ER 6936/2004; n. 13079/2008; n. 21075/2016; n. 20170/2018; n. 16782/2019; n. 29488/2019; cfr. anche
Cass. Civ., n. 5429/2020).
Peraltro, si è rivelato infondato il rilievo di parte convenuta con riferimento all'asserita mancata specificazione, da parte dell' , sull'applicazione o meno delle ritenute IRPEF nella CP_1
CP_ determinazione della somma complessiva richiesta in restituzione, in quanto l' previdenziale aveva quantificato l'importo de quo al lordo delle ritenute IRPEF e tanto era chiaramente evincibile sia dalla lettera di costituzione in mora inviata all'accipiens il 22.03.2006 (cfr. doc. n. 2, allegato al fascicolo di parte attrice) sia dalla documentazione contabile allegata all'atto di citazione (cfr. doc. n.
3, allegato al fascicolo di parte attrice).
La richiesta restitutoria avanzata dall' dell'importo complessivamente quantificato al CP_1
lordo delle ritenute IRPEF si appalesa legittima, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 150 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del
17.07.2020, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'art. 10 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'articolo 10 del TUIR, stabilendo che: “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 (ovvero le somme relative ad anni precedenti, assoggettate a tassazione, restituite al soggetto erogatore;
n.d.r.), se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”;
b) il comma 2 prevede che: “Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute”; c) il comma 3 stabilisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con il citato art. 150 del D.L. n. 34/2020, il legislatore ha inteso deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi dell'Amministrazione finanziaria, in forza delle quali il sostituto d'imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell'anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda (cfr. Circolare n. 174 del 22.11.2021). CP_1
IM ER Osservato che l'ambito oggettivo di riferimento dell'art. 150 D.L. n. 34/2020 è costituito dalla ripetizione da parte del percipiente di somme indebite relative ad anni precedenti, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte del sostituto di imposta, va precisato che, per quel che concerne la decorrenza della nuova disciplina, il succitato comma 3 dell'art. 150 ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle
“restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire alla data dal 19.05.2020.
Al riguardo, ai fini dell'applicazione del previgente regime di restituzione al lordo con riconoscimento dell'onere deducibile, i “rapporti definiti alla data del 19.05.2020”, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina, sono quelli riconducili alla seguente casistica: 1) la restituzione dell'indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;
2) sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato
“definito” al momento dell'approvazione del piano di recupero;
3) sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora esauriti i rispettivi processi gestionali;
4) nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell'indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del
19.05.2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l'adempimento senza che l'interessato abbia adempiuto, sul presupposto che, alla predetta data, l'Istituto aveva già avviato l'azione di recupero, compiendo l'attività di propria competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all'inadempimento del destinatario della nota di debito (cfr. Circolare n. 174 del 22.11.2021; CP_1
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 14.07.2021; Agenzia delle Entrate, Risposta al quesito n.
470/2022).
Nelle suelencate ipotesi, l'Istituto previdenziale deve provvedere a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute subite, senza effettuare ricalcoli né conguagli di importi, con riconoscimento in favore del contribuente dell'onere fiscalmente deducibile secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d bis), del TUIR, o del diritto al rimborso previsto dalla stessa norma (cfr. Circolare n. 174 del 22.11.2021; Circolare Agenzia CP_1
delle Entrate n. 8/E del 14.07.2021).
Pertanto, nel caso in esame non possono applicarsi le nuove disposizioni normative concernenti la restituzione dell'indebito al netto delle ritenute fiscali, atteso che l' aveva CP_2 notificato la nota di debito alla nel mese di marzo dell'anno 2006 e, decorso il termine CP_3 di 15 giorni prescritto per l'adempimento senza che la stessa avesse adempiuto, l'Istituto previdenziale erogante aveva avviato l'azione di recupero, mettendo in atto le azioni di propria
IM ER competenza scaturenti dall'inadempimento della destinataria della nota di debito e provvedendo ad instaurare il presente giudizio nell'anno 2012, in epoca ben antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa (19.05.2020).
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta;
le stesse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), ridotti del 50% in ragione della prossimità allo scaglione inferiore del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' (ex gestione con atto di citazione CP_1 CP_2
notificato in data 02.08.2012 nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed CP_3
eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA che ha percepito sine titulo, dall'08.09.2002 al 31.01.2006, ratei CP_3 di pensione ordinaria per l'importo complessivo di €. 57.353,51, erogati dall' (ora ex CP_2 CP_1
IO in epoca successiva al decesso, avvenuto in data 08.09.2002, di CP_2 Persona_1 titolare del trattamento pensionistico n. 12542634 e per l'effetto,
2) ACCOGLIE la domanda attorea ex art. 2033 c.c. e CONDANNA alla CP_3 restituzione, in favore dell' (ex IO , della somma di €. 57.353,51, oltre ad CP_1 CP_2 interessi legali maturati e maturandi da calcolarsi rispetto alla data di accreditamento dell'importo relativo a ciascun rateo di pensione indebitamente percepito e fino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte CP_3
attrice (ex IO , delle spese processuali, che liquida in €. 7.051,50, a titolo CP_1 CP_2
di compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 31.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM ER
IM ER