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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11301 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7342/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
CE NI Presidente Silvia Albano Giudice rel Francesca Giacomini Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7342/2025 promossa da:
, nato in BANGLADESH, il 08/10/2003, CUI 06L34L8, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.ta YLENIA PANNONE, del Foro di Latina;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025 , cittadino del Parte_1 Bangladesh, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Esponeva che era entrato in Italia il 7.8.2022 con un visto per lavoro subordinato ed era stato assunto dal datore di lavoro richiedente il visto con contratto a tempo determinato e il 22.5.23 aveva chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il datore di lavoro era morto improvvisamente il 6.10.23; che aveva, quindi, fatto domanda di protezione speciale in ragione dell'integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano;
che da quando era arrivato in Italia aveva sempre lavorato regolarmente. Il non si è costituito in giudizio si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto in giudizio: comunicazione di ospitalità; denunce Unilav contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal 4.11.23; dal 27.1.23 sempre con lo stesso datore di lavoro, più volte prorogato.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie la domanda di protezione è stata proposta il 2 dicembre 2023 e, pertanto, trova applicazione la normativa su citata. In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è giunto sul territorio italiano nel 2022 ed è pienamente integrato sul territorio italiano: dispone di una stabile collocazione abitativa e ha sempre lavorato a tempo pieno con contratti a tempo determinato con una buona retribuzione, dal 27 gennaio 2024 sempre con lo stesso datore di lavoro. Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene dunque che il rimpatrio del ricorrente sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata, tenuto conto che nel paese di origine non risulta avere più alcun legame familiare e sociale. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_1 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 18/07/2025
la giudice est. Silvia Albano il Presidente
CE NI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
CE NI Presidente Silvia Albano Giudice rel Francesca Giacomini Giudice Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7342/2025 promossa da:
, nato in BANGLADESH, il 08/10/2003, CUI 06L34L8, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.ta YLENIA PANNONE, del Foro di Latina;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace - OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 17 febbraio 2025 , cittadino del Parte_1 Bangladesh, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Esponeva che era entrato in Italia il 7.8.2022 con un visto per lavoro subordinato ed era stato assunto dal datore di lavoro richiedente il visto con contratto a tempo determinato e il 22.5.23 aveva chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il datore di lavoro era morto improvvisamente il 6.10.23; che aveva, quindi, fatto domanda di protezione speciale in ragione dell'integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano;
che da quando era arrivato in Italia aveva sempre lavorato regolarmente. Il non si è costituito in giudizio si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto in giudizio: comunicazione di ospitalità; denunce Unilav contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal 4.11.23; dal 27.1.23 sempre con lo stesso datore di lavoro, più volte prorogato.
* * * Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie la domanda di protezione è stata proposta il 2 dicembre 2023 e, pertanto, trova applicazione la normativa su citata. In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23). Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è giunto sul territorio italiano nel 2022 ed è pienamente integrato sul territorio italiano: dispone di una stabile collocazione abitativa e ha sempre lavorato a tempo pieno con contratti a tempo determinato con una buona retribuzione, dal 27 gennaio 2024 sempre con lo stesso datore di lavoro. Alla luce del quadro sopra descritto si ritiene dunque che il rimpatrio del ricorrente sarebbe lesivo del suo diritto alla vita privata, tenuto conto che nel paese di origine non risulta avere più alcun legame familiare e sociale. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_1 In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 18/07/2025
la giudice est. Silvia Albano il Presidente
CE NI