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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6867/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025586576501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, deducendo in via principale l'insussistenza del presupposto d'imposta. Il ricorrente sosteneva che il tributo richiesto per l'anno 2015 fosse riferibile a una società ("Società_1 S.N.C.") cancellata dal Registro delle Imprese già nel 2010. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, il difetto di motivazione della cartella e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi alla debenza del tributo e rivendicando la regolarità della notifica, invocando le proroghe legate all'emergenza COVID-19.
La Camera di Commercio di Cosenza si costituiva ritualmente con memorie e documentazione, smentendo l'assunto del ricorrente circa l'inesistenza del presupposto. L'ente impositore dimostrava che il debito non afferiva alla citata SNC, bensì alla ditta individuale "Nominativo_1" (REA REA_1), di cui il ricorrente è erede, ditta risultata regolarmente iscritta al Registro delle Imprese durante tutto il 2015 e cancellata solo nel 2024. L'ente sosteneva la natura decennale della prescrizione per il diritto annuale e la regolarità della procedura di iscrizione a ruolo diretta.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va confermata l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per quanto attiene alle doglianze di merito relative alla sussistenza del presupposto d'imposta e alla debenza del tributo camerale. Tali contestazioni devono essere rivolte esclusivamente all'ente creditore. ADER resta parte in causa esclusivamente per i profili relativi alla regolarità della notifica e alla prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo.
Il motivo di ricorso relativo all'insussistenza del presupposto d'imposta è infondato. La documentazione prodotta dalla Camera di Commercio di Cosenza (visura storica e visura diritto annuale) prova inequivocabilmente che la cartella di pagamento riguarda la ditta individuale "Nominativo_1" (REA REA_1), la quale è risultata iscritta nel Registro delle Imprese dal 18/12/1996 al 05/07/2024. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/1993, l'obbligazione tributaria sorge per il solo fatto dell'iscrizione. Per
l'annualità 2015, la ditta era pienamente iscritta;
la confusione operata dal ricorrente con una diversa compagine sociale (SNC) non inficia la legittimità della pretesa originaria dell'ente.
Vanno rigettate le eccezioni inerenti alla mancata notifica di un avviso di accertamento e al difetto di motivazione. Il diritto annuale camerale è un tributo in autoliquidazione che non richiede la notifica di atti prodromici alla cartella di pagamento. La cartella impugnata contiene tutti gli elementi essenziali (annualità, codice tributo, base normativa) per consentire al contribuente di conoscere l'origine del debito e approntare le proprie difese. Il ricorso risulta invece fondato e meritevole di accoglimento per quanto concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione. Questa Corte intende aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza
n. 14244/2021) che qualifica il diritto annuale delle Camere di Commercio come tributo locale a cadenza periodica, soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Nel caso di specie, il tributo per l'anno 2015 doveva essere versato entro il 16 giugno 2015. La prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 16 giugno 2020. Tenuto conto delle sospensioni emergenziali COVID-19 previste dal D.L. n. 18/2020 (85 giorni di sospensione ex art. 67), il termine massimo per la notifica sarebbe scaduto nel settembre 2020. Poiché la cartella di pagamento è stata notificata solo il 18 settembre 2024, il termine quinquennale deve ritenersi ampiamente decorso. Non risultano prodotti in atti ulteriori atti interruttivi validamente notificati tra l'emissione del ruolo (2018) e la notifica della cartella (2024). Le tesi dell'ente impositore circa l'applicabilità della prescrizione decennale non possono essere accolte, in quanto contrastanti con il principio di unitarietà dei termini tra tributo e sanzioni (queste ultime già soggette a termine quinquennale ex DM 54/2005) e con la natura periodica dell'obbligazione camerale.
L'accoglimento del profilo della prescrizione determina l'annullamento della cartella impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza della Camera di Commercio di Cosenza, quale ente che ha iscritto a ruolo una pretesa ormai estinta, e vengono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della lite e l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per i profili di merito relativi alla debenza del tributo. Condanna la Camera di Commercio di
Cosenza a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 300,00 (di cui € 100,00 per fase di studio, € 100,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale), oltre accessori come di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6867/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025586576501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, deducendo in via principale l'insussistenza del presupposto d'imposta. Il ricorrente sosteneva che il tributo richiesto per l'anno 2015 fosse riferibile a una società ("Società_1 S.N.C.") cancellata dal Registro delle Imprese già nel 2010. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, il difetto di motivazione della cartella e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi alla debenza del tributo e rivendicando la regolarità della notifica, invocando le proroghe legate all'emergenza COVID-19.
La Camera di Commercio di Cosenza si costituiva ritualmente con memorie e documentazione, smentendo l'assunto del ricorrente circa l'inesistenza del presupposto. L'ente impositore dimostrava che il debito non afferiva alla citata SNC, bensì alla ditta individuale "Nominativo_1" (REA REA_1), di cui il ricorrente è erede, ditta risultata regolarmente iscritta al Registro delle Imprese durante tutto il 2015 e cancellata solo nel 2024. L'ente sosteneva la natura decennale della prescrizione per il diritto annuale e la regolarità della procedura di iscrizione a ruolo diretta.
All'udienza del 20 gennaio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va confermata l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per quanto attiene alle doglianze di merito relative alla sussistenza del presupposto d'imposta e alla debenza del tributo camerale. Tali contestazioni devono essere rivolte esclusivamente all'ente creditore. ADER resta parte in causa esclusivamente per i profili relativi alla regolarità della notifica e alla prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo.
Il motivo di ricorso relativo all'insussistenza del presupposto d'imposta è infondato. La documentazione prodotta dalla Camera di Commercio di Cosenza (visura storica e visura diritto annuale) prova inequivocabilmente che la cartella di pagamento riguarda la ditta individuale "Nominativo_1" (REA REA_1), la quale è risultata iscritta nel Registro delle Imprese dal 18/12/1996 al 05/07/2024. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/1993, l'obbligazione tributaria sorge per il solo fatto dell'iscrizione. Per
l'annualità 2015, la ditta era pienamente iscritta;
la confusione operata dal ricorrente con una diversa compagine sociale (SNC) non inficia la legittimità della pretesa originaria dell'ente.
Vanno rigettate le eccezioni inerenti alla mancata notifica di un avviso di accertamento e al difetto di motivazione. Il diritto annuale camerale è un tributo in autoliquidazione che non richiede la notifica di atti prodromici alla cartella di pagamento. La cartella impugnata contiene tutti gli elementi essenziali (annualità, codice tributo, base normativa) per consentire al contribuente di conoscere l'origine del debito e approntare le proprie difese. Il ricorso risulta invece fondato e meritevole di accoglimento per quanto concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione. Questa Corte intende aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza
n. 14244/2021) che qualifica il diritto annuale delle Camere di Commercio come tributo locale a cadenza periodica, soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Nel caso di specie, il tributo per l'anno 2015 doveva essere versato entro il 16 giugno 2015. La prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 16 giugno 2020. Tenuto conto delle sospensioni emergenziali COVID-19 previste dal D.L. n. 18/2020 (85 giorni di sospensione ex art. 67), il termine massimo per la notifica sarebbe scaduto nel settembre 2020. Poiché la cartella di pagamento è stata notificata solo il 18 settembre 2024, il termine quinquennale deve ritenersi ampiamente decorso. Non risultano prodotti in atti ulteriori atti interruttivi validamente notificati tra l'emissione del ruolo (2018) e la notifica della cartella (2024). Le tesi dell'ente impositore circa l'applicabilità della prescrizione decennale non possono essere accolte, in quanto contrastanti con il principio di unitarietà dei termini tra tributo e sanzioni (queste ultime già soggette a termine quinquennale ex DM 54/2005) e con la natura periodica dell'obbligazione camerale.
L'accoglimento del profilo della prescrizione determina l'annullamento della cartella impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza della Camera di Commercio di Cosenza, quale ente che ha iscritto a ruolo una pretesa ormai estinta, e vengono liquidate come in dispositivo, considerando il valore della lite e l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credito. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per i profili di merito relativi alla debenza del tributo. Condanna la Camera di Commercio di
Cosenza a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 300,00 (di cui € 100,00 per fase di studio, € 100,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale), oltre accessori come di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026.