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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 02/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa NU AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto n.301/2025 promosso da:
, nato ad [...] l'[...] codice fiscale: Controparte_1
, ivi residente in [...], C.F._1
, nata ad [...] il [...], codice fiscale: CP_2
, ivi residente in [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Cucchiarini
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 i coniugi e Controparte_1 [...]
; CP_2
... premesso di avere contratto matrimonio a Urbania in data 31.12.2014;
... che dall'unione era nata una figlia, in data 18.07.2014; Per_1
... di essersi consensualmente separati con sentenza n.177/2024 emessa dal Tribunale di Urbino in data 16.09.2024 nel giudizio Rg. 220/2024, passata in giudicato;
pagina 1 di 4 ... di non avere da tale epoca ripreso la convivenza coniugale;
tanto premesso, chiedevano che questo Tribunale, verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale precisava le conclusioni come sopra riportate.
Il Collegio si riservava la decisione all'udienza del 25.11.2025 sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b)
e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Urbino ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi con sentenza n.177/2024 pubblicata il
16.9.2024.
I coniugi dall'epoca della separazione non hanno più ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle certificazioni anagrafiche.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni relative alla figlia appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della stessa. Risulta superfluo precedere alla sua audizione.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto da CP_1
e , così provvede:
[...] CP_2
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 31.12.2014 a Urbania;
matrimonio trascritto al n. 1,
[...] CP_2 parte II, Serie A, dell'anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Urbania;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
c) dà atto delle condizioni concordate tra le parti:
pagina 2 di 4 “1) Affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori che continuerà ad Per_1 abitare con collocazione stabile nella casa del padre sita in Urbania (PU) Via Molino dei Signori n. 57;
2) La minore trascorrerà tutti i pomeriggi con la madre;
i nonni materni si faranno carico di andarla a prendere a scuola all'orario di uscita e verrà riaccompagnata a casa del padre alle ore 20,00. E' comunque consentito al padre di passarla a prendere quando rientrerà dal lavoro o dai nonni paterni;
3) La minore nelle sere del Lunedi – mercoledì e venerdì di tutte le settimane resterà a cena con la mamma che provvederà a riaccompagnarla a dormire a casa del padre;
4) La minore trascorrerà con la madre due giorni consecutivi a week end alternati dal sabato ore 15,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00 per poi essere riaccompagnata
a casa del padre;
5) Durante le vacanze natalizie il padre/la madre terranno con sé la minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Per quanto riguarda il giorno di Natale nel caso in cui la minore trascorra il pranzo con il padre nel medesimo giorno trascorrerà la cena con la madre e viceversa, previo accordo tra genitori. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
6) I genitori si impegnano a favorire e consentire il contatto telefonico con il minore;
il padre/la madre permetteranno alla minore di sentire telefonicamente l'altro genitore ogni qualvolta si trova presso di lui/lei;
7) Ciascun genitore provvederà in autonomia al mantenimento della figlia senza corresponsione di somme all'altro genitore considerato che la minore trascorrerà pari tempo con ciascuno di loro;
8) Entrambi i ricorrenti hanno reddito proprio per cui non è previsto alcun assegno divorzile;
9) L'assegno unico della figlia verrà corrisposto nella misura del 100% in favore della madre OR;
CP_2
pagina 3 di 4 10) Le spese straordinarie relative alla minore saranno divise al 50% ciascuno tra entrambi i genitori come da protocollo per i procedimenti in materia di famiglia concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro che si allega.“
Così deciso in Urbino, in data 1 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente
NU AR atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4