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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025
da
, nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
Milanese in via di Vittorio 30, codice fiscale , C.F._1
con l'Avv. Marina D'apruzzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
e
, nata a [...] l'[...] , residente a [...]
Vittorio 30, codice fiscale C.F._2
con l'Avv. Marina D'apruzzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14.09.2025 (anno 1985 atto n. 1573 reg. 3 parte II serie A) in comunione legale dei beni.
□ separati con sentenza n. 1446/2025 del 09.04.2025 emessa nell'ambito del presente procedimento
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sarà venduta e il ricavato della vendita sarà suddiviso al 50% tra i due coniugi;
- Il ricavato della vendita della casa sarà depositato presso un diverso conto corrente a ciò destinato e sarà vincolato all'acquisto di due immobili separati ove i coniugi andranno a vivere;
- Fino alla conclusione delle operazioni di vendita la casa familiare resterà nella disponibilità della sig.ra , la quale sosterrà le relative spese di mantenimento mentre il sig. Parte_2
si trasferirà presso altra abitazione in affitto;
Parte_1
- Le spese residue relative ai lavori di ristrutturazione dello stabile (bonus 110) conclusi nel 2024 saranno versate prima della vendita della casa familiare e saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
- il conto corrente aperto presso resterà nell'esclusiva titolarità del sig. Controparte_1
; Parte_1
- I conti correnti personali resteranno nell'esclusiva disponibilità dei rispettivi coniugi intestatari degli stessi;
- Il sig. estinguerà personalmente, con proprio reddito e per l'intero, il Parte_1 prestito di euro 22.000 richiesto e ottenuto mediante cessione del quinto della pensione;
- La proprietà dell'automobile Renault Clio targata EP783DP passerà alla sig.ra
[...]
, la quale procederà ad effettuare regolare passaggio di proprietà. Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
14.09.2025 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.03.2025
da
, nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
Milanese in via di Vittorio 30, codice fiscale , C.F._1
con l'Avv. Marina D'apruzzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
e
, nata a [...] l'[...] , residente a [...]
Vittorio 30, codice fiscale C.F._2
con l'Avv. Marina D'apruzzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14.09.2025 (anno 1985 atto n. 1573 reg. 3 parte II serie A) in comunione legale dei beni.
□ separati con sentenza n. 1446/2025 del 09.04.2025 emessa nell'ambito del presente procedimento
FATTO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sarà venduta e il ricavato della vendita sarà suddiviso al 50% tra i due coniugi;
- Il ricavato della vendita della casa sarà depositato presso un diverso conto corrente a ciò destinato e sarà vincolato all'acquisto di due immobili separati ove i coniugi andranno a vivere;
- Fino alla conclusione delle operazioni di vendita la casa familiare resterà nella disponibilità della sig.ra , la quale sosterrà le relative spese di mantenimento mentre il sig. Parte_2
si trasferirà presso altra abitazione in affitto;
Parte_1
- Le spese residue relative ai lavori di ristrutturazione dello stabile (bonus 110) conclusi nel 2024 saranno versate prima della vendita della casa familiare e saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
- il conto corrente aperto presso resterà nell'esclusiva titolarità del sig. Controparte_1
; Parte_1
- I conti correnti personali resteranno nell'esclusiva disponibilità dei rispettivi coniugi intestatari degli stessi;
- Il sig. estinguerà personalmente, con proprio reddito e per l'intero, il Parte_1 prestito di euro 22.000 richiesto e ottenuto mediante cessione del quinto della pensione;
- La proprietà dell'automobile Renault Clio targata EP783DP passerà alla sig.ra
[...]
, la quale procederà ad effettuare regolare passaggio di proprietà. Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data
14.09.2025 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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