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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/07/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4212/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale di Salerno;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Guariglia, domiciliata in Salerno alla Piazza R. Casalbore n. 25;
APPELLATA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Controparte_2 C.F._1
Marchesano, domiciliata in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 374;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di e dell' (d'ora in poi a.d.e.r.), con riferimento alla Controparte_2 Controparte_1 sentenza n. 601/2022 (r.g. n. 113/2020) del Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 14.2.2022.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_2
n. 10020190014261770002 dell'importo di euro 791,05 ad ella notificata il 15.10.2019 ad istanza dell relativa ad un credito spettante al dell'anno 2017, relativo al CP_3 Parte_1
1 mancato pagamento di spese processuali oggetto del decreto di liquidazione emesso il 04.05.2017 dal
Tribunale per i Minorenni di Salerno.
Parte attrice aveva chiesto la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di cui alla cartella e l'annullamento della stessa per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del decreto di liquidazione pronunciato nel 2017 (con conseguente impossibilità di impugnarlo da parte del destinatario) e dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 d.p.r. n.
115/2002;
2) decadenza del potere di riscossione per violazione degli artt. 227 bis e 227 ter d.p.r. n. 115/2002;
3) genericità della cartella, non contenendo la stessa puntuali riferimenti al decreto di liquidazione ivi menzionato;
4) assenza di solidarietà passiva tra e gli altri soggetti menzionati nella cartella Controparte_2 di pagamento.
Previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Parte_1
e qualificazione dell'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., il Giudice di pace ha accolto la domanda ed annullato la cartella in ragione della decadenza di cui all'art. 227 ter d.p.r. n. 115/2012, per essere stato iscritto il credito a ruolo dopo oltre un mese dalla definizione del processo penale in seno al quale si era resa necessaria la difesa d'ufficio.
Il ha proposto appello avverso tale decisione. Parte_1 Parte_1
In particolare, dopo aver premesso che - come già precisato in primo grado - la cartella riguarda il recupero delle spese per la difesa d'ufficio della quale aveva beneficiato all'epoca Persona_1 dei fatti minorenne e familiare convivente con e che il citato decreto era stato Controparte_2 regolarmente notificato all'opponente, il ha chiesto la riforma della sentenza ed il rigetto Parte_1 dell'opposizione per i seguenti motivi:
1) come affermato anche dal Giudice di Pace, il termine di cui all'art. 227 ter ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché dalla sua decorrenza non consegue la decadenza del potere di riscossione;
2) gli atti prodromici alla cartella risultano regolarmente notificati a quale Controparte_2 coobbligata del familiare convivente all'epoca minorenne;
Persona_1
3) non è necessaria la previa notifica dell'avviso bonario/invito al pagamento;
4) è infondata l'eccezione di omessa motivazione della cartella;
5) è inammissibile l'eccezione di illegittimità del decreto di liquidazione per assenza di solidarietà passiva in capo a , posto che a quest'ultima il decreto è stato ritualmente Controparte_2 notificato nel 2017 e non è stato impugnato ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 15/2002.
Si è costituita l la quale ha aderito ai motivi di appello formulati dal CP_3 Controparte_4
[...
[...] [
.
[...]
Da ultimo, si è costituita , reiterando le deduzioni di primo grado ed insistendo Controparte_2 per il rigetto dell'impugnazione.
Tanto premesso, la pronuncia appellata non è condivisibile nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la decadenza del potere di riscossione per violazione del termine di cui all'art. 227 ter.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il termine di un mese dal passaggio in giudicato della decisione per procedere all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto non è previsto dal legislatore a pena di decadenza e che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 28529/2018), ai crediti di natura non tributaria non è possibile applicare ipotesi di decadenza non espressamente previste;
difatti, mentre nelle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali la decadenza è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (si pensi all'art. 25 d.p.r. n. 602/1973), analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di crediti ordinari;
in questi casi non vi è infatti una "limitata difesa" del preteso debitore come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi, potendo il destinatario della sanzione impugnare quest'ultima innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione (nel caso di specie, il decreto di liquidazione va impugnato ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n.
115/2012).
Tanto osservato in punto di erroneità della decisione impugnata, è infondato il motivo di opposizione proposto in primo grado da , circa l'omessa notifica degli atti prodromici Controparte_2 alla cartella.
Difatti, il ha tempestivamente prodotto il decreto di liquidazione Parte_1 ritualmente notificato a mani dell'odierna appellata in data 28.07.2017; non essendo stato impugnato, è inammissibile la censura inerente all'illegittimità del decreto per assenza di solidarietà passiva in capo alla destinataria della cartella.
Quanto, poi, all'eccezione di omessa notifica dell'invito al pagamento, è stato chiarito che l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del
2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter (tra le altre, cfr.
Cass. civ. n. 21178/2017).
Da ultimo, è privo di pregio giuridico il motivo di opposizione predicativo di una presunta genericità e/o difetto di motivazione della cartella n. 10020190014261770002; viceversa, quest'ultima
3 riporta gli estremi del ruolo, della data in cui è stato pronunciato il decreto di liquidazione (in precedenza già notificato) e dell'ente creditore, con conseguente assenza di qualsivoglia invalidità formale.
Alla luce di quanto osservato, l'appello del va accolto. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata e si Controparte_2 liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 3772018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal;
Parte_1
2) rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore del e Controparte_2 Parte_1 dell' delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 70,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge,
4) condanna al pagamento in favore del e Controparte_2 Parte_1 dell' delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1 euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge,
Nocera Inferiore, 07.07.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4212/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale di Salerno;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Nicola Guariglia, domiciliata in Salerno alla Piazza R. Casalbore n. 25;
APPELLATA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppina Controparte_2 C.F._1
Marchesano, domiciliata in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 374;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di e dell' (d'ora in poi a.d.e.r.), con riferimento alla Controparte_2 Controparte_1 sentenza n. 601/2022 (r.g. n. 113/2020) del Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 14.2.2022.
In primo grado aveva proposto opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_2
n. 10020190014261770002 dell'importo di euro 791,05 ad ella notificata il 15.10.2019 ad istanza dell relativa ad un credito spettante al dell'anno 2017, relativo al CP_3 Parte_1
1 mancato pagamento di spese processuali oggetto del decreto di liquidazione emesso il 04.05.2017 dal
Tribunale per i Minorenni di Salerno.
Parte attrice aveva chiesto la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione di cui alla cartella e l'annullamento della stessa per i seguenti motivi:
1) omessa notifica del decreto di liquidazione pronunciato nel 2017 (con conseguente impossibilità di impugnarlo da parte del destinatario) e dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 d.p.r. n.
115/2002;
2) decadenza del potere di riscossione per violazione degli artt. 227 bis e 227 ter d.p.r. n. 115/2002;
3) genericità della cartella, non contenendo la stessa puntuali riferimenti al decreto di liquidazione ivi menzionato;
4) assenza di solidarietà passiva tra e gli altri soggetti menzionati nella cartella Controparte_2 di pagamento.
Previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Parte_1
e qualificazione dell'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., il Giudice di pace ha accolto la domanda ed annullato la cartella in ragione della decadenza di cui all'art. 227 ter d.p.r. n. 115/2012, per essere stato iscritto il credito a ruolo dopo oltre un mese dalla definizione del processo penale in seno al quale si era resa necessaria la difesa d'ufficio.
Il ha proposto appello avverso tale decisione. Parte_1 Parte_1
In particolare, dopo aver premesso che - come già precisato in primo grado - la cartella riguarda il recupero delle spese per la difesa d'ufficio della quale aveva beneficiato all'epoca Persona_1 dei fatti minorenne e familiare convivente con e che il citato decreto era stato Controparte_2 regolarmente notificato all'opponente, il ha chiesto la riforma della sentenza ed il rigetto Parte_1 dell'opposizione per i seguenti motivi:
1) come affermato anche dal Giudice di Pace, il termine di cui all'art. 227 ter ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché dalla sua decorrenza non consegue la decadenza del potere di riscossione;
2) gli atti prodromici alla cartella risultano regolarmente notificati a quale Controparte_2 coobbligata del familiare convivente all'epoca minorenne;
Persona_1
3) non è necessaria la previa notifica dell'avviso bonario/invito al pagamento;
4) è infondata l'eccezione di omessa motivazione della cartella;
5) è inammissibile l'eccezione di illegittimità del decreto di liquidazione per assenza di solidarietà passiva in capo a , posto che a quest'ultima il decreto è stato ritualmente Controparte_2 notificato nel 2017 e non è stato impugnato ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 15/2002.
Si è costituita l la quale ha aderito ai motivi di appello formulati dal CP_3 Controparte_4
[...
[...] [
.
[...]
Da ultimo, si è costituita , reiterando le deduzioni di primo grado ed insistendo Controparte_2 per il rigetto dell'impugnazione.
Tanto premesso, la pronuncia appellata non è condivisibile nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la decadenza del potere di riscossione per violazione del termine di cui all'art. 227 ter.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il termine di un mese dal passaggio in giudicato della decisione per procedere all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto non è previsto dal legislatore a pena di decadenza e che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 28529/2018), ai crediti di natura non tributaria non è possibile applicare ipotesi di decadenza non espressamente previste;
difatti, mentre nelle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali la decadenza è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (si pensi all'art. 25 d.p.r. n. 602/1973), analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di crediti ordinari;
in questi casi non vi è infatti una "limitata difesa" del preteso debitore come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi, potendo il destinatario della sanzione impugnare quest'ultima innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione (nel caso di specie, il decreto di liquidazione va impugnato ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n.
115/2012).
Tanto osservato in punto di erroneità della decisione impugnata, è infondato il motivo di opposizione proposto in primo grado da , circa l'omessa notifica degli atti prodromici Controparte_2 alla cartella.
Difatti, il ha tempestivamente prodotto il decreto di liquidazione Parte_1 ritualmente notificato a mani dell'odierna appellata in data 28.07.2017; non essendo stato impugnato, è inammissibile la censura inerente all'illegittimità del decreto per assenza di solidarietà passiva in capo alla destinataria della cartella.
Quanto, poi, all'eccezione di omessa notifica dell'invito al pagamento, è stato chiarito che l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del
2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter (tra le altre, cfr.
Cass. civ. n. 21178/2017).
Da ultimo, è privo di pregio giuridico il motivo di opposizione predicativo di una presunta genericità e/o difetto di motivazione della cartella n. 10020190014261770002; viceversa, quest'ultima
3 riporta gli estremi del ruolo, della data in cui è stato pronunciato il decreto di liquidazione (in precedenza già notificato) e dell'ente creditore, con conseguente assenza di qualsivoglia invalidità formale.
Alla luce di quanto osservato, l'appello del va accolto. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata e si Controparte_2 liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 3772018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal;
Parte_1
2) rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore del e Controparte_2 Parte_1 dell' delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 70,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge,
4) condanna al pagamento in favore del e Controparte_2 Parte_1 dell' delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1 euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge,
Nocera Inferiore, 07.07.2025
Il Giudice
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