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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 61-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 61-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
-letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, di apertura della liquidazione controllata dei beni del Controparte_1
ad opera della società creditrice
[...] Parte_1
- letta la memoria di costituzione del depositata in Controparte_1 data 19.09.2025, con la quale il ha diffusamente allegato la natura CP_1 agricola dell'impresa, tenuto conto dell'oggetto sociale esercitato dal CP_1 da cui emerge palese la prevalenza della natura agricola dello stesso in ragione dell'attiva esercitata (cfr. codice ATECO, oggetto sociale evincibile dalla visura e Statuto);
-richiamato l'insegnamento giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che in ordine alla qualificazione e perimetrazione dell'azienda agricola, cui segue lo statuto applicabile ha chiarito quanto segue: “Ai fini dell'esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati, 2
occorre procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci;
b) dello svolgimento di attività agricole in senso proprio o di attività “connesse” alle prime, anche in via esclusiva, da parte della società o del , ai CP_1 sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente a questi ultimi di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del
2001. (i) Sez. 1 - , Ordinanza n. 831 del 16/01/2018 (Rv. 646851 - 01) ed ancora in senso conforme Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 9788 del 12/05/2016 (Rv. 639611 – 01).
- osservato come nella specie il i) è ente Controparte_1 associativo senza scopo di lucro e tutti i suoi consociati svolgono attività agricola, nella pressoché totalità dei casi quali coltivatori diretti e/o in forma di società semplice;
ii) l'ente svolge anche indirettamente attività “agricole” e l'attività collaterale di commercializzazione dei prodotti coltivati non ha natura assorbente ma ancillare a quella svolta in via prevalente dal , iii) CP_1 emerge sempre dalla visura e dalle allegazioni di parte convenuta come il svolga attività del più vario genere in favore dei consorziati CP_1
(commercializzazione marketing dei prodotti, sino ad occuparsi di consulenza in temi fiscali e/o di accesso ai finanziamenti pubblici, anche comunitari) ; vi è evidenza dunque dell'apporto prevalente dei soci, requisito questo ampiamente rispettato dal , che commercializza prodotti dei CP_1 consorziati e che svolge le proprie attività di assistenza e cooperazione nei confronti di questi ultimi.
-osservato conclusivamente, ad avviso di questo Collegio, che tenuto conto delle allegazioni di parte convenuta, del corredo probatorio inatti (cfr. visura,
Statuto del , registro di acquisti e regolamento del ) è CP_1 CP_1 possibile ricavare che il svolga in prevalenza attività agricola e sia, CP_1 dunque, sottratto alla liquidazione giudiziale;
- dato atto, in ogni caso, come parte istante abbia chiesto, in subordine,
l'apertura della liquidazione controllata, ove non ravvisati i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
3
-ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la sede del nel circondario del Tribunale di Ivrea;
CP_1
-ritenuta la legittimazione attiva di parte ricorrente, titolare di crediti accertati giudizialmente;
-ritenuto sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale «non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000»;
-rilevato che parte debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è possibile, dunque, che venga aperta la liquidazione controllata dei beni del tenuto conto delle evidenze sopra CP_1 richiamate;
-dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
-osservato che il si trova in una comprovata situazione di CP_1 sovraindebitamento, tenuto conto dei crediti vantati dalla parte istante consacrati in un titolo giudiziale d.i. 689/2024 per l'ammontare di Euro
262.148,29 poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva, il patrimonio del è chiaramente insufficiente per soddisfare CP_1 regolarmente le obbligazioni;
di tanto vi è evidenza anche dalla circostanza che è rimasto infruttuoso il pignoramento presso terzi tentato dalla società istante per far fronte al credito di cui al predetto titolo esecutivo (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo parte istante), nonché delle passività esposte nei bilanci depositati riferiti all'ultimo triennio in rapporto all'esigibilità dei crediti e dalle numerose procedure monitorie intraprese in odio al nell'ultimo periodo presso il CP_1
Tribunale (cfr. certificazioni in atti);
− ritenuto che il si trovi in una situazione di sovra- CP_1 indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e
269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
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-valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato liquidatore la dott.ssa Persona_1
-visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
RIGETTA la domanda di apertura della liquidazione giudiziale visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni del , con sede legale in Agliè Controparte_1
(TO), via Circonvallazione, n. 4, C.F., P. I.V.A. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Liquidatore Dott.ssa Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA agli istanti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore
AVVERTE 5
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza i ricorrenti- debitori sono privi dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale di parte ricorrente debitrice compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti debitori, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
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− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.11.2025 Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)