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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/07/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere relatore -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi e Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Allasia e Matteo Carlo Gennai, in forza di procura in atti
-Appellante-
-contro-
(C.F. , e Controparte_1 C.F._1 CP_2 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Piazza Corvetto n. 3/6 C.F._2 Pt_1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Castagno, che li rappresenta e difende inforza di procura in atti
-Appellati-
-nonché
contro
-
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente Pt_1 Pt_1 domiciliato
-Appellato-
1 -per la riforma- della sentenza n. 440/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.02.2025.
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante: “
1 - in via preliminare, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., ove ritenga la sentenza impugnata provvisoriamente esecutiva, disporre provvisoriamente, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, nella parte in cui: “ORDINA al Sindaco del Comune di in qualità di Pt_1 Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] CP_2 nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di ato a Minsk il 08.07.1973 e residente a [...] Pt_1 11 con annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016. ” disponendo, quindi, la comparizione delle parti, in camera di consiglio per confermare, modificare o revocare il predetto provvedimento;
2 – sempre in via preliminare, in subordine, qualora non si provveda inaudita altera parte, disporre la comparizione delle parti, affinché la Corte Ecc.ma si pronunci sulla proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o della sua eventuale esecuzione;
3 – nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 440/2025, pronunciata dal Tribunale di Genova, IV Sezione civile, in data 17 .01.202 5, depositata in cancelleria il 14 .02.2025, resa nella causa iscritta al n 5603/2024 R.G, respingere siccome inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o comunque infondato il ricorso proposto dai sig.ri e per le ragioni Controparte_1 CP_2 tutte di cui in atti di causa e/o comunque per le meglio viste ragioni, e per l'effetto rigettare tutte le domande in esso contenute;
4 – in ogni caso, accertare la legittimità dell'operato dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di e, conseguentemente, assolvere il da qualsiasi Pt_1 Parte_1 responsabilità, domanda ed istanza;
5 – sempre in ogni caso, con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese e competenze professionali, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA).”
Per gli Appellati e : “In via pregiudiziale CP_1 CP_2
Respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal Parte_1 per i motivi addotti nella presente comparsa
[...]
In via principale
I. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
II. confermare la sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 14.02.2025 nella parte in cui accerta l'esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio e, per l'effetto “…ORDINA al Sindaco del Comune di in qualità di Ufficiale Pt_1 di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di
2 provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] nell'anagrafe della CP_2 popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di CP_1 nato a [...] il [...] e residente a [...] con
[...] Pt_1 annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016…”;
III. riformare la sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 14.02.2025 nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'Appellante al pagamento delle spese e compensi del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IV. condannare l'Appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse accertare la carenza di legittimazione passiva del , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, e di quest'ultimo in qualità di Ufficiale di Governo, in favore di quella del
e del in qualità di Ufficiale di Governo, confermata la Controparte_3 CP_4 sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 14.02.2025 nella parte in cui accerta l'esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, per l'effetto:
V. ordinare al e al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, di Controparte_3 provvedere alla trascrizione del contratto di convivenza stipulato tra la SI.ra CP_2 e il SI. e alla conseguente iscrizione nel registro anagrafico della Controparte_1 popolazione residente della SI.ra ; sempre per l'effetto, CP_2
VI. ordinare al e al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo di Controparte_3 provvedere a inserire la SI.ra nello stato di famiglia del SI. CP_2 [...]
, registrando altresì che presso l'abitazione sita in Genova (GE), Via San Luca CP_1 n. 11, la coppia ha stabilito la propria comune residenza;
in via istruttoria
Ove l'ecc.ma Corte di Appello adita, ritenesse opportuno svolgere l'attività istruttoria non espletata in primo grado, si ripropongono le istanze precedentemente avanzate che si ritrascrivono qui di seguito: si chiede ammettersi i capitoli di prova, per testi sulle circostanze dedotte nell'atto introduttivo di primo grado, emendate da eventuali elementi di valutazione, e, comunque, sui seguenti capitoli:
1. Vero che i Ricorrenti si sono conosciuti a Minsk nel dicembre del 2021 durante un soggiorno del SI. ;
2. Vero che i Ricorrenti a far data dal 02 dicembre 2021 CP_1 instauravano una relazione sentimentale;
3. Vero che dal 02 dicembre 2021 il SI.
si è recato dieci volte in Bielorussia per far visita alla SI.ra nello CP_1 CP_2 specifico in data 27.11.2021, in data 09.01.2022, in data 26.02.2022, in data 07.04.2022, in data 10.06.2022, in data 12.08.2022, in data 07.10.2022, in data 02.12.2022, in data 30.12.2022 e in data 14.08.2023; 4. Vero che la SI.ra si è recata quattro volte in CP_2 Italia per far visita al SI. in qualità di sua compagna, nello specifico in data CP_1 22.05.2022, in data 03.09.2022, in data 06.05.2023 e in data 01.10.2023; 5. Vero che in data 04 settembre 2022 i Ricorrenti sono andati in vacanza insieme in Sardegna;
6. Vero che in 3 data 13 maggio 2023 i Ricorrenti sono andati in vacanza insieme a;
7. Vero che la CP_5 SI.ra è stata presentata alle conoscenze del SI. come sua compagna;
CP_2 CP_1 8. Vero che la SI.ra ha conosciuto i figli del SI. in qualità di sua
CP_2 CP_1 compagna a lui legata da una stabile relazione sentimentale;
9. Vero che dall'ottobre 2023 la coppia coabita in Genova (GE), in Via San Luca n. 11 e la SI.ra ha ivi stabilito la
CP_2 propria dimora;
10. Vero che la coppia ha trascorso insieme le vacanze di Natale di dicembre 2023 e gennaio 2024; 11. Vero che in data 25 gennaio 2024 la SI.ra ha
CP_2 dovuto abbandonare il territorio nazionale per fare rientro in Bielorussia;
12. Vero che in data 22.02.2024 il SI. si recava in Bielorussia per raggiungere la compagna, CP_1 la SI.ra
CP_2
13. Vero che la SI.ra ha potuto fare rientro in Italia solo alla data del 10 CP_2 maggio 2024. Si indicano a testi i signori , Parte_2 Testimone_1
e , residenti in [...]con vittoria Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per l'appellato : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_3 previa ritenuta carenza di legittimazione passiva del , ovvero, in Controparte_3 alternativa, previa ritenuta concorrente legittimazione passiva del e Controparte_3 del , accogliere nel merito l'appello proposto dal . Parte_1 Parte_1
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2. Con ricorso ex art. 473-bis. 12 c.p.c., e adivano il Controparte_1 CP_2
Tribunale di Genova chiedendo, previo accertamento della convivenza di fatto, di condannare il Comune di alla trascrizione del contratto di convivenza e all'inserimento della Pt_1
nello stato di famiglia del . CP_2 CP_1
Deducevano: di essersi conosciuti durante un soggiorno a Minsk, alla fine del 2021 e che da tale data era iniziata la loro relazione sentimentale;
che il si era recato CP_1 diverse volte in Bielorussia per far visita alla compagna e che quest'ultima, a propria volta, era venuta diverse volte in Italia;
che avevano fatto vari viaggi insieme, e che nel febbraio
2022, in ragione della stabilità della loro relazione sentimentale ed in vista di un progetto di vita comune, la chiedeva il visto per l'Italia, rilasciato in data 23.04.2022 CP_2 dall'Autorità Consolare per la durata di tre anni;
che la coppia decideva di intraprendere una stabile convivenza e ad ottobre 2023 la la si stabiliva nell'abitazione del CP_2
, sita in Via San Luca n. 11; che i predetti assumevano quindi la qualità CP_1 Pt_1 di conviventi di fatto ex art 1 comma 36 l. 76/2016 in quanto “persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”
4 ed al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali relativi alla loro vita in comune, in data 14.11.2023, stipulavano un patto di convivenza ex art. 1 comma 50 e ss. L
76/2016, indicando quale residenza comune l'abitazione di Via San Luca n. 11; che il contratto veniva trasmesso in data 15.11.2023 al Comune di affinché provvedesse alle Pt_1 trascrizioni anagrafiche previste dalla legge;
che l'ente, con PEC del 01.12.2023 rifiutava la ricezione e l'annotazione dell'atto richiesto, affermando che “la richiesta di convivenza di fatto è irricevibile in quanto il SI. risulta coniugato e la SI.ra non CP_1 CP_2 risulta residente all'indirizzo dichiarato con il sig. ”; che le parti rispondevano CP_1 facendo presente che il non fosse più sposato in seguito a sentenza di CP_1 scioglimento del matrimonio n. 1939/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data
21.07.2023 e che il requisito della residenza anagrafica comune della coppia non costituisse un presupposto necessario per l'annotazione del patto di convivenza;
che l'ente, pur preso atto dell'avvenuto divorzio, ribadiva il proprio diniego fondandolo unicamente sul fatto che la non aveva la residenza nell'abitazione di Via San Luca n. 11 in quanto “…la stabile CP_2 convivenza, elemento essenziale per il riconoscimento della convivenza di fatto, deve essere accertata, nel suo elemento oggettivo, attraverso la verifica della sussistenza della convivenza anagrafica che deve essere presente al momento della richiesta dell'iscrizione”; che le parti ribadivano che tale presupposto non fosse previsto dalla legge, reiterando, quindi, la richiesta di iscrizione;
che l'ente tuttavia ribadiva il proprio diniego ritenendo che la presentazione della domanda potesse essere avanzata solo da parte di soggetti già anagraficamente residenti nello stesso immobile;
che in data 16.05.2024 la presentava presso la Questura di CP_2 domanda per il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
che quindi Pt_1 radicavano procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nanti il Tribunale di Genova, chiedendo che fosse ordinato al Comune di di provvedere alla trascrizione del Pt_1 contratto di convivenza tra loro stipulato;
di iscrivere nel registro anagrafico della popolazione residente la in virtù del predetto contratto di convivenza;
di provvedere CP_2 ad inserire la nello stato di famiglia del;
che tuttavia il Tribunale, con CP_2 CP_1 pronuncia del 23-26/4/2024, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del presupposto della sussidiarietà, esistendo il rimedio cautelare di cui all'art. 473 bis c. 15
c.p.c. ed essendo altresì inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. in relazione all'anticipazione degli effetti delle sentenze costitutive.
5 1.2 Adivano quindi il Tribunale in via orinaria deducendo che il requisito della comune residenza anagrafica non era presupposto necessario per l'annotazione del patto di convivenza;
che subordinare la trascrizione del Patto di Convivenza alla sussistenza della residenza anagrafica, avrebbe comportato la sussistenza del permesso di soggiorno, circostanza in contrasto con la normativa europea e nazionale sul punto;
che era invece diritto della in quanto compagna extracomunitaria di cittadino residente in un Comune CP_2 italiano, ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, in conseguenza della stipula del contratto di convivenza, pur in assenza di permesso di soggiorno;
che tuttavia il Comune di subordinava la registrazione del contratto di convivenza alla preventiva Pt_1
“regolarizzazione” della sul TN attraverso il possesso di un permesso di soggiorno, CP_2 requisito che l'art. 9 comma 5 del D. lgs. 30 del 2007 non richiedeva;
che la l. 76/2016 introduceva la possibilità per le coppie di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali e non relativi alla loro vita in comune mediante la stipula di un patto di convivenza il quale poteva legittimamente essere stipulato anche fra un cittadino italiano e un cittadino extracomunitario, come nel caso di specie;
che le norme che regolavano l'istituto in esame, infatti, dovevano essere interpretate in senso conforme all'art. 8 CEDU e alla direttiva europea 2004/38/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 30 del 2007 del quale rilevano gli artt. 3, 2 c., lett. b) e 2 co.
1, lett. b); che in base a tali disposizioni, tenuto conto dell'avvenuta stipula del contratto di convivenza, come tale costituente la prova di una “relazione stabile debitamente attestata”, la era da ritenersi “familiare” del e quindi aveva diritto a che il Patto di CP_2 CP_1
Convivenza fosse annotato presso l'Ufficio Anagrafico;
che inoltre l'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 1 c. 37 del D.lgs. 76/2016 non costituiva presupposto per la costituzione del rapporto di convivenza, bensì un effetto dell'annotazione del contratto stesso, contratto che costituiva esso stesso la documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione; che la mancanza della dichiarazione anagrafica non ostava alla configurabilità della convivenza di fatto, in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
che la giurisprudenza puntualizzava che “avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica era strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricavava, dall'art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in
6 materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; che, quanto la Circolare Ministeriale n. 78 del 2021 emanata dal
[...]
, si poneva in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale e con CP_3
l'interpretazione secondo diritto che è stata adottata dalla giurisprudenza dei Tribunali di merito, e che comunque le circolari ministeriali erano fonti subordinate a quelle del diritto di rango superiore, quali la direttiva europea 38/2004/CE e il D.lgs. 30/2007, con la conseguenza che la stessa doveva essere legittimamente disapplicata.
2. Si costituiva in giudizio il il quale innanzitutto eccepiva il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Rilevava infatti che il rifiuto della trascrizione del
Patto di Convivenza era compiuto dall'Ufficiale di Anagrafe, il quale agiva come Ufficiale di
Governo in dipendenza funzionale dall'Amministrazione Statale e non come organo del
Comune stesso e quindi legittimato passivo sarebbe stato il Sindaco.
Nel merito poi sosteneva che quanto ex adverso dedotto fosse frutto di un'errata interpretazione della L. 76/2016, della L. 30/2007 nonché della normativa anagrafica;
che il permesso di soggiorno, presupposto attestante la regolarità del soggetto sul territorio nazionale, non poteva essere sostituito da un contratto di convivenza, mera dichiarazione di parte prevista dalla Legge per altre finalità; che l'art. 10 del Decreto Legislativo 6 febbraio
2007, n. 30 stabiliva che “…I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione…" e che il terzo comma dello stesso articolo disponeva che, ai fini del rilascio della Carta di soggiorno, al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, è richiesta la presentazione di “…documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione…” e che a quel punto la Questura rilasciava il permesso di soggiorno necessario alla successiva iscrizione anagrafica;
che l'art. 37 D.lgs.
76/2016 richiedeva la dichiarazione anagrafica, la quale presupponeva, in caso di cittadini stranieri, il permesso di soggiorno;
che la non era dotata di permesso di soggiorno e CP_2 che quindi la convivenza non avrebbe potuto giuridicamente sussistere;
che l'ordinamento non può infatti che far discendere effetti giuridici (l'iscrizione anagrafica) solo da una situazione legittima (la legittima permanenza sul territorio, con possesso del permesso di soggiorno); che lo scopo del patto di convivenza era soltanto quello di regolamentare i
7 rapporti patrimoniali tra le parti;
che pertanto il diniego del Comune era legittimo ed era stato emesso sulla scorta di disposizioni ministeriali alla cui applicazione la P.A. era tenuta a conformarsi, senza alcuna discrezionalità amministrativa.
3. Si costituiva altresì il , il quale eccepiva anch'esso il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva a favore del Sindaco del rilevando che Parte_1 quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile agiva in qualità di ufficiale di governo come organo periferico dell'amministrazione statale.
Affermava poi l'infondatezza del ricorso sulla base del fatto che i ricorrenti avessero compiuto un'errata interpretazione delle condizioni previste dalla legge n. 76/2016 per l'annotazione presso i Registri dello Stato Civile del Comune delle cc.dd. convivenze di fatto confondendo il riconoscimento della convivenza di fatto con il contratto di convivenza ex art. 50 legge n. 76/2016, elemento solo accessorio ed eventuale e, pertanto, privo di valenza costitutiva del rapporto;
che l'elemento costitutivo della registrazione del patto di convivenza era la c.d. dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
223/1989, per ottenere la quale, era necessario che la coppia avesse una residenza comune ove effettivamente svolgeva stabilmente la propria vita familiare;
che ciò rispondeva all'esigenza di consentire la identificazione dei soggetti stranieri presenti sul territorio nazionale e, quindi,
a tutela di interessi generali, quali la sicurezza e l'ordine pubblico;
che nel caso di specie la non era residente nel Comune di né in alcun altro Comune italiano ed CP_2 Pt_1 avrebbe potuto legittimare la propria presenza sul territorio nazionale chiedendo un permesso ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, (“Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.”) e solo in seguito avrebbe potuto richiedere l'iscrizione all'anagrafe dei residenti nel Comune di con la Pt_1 successiva trascrizione del contratto di convivenza presso i Registri dello Stato Civile.
4. La causa veniva istruita documentalmente e venivano altresì sentiti personalmente i
SInori e . CP_1 CP_2
4.1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, dopo aver confermato la sussistenza della legittimazione passiva anche del Comune, accoglieva la domanda dei ricorrenti e ordinava di provvedere alla iscrizione di nell'anagrafe della CP_2 popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di con Controparte_1 annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016.
8 In particolare il Tribunale rilevava che:
- la legittimazione passiva sussisteva in quanto “il Sindaco del , pur Parte_1 agendo quale “organo periferico dell'amministrazione statale” non perde, per ciò stesso, la propria autonomia soggettiva e l'imputazione della propria attività all'ente locale di cui è esponente apicale e legale rappresentante pro tempore”;
- nel merito, il contratto di convivenza costituiva sufficiente prova della esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio tra i ricorrenti e che sussistessevano i presupposti per l'accoglimento del ricorso alla luce di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle dell'art. 8 CEDU e della Direttiva Europea 2004/38/CE.
5. Con ricorso in appello il con il primo motivo, impugnava la Parte_1 sentenza formulando istanza di sospensione dell'esecutività della stessa.
5.1. Questa Corte, con Ordinanza n. 705/2025 in data 21.5.2025, rigettava l'istanza, osservando preliminarmente l'astratta ammissibilità della domanda, rilevando che i motivi di appello erano tutt'altro che “manifestamente fondati” e che non sussisteva il requisito del periculum.
[...
5.2. Con il secondo e il terzo motivo (“Sul difetto di legittimazione del Pt_1 anziché del Sindaco/Ufficiale di Anagrafe in qualità di Ufficiale del Governo.”), Pt_1
l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avesse erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso sollevata, atteso che il Sindaco nel caso di specie aveva operato quale Ufficiale di Governo e quindi in veste di organo periferico dell'amministrazione statale, e che la Corte di Cassazione, materia di anagrafe dello stato civile aveva ribadito l'esistenza di un rapporto gerarchico tra Sindaco e
[...]
; inoltre, evidenziava, in sintesi, che: - l'articolo 152 n. 2 della legge 148/1915, CP_3 disponeva che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, svolgeva funzioni statali, sotto la direzione dell'amministrazione centrale;
- le funzioni di stato civile, anagrafe, ecc., venivano delegate al Sindaco come Ufficiale di Governo (art. 54 D.Lgs. 267/2000), con imputazione diretta allo Stato ( ) degli atti compiuti in tale ambito;
- quando il Controparte_3
Sindaco agisce come Ufficiale dello Stato, lo fa per conto dell'amministrazione statale e non dell'ente locale, per cui il non può essere ritenuto responsabile di tali atti;
- eventuali Pt_1 azioni legali per atti compiuti dal Sindaco nell'ambito delle funzioni di stato civile devono essere rivolte allo Stato, non al Comune, che è privo di legittimazione passiva;
- la 9 Costituzione (art. 117) e il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) attribuiscono in modo chiaro allo Stato le competenze in materia di cittadinanza, anagrafe e stato civile;
- la
Cassazione a Sezioni Unite aveva ribadito, con provvedimento n. 12193/2019, che il Sindaco, in queste funzioni, non rappresentava il Comune, ma lo Stato. La responsabilità per eventuali danni era quindi in capo al;
- le istruzioni impartite dal agli Controparte_3 CP_3 ufficiali dello stato civile sono vincolanti e non lasciano spazio a discrezionalità, come confermato anche da atti ministeriali e giurisprudenza.
5.3. Con il quarto motivo (“Sulla mancata e/o erronea applicazione art. 1, comma 37, L.
76/2016 da parte del Tribunale di Genova. Violazione dell'art. 113 c.p.c.”), l'appellante lamentava l'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui riteneva che la convivenza tra due soggetti potesse essere provata anche mediante un contratto di convivenza così violando l'art. 1 comma 37 L. 76/2016. Assumeva in particolare che tale norma pone in maniera espressa l'obbligo – ai fini dell'accertamento della stabile convivenza – di fare riferimento alla dichiarazione anagrafica che presuppone il regolare soggiorno sul territorio nazionale;
quindi, di conseguenza, che la convivenza di fatto poteva essere costituita solamente da persona già regolarmente residente;
che, pertanto non potesse essere iscritto all'anagrafe di un Comune il soggetto che si trovasse illegittimamente sul territorio nazionale;
che l'Ufficiale di Anagrafe era soggetto esclusivamente all'applicazione del regolamento anagrafico e delle Leggi che regolano le modalità per procedere all'iscrizione nello stesso senza poter valutare alcun altro documento né svolgere attività istruttoria, mentre il Tribunale poneva a fondamento della propria decisione non la sussistenza del solo patto di convivenza stipulato tra gli appellati ma anche le risultanze dell'attività istruttoria compiuta in sede giudiziale, attività preclusa all'Ufficiale di Anagrafe.
5.4. Con il quinto motivo (“Sull'errata valutazione del parere di legittimità reso dal
– Violazione della normativa anagrafica (artt. 4 e 13, co. 1, lett. b) Controparte_3
D.P.R. n. 223 del 1989) e della normativa nazionale in materia di immigrazione (D.Lgs.
286/1998)”), l'appellante sosteneva che il parere di legittimità reso in data 26.5.2021 dal
- non applicato dal tribunale – fosse dirimente, in quanto aveva confermato la CP_3 legittimità del diniego opposto dal Comune in un caso precedente analogo a quello in esame;
che inoltre il giudice di prime cure, aveva violato altresì il Testo Unico sull'Immigrazione all'art. 6, settimo comma, il quale prevede che l'iscrizione anagrafica dello straniero si
10 effettua alle medesime condizioni dei cittadini italiani con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno.
5.5. Con il sesto motivo (Sull'inapplicabilità del D.lgs. 30/2007 – Omessa pronuncia –
Violazione art. 112 c.p.c.) assumeva che gli artt. 2, 3 e 9 del D.lgs. 30/2007 non risultassero applicabili alla fattispecie in esame. In particolare:
- l'art. 3 prevedendo che “Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”, non sarebbe applicabile rispetto al cittadino italiano che soggiorni in Italia, ma solo rispetto al cittadino italiano allorché si rechi o soggiorni al di fuori dallo Stato italiano;
- quanto all'art. 9 del D.lgs. 30/2007, era inconferente alla posizione del , CP_1 che era cittadino italiano residente in Italia e come tale non aveva necessità di seguire le procedure di cui all'art. 9 citato.
5.6. Con il settimo motivo, in subordine, in caso di ritenuta applicabilità del D.lgs. sopra citato, parte appellante lamentava la violazione degli artt. 9 e 10 dello stesso, in quanto il
Tribunale aveva richiamato gli articoli 3 e 9 del D.lgs. 30/2007 (senza menzionare l'art. 10) ma non motivava la ritenuta non necessità del permesso di soggiorno. Inoltre, rilevava che detta normativa si applicava solo ai familiari, tra cui non rientrava il partner convivente.
6. Si costituiva in giudizio il , ribadendo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e aderendo ai motivi e alle censure di appello proposti dal Parte_1 sub 4 e ss. del ricorso in appello.
[...]
In particolare, quanto alla legittimazione passiva, evidenziava che in materia di atti dello stato civile, la stessa spettava in misura concorrente al sindaco ed eventualmente al
[...]
, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù CP_3 della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile;
che quindi, parte necessaria del giudizio era il Sindaco del che, pur agendo Parte_1 quale “organo periferico dell'amministrazione statale”, ovverosia allorquando “il sindaco agisce, …, in qualità di ufficiale del governo”, non aveva perso la propria autonomia soggettiva e l'imputazione della propria attività all'ente locale di cui era esponente apicale.
11 8. Si costituivano altresì e , i quali preliminarmente Controparte_1 CP_2 rilevavano che il motivo riguardante l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello era ormai superato essendo intervenuta l'ordinanza di rigetto della stessa.
Allegavano poi che sulla base della sentenza impugnata nonché con il rigetto della sospensiva, veniva rilasciata alla Carta di soggiorno con validità sino alla data del CP_2
16.05.2029.
8.1. In relazione ai motivi di appello evidenziavano:
- quanto alla legittimazione passiva, richiamavano la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui era pacifico che il Sindaco, in materia di tenuta dei registri dello stato civile, agisse quale Ufficiale di Governo, che tuttavia non escludeva l'autonomia delle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, per l'esercizio delle quali si avvaleva dell'Amministrazione comunale;
- quanto all'applicabilità al caso di specie della direttiva 38/2004/CE e del D.lgs.
30/2007, sottolineavano che le norme regolatrici l'istituto dovevano interpretarsi in senso costituzionalmente conforme alla tutela dell'art. 8 CEDU, relativo al principio di protezione della famiglia, e alla direttiva europea 2004/38/CE che riconoscevano il diritto alla coesione familiare, esteso anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio, come le coppie conviventi more uxorio;
che la rivestiva a qualità di familiare del , e CP_2 CP_1 come tale aveva diritto al riconoscimento e alla registrazione del Patto di Convivenza presso l'Ufficio Anagrafico del Comune di residenza, anche in considerazione del fatto che la registrazione anagrafica non dipendeva dal possesso del permesso di soggiorno, poiché né la normativa nazionale né quella europea lo richiedevano;
che il D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che prevedeva che solo gli stranieri regolarmente soggiornanti potessero essere iscritti in anagrafe, riguardava solo i cittadini di Stati non membri dell'UE, mentre il
D.lgs. 30/2007 si applicava specificamente i diritti ai familiari dei cittadini dell'Unione
Europea; che quindi il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato la direttiva
2004/38/CE e il D.lgs. 30/2007 in luogo del T.U. immigrazione, sulla base del criterio gerarchico, del criterio di specialità e di quello cronologico;
che la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare sottolineava l'importanza dei legami familiari, modificando la normativa nazionale (art. 5 del T.U. 286/1998), e stabiliva che le autorità dovessero
12 considerare la natura e la solidità dei legami familiari, anche in assenza di un permesso di soggiorno;
- sulla asserita violazione della L. 76/2016, gli appellati deducevano che correttamente il
Tribunale aveva attribuito alla dichiarazione anagrafica natura meramente dichiarativa evidenziando che tale legge aveva abrogato o derogato il D.lgs. 30/2007, e che in caso di antinomia fra le due fonti prevaleva sulla base del principio di specialità, nonché di superiorità gerarchica delle fonti comunitarie sulla legge nazionale, essendo il D.lgs. 30/2007 la legge con cui si era data esecuzione in Italia alla direttiva 38/2004/CE; ribadivano poi gli appellati che la signora era legittimamente presente in Italia in quanto titolare di regolare visto;
CP_2
- quanto al parere di legittimità del Ministero, affermavano che aveva valore consultivo e non vincolante, essendo atto interpretativo che doveva essere disatteso dal Giudice quando contrastante con il diritto Europeo e con il diritto Nazionale, quali sono la direttiva europea
38/2004/CE e il D.lgs. 30/2007, e dal punto di vista sostanziale, la circolare ministeriale n. 7 del 2016, il parere di legittimità del del 26.05.2021, nonché la Circolare Controparte_3
Ministeriale n. 78 del 2021 emanata dal compivano un'inversione Controparte_3 dell'ordine cronologico degli adempimenti dovuti;
- sull'inapplicabilità al caso di specie della direttiva 38/2004/CE, nonché degli artt. 2, 3
e 9 D.lgs. 30/2007, gli appellati ricordavano che la giurisprudenza aveva ritenuto che la suddetta normativa, in virtù del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 8 della
CEDU e articolo 3 Costituzione, debba essere applicata anche alle ipotesi di familiari di cittadini statici dell'Unione Europea;
- quanto all'asserita violazione, in caso di ritenuta applicabilità del D.lgs. 30/2007, degli articoli 9 e 10 dello stesso, sostenevano che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il partner convivente rientrasse nella categoria dei “familiari”, come dimostrava l'art. 3 comma 2 lett. b) della Direttiva 38/2004/CE; che quanto dalla lettura dello stesso art. 10 risultava come il preventivo possesso del permesso di soggiorno da parte del partner extracomunitario, non era condizione necessaria per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica.
9. Gli appellati proponevano appello incidentale censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva la compensazione delle spese in quanto la materia oggetto di giudizio non poteva considerarsi nuova, essendo la normativa di riferimento entrata in vigore da tempo e sussistendo sul punto copiosa giurisprudenza. 13 10. Fissata l'udienza di discussione al 9.7.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
11. Il secondo e terzo motivo di appello relativi al difetto di legittimazione passiva del vanno rigettati. Pt_1
11.1 L'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, al comma 3, prevede che “il sindaco, quale
Ufficiale di Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”.
Come espresso da Cass. SS.UU. “Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonchè la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I,
25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Com'è noto, la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al
[...]
, ai sensi del R.D. n. 1238 del 1939, art. 13, è stata in seguito trasferita al Controparte_6
, al quale il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 9 attribuisce il potere di Controparte_3 impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonchè la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al di CP_3 annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti pronunce del
Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043;
26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali [..]”.
L'articolo 14 del d.lgs. 267/200 dispone che “Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
14 dell'articolo. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.”
11.2 Dal combinato disposto delle norme citate e alla luce dell'interpretazione della
Corte di Cassazione deve inferirsi che nel caso di specie sia il che il sia CP_3 Pt_1 legittime parti nella causa, sussistendo ipotesi di legittimazione concorrente.
Infatti, da una parte, come visto, il Sindaco, in materia di tenuta dei registri dello stato civile, agisce come organo periferico dell'Amministrazione statale, ma dall'altra, come risulta dalla normativa sopra riportata, è in ogni caso il a gestire i relativi servizi di anagrafe Pt_1
e si tratta di funzione amministrativa di competenza statale che viene affidata al Pt_1 stesso, il quale perciò è l'ente in rappresentanza del quale si agisce in tale ambito.
12. Quanto al quarto motivo di appello si osserva che l'art. 1 c. 36 della L. 76/2016 definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
La ratio della legge in oggetto è quella di tutelare i soggetti della convivenza fornendo loro strumenti tecnici nei rapporti interni e nei confronti di terzi riconoscendo ad uno stato di fatto natura cogente pur in assenza di alcuna dichiarazione di volontà dei soggetti purchè si trovino nelle condizioni di fatto e di diritto prescritte dal citato comma 36.
L'art. 1 c. 50-64 prevede una convivenza di fatto regolata contrattualmente al fine di disciplinare gli aspetti patrimoniali della coppia.
12.1 Ai fini della prova della convivenza l'art. 1 c. 37 dispone che “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989
n. 223”.
12.2 Dal tenore letterale della norma si è ritenuto che l'iscrizione anagrafica fosse elemento fondante la convivenza di fatto. Tuttavia, secondo l'orientamento prevalente sia di dottrina che della giurisprudenza di merito (cfr Trib. Milano 31/5/2016), cui questa Corte aderisce, attribuisce alla iscrizione anagrafica una mera finalità probatoria, destinata ad 15 agevolare le coppie di conviventi nell'accesso ai diritti e alle facoltà riconosciute dalla legge per il fatto stesso di convivere.
La diversa interpretazione fornita dall'appellante, infatti, finisce per snaturare la finalità della legge e ad escludere dalla tutela quelle situazioni di fatto che pur non cristallizzate in una iscrizione anagrafica corrispondono ai criteri indicati dall'art. 1 c. 36 della legge.
La natura probatoria della dichiarazione anagrafica oltre ad avere un appiglio formale nell'inciso “fermo restando i presupposti di cui al precedente comma”, è coerente con la disciplina di cui ai commi 36-49 e 65 che prevedono un regime di tutela definito non opzionale dalla dottrina.
12.3 Infine, anche con riguardo al patto di convivenza non si fa riferimento per la sua efficacia alla residenza anagrafica dei conviventi laddove il comma 53 prevede che “il contratto di cui al comma 50 reca l'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza …”.
Elemento, quindi, non essenziale del contratto.
La insussistenza della necessità della dichiarazione anagrafica ai fini costitutivi della convivenza di fatto e del patto di convivenza rende superfluo l'esame del rilascio del permesso di soggiorno fondato sul medesimo presupposto.
13. Anche il quinto motivo, relativo alla doglianza relativa alla disapplicazione del parere di legittimità reso in data 25.5.2021 dal , secondo cui, per lo straniero, la CP_3 richiesta di iscrizione anagrafica è possibile solo in presenza di permesso di soggiorno, va disatteso.
Invero tale parere, trattandosi di atto non avente forza di legge e privo di valore vincolante, è destinato a soccombere di fronte alla esistenza ed applicazione delle norme di rango superiore, applicabili in materia, quali le fonti del diritto internazionale e le leggi dello
Stato di cui infra.
14. Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto la non applicabilità della direttiva 2004/38/CE
- recepita in Italia con il d.lgs. 30/2007 - al caso in esame, in quanto dal tenore letterale dell'articolo 3 che recita “Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino 16 dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”, si evince che non sarebbe applicabile rispetto al cittadino italiano che soggiorni in Italia, ma solo rispetto al cittadino italiano allorché si rechi o soggiorni al di fuori dallo Stato italiano.
15.1 Anche tale motivo appare infondato.
Si evidenzia innanzitutto che si tratta di motivo nuovo, non avendo l'appellante in primo grado sollevato tale argomento. Inoltre, la normativa citata è applicabile anche al caso di specie, seguendo il principio di conformità ed omogeneità di tutela, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione stessa.
16. Ciò posto, e quindi, passando ad esaminare il settimo motivo si deve evidenziare innanzitutto che:
- la Direttiva 38/2004/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 30 del 2007, stabilisce il diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, cercando di facilitare l'ingresso di cittadini dell'UE. Nella nozione di familiari sono ricompresi ai partner che hanno una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino dell'Unione;
- l'articolo 2 del D.lgs. definisce “familiare” anche il partner con cui il cittadino dell'UE aveva contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
la prova della relazione stabile può essere fornita con qualsiasi mezzo;
- l'art. 3, par. 2 della Direttiva 38/2004/CE prevede che lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata;
- il combinato disposto degli artt. 3, c. 3, lett. b), 9, c. 5, lett. c bis) e 10, c. 3, lett. d bis) del d.lgs. 30/2007 dispone che, ai fini dell'iscrizione anagrafica ed ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per i familiari del cittadino dell'Unione Europea, che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno, sia necessario presentare “documentazione ufficiale attestante
l'esistenza di una stabile relazione”.
17 - la Commissione Europea, con Comunicazione del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva
38/2004/CE, al punto ha rilevato che “il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, lettera b).
Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino le loro qualità di partner di cittadini
UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo.”.
14.1. Occorre quindi stabilire se nel caso di specie possa dirsi assolto dalle parti, tramite un “mezzo idoneo” come richiesto dalla norma sopra riportata, l'onere probatorio circa la sussistenza di una relazione stabile e la configurabilità in capo al soggetto straniero – nella fattispecie la – della qualità di partner, requisito per ottenere la tutela garantita dalla CP_2 direttiva europea e dal relativo d.lgs. che l'ha ratificata all'interno dello Stato italiano.
Dalle produzioni in atti è possibile riscontrare la presenza di alcuni elementi che possono essere considerati dirimenti ai fini che qui interessano:
- una serie di biglietti aerei che dimostrano i viaggi compiuti dal per CP_1 recarsi in Bielorussia, da inizio 2022 fino ad agosto 2023;
- una serie di biglietti aerei che dimostrano i viaggi compiuti dalla dal maggio CP_2
2022 al maggio 2023;
- biglietti aerei e di traghetto di entrambi per varie vacanze;
- visto avente validità triennale (23.4.2022-22.4.2025) ottenuto dalla sulla base CP_2 dell'invito presentato dal e fondato sulla relazione affettiva stabile intercorrente CP_1 tra gli stessi;
- dichiarazione di ospitalità presentata alla Questura di nella forma di atto Pt_1 sostitutivo di atto notorio, da parte del nei confronti della;
CP_1 CP_2
- la non contestazione della circostanza che i viaggi siano terminati nell'ottobre 2023
(come dimostra il biglietto prodotto in giudizio avente ad oggetto il viaggio delle per CP_2
l'Italia) e da quel momento sia iniziata la convivenza in via San Luca n. 11 presso Pt_1
l'abitazione del . CP_1
18 Quanto sopra elencato, considerato in maniera complessiva, si ritiene sufficiente ai fini della prova della sussistenza di una stabile convivenza e del suo relativo riconoscimento, con conseguente rigetto dell'appello.
17. In relazione poi all'appello incidentale proposto dagli appellati, si ritiene di dover confermare la sentenza impugnata tenuto conto della complessità della materia e della peculiarità della fattispecie anche con riguardo alla prova della convivenza.
18. Le spese del presente grado di giudizio, per quanto già detto sopra, sono integralmente compensate tra le parti.
14. deve darsi atto, in relazione sia all'appello principale che a quello incidentale, che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
1) Rigetta l'appello proposto dal Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da parte appellata e Controparte_1
CP_2
avverso la sentenza appellata, n. 440/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
14.02.25 che conferma
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio
4) Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 in relazione sia all'appello principale che all'appello incidentale.
Genova, 10/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere relatore -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi e Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Laura Allasia e Matteo Carlo Gennai, in forza di procura in atti
-Appellante-
-contro-
(C.F. , e Controparte_1 C.F._1 CP_2 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Piazza Corvetto n. 3/6 C.F._2 Pt_1 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Castagno, che li rappresenta e difende inforza di procura in atti
-Appellati-
-nonché
contro
-
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Viale delle Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente Pt_1 Pt_1 domiciliato
-Appellato-
1 -per la riforma- della sentenza n. 440/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.02.2025.
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante: “
1 - in via preliminare, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., ove ritenga la sentenza impugnata provvisoriamente esecutiva, disporre provvisoriamente, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, nella parte in cui: “ORDINA al Sindaco del Comune di in qualità di Pt_1 Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] CP_2 nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di ato a Minsk il 08.07.1973 e residente a [...] Pt_1 11 con annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016. ” disponendo, quindi, la comparizione delle parti, in camera di consiglio per confermare, modificare o revocare il predetto provvedimento;
2 – sempre in via preliminare, in subordine, qualora non si provveda inaudita altera parte, disporre la comparizione delle parti, affinché la Corte Ecc.ma si pronunci sulla proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o della sua eventuale esecuzione;
3 – nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 440/2025, pronunciata dal Tribunale di Genova, IV Sezione civile, in data 17 .01.202 5, depositata in cancelleria il 14 .02.2025, resa nella causa iscritta al n 5603/2024 R.G, respingere siccome inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o comunque infondato il ricorso proposto dai sig.ri e per le ragioni Controparte_1 CP_2 tutte di cui in atti di causa e/o comunque per le meglio viste ragioni, e per l'effetto rigettare tutte le domande in esso contenute;
4 – in ogni caso, accertare la legittimità dell'operato dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di e, conseguentemente, assolvere il da qualsiasi Pt_1 Parte_1 responsabilità, domanda ed istanza;
5 – sempre in ogni caso, con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, di spese e competenze professionali, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA).”
Per gli Appellati e : “In via pregiudiziale CP_1 CP_2
Respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal Parte_1 per i motivi addotti nella presente comparsa
[...]
In via principale
I. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
II. confermare la sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 14.02.2025 nella parte in cui accerta l'esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio e, per l'effetto “…ORDINA al Sindaco del Comune di in qualità di Ufficiale Pt_1 di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di
2 provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] nell'anagrafe della CP_2 popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di CP_1 nato a [...] il [...] e residente a [...] con
[...] Pt_1 annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016…”;
III. riformare la sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 14.02.2025 nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'Appellante al pagamento delle spese e compensi del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IV. condannare l'Appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse accertare la carenza di legittimazione passiva del , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, e di quest'ultimo in qualità di Ufficiale di Governo, in favore di quella del
e del in qualità di Ufficiale di Governo, confermata la Controparte_3 CP_4 sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 14.02.2025 nella parte in cui accerta l'esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia, per l'effetto:
V. ordinare al e al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, di Controparte_3 provvedere alla trascrizione del contratto di convivenza stipulato tra la SI.ra CP_2 e il SI. e alla conseguente iscrizione nel registro anagrafico della Controparte_1 popolazione residente della SI.ra ; sempre per l'effetto, CP_2
VI. ordinare al e al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo di Controparte_3 provvedere a inserire la SI.ra nello stato di famiglia del SI. CP_2 [...]
, registrando altresì che presso l'abitazione sita in Genova (GE), Via San Luca CP_1 n. 11, la coppia ha stabilito la propria comune residenza;
in via istruttoria
Ove l'ecc.ma Corte di Appello adita, ritenesse opportuno svolgere l'attività istruttoria non espletata in primo grado, si ripropongono le istanze precedentemente avanzate che si ritrascrivono qui di seguito: si chiede ammettersi i capitoli di prova, per testi sulle circostanze dedotte nell'atto introduttivo di primo grado, emendate da eventuali elementi di valutazione, e, comunque, sui seguenti capitoli:
1. Vero che i Ricorrenti si sono conosciuti a Minsk nel dicembre del 2021 durante un soggiorno del SI. ;
2. Vero che i Ricorrenti a far data dal 02 dicembre 2021 CP_1 instauravano una relazione sentimentale;
3. Vero che dal 02 dicembre 2021 il SI.
si è recato dieci volte in Bielorussia per far visita alla SI.ra nello CP_1 CP_2 specifico in data 27.11.2021, in data 09.01.2022, in data 26.02.2022, in data 07.04.2022, in data 10.06.2022, in data 12.08.2022, in data 07.10.2022, in data 02.12.2022, in data 30.12.2022 e in data 14.08.2023; 4. Vero che la SI.ra si è recata quattro volte in CP_2 Italia per far visita al SI. in qualità di sua compagna, nello specifico in data CP_1 22.05.2022, in data 03.09.2022, in data 06.05.2023 e in data 01.10.2023; 5. Vero che in data 04 settembre 2022 i Ricorrenti sono andati in vacanza insieme in Sardegna;
6. Vero che in 3 data 13 maggio 2023 i Ricorrenti sono andati in vacanza insieme a;
7. Vero che la CP_5 SI.ra è stata presentata alle conoscenze del SI. come sua compagna;
CP_2 CP_1 8. Vero che la SI.ra ha conosciuto i figli del SI. in qualità di sua
CP_2 CP_1 compagna a lui legata da una stabile relazione sentimentale;
9. Vero che dall'ottobre 2023 la coppia coabita in Genova (GE), in Via San Luca n. 11 e la SI.ra ha ivi stabilito la
CP_2 propria dimora;
10. Vero che la coppia ha trascorso insieme le vacanze di Natale di dicembre 2023 e gennaio 2024; 11. Vero che in data 25 gennaio 2024 la SI.ra ha
CP_2 dovuto abbandonare il territorio nazionale per fare rientro in Bielorussia;
12. Vero che in data 22.02.2024 il SI. si recava in Bielorussia per raggiungere la compagna, CP_1 la SI.ra
CP_2
13. Vero che la SI.ra ha potuto fare rientro in Italia solo alla data del 10 CP_2 maggio 2024. Si indicano a testi i signori , Parte_2 Testimone_1
e , residenti in [...]con vittoria Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per l'appellato : “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_3 previa ritenuta carenza di legittimazione passiva del , ovvero, in Controparte_3 alternativa, previa ritenuta concorrente legittimazione passiva del e Controparte_3 del , accogliere nel merito l'appello proposto dal . Parte_1 Parte_1
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2. Con ricorso ex art. 473-bis. 12 c.p.c., e adivano il Controparte_1 CP_2
Tribunale di Genova chiedendo, previo accertamento della convivenza di fatto, di condannare il Comune di alla trascrizione del contratto di convivenza e all'inserimento della Pt_1
nello stato di famiglia del . CP_2 CP_1
Deducevano: di essersi conosciuti durante un soggiorno a Minsk, alla fine del 2021 e che da tale data era iniziata la loro relazione sentimentale;
che il si era recato CP_1 diverse volte in Bielorussia per far visita alla compagna e che quest'ultima, a propria volta, era venuta diverse volte in Italia;
che avevano fatto vari viaggi insieme, e che nel febbraio
2022, in ragione della stabilità della loro relazione sentimentale ed in vista di un progetto di vita comune, la chiedeva il visto per l'Italia, rilasciato in data 23.04.2022 CP_2 dall'Autorità Consolare per la durata di tre anni;
che la coppia decideva di intraprendere una stabile convivenza e ad ottobre 2023 la la si stabiliva nell'abitazione del CP_2
, sita in Via San Luca n. 11; che i predetti assumevano quindi la qualità CP_1 Pt_1 di conviventi di fatto ex art 1 comma 36 l. 76/2016 in quanto “persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”
4 ed al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali relativi alla loro vita in comune, in data 14.11.2023, stipulavano un patto di convivenza ex art. 1 comma 50 e ss. L
76/2016, indicando quale residenza comune l'abitazione di Via San Luca n. 11; che il contratto veniva trasmesso in data 15.11.2023 al Comune di affinché provvedesse alle Pt_1 trascrizioni anagrafiche previste dalla legge;
che l'ente, con PEC del 01.12.2023 rifiutava la ricezione e l'annotazione dell'atto richiesto, affermando che “la richiesta di convivenza di fatto è irricevibile in quanto il SI. risulta coniugato e la SI.ra non CP_1 CP_2 risulta residente all'indirizzo dichiarato con il sig. ”; che le parti rispondevano CP_1 facendo presente che il non fosse più sposato in seguito a sentenza di CP_1 scioglimento del matrimonio n. 1939/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data
21.07.2023 e che il requisito della residenza anagrafica comune della coppia non costituisse un presupposto necessario per l'annotazione del patto di convivenza;
che l'ente, pur preso atto dell'avvenuto divorzio, ribadiva il proprio diniego fondandolo unicamente sul fatto che la non aveva la residenza nell'abitazione di Via San Luca n. 11 in quanto “…la stabile CP_2 convivenza, elemento essenziale per il riconoscimento della convivenza di fatto, deve essere accertata, nel suo elemento oggettivo, attraverso la verifica della sussistenza della convivenza anagrafica che deve essere presente al momento della richiesta dell'iscrizione”; che le parti ribadivano che tale presupposto non fosse previsto dalla legge, reiterando, quindi, la richiesta di iscrizione;
che l'ente tuttavia ribadiva il proprio diniego ritenendo che la presentazione della domanda potesse essere avanzata solo da parte di soggetti già anagraficamente residenti nello stesso immobile;
che in data 16.05.2024 la presentava presso la Questura di CP_2 domanda per il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
che quindi Pt_1 radicavano procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nanti il Tribunale di Genova, chiedendo che fosse ordinato al Comune di di provvedere alla trascrizione del Pt_1 contratto di convivenza tra loro stipulato;
di iscrivere nel registro anagrafico della popolazione residente la in virtù del predetto contratto di convivenza;
di provvedere CP_2 ad inserire la nello stato di famiglia del;
che tuttavia il Tribunale, con CP_2 CP_1 pronuncia del 23-26/4/2024, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del presupposto della sussidiarietà, esistendo il rimedio cautelare di cui all'art. 473 bis c. 15
c.p.c. ed essendo altresì inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. in relazione all'anticipazione degli effetti delle sentenze costitutive.
5 1.2 Adivano quindi il Tribunale in via orinaria deducendo che il requisito della comune residenza anagrafica non era presupposto necessario per l'annotazione del patto di convivenza;
che subordinare la trascrizione del Patto di Convivenza alla sussistenza della residenza anagrafica, avrebbe comportato la sussistenza del permesso di soggiorno, circostanza in contrasto con la normativa europea e nazionale sul punto;
che era invece diritto della in quanto compagna extracomunitaria di cittadino residente in un Comune CP_2 italiano, ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, in conseguenza della stipula del contratto di convivenza, pur in assenza di permesso di soggiorno;
che tuttavia il Comune di subordinava la registrazione del contratto di convivenza alla preventiva Pt_1
“regolarizzazione” della sul TN attraverso il possesso di un permesso di soggiorno, CP_2 requisito che l'art. 9 comma 5 del D. lgs. 30 del 2007 non richiedeva;
che la l. 76/2016 introduceva la possibilità per le coppie di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali e non relativi alla loro vita in comune mediante la stipula di un patto di convivenza il quale poteva legittimamente essere stipulato anche fra un cittadino italiano e un cittadino extracomunitario, come nel caso di specie;
che le norme che regolavano l'istituto in esame, infatti, dovevano essere interpretate in senso conforme all'art. 8 CEDU e alla direttiva europea 2004/38/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 30 del 2007 del quale rilevano gli artt. 3, 2 c., lett. b) e 2 co.
1, lett. b); che in base a tali disposizioni, tenuto conto dell'avvenuta stipula del contratto di convivenza, come tale costituente la prova di una “relazione stabile debitamente attestata”, la era da ritenersi “familiare” del e quindi aveva diritto a che il Patto di CP_2 CP_1
Convivenza fosse annotato presso l'Ufficio Anagrafico;
che inoltre l'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 1 c. 37 del D.lgs. 76/2016 non costituiva presupposto per la costituzione del rapporto di convivenza, bensì un effetto dell'annotazione del contratto stesso, contratto che costituiva esso stesso la documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione; che la mancanza della dichiarazione anagrafica non ostava alla configurabilità della convivenza di fatto, in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
che la giurisprudenza puntualizzava che “avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica era strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricavava, dall'art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in
6 materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; che, quanto la Circolare Ministeriale n. 78 del 2021 emanata dal
[...]
, si poneva in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale e con CP_3
l'interpretazione secondo diritto che è stata adottata dalla giurisprudenza dei Tribunali di merito, e che comunque le circolari ministeriali erano fonti subordinate a quelle del diritto di rango superiore, quali la direttiva europea 38/2004/CE e il D.lgs. 30/2007, con la conseguenza che la stessa doveva essere legittimamente disapplicata.
2. Si costituiva in giudizio il il quale innanzitutto eccepiva il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva. Rilevava infatti che il rifiuto della trascrizione del
Patto di Convivenza era compiuto dall'Ufficiale di Anagrafe, il quale agiva come Ufficiale di
Governo in dipendenza funzionale dall'Amministrazione Statale e non come organo del
Comune stesso e quindi legittimato passivo sarebbe stato il Sindaco.
Nel merito poi sosteneva che quanto ex adverso dedotto fosse frutto di un'errata interpretazione della L. 76/2016, della L. 30/2007 nonché della normativa anagrafica;
che il permesso di soggiorno, presupposto attestante la regolarità del soggetto sul territorio nazionale, non poteva essere sostituito da un contratto di convivenza, mera dichiarazione di parte prevista dalla Legge per altre finalità; che l'art. 10 del Decreto Legislativo 6 febbraio
2007, n. 30 stabiliva che “…I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione…" e che il terzo comma dello stesso articolo disponeva che, ai fini del rilascio della Carta di soggiorno, al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, è richiesta la presentazione di “…documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione…” e che a quel punto la Questura rilasciava il permesso di soggiorno necessario alla successiva iscrizione anagrafica;
che l'art. 37 D.lgs.
76/2016 richiedeva la dichiarazione anagrafica, la quale presupponeva, in caso di cittadini stranieri, il permesso di soggiorno;
che la non era dotata di permesso di soggiorno e CP_2 che quindi la convivenza non avrebbe potuto giuridicamente sussistere;
che l'ordinamento non può infatti che far discendere effetti giuridici (l'iscrizione anagrafica) solo da una situazione legittima (la legittima permanenza sul territorio, con possesso del permesso di soggiorno); che lo scopo del patto di convivenza era soltanto quello di regolamentare i
7 rapporti patrimoniali tra le parti;
che pertanto il diniego del Comune era legittimo ed era stato emesso sulla scorta di disposizioni ministeriali alla cui applicazione la P.A. era tenuta a conformarsi, senza alcuna discrezionalità amministrativa.
3. Si costituiva altresì il , il quale eccepiva anch'esso il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva a favore del Sindaco del rilevando che Parte_1 quest'ultimo nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile agiva in qualità di ufficiale di governo come organo periferico dell'amministrazione statale.
Affermava poi l'infondatezza del ricorso sulla base del fatto che i ricorrenti avessero compiuto un'errata interpretazione delle condizioni previste dalla legge n. 76/2016 per l'annotazione presso i Registri dello Stato Civile del Comune delle cc.dd. convivenze di fatto confondendo il riconoscimento della convivenza di fatto con il contratto di convivenza ex art. 50 legge n. 76/2016, elemento solo accessorio ed eventuale e, pertanto, privo di valenza costitutiva del rapporto;
che l'elemento costitutivo della registrazione del patto di convivenza era la c.d. dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
223/1989, per ottenere la quale, era necessario che la coppia avesse una residenza comune ove effettivamente svolgeva stabilmente la propria vita familiare;
che ciò rispondeva all'esigenza di consentire la identificazione dei soggetti stranieri presenti sul territorio nazionale e, quindi,
a tutela di interessi generali, quali la sicurezza e l'ordine pubblico;
che nel caso di specie la non era residente nel Comune di né in alcun altro Comune italiano ed CP_2 Pt_1 avrebbe potuto legittimare la propria presenza sul territorio nazionale chiedendo un permesso ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, (“Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.”) e solo in seguito avrebbe potuto richiedere l'iscrizione all'anagrafe dei residenti nel Comune di con la Pt_1 successiva trascrizione del contratto di convivenza presso i Registri dello Stato Civile.
4. La causa veniva istruita documentalmente e venivano altresì sentiti personalmente i
SInori e . CP_1 CP_2
4.1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, dopo aver confermato la sussistenza della legittimazione passiva anche del Comune, accoglieva la domanda dei ricorrenti e ordinava di provvedere alla iscrizione di nell'anagrafe della CP_2 popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di con Controparte_1 annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016.
8 In particolare il Tribunale rilevava che:
- la legittimazione passiva sussisteva in quanto “il Sindaco del , pur Parte_1 agendo quale “organo periferico dell'amministrazione statale” non perde, per ciò stesso, la propria autonomia soggettiva e l'imputazione della propria attività all'ente locale di cui è esponente apicale e legale rappresentante pro tempore”;
- nel merito, il contratto di convivenza costituiva sufficiente prova della esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio tra i ricorrenti e che sussistessevano i presupposti per l'accoglimento del ricorso alla luce di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle dell'art. 8 CEDU e della Direttiva Europea 2004/38/CE.
5. Con ricorso in appello il con il primo motivo, impugnava la Parte_1 sentenza formulando istanza di sospensione dell'esecutività della stessa.
5.1. Questa Corte, con Ordinanza n. 705/2025 in data 21.5.2025, rigettava l'istanza, osservando preliminarmente l'astratta ammissibilità della domanda, rilevando che i motivi di appello erano tutt'altro che “manifestamente fondati” e che non sussisteva il requisito del periculum.
[...
5.2. Con il secondo e il terzo motivo (“Sul difetto di legittimazione del Pt_1 anziché del Sindaco/Ufficiale di Anagrafe in qualità di Ufficiale del Governo.”), Pt_1
l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avesse erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso sollevata, atteso che il Sindaco nel caso di specie aveva operato quale Ufficiale di Governo e quindi in veste di organo periferico dell'amministrazione statale, e che la Corte di Cassazione, materia di anagrafe dello stato civile aveva ribadito l'esistenza di un rapporto gerarchico tra Sindaco e
[...]
; inoltre, evidenziava, in sintesi, che: - l'articolo 152 n. 2 della legge 148/1915, CP_3 disponeva che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, svolgeva funzioni statali, sotto la direzione dell'amministrazione centrale;
- le funzioni di stato civile, anagrafe, ecc., venivano delegate al Sindaco come Ufficiale di Governo (art. 54 D.Lgs. 267/2000), con imputazione diretta allo Stato ( ) degli atti compiuti in tale ambito;
- quando il Controparte_3
Sindaco agisce come Ufficiale dello Stato, lo fa per conto dell'amministrazione statale e non dell'ente locale, per cui il non può essere ritenuto responsabile di tali atti;
- eventuali Pt_1 azioni legali per atti compiuti dal Sindaco nell'ambito delle funzioni di stato civile devono essere rivolte allo Stato, non al Comune, che è privo di legittimazione passiva;
- la 9 Costituzione (art. 117) e il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) attribuiscono in modo chiaro allo Stato le competenze in materia di cittadinanza, anagrafe e stato civile;
- la
Cassazione a Sezioni Unite aveva ribadito, con provvedimento n. 12193/2019, che il Sindaco, in queste funzioni, non rappresentava il Comune, ma lo Stato. La responsabilità per eventuali danni era quindi in capo al;
- le istruzioni impartite dal agli Controparte_3 CP_3 ufficiali dello stato civile sono vincolanti e non lasciano spazio a discrezionalità, come confermato anche da atti ministeriali e giurisprudenza.
5.3. Con il quarto motivo (“Sulla mancata e/o erronea applicazione art. 1, comma 37, L.
76/2016 da parte del Tribunale di Genova. Violazione dell'art. 113 c.p.c.”), l'appellante lamentava l'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui riteneva che la convivenza tra due soggetti potesse essere provata anche mediante un contratto di convivenza così violando l'art. 1 comma 37 L. 76/2016. Assumeva in particolare che tale norma pone in maniera espressa l'obbligo – ai fini dell'accertamento della stabile convivenza – di fare riferimento alla dichiarazione anagrafica che presuppone il regolare soggiorno sul territorio nazionale;
quindi, di conseguenza, che la convivenza di fatto poteva essere costituita solamente da persona già regolarmente residente;
che, pertanto non potesse essere iscritto all'anagrafe di un Comune il soggetto che si trovasse illegittimamente sul territorio nazionale;
che l'Ufficiale di Anagrafe era soggetto esclusivamente all'applicazione del regolamento anagrafico e delle Leggi che regolano le modalità per procedere all'iscrizione nello stesso senza poter valutare alcun altro documento né svolgere attività istruttoria, mentre il Tribunale poneva a fondamento della propria decisione non la sussistenza del solo patto di convivenza stipulato tra gli appellati ma anche le risultanze dell'attività istruttoria compiuta in sede giudiziale, attività preclusa all'Ufficiale di Anagrafe.
5.4. Con il quinto motivo (“Sull'errata valutazione del parere di legittimità reso dal
– Violazione della normativa anagrafica (artt. 4 e 13, co. 1, lett. b) Controparte_3
D.P.R. n. 223 del 1989) e della normativa nazionale in materia di immigrazione (D.Lgs.
286/1998)”), l'appellante sosteneva che il parere di legittimità reso in data 26.5.2021 dal
- non applicato dal tribunale – fosse dirimente, in quanto aveva confermato la CP_3 legittimità del diniego opposto dal Comune in un caso precedente analogo a quello in esame;
che inoltre il giudice di prime cure, aveva violato altresì il Testo Unico sull'Immigrazione all'art. 6, settimo comma, il quale prevede che l'iscrizione anagrafica dello straniero si
10 effettua alle medesime condizioni dei cittadini italiani con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno.
5.5. Con il sesto motivo (Sull'inapplicabilità del D.lgs. 30/2007 – Omessa pronuncia –
Violazione art. 112 c.p.c.) assumeva che gli artt. 2, 3 e 9 del D.lgs. 30/2007 non risultassero applicabili alla fattispecie in esame. In particolare:
- l'art. 3 prevedendo che “Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”, non sarebbe applicabile rispetto al cittadino italiano che soggiorni in Italia, ma solo rispetto al cittadino italiano allorché si rechi o soggiorni al di fuori dallo Stato italiano;
- quanto all'art. 9 del D.lgs. 30/2007, era inconferente alla posizione del , CP_1 che era cittadino italiano residente in Italia e come tale non aveva necessità di seguire le procedure di cui all'art. 9 citato.
5.6. Con il settimo motivo, in subordine, in caso di ritenuta applicabilità del D.lgs. sopra citato, parte appellante lamentava la violazione degli artt. 9 e 10 dello stesso, in quanto il
Tribunale aveva richiamato gli articoli 3 e 9 del D.lgs. 30/2007 (senza menzionare l'art. 10) ma non motivava la ritenuta non necessità del permesso di soggiorno. Inoltre, rilevava che detta normativa si applicava solo ai familiari, tra cui non rientrava il partner convivente.
6. Si costituiva in giudizio il , ribadendo la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva e aderendo ai motivi e alle censure di appello proposti dal Parte_1 sub 4 e ss. del ricorso in appello.
[...]
In particolare, quanto alla legittimazione passiva, evidenziava che in materia di atti dello stato civile, la stessa spettava in misura concorrente al sindaco ed eventualmente al
[...]
, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù CP_3 della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile;
che quindi, parte necessaria del giudizio era il Sindaco del che, pur agendo Parte_1 quale “organo periferico dell'amministrazione statale”, ovverosia allorquando “il sindaco agisce, …, in qualità di ufficiale del governo”, non aveva perso la propria autonomia soggettiva e l'imputazione della propria attività all'ente locale di cui era esponente apicale.
11 8. Si costituivano altresì e , i quali preliminarmente Controparte_1 CP_2 rilevavano che il motivo riguardante l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello era ormai superato essendo intervenuta l'ordinanza di rigetto della stessa.
Allegavano poi che sulla base della sentenza impugnata nonché con il rigetto della sospensiva, veniva rilasciata alla Carta di soggiorno con validità sino alla data del CP_2
16.05.2029.
8.1. In relazione ai motivi di appello evidenziavano:
- quanto alla legittimazione passiva, richiamavano la giurisprudenza della Suprema
Corte secondo cui era pacifico che il Sindaco, in materia di tenuta dei registri dello stato civile, agisse quale Ufficiale di Governo, che tuttavia non escludeva l'autonomia delle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, per l'esercizio delle quali si avvaleva dell'Amministrazione comunale;
- quanto all'applicabilità al caso di specie della direttiva 38/2004/CE e del D.lgs.
30/2007, sottolineavano che le norme regolatrici l'istituto dovevano interpretarsi in senso costituzionalmente conforme alla tutela dell'art. 8 CEDU, relativo al principio di protezione della famiglia, e alla direttiva europea 2004/38/CE che riconoscevano il diritto alla coesione familiare, esteso anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio, come le coppie conviventi more uxorio;
che la rivestiva a qualità di familiare del , e CP_2 CP_1 come tale aveva diritto al riconoscimento e alla registrazione del Patto di Convivenza presso l'Ufficio Anagrafico del Comune di residenza, anche in considerazione del fatto che la registrazione anagrafica non dipendeva dal possesso del permesso di soggiorno, poiché né la normativa nazionale né quella europea lo richiedevano;
che il D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che prevedeva che solo gli stranieri regolarmente soggiornanti potessero essere iscritti in anagrafe, riguardava solo i cittadini di Stati non membri dell'UE, mentre il
D.lgs. 30/2007 si applicava specificamente i diritti ai familiari dei cittadini dell'Unione
Europea; che quindi il Giudice di primo grado aveva correttamente applicato la direttiva
2004/38/CE e il D.lgs. 30/2007 in luogo del T.U. immigrazione, sulla base del criterio gerarchico, del criterio di specialità e di quello cronologico;
che la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare sottolineava l'importanza dei legami familiari, modificando la normativa nazionale (art. 5 del T.U. 286/1998), e stabiliva che le autorità dovessero
12 considerare la natura e la solidità dei legami familiari, anche in assenza di un permesso di soggiorno;
- sulla asserita violazione della L. 76/2016, gli appellati deducevano che correttamente il
Tribunale aveva attribuito alla dichiarazione anagrafica natura meramente dichiarativa evidenziando che tale legge aveva abrogato o derogato il D.lgs. 30/2007, e che in caso di antinomia fra le due fonti prevaleva sulla base del principio di specialità, nonché di superiorità gerarchica delle fonti comunitarie sulla legge nazionale, essendo il D.lgs. 30/2007 la legge con cui si era data esecuzione in Italia alla direttiva 38/2004/CE; ribadivano poi gli appellati che la signora era legittimamente presente in Italia in quanto titolare di regolare visto;
CP_2
- quanto al parere di legittimità del Ministero, affermavano che aveva valore consultivo e non vincolante, essendo atto interpretativo che doveva essere disatteso dal Giudice quando contrastante con il diritto Europeo e con il diritto Nazionale, quali sono la direttiva europea
38/2004/CE e il D.lgs. 30/2007, e dal punto di vista sostanziale, la circolare ministeriale n. 7 del 2016, il parere di legittimità del del 26.05.2021, nonché la Circolare Controparte_3
Ministeriale n. 78 del 2021 emanata dal compivano un'inversione Controparte_3 dell'ordine cronologico degli adempimenti dovuti;
- sull'inapplicabilità al caso di specie della direttiva 38/2004/CE, nonché degli artt. 2, 3
e 9 D.lgs. 30/2007, gli appellati ricordavano che la giurisprudenza aveva ritenuto che la suddetta normativa, in virtù del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 8 della
CEDU e articolo 3 Costituzione, debba essere applicata anche alle ipotesi di familiari di cittadini statici dell'Unione Europea;
- quanto all'asserita violazione, in caso di ritenuta applicabilità del D.lgs. 30/2007, degli articoli 9 e 10 dello stesso, sostenevano che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il partner convivente rientrasse nella categoria dei “familiari”, come dimostrava l'art. 3 comma 2 lett. b) della Direttiva 38/2004/CE; che quanto dalla lettura dello stesso art. 10 risultava come il preventivo possesso del permesso di soggiorno da parte del partner extracomunitario, non era condizione necessaria per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica.
9. Gli appellati proponevano appello incidentale censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui statuiva la compensazione delle spese in quanto la materia oggetto di giudizio non poteva considerarsi nuova, essendo la normativa di riferimento entrata in vigore da tempo e sussistendo sul punto copiosa giurisprudenza. 13 10. Fissata l'udienza di discussione al 9.7.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
11. Il secondo e terzo motivo di appello relativi al difetto di legittimazione passiva del vanno rigettati. Pt_1
11.1 L'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, al comma 3, prevede che “il sindaco, quale
Ufficiale di Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”.
Come espresso da Cass. SS.UU. “Nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce poi, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonchè la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I,
25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Com'è noto, la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al
[...]
, ai sensi del R.D. n. 1238 del 1939, art. 13, è stata in seguito trasferita al Controparte_6
, al quale il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 9 attribuisce il potere di Controparte_3 impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonchè la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al di CP_3 annullare gli atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrastanti pronunce del
Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043;
26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali [..]”.
L'articolo 14 del d.lgs. 267/200 dispone che “Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
14 dell'articolo. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.”
11.2 Dal combinato disposto delle norme citate e alla luce dell'interpretazione della
Corte di Cassazione deve inferirsi che nel caso di specie sia il che il sia CP_3 Pt_1 legittime parti nella causa, sussistendo ipotesi di legittimazione concorrente.
Infatti, da una parte, come visto, il Sindaco, in materia di tenuta dei registri dello stato civile, agisce come organo periferico dell'Amministrazione statale, ma dall'altra, come risulta dalla normativa sopra riportata, è in ogni caso il a gestire i relativi servizi di anagrafe Pt_1
e si tratta di funzione amministrativa di competenza statale che viene affidata al Pt_1 stesso, il quale perciò è l'ente in rappresentanza del quale si agisce in tale ambito.
12. Quanto al quarto motivo di appello si osserva che l'art. 1 c. 36 della L. 76/2016 definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
La ratio della legge in oggetto è quella di tutelare i soggetti della convivenza fornendo loro strumenti tecnici nei rapporti interni e nei confronti di terzi riconoscendo ad uno stato di fatto natura cogente pur in assenza di alcuna dichiarazione di volontà dei soggetti purchè si trovino nelle condizioni di fatto e di diritto prescritte dal citato comma 36.
L'art. 1 c. 50-64 prevede una convivenza di fatto regolata contrattualmente al fine di disciplinare gli aspetti patrimoniali della coppia.
12.1 Ai fini della prova della convivenza l'art. 1 c. 37 dispone che “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989
n. 223”.
12.2 Dal tenore letterale della norma si è ritenuto che l'iscrizione anagrafica fosse elemento fondante la convivenza di fatto. Tuttavia, secondo l'orientamento prevalente sia di dottrina che della giurisprudenza di merito (cfr Trib. Milano 31/5/2016), cui questa Corte aderisce, attribuisce alla iscrizione anagrafica una mera finalità probatoria, destinata ad 15 agevolare le coppie di conviventi nell'accesso ai diritti e alle facoltà riconosciute dalla legge per il fatto stesso di convivere.
La diversa interpretazione fornita dall'appellante, infatti, finisce per snaturare la finalità della legge e ad escludere dalla tutela quelle situazioni di fatto che pur non cristallizzate in una iscrizione anagrafica corrispondono ai criteri indicati dall'art. 1 c. 36 della legge.
La natura probatoria della dichiarazione anagrafica oltre ad avere un appiglio formale nell'inciso “fermo restando i presupposti di cui al precedente comma”, è coerente con la disciplina di cui ai commi 36-49 e 65 che prevedono un regime di tutela definito non opzionale dalla dottrina.
12.3 Infine, anche con riguardo al patto di convivenza non si fa riferimento per la sua efficacia alla residenza anagrafica dei conviventi laddove il comma 53 prevede che “il contratto di cui al comma 50 reca l'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza …”.
Elemento, quindi, non essenziale del contratto.
La insussistenza della necessità della dichiarazione anagrafica ai fini costitutivi della convivenza di fatto e del patto di convivenza rende superfluo l'esame del rilascio del permesso di soggiorno fondato sul medesimo presupposto.
13. Anche il quinto motivo, relativo alla doglianza relativa alla disapplicazione del parere di legittimità reso in data 25.5.2021 dal , secondo cui, per lo straniero, la CP_3 richiesta di iscrizione anagrafica è possibile solo in presenza di permesso di soggiorno, va disatteso.
Invero tale parere, trattandosi di atto non avente forza di legge e privo di valore vincolante, è destinato a soccombere di fronte alla esistenza ed applicazione delle norme di rango superiore, applicabili in materia, quali le fonti del diritto internazionale e le leggi dello
Stato di cui infra.
14. Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto la non applicabilità della direttiva 2004/38/CE
- recepita in Italia con il d.lgs. 30/2007 - al caso in esame, in quanto dal tenore letterale dell'articolo 3 che recita “Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino 16 dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo”, si evince che non sarebbe applicabile rispetto al cittadino italiano che soggiorni in Italia, ma solo rispetto al cittadino italiano allorché si rechi o soggiorni al di fuori dallo Stato italiano.
15.1 Anche tale motivo appare infondato.
Si evidenzia innanzitutto che si tratta di motivo nuovo, non avendo l'appellante in primo grado sollevato tale argomento. Inoltre, la normativa citata è applicabile anche al caso di specie, seguendo il principio di conformità ed omogeneità di tutela, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione stessa.
16. Ciò posto, e quindi, passando ad esaminare il settimo motivo si deve evidenziare innanzitutto che:
- la Direttiva 38/2004/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 30 del 2007, stabilisce il diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, cercando di facilitare l'ingresso di cittadini dell'UE. Nella nozione di familiari sono ricompresi ai partner che hanno una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino dell'Unione;
- l'articolo 2 del D.lgs. definisce “familiare” anche il partner con cui il cittadino dell'UE aveva contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;
la prova della relazione stabile può essere fornita con qualsiasi mezzo;
- l'art. 3, par. 2 della Direttiva 38/2004/CE prevede che lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevoli l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata;
- il combinato disposto degli artt. 3, c. 3, lett. b), 9, c. 5, lett. c bis) e 10, c. 3, lett. d bis) del d.lgs. 30/2007 dispone che, ai fini dell'iscrizione anagrafica ed ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per i familiari del cittadino dell'Unione Europea, che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno, sia necessario presentare “documentazione ufficiale attestante
l'esistenza di una stabile relazione”.
17 - la Commissione Europea, con Comunicazione del 2 settembre 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva
38/2004/CE, al punto ha rilevato che “il partner con cui un cittadino dell'Unione abbia una stabile relazione di fatto, debitamente attestata, rientra nel campo di applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, lettera b).
Le persone cui la direttiva riconosce diritti in quanto partner stabili possono essere tenute a presentare prove documentali che dimostrino le loro qualità di partner di cittadini
UE e la stabilità della relazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo.”.
14.1. Occorre quindi stabilire se nel caso di specie possa dirsi assolto dalle parti, tramite un “mezzo idoneo” come richiesto dalla norma sopra riportata, l'onere probatorio circa la sussistenza di una relazione stabile e la configurabilità in capo al soggetto straniero – nella fattispecie la – della qualità di partner, requisito per ottenere la tutela garantita dalla CP_2 direttiva europea e dal relativo d.lgs. che l'ha ratificata all'interno dello Stato italiano.
Dalle produzioni in atti è possibile riscontrare la presenza di alcuni elementi che possono essere considerati dirimenti ai fini che qui interessano:
- una serie di biglietti aerei che dimostrano i viaggi compiuti dal per CP_1 recarsi in Bielorussia, da inizio 2022 fino ad agosto 2023;
- una serie di biglietti aerei che dimostrano i viaggi compiuti dalla dal maggio CP_2
2022 al maggio 2023;
- biglietti aerei e di traghetto di entrambi per varie vacanze;
- visto avente validità triennale (23.4.2022-22.4.2025) ottenuto dalla sulla base CP_2 dell'invito presentato dal e fondato sulla relazione affettiva stabile intercorrente CP_1 tra gli stessi;
- dichiarazione di ospitalità presentata alla Questura di nella forma di atto Pt_1 sostitutivo di atto notorio, da parte del nei confronti della;
CP_1 CP_2
- la non contestazione della circostanza che i viaggi siano terminati nell'ottobre 2023
(come dimostra il biglietto prodotto in giudizio avente ad oggetto il viaggio delle per CP_2
l'Italia) e da quel momento sia iniziata la convivenza in via San Luca n. 11 presso Pt_1
l'abitazione del . CP_1
18 Quanto sopra elencato, considerato in maniera complessiva, si ritiene sufficiente ai fini della prova della sussistenza di una stabile convivenza e del suo relativo riconoscimento, con conseguente rigetto dell'appello.
17. In relazione poi all'appello incidentale proposto dagli appellati, si ritiene di dover confermare la sentenza impugnata tenuto conto della complessità della materia e della peculiarità della fattispecie anche con riguardo alla prova della convivenza.
18. Le spese del presente grado di giudizio, per quanto già detto sopra, sono integralmente compensate tra le parti.
14. deve darsi atto, in relazione sia all'appello principale che a quello incidentale, che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
1) Rigetta l'appello proposto dal Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da parte appellata e Controparte_1
CP_2
avverso la sentenza appellata, n. 440/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
14.02.25 che conferma
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio
4) Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 in relazione sia all'appello principale che all'appello incidentale.
Genova, 10/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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