Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere all'opportuna variazione degli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere all'opportuna variazione degli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-55.