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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 12527/2022 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza prefettizia- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
-Appellante- E
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
CP_1
-Appellata-
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di , la CP_1 Parte_1
propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 23
[...]
Novembre 2021 emessa dalla di con la quale era stato CP_1 CP_1
rigettato il ricorso presentato dalla società avverso il verbale della Polizia
Provinciale con cui le era stata contestata la violazione di cui all'art. 142 co 8
CdS, accertata a mezzo autovelox, poiché alla guida del proprio mezzo era transitata nel Comune di Lastra a Signa superando il limite di 70 Km/h ivi previsto.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, 1) la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, 2) la carenza di prova, 3) la mancanza di omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità, 4) la carenza della segnaletica circa la presenza dell'apparecchio.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 882/2022, rigettò l'opposizione. CP_1
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che 1) la contestazione immediata non era necessaria in caso di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121/2004, 2) l'installazione era stata previamente autorizzata da decreto prefettizio, 3) era stata prodotta documentazione fotografica attestante l'infrazione contestata nonché documentazione comprovante la segnalazione dello strumento misuratore della velocità, 3) e infine lo strumento risultava sottoposto a omologazione, taratura e verifica di funzionalità come da documentazione prodotta dalla Polizia Provinciale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
[...]
pagina 2 di 7 1) Illegittimo utilizzo dell'autovelox per insussistenza delle prescritte omologazioni, verifiche e tarature.
Tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere dotate di valida omologazione, oltreché esse sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità, mentre, nel caso in questione, non solo l'autovelox che aveva rilevato l'infrazione risultava sprovvisto del decreto di omologazione, ma non vi era menzione nel verbale di accertamento di alcuna certificazione di controllo di funzionalità.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituiva la la quale sosteneva la correttezza Controparte_1
della sentenza impugnata nonché l'assoluta equiparazione tra approvazione ed omologazione dell'autovelox.
La causa veniva decisa all'udienza del 10.6.2025, dopo discussione della parti e lettura del dispositivo in lora assenza, avendo le stesse rinunciato espressamente a presenziarvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, l'equiparazione sostenuta da parte appellata tra omologazione- pacificamente mancante nel caso concreto- ed approvazione dell'autovelox non può essere condivisa.
Infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello pagina 3 di 7 strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse»(Cass. n. 10505/2024).
A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti in forza delle seguenti argomentazioni:
1) letteralmente l'art. 142 comma 6 CdS parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate
"fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25 co 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali);
2) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di attuazione del
CdS - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45 comma 6 CdS) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
«L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole ...».
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di pagina 4 di 7 un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
«Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
«Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante».
In definitiva, dalle norme appena citate emerge in modo evidente che i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS.
Oltretutto, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se pagina 5 di 7 tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dall'appellante, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello sino ad € 1.1000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase decisionale consistita esclusivamente nella discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
CP_3
ed in riforma della sentenza n. 882 resa dal Giudice di pace di
[...] CP_1
in data 13.4.2022, annulla i provvedimenti oggetto di opposizione in primo grado;
pagina 6 di 7 condanna parte appellata alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese processuali del presente grado del Parte_1
giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 91,50 per esborsi, € 262 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 6.X.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 7 di 7
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 12527/2022 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza prefettizia- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
-Appellante- E
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
CP_1
-Appellata-
pagina 1 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di , la CP_1 Parte_1
propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 23
[...]
Novembre 2021 emessa dalla di con la quale era stato CP_1 CP_1
rigettato il ricorso presentato dalla società avverso il verbale della Polizia
Provinciale con cui le era stata contestata la violazione di cui all'art. 142 co 8
CdS, accertata a mezzo autovelox, poiché alla guida del proprio mezzo era transitata nel Comune di Lastra a Signa superando il limite di 70 Km/h ivi previsto.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, 1) la carenza di motivazione del provvedimento prefettizio, 2) la carenza di prova, 3) la mancanza di omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità, 4) la carenza della segnaletica circa la presenza dell'apparecchio.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 882/2022, rigettò l'opposizione. CP_1
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che 1) la contestazione immediata non era necessaria in caso di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121/2004, 2) l'installazione era stata previamente autorizzata da decreto prefettizio, 3) era stata prodotta documentazione fotografica attestante l'infrazione contestata nonché documentazione comprovante la segnalazione dello strumento misuratore della velocità, 3) e infine lo strumento risultava sottoposto a omologazione, taratura e verifica di funzionalità come da documentazione prodotta dalla Polizia Provinciale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:
[...]
pagina 2 di 7 1) Illegittimo utilizzo dell'autovelox per insussistenza delle prescritte omologazioni, verifiche e tarature.
Tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere dotate di valida omologazione, oltreché esse sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità, mentre, nel caso in questione, non solo l'autovelox che aveva rilevato l'infrazione risultava sprovvisto del decreto di omologazione, ma non vi era menzione nel verbale di accertamento di alcuna certificazione di controllo di funzionalità.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
Si costituiva la la quale sosteneva la correttezza Controparte_1
della sentenza impugnata nonché l'assoluta equiparazione tra approvazione ed omologazione dell'autovelox.
La causa veniva decisa all'udienza del 10.6.2025, dopo discussione della parti e lettura del dispositivo in lora assenza, avendo le stesse rinunciato espressamente a presenziarvi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, l'equiparazione sostenuta da parte appellata tra omologazione- pacificamente mancante nel caso concreto- ed approvazione dell'autovelox non può essere condivisa.
Infatti, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello pagina 3 di 7 strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse»(Cass. n. 10505/2024).
A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti in forza delle seguenti argomentazioni:
1) letteralmente l'art. 142 comma 6 CdS parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate
"fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25 co 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 CdS, con riguardo ai tratti autostradali);
2) il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di attuazione del
CdS - il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45 comma 6 CdS) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
«L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole ...».
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di pagina 4 di 7 un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
«Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2».
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
«Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero
e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante».
In definitiva, dalle norme appena citate emerge in modo evidente che i procedimenti di approvazione ed omologazione sono tra loro distinti in quanto aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 CdS.
Oltretutto, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se pagina 5 di 7 tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dall'appellante, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello sino ad € 1.1000 ed operata una decurtazione del 50% sulla fase decisionale consistita esclusivamente nella discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
CP_3
ed in riforma della sentenza n. 882 resa dal Giudice di pace di
[...] CP_1
in data 13.4.2022, annulla i provvedimenti oggetto di opposizione in primo grado;
pagina 6 di 7 condanna parte appellata alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese processuali del presente grado del Parte_1
giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 91,50 per esborsi, € 262 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 6.X.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
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