CA
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 288/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MASTRANDREA CINZIA VIA UGO BASSI, 9 40121 BOLOGNA;
VIA UGO BASSI, 9 40121 BOLOGNA;
Parte_2
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI ANDREA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica n.
20432/2020, nella causa r.g.n. 2651/2019 pubblicata il 24.07.2020 2990/2021;
Assegnata a decisione con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 14.12.2019 – quale condomino del complesso Parte_1
condominiale sito in Bologna - evocava in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
Bologna detto Condominio impugnando ex art. 1137 c.c. le delibere delle assemblee di data
18.02.2015, 1.04.2015, 16.05.2016 e 9.07.2017 lamentando di non essere stato convocato alle stesse delle quali chiedeva l'annullamento/nullità.
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre all'intervenuta decadenza dell'azione per il mancato rispetto del termine di gg. 30 di cui all'art. 1137 c.c. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici con condanna alle spese di lite.
Istruita la causa documentalmente, ritenuta così matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies c.p.c. per il 24.08.2020 e all'esito così statuiva: "Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Dichiara improcedibile la domanda attorea;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
Bologna le spese di lite che si liquidano in euro 7.808,43 per Controparte_1 compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.c. e 15% per spese generali.”.
La statuizione era motivata rilevando che il plico contenente i verbali delle delibere era stato rifiutato alla consegna e l'atto di citazione risultava notificato oltre il termine di impugnazione ex art. 1137 c.c. dovendosi pertanto dichiarare l'improcedibilità senza entrare nel merito delle contestazioni.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed erano liquidate come da dispositivo.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 viene censurata l'erroneità della motivazione del Tribunale per non aver considerato che il plico rifiutato era tassato e tale modalità dell'invio non era contemplata dall'art. 66 disp. att. c.c.
Per tale motivo l'appellante ha concluso: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - in riforma della Sentenza n. 20432/2020 emessa dal Tribunale Civile di Bologna - in data 24 luglio 2020
- nel merito accogliere le conclusioni come precisate in primo grado e che qui si intendono integralmente riportate. - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.”.
pagina 2 di 6 Si è costituito il appellato chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità ex CP_1 art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite. In via di appello incidentale condizionato ha chiesto respingere qualsiasi domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
La Corte con ordinanza del 28.01.2025., previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta dell'appellata di declaratoria ex art. 348 bis c.p.c. la stessa è superata in considerazione della fase del presente giudizio.
In via preliminare va respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata: la specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione appellata.
La Corte osserva che la sentenza non è impugnata laddove afferma che i vizi delle delibere assembleari dedotti dall'attore sono classificabili nella categoria dell'annullabilità in quanto attengono alla sua costituzione e pertanto soggette alla decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 co. 2 c.c. che è pertanto coperta da giudicato.
Nel merito l'appello è infondato.
Il presente contenzioso si inserisce all'interno di uno più ampio che vede coinvolte le parti innanzi ai vari Giudici aditi per l'impugnativa di varie delibere condominiali.
È pacifico che il plico contenente le delibere tornava al mittente per “Mancata consegna per rifiuto del destinatario” e che la tentata consegna era avvenuta in data 03.12.2018.
L'atto di citazione è stato passato per la notifica oltre un anno dopo e cioè il 12.12.2019.
pagina 3 di 6 Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi che questa Corte condivide ha affermato “Ebbene la
Corte di Cassazione con sentenza n. 25791/2016 ha affermato che “ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale o rifiuto di ricezione del plico decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, onde garantire il bilanciamento tra
l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli”. Ne consegue che il rifiuto di ritiro del plico si considera comunque ricevuto dal destinatario dopo trenta giorni per compiuta giacenza”.
Del tutto fuorviante l'eccezione di parte appellante che afferma che il plico doveva effettuare una compiuta giacenza che, invece, non è prevista in caso di rifiuto del plico.
Infatti, se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio come regolato dall'articolo 24 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di prodotte da parte appellata: “Rifiuto CP_2
dell'invio - 1. Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all'articolo 2, lettera e), l'invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.
2. Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
3. Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l'invio sarà distrutto.”.
Il rifiuto del destinatario di ricevere un atto unilaterale recettizio, come nella fattispecie che ci occupa, comporta che la comunicazione debba ritenersi avvenuta in modo corretto, in quanto regolarmente giunta a quello che, al momento, era l'indirizzo dello stesso ove il risultava residente Parte_1
(cfr. certificato anagrafico in atti).
Di alcun pregio giuridico è, così, la lamentata inidoneità del rifiuto del plico a costituire presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., da cui deriva la decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 c.c., così come il richiamo effettuato all'art. 66 disp. att. c.c., che disciplina le modalità di invio della convocazione dell'assemblea mentre nel caso che ci occupa si parla dell'invio delle delibere effettuato dietro richiesta della parte appellante.
pagina 4 di 6 Parimenti non inerenti al caso le numerose sentenze anche a Sezioni Unite della Cassazione che afferiscono alla notifica degli atti giudiziari poiché in questo caso si tratta di comunicazione di atti di natura privata.
Quanto all'invio in contrassegno non è contestato che lo stesso sia stato preannunciato in quanto afferente alle spese sopportate dal Condominio per la verifica del titolare dell'immobile a fronte dell'inerzia di quest'ultimo.
Infatti, l'art. 1130 n. 6 c.c. impropriamente richiamato dall'appellante non pone un obbligo all'amministratore bensì: “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni”; quindi tale obbligo faceva capo al venditore e, per quanto ci riguarda, all'acquirente oggi appellante che conseguentemente si è visto correttamente addebitare Parte_1
i costi delle visure ipocatastali in considerazione della propria inadempienza.
Infatti, non è contestato che dell'immobile ex D'Atri si era dichiarato proprietario – e anche pagato i corrispondenti oneri condominiali - un soggetto diverso, cioè l'Avv. Michele Preziosi padre di Parte_1
per cui solo dopo molto tempo l'amministratore - dopo che si era dichiarato
[...] Parte_1 condomino trascorsi diversi anni dall'acquisto - si era attivato per verificare la situazione a fronte della negligenza della proprietà medesima.
Per quanto sin qui ritenuto non vi è modo di adottare una decisione che vada in senso contrario a quella del Primo Giudice che ha così già risposto all'appello che non ha minimamente intaccato la motivazione chiara e lineare del Primo Giudice.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto con rigetto integrale delle domande attrici e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
pagina 5 di 6 I Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Parte_1
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che si CP_1
liquidano nella misura di euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R.
30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1° Aprile 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 288/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MASTRANDREA CINZIA VIA UGO BASSI, 9 40121 BOLOGNA;
VIA UGO BASSI, 9 40121 BOLOGNA;
Parte_2
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI ANDREA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica n.
20432/2020, nella causa r.g.n. 2651/2019 pubblicata il 24.07.2020 2990/2021;
Assegnata a decisione con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 14.12.2019 – quale condomino del complesso Parte_1
condominiale sito in Bologna - evocava in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
Bologna detto Condominio impugnando ex art. 1137 c.c. le delibere delle assemblee di data
18.02.2015, 1.04.2015, 16.05.2016 e 9.07.2017 lamentando di non essere stato convocato alle stesse delle quali chiedeva l'annullamento/nullità.
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per CP_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre all'intervenuta decadenza dell'azione per il mancato rispetto del termine di gg. 30 di cui all'art. 1137 c.c. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici con condanna alle spese di lite.
Istruita la causa documentalmente, ritenuta così matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies c.p.c. per il 24.08.2020 e all'esito così statuiva: "Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Dichiara improcedibile la domanda attorea;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
Bologna le spese di lite che si liquidano in euro 7.808,43 per Controparte_1 compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.c. e 15% per spese generali.”.
La statuizione era motivata rilevando che il plico contenente i verbali delle delibere era stato rifiutato alla consegna e l'atto di citazione risultava notificato oltre il termine di impugnazione ex art. 1137 c.c. dovendosi pertanto dichiarare l'improcedibilità senza entrare nel merito delle contestazioni.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed erano liquidate come da dispositivo.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale Parte_1 viene censurata l'erroneità della motivazione del Tribunale per non aver considerato che il plico rifiutato era tassato e tale modalità dell'invio non era contemplata dall'art. 66 disp. att. c.c.
Per tale motivo l'appellante ha concluso: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - in riforma della Sentenza n. 20432/2020 emessa dal Tribunale Civile di Bologna - in data 24 luglio 2020
- nel merito accogliere le conclusioni come precisate in primo grado e che qui si intendono integralmente riportate. - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.”.
pagina 2 di 6 Si è costituito il appellato chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità ex CP_1 art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite. In via di appello incidentale condizionato ha chiesto respingere qualsiasi domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
La Corte con ordinanza del 28.01.2025., previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta dell'appellata di declaratoria ex art. 348 bis c.p.c. la stessa è superata in considerazione della fase del presente giudizio.
In via preliminare va respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata: la specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione appellata.
La Corte osserva che la sentenza non è impugnata laddove afferma che i vizi delle delibere assembleari dedotti dall'attore sono classificabili nella categoria dell'annullabilità in quanto attengono alla sua costituzione e pertanto soggette alla decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 co. 2 c.c. che è pertanto coperta da giudicato.
Nel merito l'appello è infondato.
Il presente contenzioso si inserisce all'interno di uno più ampio che vede coinvolte le parti innanzi ai vari Giudici aditi per l'impugnativa di varie delibere condominiali.
È pacifico che il plico contenente le delibere tornava al mittente per “Mancata consegna per rifiuto del destinatario” e che la tentata consegna era avvenuta in data 03.12.2018.
L'atto di citazione è stato passato per la notifica oltre un anno dopo e cioè il 12.12.2019.
pagina 3 di 6 Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi che questa Corte condivide ha affermato “Ebbene la
Corte di Cassazione con sentenza n. 25791/2016 ha affermato che “ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale o rifiuto di ricezione del plico decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, onde garantire il bilanciamento tra
l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli”. Ne consegue che il rifiuto di ritiro del plico si considera comunque ricevuto dal destinatario dopo trenta giorni per compiuta giacenza”.
Del tutto fuorviante l'eccezione di parte appellante che afferma che il plico doveva effettuare una compiuta giacenza che, invece, non è prevista in caso di rifiuto del plico.
Infatti, se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio come regolato dall'articolo 24 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di prodotte da parte appellata: “Rifiuto CP_2
dell'invio - 1. Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all'articolo 2, lettera e), l'invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.
2. Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
3. Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l'invio sarà distrutto.”.
Il rifiuto del destinatario di ricevere un atto unilaterale recettizio, come nella fattispecie che ci occupa, comporta che la comunicazione debba ritenersi avvenuta in modo corretto, in quanto regolarmente giunta a quello che, al momento, era l'indirizzo dello stesso ove il risultava residente Parte_1
(cfr. certificato anagrafico in atti).
Di alcun pregio giuridico è, così, la lamentata inidoneità del rifiuto del plico a costituire presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., da cui deriva la decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 c.c., così come il richiamo effettuato all'art. 66 disp. att. c.c., che disciplina le modalità di invio della convocazione dell'assemblea mentre nel caso che ci occupa si parla dell'invio delle delibere effettuato dietro richiesta della parte appellante.
pagina 4 di 6 Parimenti non inerenti al caso le numerose sentenze anche a Sezioni Unite della Cassazione che afferiscono alla notifica degli atti giudiziari poiché in questo caso si tratta di comunicazione di atti di natura privata.
Quanto all'invio in contrassegno non è contestato che lo stesso sia stato preannunciato in quanto afferente alle spese sopportate dal Condominio per la verifica del titolare dell'immobile a fronte dell'inerzia di quest'ultimo.
Infatti, l'art. 1130 n. 6 c.c. impropriamente richiamato dall'appellante non pone un obbligo all'amministratore bensì: “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni”; quindi tale obbligo faceva capo al venditore e, per quanto ci riguarda, all'acquirente oggi appellante che conseguentemente si è visto correttamente addebitare Parte_1
i costi delle visure ipocatastali in considerazione della propria inadempienza.
Infatti, non è contestato che dell'immobile ex D'Atri si era dichiarato proprietario – e anche pagato i corrispondenti oneri condominiali - un soggetto diverso, cioè l'Avv. Michele Preziosi padre di Parte_1
per cui solo dopo molto tempo l'amministratore - dopo che si era dichiarato
[...] Parte_1 condomino trascorsi diversi anni dall'acquisto - si era attivato per verificare la situazione a fronte della negligenza della proprietà medesima.
Per quanto sin qui ritenuto non vi è modo di adottare una decisione che vada in senso contrario a quella del Primo Giudice che ha così già risposto all'appello che non ha minimamente intaccato la motivazione chiara e lineare del Primo Giudice.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto con rigetto integrale delle domande attrici e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
pagina 5 di 6 I Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Parte_1
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che si CP_1
liquidano nella misura di euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R.
30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1° Aprile 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6