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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2024
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il giudice Matteo Giovanni Moresco, rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio
- prestazione di riferimento: indennità di frequenza
- sussistenza dei requisiti medico legali a decorrere dalla data della revoca avvenuta in data 28.5.2024.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Parma, 15/04/2025
Il giudice
Matteo Moresco
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il giudice Matteo Giovanni Moresco, rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, tempestivamente depositate, non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, co. 4, c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio
- prestazione di riferimento: indennità di frequenza
- sussistenza dei requisiti medico legali a decorrere dalla data della revoca avvenuta in data 28.5.2024.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, e in € 43,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto.
Parma, 15/04/2025
Il giudice
Matteo Moresco