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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1773/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Norina Scorza Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli
-RESISTENTE-
oggetto: mansioni superiori – differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 14.12.2021, – dipendente dell' Parte_1 CP_1
a far data dal 06.10.1980, con sede di servizio in Praia a Mare (CS) e qualifica
[...]
di Assistente Amministrativo-Risorse Umane cat. C – adiva l'intestato Tribunale per veder riconosciuto il suo diritto al pagamento di € 29.422,61, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte nella qualifica di Collaboratore Amministrativo cat. D3, con decorrenza dall'anno 2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di lite da distrarsi.
1 L si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso del quale CP_1 deduceva variamente l'infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, assunta la prova per testi per come richiesta ed ammessa e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte ricorrente con istanza del 28.01.2025, considerato che appare genericamente formulata non corredata da alcun riscontro probatorio e comunque è infondata per la semplice ragione che, alla data in cui la stessa è pervenuta, il termine del quale la parte chiedeva la rimessione non era ancora scaduto (scadeva alla mezzanotte del 28.01.2025), sicchè la ricorrente era ancora in tempo per depositare le note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
3. Tanto premesso, nel merito il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La causa deve essere decisa in ossequio agli ordinari principi dettati in tema di onere di allegazione e prova.
3.1. Quanto alle rivendicate mansioni superiori, in generale, il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore consta di tre fasi successive: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e la comparazione tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, allo scopo di verificare se l'attività prestata dal lavoratore esuli dalla qualifica di appartenenza e rientri, invece, in quella superiore.
Tanto precisato, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è oggi sancito dall'art. 52 comma 5 del d. lgs. 165/01,
2 anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 comma 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990), il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs. 165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
In definitiva, l'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione: “4.
1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass.
28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass. 4.10.2017
n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel
3 ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. Ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit. e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n.
752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori
"soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n.
80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n.
16469/2007” (Cass. civ. n. 818/2020).
Consegue, alla luce di tali premesse, che il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere prima di allegare e poi di provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico - giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte ed un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia,
l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
3.2. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda attorea –
volta al conseguimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori di Collaboratore Amministrativo cat. D3 rispetto a quelle formalmente contrattualizzate di Assistente Amministrativo Cat. C – deve essere rigettata per mancato assolvimento dello specifico onere di allegazione gravante sulla parte ricorrente.
Evidentemente, le deduzioni attoree sul punto risultano essere generiche e lacunose. In particolare, la ricorrente si è limitata ad affermare di essere stata formalmente inquadrata
Cont dall' convenuta quale Assistente Amministrativo Cat. C del CCNL di riferimento, ma, che, in realtà, a decorrere dal 2006, sulla base delle mansioni effettivamente svolte
4 ed enunciate nel ricorso, doveva essere inquadrata nella superiore figura di Collaboratore
Amministrativo cat. D3.
E, però, nel ricorso manca qualsiasi enunciazione dei profili caratterizzanti la qualifica di appartenenza e quella superiore rivendicata, così, inevitabilmente, impedendosi al giudicante di poter ricondurre le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente all'uno o all'altro profilo.
Parte ricorrente, in sostanza, non ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore qualifica rivendicata, non avendo allegato alcunché sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto e quello rivendicato e non avendo di conseguenza posto in risalto ciò che differenzia una declaratoria dall'altra e in particolare il necessario quid pluris della superiore qualificata rivendicata.
In definitiva, chi invoca il riconoscimento di un inquadramento superiore a quello rivestito deve evidenziare anche le ragioni per le quali ritiene che i compiti svolti integrino i diversi requisiti previsti dalla disposizione collettiva che regola l'inquadramento rivendicato (cfr. Trib. Roma sez. lav., 17/12/2019, n.11327).
In assenza di tali specificazioni deduttive viene a mancare quel termine di comparazione che consente al giudice di poter ricondurre le mansioni concretamente espletate all'interno della qualifica di inquadramento ovvero della qualifica rivendicata.
Sul punto giova richiamare il condivisibile orientamento di legittimità, (Cass. n.
8025/2003), secondo cui “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità - per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc. - dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni attività contrattualmente distinte. Né può, a tal fine, sopperire
l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”.
5 In sostanza, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere prima di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Di contro, leggendo il ricorso, non si ha contezza degli elementi che contraddistinguono un lavoratore con qualifica di Assistente Amministrativo Cat. C da quello con qualifica di Collaboratore Amministrativo cat. D3, emergendo soltanto le mansioni che la ricorrente deduce di aver svolto: “[…] ha la totale gestione delle attività legate alla tenuta di fascicoli personali dei dipendenti, dall'assunzione alla cessazione, afferenti alla
Sede di Praia a Mare, Distretto e Presidio Ospedaliero, che consistono in : rilascio certificazioni, delega alla firma prestiti vari, rapporto diretto con il Ced per tutte le attività inerenti le variazioni stipendiali, rapporto diretto con finanziarie, con avvocati per pignoramenti e quant'altro riconducibile alla tenuta del fascicolo personale. La ricorrente ha altresì responsabilità diretta per il calcolo e le erogazioni di buoni pasto,
è responsabile della privacy, collabora e coordina i rapporti in qualità di referente / responsabile della tenuta fascicoli con l'Ufficio Pensioni.” (cfr. pag. 2 ricorso).
Inoltre, la ricorrente neppure si è premurata di indicare concretamente quali mansioni avrebbe dovuto svolgere in base alla propria qualifica di appartenenza, deducendo che, rispetto a queste ultime, ha svolto in via prevalente mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivrndicata.
3.3. Né, in definitiva, l'assunta prova testimoniale, dalla quale sono emerse talune mansioni che concretamente ha posto in essere la ricorrente nel periodo oggetto di contestazione, è idonea a colmare tale deficit deduttivo, non potendosi, a valle, provare attraverso testimoni fatti che, a monte, non sono stati sufficientemente dedotti nel ricorso introduttivo. Ciò in quanto nel nostro ordinamento, l'onere probatorio è correlativo a quello di allegazione, sicché non può aversi efficace adempimento del primo se non sia preliminarmente adempiuto il secondo. E tali principi operano con particolare rigore nel rito del lavoro, come prova l'orientamento consolidatosi in materia nella giurisprudenza della S.C. (Cass. Sez. un.
3.2.98 n. 1099; Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass. Sez. un.
20.4.05 n. 8202). Nel rito del lavoro valgono i principi giurisprudenziali a mente dei quali gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche
6 probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (Cass. Sez. un. 17.6.04, n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che, in tale rito, si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, cosicchè gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto devono essere compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate al ricorso (Cass. Sez. un. 17.6.04 n. 11353; Cass. Sez. un. 20.4.05 n. 8202; Cass. Sez. un. 23.1.02 n. 761).
Alla luce di tali premesse, la domanda deve essere rigettata.
4. Quanto alle spese di lite, il giudicante ritiene che l'andamento processuale e le peculiarità proprie dei profili giuridici involgenti la controversia, giustificano la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 26.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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