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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1439/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 12 giugno 2025, alle ore , innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per 'avv. PORRAZZINI ALESSANDRO il quale Parte_1 contesta l'eccezione di controparte in quanto non provata e si riporta alle conclusioni di cui all'atto di opposizione. Per l'avv. CIPICCIA PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Pamela Camerieri si Controparte_1 riporta ai propri atti e alle conclusioni rassegnate
Il Giudice
Dopo breve discussione rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 14,20 viene riaperto il verbale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1439/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PORRAZZINI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PORRAZZINI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPICCIA PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. SCILLA CRESTA - VIA S. VISCIOTTI, 1 05100
TERNI presso il difensore avv. CIPICCIA PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al DI opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.833/2024 emesso dal Tribunale di Terni in data 26.06.2024 nei propri confronti con il quale gli era stato ingiunto, il pagamento di € 17.254,00 per i lavori eseguito in favore da in favore dell'opponente. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
pagina 2 di 4 in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della in quanto i lavori oggetto della CP_1
fattura elettronica n. 279/2022 del 31 ottobre 2022, erano stati in realtà eseguiti da altra società, la soggetto giuridico, differente;
Controparte_2
che per tali lavori eseguiti presso l'unità operativa di Via Mazzini 19/21 e di quella di Via delle Portelle
l'opposta non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione di conformità degli impianti elettrici eseguiti ma bensì una mera dichiarazione di rispondenza ( c.d. DI.RI) : il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici eseguiti rendeva ineseguibile la prestazione azionata nel procedimento monitorio che, come tale, inammissibile, mentre il quantum era superiore a quanto pattuito nei preventivi;
che la fattura azionata n. 280/2022 era priva del rilascio della certificazione di conformità degli impianti nonché l' importo richiesto era superiore a quello preventivato, mentre per la fattura n. 281 del
31 ottobre 2022 n quanto non recante i lavori svolti ed il luogo di esecuzione, era inesigibile.
Concludeva per sentire revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che in via preliminare eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta mediante pec in data 29 giugno 2024 alle ore 20:45:08, mentre l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato a mezzo pec in data 10 settembre 2024 alle ore 19:39:32 ossia il
41 giorno. L' opposizione era da ritenersi tardiva perché l'atto di citazione era stato notificato oltre i
40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito contestava l'opposizione corso ritenendo lo stesso infondato in fatto ed in diritto e concludeva per sentir dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto tardiva;
nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine condannare parte opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, sempre con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 12.06.2025 la causa, documentalmente istruita, era discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto la stessa è stata proposta entro il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c.
È infatti documentato in atti che la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa risulta avvenuta mediante pec in data 29.06.2024 mentre l'atto di citazione è stato notificato, sempre mediante pec in data 10.09.2024.
Risulta quindi che la notifica della proposta opposizione, avvenuta il 10.09.2024 appare tardiva perché avvenuta dopo il decorso dei 40 giorni dalla data del 29.06.2024.
pagina 3 di 4 Non appare revocabile in dubbio che il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione ha natura perentoria, sicché, scaduto lo stesso, l'opposizione non è più proponibile (cfr. Cass.8334\2003).
La presente opposizione va pertanto dichiarata inammissibile perché tardiva, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze nel merito.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto tardiva;
pone a carico della parte opponente le spese di lite che liquida in Parte_1
€ 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €1.701,00 per la fase decisoria oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1439/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Oggi 12 giugno 2025, alle ore , innanzi al dott. Francesca Panzarola, sono comparsi:
Per 'avv. PORRAZZINI ALESSANDRO il quale Parte_1 contesta l'eccezione di controparte in quanto non provata e si riporta alle conclusioni di cui all'atto di opposizione. Per l'avv. CIPICCIA PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Pamela Camerieri si Controparte_1 riporta ai propri atti e alle conclusioni rassegnate
Il Giudice
Dopo breve discussione rinvia alle ore 12,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
Alle ore 14,20 viene riaperto il verbale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita.
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1439/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PORRAZZINI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PORRAZZINI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPICCIA PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O AVV. SCILLA CRESTA - VIA S. VISCIOTTI, 1 05100
TERNI presso il difensore avv. CIPICCIA PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al DI opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.833/2024 emesso dal Tribunale di Terni in data 26.06.2024 nei propri confronti con il quale gli era stato ingiunto, il pagamento di € 17.254,00 per i lavori eseguito in favore da in favore dell'opponente. CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
pagina 2 di 4 in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della in quanto i lavori oggetto della CP_1
fattura elettronica n. 279/2022 del 31 ottobre 2022, erano stati in realtà eseguiti da altra società, la soggetto giuridico, differente;
Controparte_2
che per tali lavori eseguiti presso l'unità operativa di Via Mazzini 19/21 e di quella di Via delle Portelle
l'opposta non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione di conformità degli impianti elettrici eseguiti ma bensì una mera dichiarazione di rispondenza ( c.d. DI.RI) : il mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici eseguiti rendeva ineseguibile la prestazione azionata nel procedimento monitorio che, come tale, inammissibile, mentre il quantum era superiore a quanto pattuito nei preventivi;
che la fattura azionata n. 280/2022 era priva del rilascio della certificazione di conformità degli impianti nonché l' importo richiesto era superiore a quello preventivato, mentre per la fattura n. 281 del
31 ottobre 2022 n quanto non recante i lavori svolti ed il luogo di esecuzione, era inesigibile.
Concludeva per sentire revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che in via preliminare eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta mediante pec in data 29 giugno 2024 alle ore 20:45:08, mentre l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato a mezzo pec in data 10 settembre 2024 alle ore 19:39:32 ossia il
41 giorno. L' opposizione era da ritenersi tardiva perché l'atto di citazione era stato notificato oltre i
40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito contestava l'opposizione corso ritenendo lo stesso infondato in fatto ed in diritto e concludeva per sentir dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto tardiva;
nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine condannare parte opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, sempre con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 12.06.2025 la causa, documentalmente istruita, era discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto la stessa è stata proposta entro il termine di 40 giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c.
È infatti documentato in atti che la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa risulta avvenuta mediante pec in data 29.06.2024 mentre l'atto di citazione è stato notificato, sempre mediante pec in data 10.09.2024.
Risulta quindi che la notifica della proposta opposizione, avvenuta il 10.09.2024 appare tardiva perché avvenuta dopo il decorso dei 40 giorni dalla data del 29.06.2024.
pagina 3 di 4 Non appare revocabile in dubbio che il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione ha natura perentoria, sicché, scaduto lo stesso, l'opposizione non è più proponibile (cfr. Cass.8334\2003).
La presente opposizione va pertanto dichiarata inammissibile perché tardiva, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze nel merito.
Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto tardiva;
pone a carico della parte opponente le spese di lite che liquida in Parte_1
€ 919,99 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €1.701,00 per la fase decisoria oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Terni, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesca Panzarola
pagina 4 di 4