Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al numero iscritta al numero 666/2022 R.G.
Avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
CP_1 -attore opponente-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Fimiani
Contro
Controparte_2 -convenuta opposta-
Rappresenta e difesa dall'Avv. Margherita Oliva
Conclusioni
Per l'attore opponente:
"Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole poste alla base della richiesta di pagamento del ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Parte_1
conseguentemente e nel merito, ogni contraria istanza reietta, dichiarare non dovuta la somma richiesta nell'an e nel quantum e, sempre conseguentemente, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato ed illegittimo per le premesse sopra esposte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
"Nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 70/2022 proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori di legge, relativi alla presente fase da distrarsi a favore del difensore antistatario".
FATTO E DIRITTO
L Parte_2 notificava, nei confronti di CP_1 ex studente della predetta università, decreto ingiuntivo n.70/2022, emesso dal Tribunale della Spezia in data
31.01.2022, con il quale ingiungeva a quest'ultimo il pagamento della somma pari ad euro 7.957,00, corrispondente all'ammontare complessivo delle rette universitarie, non versate dall'ingiunto, relative agli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
In particolare, l'ente universitario, a sostegno delle proprie ragioni creditorie, deduceva quanto segue:
-1' Parte_2 è un' università pubblica non statale istituita con [...]
CP 3 del 10.05.2006 pubblicato in G.U. n.140 supplemento n. 151 del 19.06.2006;
-in data 18.10.2018 CP_1 protocollava domanda di immatricolazione, presso il sopracitato Ente
Universitario, per l'anno accademico 2018/2019 al corso di Laurea in Ingegneria Industriale Bio-
medico (L-9);
contestualmente-l'art. 5 del "Contratto con lo Studente" dell'Università, sottoscritto all'immatricolazione, prevede espressamente che "lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto nel rispetto dei diritti di scelta e del regolamento";
-l'art.4 del Regolamento di Ateneo per gli studenti universitari, anch'esso sottoscritto contestualmente all'atto di immatricolazione, prevedeva che “...lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi"; - L'art. 8 del Regolamento di Ateneo stabiliva che "...per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata a Università degli Studi Niccolò Cusano-
Telematica Roma tra il 1° ed il 31 luglio dell'anno accademico in corso";
-i sopracitati artt. 5 e 8 sarebbero stati approvati e concordati, nonché sottoscritti con la modalità della "doppia sottoscrizione" da parte dello studente CP_1 in ossequio al disposto secondo "cui a norma degli artt.
1341-1342 c.c., le parti, previa attenta lettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. 5,6,7,8,9 e 10 dichiarano espressamente di approvarlo" mediante l'apposizione della firma per sottoscrizione del contratto e approvazione espressa dei richiamati articoli;
-inoltre, all'allegato n.3 della domanda di immatricolazione, riguardo all' "obbligatorietà di pagamento della retta universitaria", si prevedeva espressamente che lo studente prende atto: ...di poter interrompere l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a/r alla sede centrale dell'Università
(CP_2 tra il 1 ed il 31 luglio dell'anno accademico in corso in modo da non essere riscritto all'anno accademico successivo...obbligandosi...a versare le rette degli anni accademici successivi al primo nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento", in mancanza di interruzione del rinnovo automatico da parte dello studente al corso di laurea. Detto obbligo veniva assunto dallo studente mediante l'apposizione della doppia doppia sottoscrizione;
-in base al punto 12 della domanda di immatricolazione, veniva altresì concordato tra lo studente e l'università
"che la retta per ogni anno accademico di iscrizione non subirà modifiche e sarà pari ad € 3.330" pagabile,
a scelta dello studente, anche a mezzo di sei rate di euro 550,00 cadauna, con scadenza mensile a decorrere al momento dell'iscrizione e con addebito delle spese di costi euro 3,00 per ogni addebito rid bancario e di euro
20,00 per ogni eventuale insoluto, così come approvato specificamente con doppia sottoscrizione da parte dello studente nell'allegato 5 della domanda di immatricolazione (doc.7);
-nonostante i ripetuti solleciti CP_1 non avrebbe saldato la retta di euro 1.159,00 per l'anno 2019/2020, nonché le rette di euro 3.300,00 (cadauna) per gli anni 2020/2021 e 2021/2022, a cui si aggiungevano euro
207,00 per insoluto. Per un totale complessivo di euro 7.957,00, oltre interessi legali.
CP_1 notificava, nei confronti dell'Ente Universitario, atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.
70/2022 del 31.01.2022, asserendo che il credito vantato da quest'ultimo fosse inesistente, dal momento che le clausole contrattuali, su cui si fondava la pretesa creditoria, risultavano vessatorie ai sensi dell'art. 33 del
Codice del Consumo. L'opponente, quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sopracitato.
CP_1 nell'atto di opposizione, deduceva e documentava quanto segue: -l'opponente, in data 18.10.2018, protocollava domanda di immatricolazione presso l' [...] università telematica, per l'iscrizione al corso di studi "Laurea inParte_2 "
ingegneria industriale Bio-medico" (doc.1), dell'anno accademico 2018/2019;
-la domanda di immatricolazione era inviata in modalità telematica, via mail, in assenza di alcun contatto diretto tra lo studente e l'Università al di fuori di quello telefonico;
-Mattia CP_1 norava la retta relativa al primo anno di studi, mediante il pagamento di due rate (doc.2);
-durante il secondo anno universitario l'opponente, attesa la sopravvenuta impossibilità di proseguire gli studi, affermava di avere contattato telefonicamente l'odierna opposta comunicando la propria volontà di interrompere il proprio percorso universitario, per il quale aveva formalizzato domanda di immatricolazione;
-l'Ente Universitario, in risposta alla suddetta comunicazione, avrebbe dichiarato che la rinuncia agli studi doveva essere formalizzata mediante invio, a mezzo raccomandata o mail, di appositi moduli che la stessa università avrebbe provveduto a fornirgli;
-tuttavia, nonostante l'impegno espresso dall'odierna opposta di inviare tempestivamente i suddetti moduli -necessari alla formalizzazione della rinuncia agli studi- quest'ultima rimaneva inerte;
-Mattia CP_1 quindi, avrebbe provato più volte a contattare l'Università al fine di ottenere i moduli dequo;
nello specifico, avrebbe formulato tale richiesta mediante due telefonate;
-non avendo più ricevuto alcun riscontro da parte dell'Ente Universitario, l'odierno opponente, che nel frattempo aveva avviato la sua attività imprenditoriale all'estero, non dedicava più alcuna attenzione alla vicenda in esame, interrompendo la fruizione del servizio offerto dall'università.
L'attore opponente riteneva pertanto che non fosse dovuta alcuna somma.
Parte_2 invocando la validità delle clausoleSi costituiva in giudizio l' qualificate da come vessatorie;
l' Controparte_4 quindi, chiedeva il rigetto CP_1 و
dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Nel merito Parte opponente, al fine di sostenere le proprie ragioni in merito all'inesistenza del credito vantato dall' Controparte_4 invoca l'applicabilità, al caso di specie, del Codice del Consumo;
nello و
specifico, degli artt. 33 lett. d) e 34 (del predetto codice) concernenti la disciplina sulle clausole vessatorie.
Le disposizioni contrattuali -relative al rapporto giuridico intercorrente tra l'Università e lo studente-
che, secondo la difesa di integrerebbero una fattispecie riconducibile agli articoli sopra CP_1
menzionati sono le seguenti:
-art. 5 del contratto con lo studente (doc. 1 parte opponente): “lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto, nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario";
-art. 4 del regolamento di Ateneo per gli studi universitari (doc. 1 parte opponente): "lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi";
-allegato n.3"obbligatorietà del pagamento retta universitaria" (doc.1 parte opponente): "io sottoscritto CP_1 prendo atto che mi sono iscritto all'intero corso di studi da me scelto e che la mia iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Prendo atto comunque di poter interrompere l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a.r. alla sede
Centrale dell'Università (CP_2 tra il 1 e il 31 luglio dell'anno accademico in corso in modo da non essere iscritto all'anno accademico successivo...io sottoscritto CP_1 mi obbligo a versare le rette degli anni accademici successivi al primo, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento, se non interrompo l'iscrizione automatica al corso di laurea".
Le ragioni sottese alla qualifica di vessatorietà delle clausole appena esposte risiederebbero, sempre secondo la difesa di parte opponente, nel fatto che lo studente non può recedere dal contratto se non in regola con i pagamenti delle rette e nell'essere costretto a continuare a pagare per un servizio di cui, nella pratica, non ha usufruito. Siffatto squilibrio contrattuale integrerebbe la fattispecie menzionata nell'art. 33 lett. d) Cod. Cons., qualificata dal legislatore in via presuntiva - fino a prova contraria come vessatoria. Oltre a ciò la doppia sottoscrizione apposta da CP_1 in ordine alle
-
clausole di cui all'allegato 3 non sarebbe sufficiente a superare la natura vessatoria delle stesse dal momento che, ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons., la vessatorietà della clausola è esclusa solo qualora essa derivi da trattativa individuale, la cui prova incombe sul professionista. Tanto premesso, al fine di affrontare nel merito la presente vertenza, si ritiene necessario richiamare preliminarmente la pronuncia n.28063 del 20 dicembre 2019 dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, richiamata da parte opponente a soste della propria tesi difensiva. La questione giuridica affrontata dalla suddetta Autorità concerneva le condotte poste in essere dall' [...] nell'ambito dell'offerta formativa, consistenti:Parte_2
1)nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso che risulta subordinato a due condizioni: da un lato, al rispetto di un termine particolarmente stringente;
dall'altro, all'avvenuto pagamento, da parte dello studente moroso, dei debiti accumulati e delle quote di iscrizione agli anni successivi, rinnovate automaticamente;
2) nella previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore.
Detta pronuncia, dopo aver qualificato il rapporto tra l'Ente Universitario e i suoi studenti come rapporto tra professionista e consumatore, ha statuito quanto segue:
"...quanto alla condotta sub A), CP_5 risulta aver realizzato una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Più precisamente, il professionista ha ostacolato l'esercizio del recesso predisponendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e subordinando gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso. Fatta salva la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista può attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento, il professionista ha invece indebitamente richiesto ai consumatori che avevano esercitato il diritto di recesso anche il pagamento di somme ulteriori imputabili a servizi non fruiti.
Ciò in forza del meccanismo di rinnovo automatico predisposto che, precludendo lo scioglimento immediato dal vincolo contrattuale in caso di morosità, espone i richiedenti ad oneri economici ulteriori ed ingiustificati per prestazioni di cui non si intende fruire, come manifestato con la rinuncia agli studi".
Ed ancora: "...nel caso di specie, l'articolo 4 del Regolamento di Ateneo non rende chiaro il momento dal quale decorrono gli effetti della rinuncia agli studi dal momento che quest'ultima, da un lato, ha
"effetto immediato" e, dall'altro, "è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti". Inoltre, benché l'articolo 8 del Regolamento preveda che "lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica", lo studente non in regola con i pagamenti dovrà continuare a corrispondere anche le rette successive alla comunicazione del recesso in ragione della mancata accettazione della richiesta di recesso e in forza del meccanismo del rinnovo automatico. In altri termini, la complessiva strutturazione della regolamentazione negoziale - oltre ad essere ambigua riguardo al momento dal quale decorrono i relativi effetti (effetto immediato o a seguito della regolarizzazione dei pagamenti relativi a rette e contributi) e contraddittoria rispetto al momento in cui si può presentare la rinuncia - dal 1° al 31 luglio (come previsto dall'articolo 8 del Regolamento) o in qualunque momento dell'anno (come previsto nella
Guida dello studente) - ha l'effetto di non consentire ai consumatori, ancorché inadempienti, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, costringendoli a sostenere un onere economico ulteriore rispetto a quello dovuto per le prestazioni già fruite, rappresentato dalle somme relative ai rinnovi automatici per prestazioni di cui il consumatore non intende più fruire".
Appare dunque evidente che l'Autorità abbia qualificato come pratica commerciale scorretta ex artt.
24 e 25 del Codice del Consumo la predisposizione, da parte dell' Parte_2
[...] di una disciplina contrattuale che - sostanzialmente - impedisce allo studente di sciogliersi "
dal vincolo contrattuale (con conseguente obbligo di pagare le rette), sebbene questi abbia manifestato la volontà di recedere.
Occorre altresì osservare che la pronuncia sopracitata non ha ricompreso, nella violazione in esame, la clausola che, riguardo alla manifestazione della volontà di recedere da parte dello studente, richiede la forma della lettera raccomandata a/r, né tantomeno quella che prevede il rinnovo automatico del pagamento della retta universitaria - di anno in anno - in assenza della formale rinuncia agli studi. Si deve a tale proposito ritenere che l'imposizione di siffatto onere di forma per l'esercizio del diritto di recesso, nel caso in esame, non comporti in alcun modo uno squilibrio contrattuale ai danni dello studente ma rappresenti una garanzia per lo stesso in ordine alla certezza legale della ricezione - da parte dell' - della propria manifestazione di volontà di rinunciare agli studi, la Controparte_4
quale, peraltro, comporta l'interruzione della carriera formativa. Oltre a ciò, l'Università, mediante la previsione del requisito di forma, ha la possibilità di risalire, in termini - si ribadisce - di certezza legale, alla paternità del recesso e, conseguentemente, di provvedere agli oneri amministrativi (ad esempio il rilascio del nulla osta) prescritti dalla legge a garanzia dello studente.
Non può quindi ritenersi efficace, ai fini del recesso, un'eventuale manifestazione di volontà realizzata "a voce", mediante comunicazione telefonica. Quanto al rinnovo automatico annuale di iscrizione e del conseguente obbligo di pagare le tasse universitarie, si deve evidenziare che l'applicazione di tale clausola contrattuale rappresenta una pratica diffusa negli atenei italiani, non determinando uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dello studente. Essa, difatti, deve ritenersi lecita purché venga riconosciuta allo studente la facoltà di recedere dal contratto mediante formale rinuncia agli studi;
fatta salva la regolarizzazione delle tasse universitarie relative al periodo di vigenza del rapporto contrattuale (come peraltro statuito nel contratto predisposto dall'Università odierna opposta). Di conseguenza, la qualifica di vessatorietà può ascriversi a tutte quelle clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della volontà di recedere da parte dello studente nel rispetto dei requisiti di forma prescritti (ad es. lettera
-
raccomandata a/r) - escludano lo scioglimento dal vincolo contrattuale, con conseguente permanenza dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici (rispetto alla comunicazione formale di recesso).
Fatta questa precisazione, occorre evidenziare che, nel caso di specie, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio, CP_1 non ha in alcun modo manifestato la propria volontà di rinunciare agli studi mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r, come era suo onere, essendosi limitato a mere comunicazioni telefoniche. Peraltro l'opponente, dopo aver ricevuto l'indicazione della necessità di inviare comunicazione del recesso mediante lettera raccomandata, ha dichiarato di non avervi provveduto, rimanendo in attesa dell'invio di apposito modulo da parte dell'Ente, al fine di effettuare tale comunicazione, tuttavia dalla documentazione agli atti, non è emersa la necessità di compilare alcun modulo particolare al fine di manifestare la volontà di recedere dal contratto, per la quale sarebbe stato quindi sufficiente l'invio di una lettera raccomandata a/r compilata dallo studente.
Pertanto, non sussistendo a monte la formalizzazione della manifestazione di volontà di recedere,
non è possibile invocare, nel caso in esame, l'illegittimità delle clausole relative al recesso, oggetto della citata pronuncia. Si deve infatti osservare che qualora parte opponente avesse provveduto a comunicare la propria rinuncia agli studi "in qualunque momento dell'anno" (come previsto nella
Guida dello studente) o "dal 1° al 31 luglio" (come previsto dall'articolo 8 del Regolamento), nel rispetto dell'onere di forma, il suo recesso sarebbe risultato valido ed efficace, attesa la nullità parziale delle clausole contrattuali che, escludendo illecitamente lo scioglimento dal vincolo
-
contrattuale (nonostante il formale recesso), prevedono il pagamento delle tasse universitarie per gli anni accademici successivi alla - comunicata - rinuncia agli studi. Ciò avrebbe, quindi, impedito l'operatività del rinnovo automatico di iscrizione con conseguente obbligo di pagamento della retta universitaria, previsto di anno in anno. CP_1 invece, nel corso dell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'assunta decisione di interrompere gli studi, anziché comunicare, nella forma prescritta contrattualmente (ossia mediante lettera raccomandata a/r) -risultando peraltro ancora adempiente in ordine ai pagamenti delle tasse universitarie-, ha adottato un contegno totalmente inerte, limitandosi ad interrompere i versamenti delle rette successivamente maturate. Egli, inoltre, si è totalmente disinteressato -come da lui stesso dichiarato di “formalizzare” la propria volontà di rinunciare agli studi. Ne consegue che l'inerzia assunta dall'opponente, non costituendo alcuna manifestazione di volontà di recedere, ha determinato il rinnovo automatico dell'iscrizione ai successivi anni accademici - sino all'anno 2021/2022 - e del correlato obbligo di pagamento delle rette universitarie. Peraltro, si deve segnalare che l'effetto del rinnovo automatico - appena esposto - si sarebbe verificato in qualsiasi altro ateneo universitario che applichi, nei rapporti contrattuali con i propri studenti, la clausola del rinnovo automatico di iscrizione;
ciò in presenza del medesimo comportamento assunto, nel caso in esame, da CP_1
Infine, in merito alle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa di parte opponente, riguardanti la violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, si deve richiamare quanto sin qui dedotto, dal momento che la clausole relative all'onere di forma (lettera raccomandata a/r) per l'esercizio del diritto di recesso ed al rinnovo automatico dell'iscrizione con conseguente obbligo di pagamento della retta universitaria -in assenza di una formale manifestazione di volontà di rinunciare agli studi-, non possono qualificarsi come vessatorie poiché non determinano uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dello studente.
- -Alla luce di quanto sin qui delineato, si deve ritenere che nel caso in esame il difetto di una manifestazione di volontà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a/r, da parte di CP_1 escluda l'operatività della disciplina, prevista dal Codice del Consumo, sulle pratiche aggressive del professionista, eccepita da parte opponente. Tale inerzia, peraltro, ha determinato il rinnovo automatico dell'iscrizione e dell'obbligo di pagamento annuale della retta universitaria. Oltre
a ciò le clausole concernenti l'onere di forma per l'esercizio del diritto di recesso e il rinnovo automatico dell'iscrizione, con conseguente obbligo di pagamento della retta, non possono ritenersi in contrasto con gli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
In conclusione, la pretesa di parte opposta, avente ad oggetto il documentato credito - peraltro non contestato in ordine alla quantificazione - relativo alla retta di euro 1.159,00 per l'anno 2019/2020, nonché le rette di euro 3.300,00 (cadauna) per gli anni 2020/2021 e 2021/2022, a cui si devono aggiungere euro 207,00 per insoluto (per un totale di euro 7.957,00), deve ritenersi fondata. Ne consegue che la presente opposizione dovrà essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi in considerazione del valore della presente controversia, della ridotta complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate, dell'istruttoria limitata al deposito di memorie della sola parte attrice opponente.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta l'opposizione; per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo opposto n.70/2022, emesso dal Tribunale della Spezia in data
31.01.2022; al pagamento, a favore dell'
-condanna CP_1 Controparte_6
delle spese del presente procedimento che liquida in
[...]
complessivi € 3.390,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La Spezia, 12/6/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi