TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1788/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lucia Nicolardi ( CodiceFiscale_1 [...]
p.e.c. e EP ED ( – C.F._2 Email_1 CodiceFiscale_3
p.e.c.: Email_2
Attrice
E
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Controparte_1 P.IVA_1
IT (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata in Galatone alla via Fiume n. 22 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Maglio
Convenuta
E
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pistone (C.F.: CP_2 P.IVA_2
pec: , elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliata presso il di lui studio di questi, in Catania, piazza S. Maria della Guardia n. 28
E
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Tricarico (cod. fisc.: Controparte_3
), elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Lecce, al Viale G. C.F._6
Leopardi n. 52
Convenuta
Conclusioni
Per l'attrice:
“Voglia l'onorevole tribunale di Lecce adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, provvedere come segue:
a) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare in via esclusiva o Controparte_1 in subordine in solido con e con la al CP_2 Controparte_4 pagamento in favore della signora della complessiva somma di euro Parte_1
27.752,50 così determinata secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano … con personalizzazione massima euro 27.752,50, oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora fino all'integrale soddisfo;
b) condannare i convenuti pagamento delle spese mediche sostenute dall'attrice, ivi compreso
l'ammontare delle competenze richieste dal dottor per la relazione della perizia Per_1 di parte pari ad euro 1.464 nonché le spese della CTU svolta nel giudizio di cui al n.
580/2021 poste a carico della ricorrente in via di anticipazione è pari ad euro 640,65 oltre accessori di legge;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio nonché al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio ex articolo 696 bis c.p.c. di cui al n. 580/2021 RG, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Per Acquedotto S.p.a.: CP_1
“che l'On. Tribunale voglia:
1) in via principale dichiarare inammissibile la domanda attrice nei confronti dell'AQP per difetto di legittimazione passiva ovvero accertare l'esclusiva responsabilità della CP_2
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla;
Pt_1
2) in via gradata, qualora si dovesse riconoscere un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'AQP, rigettare le pretese avverse perché infondate nell'an e nel quantum;
3) in via estremamente gradata ridurre drasticamente il quantum;
2 4) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare la a CP_2 garantire l'AQP dalle conseguenze sfavorevoli a suo carico;
4.1) in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una corresponsabilità dell'AQP, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse, attribuendo alla concludente una misura minima ai fini di una giusta ripartizione proporzionale del risarcimento tra i diversi corresponsabili;
4.2) più in subordine, qualora fosse dichiarato un vincolo di solidarietà passiva, pronunciatosi sulla graduazione delle colpe di tutte le parti in causa e sulla diversa efficienza causale delle stesse ai fini della ripartizione del risarcimento, dichiarare il diritto di regresso dell'AQP nei confronti del condebitore in solido ( per le somme che dovesse pagare in misura eccedente CP_2 la sua quota di responsabilità”
Per CP_2
“L'On. Tribunale adito, reiectis adversis, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le pretese di parte attrice e quelle eventuali delle altre parti del giudizio rivolte nei confronti dell'odierna concludente e conseguentemente rigettarle tutte;
In subordine, ove dovesse essere accerta l'eventuale responsabilità della ritenere e CP_2 dichiarare che abbia diritto ad essere tenuta indenne da ogni eventuale condanna dalla impresa
d'assicurazione “ ”, in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_3
Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14, C.F. disponendo la condanna diretta di P.IVA_3 quest'ultima società”.
Per Compagnia Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_3 rispetto alla domanda attrice per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, con adozione dei provvedimenti di legge
IN SUBORDINE, NEL MERITO:
2. Rigettare la domanda attrice poiché infondata nell'an ed eccessivamente gravatoria nel quantum
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento della domanda attrice, seppur parziale, il Tribunale dovesse ritenere una qualche responsabilità della convenuta e, per essa della deducente CP_2
Compagnia a titolo di garanzia e manleva:
3
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dal diritto all'indennizzo di cui alla CP_2 polizza assicurativa per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10 CGA e 1915 c.c.;
4. Accertare e dichiara re la inoperatività della medesima polizza in forza della previsione di cui all'art.
4.5. Sez. IV delle CGA.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2022, ha convenuto innanzi Parte_1 al Tribunale di Lecce la , la e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 al fine di sentirle condannare, eventualmente anche in solido e per quanto di rispettiva
[...] ragione, al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di un incidente nel quale era incorsa.
L'attrice ha sostenuto di esser caduta in data 20 giugno 2020 alle 20:50 in Novoli mentre percorreva a piedi via San Giovanni all'altezza del civico 114 C a causa di un tombino di proprietà di non correttamente allocato nella sua sede;
ha fatto presente di aver Controparte_1 inciampato nel tombino e di aver subito la frattura pertrocanterica del femore sinistro.
Sulla scorta di tanto, invocato l'esito di quanto acclarato con il procedimento di accertamento tecnico preventivo incardinato nei confronti di tutti i convenuti innanzi al Tribunale di Lecce nel procedimento n. 580/2021, l'attrice ha formalizzato la richiesta di risarcimento nella misura di euro 27.752,50, a titolo di danni comprensivi di invalidità definitiva ed inabilità temporanea.
Si è costituita in giudizio la invocando la declaratoria di carenza Controparte_1 di legittimazione da parte sua in ragione della denunciata correlabilità del sinistro “a lavori eseguiti dalla relativamente al contratto per l'affidamento dei servizi di rilievo consumi e dati CP_2
d'utenza”, sulla scorta della tesi secondo la quale il sinistro si era verificato a seguito dell'intervento riferito alla “letturazione del 10 febbraio 2020 del contatore avente matricola M1-630250- 18 al quale non aveva fatto seguito la perfetta ricollocazione nel proprio telaio del chiusino rimosso”; sulla scorta di tanto ha negato la sua responsabilità, non prima di aver contestato la fondatezza della richiesta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la quantificazione dei danni per come operata dall'attrice.
Anche si è costituita in giudizio negando ogni responsabilità nell'occorso a fronte CP_2 dell'avvenuta esecuzione del controllo quattro mesi prima del sinistro;
anche essa ha contestato la misura del risarcimento dei danni richiesti dalla , avanzando richiesta di manleva nei Pt_1 confronti di Controparte_3
4 Nel costituirsi in giudizio, quest'ultima ha in primo luogo eccepito la carenza di fondamento della richiesta di condanna in solito con la sua assicurata, in difetto di CP_2 specifica previsione normativa legittimante la domanda diretta nei suoi confronti.
La Società di assicurazioni ha poi negato la sussistenza dei presupposti di operatività dell'articolo 2051 c.c., denunciando la condotta colpevole della danneggiata nonché la sua intervenuta decadenza dal diritto a poter percepire l'indennizzo per violazione all'articolo 1915
c.c., non essendo stata tempestivamente notiziata della richiesta e della quale era venuta a conoscenza solo nell'ambito del precedente giudizio per ATP con atto di chiamata in causa del 7 maggio 2021; ha infine invocato la declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa in rapporto all'esclusione dei rischi assicurati secondo le condizioni generali di contratto.
Superate le questioni di procedibilità dell'azione dopo specifico rilievo operato dal
Tribunale ed attivazione del procedimento di negoziazione assistita non positivamente concluso, il giudice istruttore
- ha disposto l'acquisizione al fascicolo processuale dell'incarto relativo alla ATP svolto;
- ha ordinato all'attrice ai sensi dell'art. 213 c.p.c. “l'acquisizione di copia integrale autentica della nota n. 324/2020 della Polizia Locale di Novoli corredata di foto a colori”;
- ha ammesso la prova testimoniale avanzata dall'attrice e l'interrogatorio formale a lei deferito.
Mentre le prime sono state raccolte, la non si è presentata per rendere Pt_1
l'interrogatorio formale.
È stata fissata l'udienza del 2 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto lo slittamento dell'udienza a quella del 4 dicembre novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
Tanto riepilogato, appare necessario evidenziare che la domanda introdotta dalla Pt_1
è stata fondata sulla invocata operatività della norma di cui all'art. 2051c.c.
Deve allora ricordarsi che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore
5 del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. Sez.
Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
A tanto occorre aggiungere che la norma in esame, individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, fa sì che incomba sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Nondimeno, “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ. Sez. III , Ordinanza
n. 12663 del 09/05/2024).
Peraltro, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Civ. Sez. III, 24 gennaio 2024 n. 2376).
In questo quadro, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 32546 del 14/12/2024).
Così delineato il formante giurisprudenziale, occorre introdurre il tema legato all'effettiva verificazione del sinistro.
Che questo sia effettivamente è accaduto non appare revocabile in dubbio.
Lo dimostrano gli atti acquisiti e il narrato del teste , ascoltato Testimone_1 all'udienza del 9/07/2024:
“ADR: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e residente a [...]
Novoli in via Umberto I, 109/A identificato a mezzo C.I. n. in corso di validità. Sono Numero_1 figlio dell'attrice.
6 Interrogato sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte attrice dichiara:
“Confermo la circostanza n.1 e preciso di aver visto mia madre cadere inciampando sul tombino di AQP rialzato e poco visibile in considerazione dell'orario di accadimento del sinistro. Ero a distanza di circa 2 metri da mia madre. Dopo l'accaduto mi sono prodigato a far si che il tombino venisse aggiustato e rimesso in sede. Ho anche provveduto a chiamare i vigili urbani e il 118 che sono venuti nel luogo del sinistro.
Confermo la circostanza n.2 e confermo la circostanza n.3 e riconosco lo stato dei luoghi per come sono raffigurati nelle foto allegate alla relazione di servizio del Comune di Novoli, che la
S.V. mi esibisce”.
Le foto alle quali ha fatto riferimento il teste sono state scattate dagli operatori della Polizia
Locale di Novoli, che non solo hanno confermato il proprio elaborato contenente attestazione del tutto aderente a quanto indicato dall'attrice, ma anche dato testimonianza del fatto che la parte superiore del tombino non fosse correttamente collocata nella sua sede, così costituendo oggettivo pericolo per i passati.
La visione delle foto fuga ogni dubbio.
D'altro canto, non appare in alcuna misura dimostrato che la caduta sia stata dovuta ad una condotta anche solo imprudente della danneggiata.
Sussistono allora tutti gli elementi per ritenere fondata la domanda di risarcimento dei danni lamentati dalla attrice.
§2
E posto che non è stata contestata la qualità di di custode del Controparte_1 bene – evidentemente afferente alla rete di distribuzione di sua proprietà – deve riconoscersi la sussistenza dei presupposti di operatività, nei suoi confronti, nel dettato dell'articolo 2051 c.c., con connessa responsabilità risarcitoria nei confronti della parte attrice.
Non appaiono invece sussistere le condizioni per ritenere una corresponsabilità nell'occorso di – e dunque anche della sua compagnia assicuratrice – stante la mancata CP_2 dimostrazione del fatto che ad aver operato la non corretta posa del tombino sia stato personale ad essa riconducibile.
Invero, escluso di essere a cospetto di responsabilità ex art. 2051 c.c. nei suoi confronti – in ragione della mancata dimostrazione del presupposto soggettivo della qualità di custode della res – quel che viene in rilievo è il dettato dell'articolo 2043 c.c.
Ne consegue che avrebbe costituito specifico onere della parte attrice dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità aquiliana: non sono il verificarsi dell'evento,
7 ma anche il dolo o la colpa dell'agente, l'antigiuridicità della condotta, il nesso di causalità con l'evento.
Nel caso di specie, l'unico elemento valorizzabile sarebbe stato fornito dal fatto che il personale della predetta società avrebbe operato un controllo dei contatori per la ordinaria lettura dei consumi.
Difetta tuttavia la prova del fatto che sia stato proprio personale della a CP_2 posizionare in maniera non corretta la chiusura, sì da determinare l'evento in questione.
Merita di essere considerato, ancora che l'intervento compiuto dal personale per la società risalirebbe a diversi mesi prima dei fatti: non solo, dunque non risulta fornita la prova della responsabilità di essa nell'occorso, ma sussistono anche fondati dubbi circa quanto accaduto nelle more.
Sulla scorta di quanto precede, la domanda avanzata nei confronti di deve essere CP_2 disattesa;
e tanto conduce anche ad escludere ogni forma di responsabilità sia diretta sia a titolo di eventuale manleva nei confronti di Controparte_3
In definitiva, l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della scardino si configura Controparte_1
§4
Si rende necessario individuare i danni ed operare la loro quantificazione monetaria.
Viene allora all'attenzione del Tribunale l'elaborato peritale versato nel procedimento di
ATP 580-2021.
Queste le conclusioni del consulente, il medico ortopedico : Persona_2
“Sulla scorta dei dati anamnestico-clinici e strumentali e della documentazione esibita, si può valutare che a seguito del trauma occorso in data 20/06/2020, la periziata abbia riportato un trauma all'anca sinistra, con conseguente FRATTURA PERTROCANTERICA DEL FEMORE che ha richiesto trattamento chirurgico di osteosintesi e successivo trattamento riabilitativo.
Nonostante il corretto iter diagnostico e terapeutico è esitata una limitazione dell'articolarità dell'anca ed una gravissima compromissione della deambulazione.
L'esame clinico odierno permette di considerare le lesioni ed i loro postumi oramai stabilizzati;
gli stessi configurano un danno biologico permanente inteso come alterazione dello stato psico- fisico preesistente.
Si ritiene che siano rispettati tutti i criteri (cronologico, topografico, di efficienza quali- quantitativa, eziologico, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause) inerenti il nesso di causalità.
8 Pertanto, sulla base della C.T.U. effettuata e della documentazione prodotta, ai quesiti posti dal
Sig. G.I. si può così rispondere:
1. nell'incidente per cui è causa, la periziata ha riportato un trauma all'anca sinistra con frattura pertrocanterica del femore. sono pienamente soddisfatti i criteri propri del nesso di causalità.
2. le lesioni subite nel sinistro hanno comportato una guarigione con postumi permanenti che configurano un danno biologico quantificabile nella misura del 10% (dieci percento).
3. sulla base della documentazione medica agli atti si possono riconoscere una i.t.t. della durata di giorni 55 (cinquantacinque), dal 20/06/2020 al 13/08/2020 per ricoveri ospedalieri, una i.t.p. al 75% di 30 (trenta) giorni, una i.t.p. al 50% di 20 (venti) giorni, necessari per completare il trattamento riabilitativo, fino alla stabilizzazione degli esiti;
4. le lesioni riportate nel sinistro non hanno comportato un danno alla capacità lavorativa specifica;
5. congrue possono essere valutate le spese mediche sostenute e non vi è necessità di spese mediche future”.
Non sussistono dubbi circa la genesi delle lesioni, inequivocabilmente riconducibili al sinistro del quale la è rimasta vittima. Pt_1
Le considerazioni che precedono introducono ulteriore tema legato alla quantificazione del danno.
In ragione della sussunzione dei postumi del sinistro in punto di invalidità permanente nella misura del 15% - e nella rilevata infondatezza di ogni generica censura sul punto- devono allora essere applicate le tabelle del Tribunale di Milano nella versione più recente.
Vengono allora in rilievo i dati evidenziati in sede di CTU:
Età della danneggiata alla data del sinistro: 87 anni
Percentuale di invalidità permanente :10%
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.762
Punto base I.T.T.: € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale: 55
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 20
Invalidità temporanea totale € 6.325,00
9 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Totale generale: € 25.087
La somma deve essere rivalutata dal 31 dicembre 2024 (convenzionalmente assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 18564 del 13/07/2018).
Va poi specificato che sia nel calcolo del danno biologico permanente che in quello della inabilità temporanea si è considerato il punto delle tabelle al netto del c.d. danno morale, non essendo stata allegata né provata la peculiare sofferenza interiore.
Val la pena ricordare che sostituisce onere del danneggiato provare con tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, anche per presunzioni, le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. Civ. Sez. III,
Ord. n. 15733 del 17/05/2022).
Né positiva valutazione si profila la richiesta di personalizzazione del danno biologico: costituisce orientamento consolidato quello secondo cui: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. Civ. Sez.
III, Ordinanza n. 5984 del 6/03/2025)
Sulla somma complessiva derivante dalla quantificazione operata dovranno essere poi calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Non risultano documentate spese vive.
III)
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del;
Controparte_5 vengono liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio;
vengono , causa del valore compreso sino ad euro 26.000, secondo i parametri di cui ai D.M 55/2014 e 147/2022.
P.Q.M.
10 il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 2 marzo 2022 da , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. condanna al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_2
che liquida in euro € 25.087, da rivalutare dal 31 dicembre 2024 ad oggi, oltre
[...] interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
2. rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_2 CP_2 [...]
Controparte_3
3. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida per spese vive in misura pari al contributo unificato versato Parte_1
e in euro 5.077 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese dell'Accertamento Tecnico Controparte_1
Preventivo di cui al procedimento n. 580/2021RG;
5. compensa le spese processuali tra le altre parti del giudizio.
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
11