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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG 14242/2019
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14242/2019 R.G., tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall' Avv.to Trioni Matteo Michele come da procura speciale a margine del ricorso opponente
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr e difeso dall' avv. Oreste Manzi
Opposto contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n 35920190003548991000 e a verbale di accertamento n
2018009191/DDL del 14.3.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.12.2019 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n 35920190003548991000 notificatole il 28.10.2019 con il quale l' le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 462.132,34 a titolo di contributi CP_1
previdenziali gestione aziende con lavoratori dipendenti e somme aggiuntive con riferimento al periodo dal 1-1-2015 al 31.12.2018.
Precisava che il suddetto avviso di addebito aveva fatto seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n 2018009191/DDL del 14.3.2019 con il quale i funzionari ispettivi dell' , all'esito CP_1
degli accertamenti svolti in ordine alla regolarità contributiva della odierna società opponente avevano contestato alla stessa una serie di violazioni sintetizzabili nell'assolvimento dell'obbligo contributivo su una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria atteso che la società opponente aveva stipulato con le organizzazioni sindacali in data 15.1.2016 un contratto aziendale ex art 8 D.L. 13/8/2011 conv. in L. 149/2011; mancato pagamento della tredicesima mensilità 2018 per alcuni lavoratori;
recupero dei benefici contributivi indebitamente usufruiti a seguito del mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di imponibilità contributiva.
Eccepiva: a) il difetto di motivazione del verbale di primo accesso;
b) l' infondatezza della pretesa contributiva in ordine al mancato rispetto della giusta determinazione dell' imponibile contributivo a seguito della stipulazione di un contratto aziendale ex art 8 D.L. 13.8.2011, atteso che le mansioni assegnate ai dipendenti assunti all' interno dello stabilimento di Melpignano erano perfettamente sussumibili all' interno ella declaratoria del CCNL relativa al primo livello correttamente assegnato ai lavoratori laddove l' non aveva fornito la prova delle mansioni effettivamente svolte da parte CP_1
dei predetti lavoratori;
c) contestava il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alla tredicesima 2018 atteso che tale emolumento era stato versato a ciascun lavoratore in tre rate (l' ultima nel 2019) di talchè il contributi previdenziali erano stati correttamente versati nell' anno 2019;
d) contestava la legittimità della revoca dei benefici contributivi fruiti nonché e) il calcolo delle sanzioni ai sensi dell' art 116 co 8 lett b) L 388/2000 quale evasione contributiva.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice CP_1 del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: accertare la regolarità dell' operato della
[...] riguardo all' inquadramento contrattuale (I livello anzichè II livello) dei Parte_1
dipendenti assunti presso lo stabilimento di Melpignano, alla correttezza dei versamenti dei contributi previdenziali con conseguente permanenza in capo alla società dei benefici contributivi;
accertare che la non è tenuta a versare all' le somme ingiunte a titolo Parte_1 CP_1 di contributi e somme aggiuntive per l' importo di euro 462.132,34 di cui all' avviso di addebito opposto e per l' effetto annullare l' avviso di addebito e il verbale unico di accertamento e notificazione n 2018009191/DDL del 14.3.2019 nonché ogni accertamento ivi contenuto e/o richiesta di pagamento da parte dell' a titolo di regolarizzazione contributive e per somme aggiuntive e CP_1
sanzioni accessorie;
in subordine dichiarare corretto l' inquadramento dei lavoratori soggetti di accertamento al primo livello del CCNL per il periodo di permanenza di nove mesi e ritenersi non dovute le sanzioni amministrative per evasione contributiva;
per l' effetto ritenere dovuti da
[...]
gli importi a titolo di contributi e somme aggiuntive nella misura che verrà Parte_1
ritenuta di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, contestando Controparte_2
la fondatezza del ricorso. Rappresentava la fondatezza delle risultanze ispettive in ordine alle violazioni del cosiddetto minimale contributivo e al mancato assoggettamento a contribuzione di elementi retributivi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione relativa alla nullità del verbale di primo accesso per violazione del dlgs 124/2004 in ordine al contenuto del verbale di primo accesso.
L' art 13 del dlgs n 124/2004 prevede che: "1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628".
Nel verbale di primo accesso redatto in data 18.8.2018 gli ispettori verbalizzanti hanno dato atto di aver effettuato un accesso ispettivo presso la società e di aver Parte_1
identificato (Direttore tecnico) e alcuni lavoratori trovati intenti al lavoro per i quali Persona_1
sono state specificate le modalità di impiego: (macchinista), Controparte_3 Controparte_4
(controllo qualità), (addetta cucitura e stiratura), Controparte_5 Controparte_6
(etichettatura cravatte), (responsabile del reparto), (addetto alla Controparte_7 Controparte_8
macchina programmatrice), (stiratrice), (confezionatrice), CP_9 CP_10 CP_11
(confezionatore), (macchinista), (cucitrice),
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14
(addetta al taglio), (addetto al taglio), ( confezionatore),
[...] CP_15 Controparte_16
(confezionatore); hanno inoltre precisato le attività compiute consistenti nel CP_17
richiedere la produzione di documentazione (ultimo verbale ispettivo, LUL, contratti di lavoro stipulati con i dipendenti, delega al professionista, registro cespiti, registri IVA 2015-2016-2017, fatture emesse e ricevute)
Tale verbale risulta conforme alle prescrizioni previste dalla legge.
*** Va altresi' disattesa l' eccezione relativa alla nullità del verbale di accertamento 2018009191/DDL del 14.3.2019 per difetto di motivazione.
L' art 13 co 4 dlgs 124/2004 prevede invero che “ Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati (…”).
Tanto premesso, dall' analisi del verbale di accertamento impugnato si evince che gli ispettori verbalizzanti hanno chiaramente indicato gli esiti degli accertamenti effettuati e le fonti di prova degli illeciti rilevati costituite prevalentemente dalla documentazione obbligatoria esibita dalla stessa
(LUL, verbale di accordo contratti aziendali del 15.1.2016 e del Parte_1
6.3.2013, ecc).
In ogni caso va rilevato che il presente giudizio non ha natura impugnatoria, non è cioè volto ad ottenere una pronuncia sulla legittimità o meno dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione di una potestà sanzionatoria o punitiva, manifestata in un provvedimento amministrativo, bensì di accertamento negativo, essendo stato proposto al fine di verificare l'esistenza di un'obbligazione contributiva, scaturente dal rapporto previdenziale.
Ebbene, in tale contesto, restano del tutto indifferenti le vicende relative al verbale di accertamento o agli altri atti posti in essere in sede ispettiva, perché ciò che in questa sede rileva, trattandosi di un giudizio su un rapporto e non di impugnazione di un atto, è solo l'esistenza o meno dell'obbligazione contributiva dedotta in causa.
*
Per ciò che concerne il merito del rapporto contributivo, il ricorso è infondato.
Ai fini di una compiuta disamina della fattispecie va premesso che al fine di contenere i costi del lavoro e i costi di produzione, la società ricorrente in data Parte_1
CP_1 CP_ Con 15/01/2016, stipulava con le Organizzazioni sindacali e un contratto aziendale ex art. 8
D. L. 13/08/2011, convertito in L. 149/2011.
Con tale contratto, oltre a riconoscere e ratificare la validità dei precedenti accordi aziendali (in particolare il contratto aziendale ex art. 8 D.L. 13/08/2011 n.138 del 06/03/2013 stipulato dalla società di derivazione , veniva concordata “una moratoria contrattuale fino al 31 Parte_1 dicembre 2020…per cui, a tutto il personale in forza nonché ai nuovi assunti fino a tutto l'anno 2020, non verranno riconosciuti gli importi annui previsti dal CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda al punto
Contr B, capitolo VI, gli importi previsti a titolo di e qualunque altro importo aggiuntivo all'ERN che dovesse essere previsto dai futuri CCNL.”. Con tale contratto veniva anche specificato che “i nuovi assunti…verranno inquadrati al primo livello del vigente CCNL per i primi 18 mesi”, veniva inoltre stabilita una progressione particolare per i nuovi assunti con mansioni di 2° livello, 3° o superiore, prevedendo dei periodi di sotto inquadramento con attribuzione progressiva del 1° livello, 1° livello super, 2° livello super ecc. . Infine, veniva stabilito che le maggiorazioni previste dal CCNL per indennità lavoro a squadra e lavoro notturno sarebbero state applicate in misura inferiore e con adeguamenti progressivi rispetto alle previsioni contrattuali.
Pertanto, in applicazione di tale contratto aziendale, i lavoratori nuovi assunti nel periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2018 erano stati tutti sotto inquadrati al 1° livello determinando le retribuzioni sulla base di detto inquadramento e le maggiorazioni ridotte come stabilito dal Contratto Aziendale di Prossimità.
Tanto premesso va evidenziato che l' accordo aziendale ex art 8 D.L. 13.7.2011 conv in L 149/2011 stipulato tra la società ricorrente e le organizzazioni sindacali, sia pure debba ritenersi valido in ordine agli obblighi retributivi, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini degli obblighi contributivi dovendosi fare applicazione del principio per cui la contrattazione aziendale non può mai derogare in peius il livello retributivo assunto dall'art.1 l. n.389/89 al fine del calcolo del minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
La materia previdenziale è infatti indisponibile, come si desume dall'art. 2115, co.3 c.c., e soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale (Cass. 28972/24).
La Suprema Corte di Cassazione (Cass.17993/21, in un caso in cui la contrattazione aziendale non aveva inciso in peius sui livelli retributivi fissati dal CCNL) ha affermato che l'art.1 l. n.389/89 determina l'imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
Ne consegue che l'accordo nazionale sottoscritto dalle compagini sindacali più rappresentative nel comparto di riferimento costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la determinazione della retribuzione, derivandone una duplice conseguenza: da un lato che l'eventuale contrattazione di secondo livello e/o individuale non può che essere migliorativa di quanto già negoziato sul piano nazionale;
dall'altro, che il quantum dovuto dal datore di lavoro a titolo di contributi andrà calcolato considerando in ogni caso l'imponibile retributivo del contratto collettivo nazionale, essendo solo eventuale un miglioramento negoziale degli emolumenti a livello aziendale o individuale.
Tale interpretazione è stata confermata anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n 19467/2025 la quale ha dichiarato che “Il contratto collettivo di prossimità non può derogare in pejus al minimale contributivo stabilito ai fini previdenziali”. Ne consegue che l' accordo stipulato in base all' art 8 del deceto legge 138/2011 anche se legittimamente sottoscritto per affrontare situazioni di crisi aziendale, non è idoneo a ridurre l' obbligo contributivo minimo in capo al datore di lavoro.
Sulla base delle considerazioni suesposte, poiché il datore di lavoro non ha rispettato la normativa in materia di imponibile contributivo e agevolazioni contributive, in particolare per i lavoratori nuovi assunti dal 01/01/2014 al 31/12/2018, ai quali la società ha attribuito il 1° livello retributivo in applicazione del Contratto di prossimità, l' ha contestato alla società opponente il mancato CP_1
pagamento della contribuzione calcolata sulle differenze retributive determinate applicando il CCNL
Tessili Industria, attribuendo, sulla base delle mansioni assegnate, il livello retributivo corretto (2° livello) e le maggiorazioni come previste dal CCNL applicato.
I lavoratori per i quali è stato operato il ricalcolo dell'imponibile retributivo e la determinazione della corretta contribuzione dovuta sono i seguenti, come elencati nella tabella 1 allegata al verbale ispettivo in atti: , MA , MA , OR , Controparte_22 Per_1 Per_2 CP_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29
, , , ,
[...] Controparte_8 CP_30 Controparte_16 CP_31 Controparte_7
, , Controparte_32 Controparte_6 CP_33 CP_17 CP_34 CP_12
IS , CP_3 CP_15 Controparte_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_38 CP_39 CP_14 CP_40 CP_11 CP_41
, . Controparte_42 Controparte_42
Dai contratti di lavoro allegati in atti emerge invero che tali lavoratori erano stati assunti con la mansione di “addetti alla produzione” (mansione relativa al II livello), sicchè non può essere condiviso l' assunto di parte ricorrente secondo il quale gli stessi, per i primi nove mesi, erano stati correttamente inquadrati nel I livello in quanto privi di precedente esperienza.
Molti di tali lavoratori inoltre, escussi in sede di accertamento ispettivo, hanno confermato di svolgere le seguenti mansioni (inquadrabili quantomeno nel II livello): ha riferito di CP_22 Testimone_1
svolgere le mansioni di orditrice, di tessitore e successivamente di addetto alla Testimone_2
manutenzione, di addetto al controllo di qualità, di addetto LIBA, CP_25 Controparte_8
di addetto alla manutenzione, di addetto all' incappucciatura della CP_30 Controparte_16
cravatta, di responsabile di produzione del reparto cravatte, di Controparte_7 Controparte_32
elettricista, di etichetta cravatte e altre mansioni di confezionamento cravatte, Controparte_6 di addetto all' incappucciatrice, di macchinista lineare con esperienza, CP_17 CP_12
di macchinista nel settore cravattificio, ha riferito di essere stato Testimone_3 CP_15
formato per il taglio dei tessuti destinati alla produzione cravatte, ha riferito Testimone_4
di svolgere le mansioni di cucitrice di cravatte, di addetta al confezionamento CP_38
cravatte, di addetta al taglio di tessuti per la produzione di cravatte (mansione per la CP_14 quale aveva seguito un corso di formazione c/o gruppo di cui fa parte ); Per_3 Parte_1
di addetto alla messa in posa di cravatte, di addetto alla contabilità. CP_11 Testimone_5
Inoltre e hanno riferito in sede ispettiva che molti lavoratori erano Controparte_7 Persona_1 stati inizialmente inviati a Como presso la “Canepa spa” per un breve periodo di formazione.
Infine altri lavoratori escussi nel presente giudizio hanno riferito di aver svolto le seguenti mansioni
(inquadrabili quantomeno nel II livello): ha riferito di essere stato addetto alla CP_39
macchina roccatrice, di ha riferito di essere stato addetto alla macchina LIBA impiegata CP_11 per la cucitura di cravatte, di essere stato addetto alla manutenzione dell' impianto Controparte_27
elettrico e delle macchine, alle mansioni di tagliatore di cravatte, ancora Controparte_16 CP_23
alle mansioni di tessitore, alle mansioni di cui al contratto sottoscritto. CP_33
Ne consegue che appare priva di censura la condotta dell' che, sulla base delle mansioni CP_1
assegnate ai lavoratori anche sulla base della documentazione esaminata, ha contestato alla società opponente il mancato pagamento della contribuzione calcolata sulle differenze retributive determinate attribuendo il livello retributivo corretto (2° livello CCNL Tessili Industria) e le maggiorazioni come previste dal CCNL applicato.
*
Quanto alla contestazione relativa all' omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alla tredicesima mensilità maturata nel 2018, dall'esame del Libro Unico del Lavoro è emerso che il datore di lavoro non ha provveduto, per tutti i lavoratori, al pagamento degli importi di tredicesima mensilità
2018.
Il CCNL applicato della società all'art. 93 prevede che “La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione.”
Appare pertanto corretta la condotta dell' che ha provveduto a determinare gli importi di CP_1
tredicesima dovuti per ciascun lavoratore e di conseguenza richiesto il pagamento della contribuzione dovuta anche sulla base della retribuzione prevista dal CCNL.
*
Quanto alla revoca dei benefici contributivi va rilevato che l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC
e l'osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Ciò significa che il doveroso rispetto del contratto aziendale o territoriale non è sufficiente ai fini della concessione dei benefici contributivi, se non sia accompagnato anche dal rispetto degli altri obblighi di legge che, in applicazione dell' art.1, co.1175, L. n.296/06, sono necessari ai fini della fruizione di dette concessioni. Poiché tra gli obblighi di fonte normativa che occorre rispettare rientra l'inderogabile imponibile contributivo determinato ai sensi della L. n.389/89, come autenticamente interpretata dalla successiva L. n.549/95, ne deriva la non usufruibilità dei benefici normativi e contributivi ad opera di quei datori di lavoro che non abbiano rispettato, fra gli altri, gli obblighi di legge in materia di imponibilità contributiva.
Nel caso in esame il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi di legge in materia di imponibilità contributiva atteso che in applicazione dell'art.1, co.1175, L. n.296/06, sono stati rideterminati gli imponibili contributivi per l'applicazione integrale delle retribuzioni previste dal CCNL Tessili
Industria.
Appare pertanto legittimo il recupero dei benefici contributivi indebitamente usufruiti.
*
Quanto infine alla contestazione relativa alla determinazione delle sanzioni va evidenziato quanto segue.
La Suprema Corte di cassazione ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi CP_ dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora
Cass.28966/11).
Nel caso di specie, l' ha effettuato un accertamento ispettivo sulla scorta del quale ha appurato CP_1
il mancato pagamenti della contribuzione dovuta.
Le denunce inviate dalla società ricorrente all' erano errate, poiché prevedevano Controparte_43
contribuzioni inferiori a quelle dovute, sulla base di un dato di fatto (applicazione di un contratto aziendale) non conforme a diritto.
Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla società ricorrente, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass.8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo).
Se così è, si fuoriesce dalla ipotesi di omissione contributiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Attesa la particolarità della fattispecie le spese possono essere compensate.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Lecce, 25.9.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.9.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14242/2019 R.G., tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall' Avv.to Trioni Matteo Michele come da procura speciale a margine del ricorso opponente
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr e difeso dall' avv. Oreste Manzi
Opposto contumace
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n 35920190003548991000 e a verbale di accertamento n
2018009191/DDL del 14.3.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.12.2019 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n 35920190003548991000 notificatole il 28.10.2019 con il quale l' le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 462.132,34 a titolo di contributi CP_1
previdenziali gestione aziende con lavoratori dipendenti e somme aggiuntive con riferimento al periodo dal 1-1-2015 al 31.12.2018.
Precisava che il suddetto avviso di addebito aveva fatto seguito al verbale unico di accertamento e notificazione n 2018009191/DDL del 14.3.2019 con il quale i funzionari ispettivi dell' , all'esito CP_1
degli accertamenti svolti in ordine alla regolarità contributiva della odierna società opponente avevano contestato alla stessa una serie di violazioni sintetizzabili nell'assolvimento dell'obbligo contributivo su una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria atteso che la società opponente aveva stipulato con le organizzazioni sindacali in data 15.1.2016 un contratto aziendale ex art 8 D.L. 13/8/2011 conv. in L. 149/2011; mancato pagamento della tredicesima mensilità 2018 per alcuni lavoratori;
recupero dei benefici contributivi indebitamente usufruiti a seguito del mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di imponibilità contributiva.
Eccepiva: a) il difetto di motivazione del verbale di primo accesso;
b) l' infondatezza della pretesa contributiva in ordine al mancato rispetto della giusta determinazione dell' imponibile contributivo a seguito della stipulazione di un contratto aziendale ex art 8 D.L. 13.8.2011, atteso che le mansioni assegnate ai dipendenti assunti all' interno dello stabilimento di Melpignano erano perfettamente sussumibili all' interno ella declaratoria del CCNL relativa al primo livello correttamente assegnato ai lavoratori laddove l' non aveva fornito la prova delle mansioni effettivamente svolte da parte CP_1
dei predetti lavoratori;
c) contestava il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi alla tredicesima 2018 atteso che tale emolumento era stato versato a ciascun lavoratore in tre rate (l' ultima nel 2019) di talchè il contributi previdenziali erano stati correttamente versati nell' anno 2019;
d) contestava la legittimità della revoca dei benefici contributivi fruiti nonché e) il calcolo delle sanzioni ai sensi dell' art 116 co 8 lett b) L 388/2000 quale evasione contributiva.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice CP_1 del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: accertare la regolarità dell' operato della
[...] riguardo all' inquadramento contrattuale (I livello anzichè II livello) dei Parte_1
dipendenti assunti presso lo stabilimento di Melpignano, alla correttezza dei versamenti dei contributi previdenziali con conseguente permanenza in capo alla società dei benefici contributivi;
accertare che la non è tenuta a versare all' le somme ingiunte a titolo Parte_1 CP_1 di contributi e somme aggiuntive per l' importo di euro 462.132,34 di cui all' avviso di addebito opposto e per l' effetto annullare l' avviso di addebito e il verbale unico di accertamento e notificazione n 2018009191/DDL del 14.3.2019 nonché ogni accertamento ivi contenuto e/o richiesta di pagamento da parte dell' a titolo di regolarizzazione contributive e per somme aggiuntive e CP_1
sanzioni accessorie;
in subordine dichiarare corretto l' inquadramento dei lavoratori soggetti di accertamento al primo livello del CCNL per il periodo di permanenza di nove mesi e ritenersi non dovute le sanzioni amministrative per evasione contributiva;
per l' effetto ritenere dovuti da
[...]
gli importi a titolo di contributi e somme aggiuntive nella misura che verrà Parte_1
ritenuta di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, contestando Controparte_2
la fondatezza del ricorso. Rappresentava la fondatezza delle risultanze ispettive in ordine alle violazioni del cosiddetto minimale contributivo e al mancato assoggettamento a contribuzione di elementi retributivi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione relativa alla nullità del verbale di primo accesso per violazione del dlgs 124/2004 in ordine al contenuto del verbale di primo accesso.
L' art 13 del dlgs n 124/2004 prevede che: "1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628".
Nel verbale di primo accesso redatto in data 18.8.2018 gli ispettori verbalizzanti hanno dato atto di aver effettuato un accesso ispettivo presso la società e di aver Parte_1
identificato (Direttore tecnico) e alcuni lavoratori trovati intenti al lavoro per i quali Persona_1
sono state specificate le modalità di impiego: (macchinista), Controparte_3 Controparte_4
(controllo qualità), (addetta cucitura e stiratura), Controparte_5 Controparte_6
(etichettatura cravatte), (responsabile del reparto), (addetto alla Controparte_7 Controparte_8
macchina programmatrice), (stiratrice), (confezionatrice), CP_9 CP_10 CP_11
(confezionatore), (macchinista), (cucitrice),
[...] CP_12 Controparte_13 CP_14
(addetta al taglio), (addetto al taglio), ( confezionatore),
[...] CP_15 Controparte_16
(confezionatore); hanno inoltre precisato le attività compiute consistenti nel CP_17
richiedere la produzione di documentazione (ultimo verbale ispettivo, LUL, contratti di lavoro stipulati con i dipendenti, delega al professionista, registro cespiti, registri IVA 2015-2016-2017, fatture emesse e ricevute)
Tale verbale risulta conforme alle prescrizioni previste dalla legge.
*** Va altresi' disattesa l' eccezione relativa alla nullità del verbale di accertamento 2018009191/DDL del 14.3.2019 per difetto di motivazione.
L' art 13 co 4 dlgs 124/2004 prevede invero che “ Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati (…”).
Tanto premesso, dall' analisi del verbale di accertamento impugnato si evince che gli ispettori verbalizzanti hanno chiaramente indicato gli esiti degli accertamenti effettuati e le fonti di prova degli illeciti rilevati costituite prevalentemente dalla documentazione obbligatoria esibita dalla stessa
(LUL, verbale di accordo contratti aziendali del 15.1.2016 e del Parte_1
6.3.2013, ecc).
In ogni caso va rilevato che il presente giudizio non ha natura impugnatoria, non è cioè volto ad ottenere una pronuncia sulla legittimità o meno dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione di una potestà sanzionatoria o punitiva, manifestata in un provvedimento amministrativo, bensì di accertamento negativo, essendo stato proposto al fine di verificare l'esistenza di un'obbligazione contributiva, scaturente dal rapporto previdenziale.
Ebbene, in tale contesto, restano del tutto indifferenti le vicende relative al verbale di accertamento o agli altri atti posti in essere in sede ispettiva, perché ciò che in questa sede rileva, trattandosi di un giudizio su un rapporto e non di impugnazione di un atto, è solo l'esistenza o meno dell'obbligazione contributiva dedotta in causa.
*
Per ciò che concerne il merito del rapporto contributivo, il ricorso è infondato.
Ai fini di una compiuta disamina della fattispecie va premesso che al fine di contenere i costi del lavoro e i costi di produzione, la società ricorrente in data Parte_1
CP_1 CP_ Con 15/01/2016, stipulava con le Organizzazioni sindacali e un contratto aziendale ex art. 8
D. L. 13/08/2011, convertito in L. 149/2011.
Con tale contratto, oltre a riconoscere e ratificare la validità dei precedenti accordi aziendali (in particolare il contratto aziendale ex art. 8 D.L. 13/08/2011 n.138 del 06/03/2013 stipulato dalla società di derivazione , veniva concordata “una moratoria contrattuale fino al 31 Parte_1 dicembre 2020…per cui, a tutto il personale in forza nonché ai nuovi assunti fino a tutto l'anno 2020, non verranno riconosciuti gli importi annui previsti dal CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda al punto
Contr B, capitolo VI, gli importi previsti a titolo di e qualunque altro importo aggiuntivo all'ERN che dovesse essere previsto dai futuri CCNL.”. Con tale contratto veniva anche specificato che “i nuovi assunti…verranno inquadrati al primo livello del vigente CCNL per i primi 18 mesi”, veniva inoltre stabilita una progressione particolare per i nuovi assunti con mansioni di 2° livello, 3° o superiore, prevedendo dei periodi di sotto inquadramento con attribuzione progressiva del 1° livello, 1° livello super, 2° livello super ecc. . Infine, veniva stabilito che le maggiorazioni previste dal CCNL per indennità lavoro a squadra e lavoro notturno sarebbero state applicate in misura inferiore e con adeguamenti progressivi rispetto alle previsioni contrattuali.
Pertanto, in applicazione di tale contratto aziendale, i lavoratori nuovi assunti nel periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2018 erano stati tutti sotto inquadrati al 1° livello determinando le retribuzioni sulla base di detto inquadramento e le maggiorazioni ridotte come stabilito dal Contratto Aziendale di Prossimità.
Tanto premesso va evidenziato che l' accordo aziendale ex art 8 D.L. 13.7.2011 conv in L 149/2011 stipulato tra la società ricorrente e le organizzazioni sindacali, sia pure debba ritenersi valido in ordine agli obblighi retributivi, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini degli obblighi contributivi dovendosi fare applicazione del principio per cui la contrattazione aziendale non può mai derogare in peius il livello retributivo assunto dall'art.1 l. n.389/89 al fine del calcolo del minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
La materia previdenziale è infatti indisponibile, come si desume dall'art. 2115, co.3 c.c., e soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale (Cass. 28972/24).
La Suprema Corte di Cassazione (Cass.17993/21, in un caso in cui la contrattazione aziendale non aveva inciso in peius sui livelli retributivi fissati dal CCNL) ha affermato che l'art.1 l. n.389/89 determina l'imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo.
Ne consegue che l'accordo nazionale sottoscritto dalle compagini sindacali più rappresentative nel comparto di riferimento costituisce l'imprescindibile punto di partenza per la determinazione della retribuzione, derivandone una duplice conseguenza: da un lato che l'eventuale contrattazione di secondo livello e/o individuale non può che essere migliorativa di quanto già negoziato sul piano nazionale;
dall'altro, che il quantum dovuto dal datore di lavoro a titolo di contributi andrà calcolato considerando in ogni caso l'imponibile retributivo del contratto collettivo nazionale, essendo solo eventuale un miglioramento negoziale degli emolumenti a livello aziendale o individuale.
Tale interpretazione è stata confermata anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n 19467/2025 la quale ha dichiarato che “Il contratto collettivo di prossimità non può derogare in pejus al minimale contributivo stabilito ai fini previdenziali”. Ne consegue che l' accordo stipulato in base all' art 8 del deceto legge 138/2011 anche se legittimamente sottoscritto per affrontare situazioni di crisi aziendale, non è idoneo a ridurre l' obbligo contributivo minimo in capo al datore di lavoro.
Sulla base delle considerazioni suesposte, poiché il datore di lavoro non ha rispettato la normativa in materia di imponibile contributivo e agevolazioni contributive, in particolare per i lavoratori nuovi assunti dal 01/01/2014 al 31/12/2018, ai quali la società ha attribuito il 1° livello retributivo in applicazione del Contratto di prossimità, l' ha contestato alla società opponente il mancato CP_1
pagamento della contribuzione calcolata sulle differenze retributive determinate applicando il CCNL
Tessili Industria, attribuendo, sulla base delle mansioni assegnate, il livello retributivo corretto (2° livello) e le maggiorazioni come previste dal CCNL applicato.
I lavoratori per i quali è stato operato il ricalcolo dell'imponibile retributivo e la determinazione della corretta contribuzione dovuta sono i seguenti, come elencati nella tabella 1 allegata al verbale ispettivo in atti: , MA , MA , OR , Controparte_22 Per_1 Per_2 CP_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29
, , , ,
[...] Controparte_8 CP_30 Controparte_16 CP_31 Controparte_7
, , Controparte_32 Controparte_6 CP_33 CP_17 CP_34 CP_12
IS , CP_3 CP_15 Controparte_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_38 CP_39 CP_14 CP_40 CP_11 CP_41
, . Controparte_42 Controparte_42
Dai contratti di lavoro allegati in atti emerge invero che tali lavoratori erano stati assunti con la mansione di “addetti alla produzione” (mansione relativa al II livello), sicchè non può essere condiviso l' assunto di parte ricorrente secondo il quale gli stessi, per i primi nove mesi, erano stati correttamente inquadrati nel I livello in quanto privi di precedente esperienza.
Molti di tali lavoratori inoltre, escussi in sede di accertamento ispettivo, hanno confermato di svolgere le seguenti mansioni (inquadrabili quantomeno nel II livello): ha riferito di CP_22 Testimone_1
svolgere le mansioni di orditrice, di tessitore e successivamente di addetto alla Testimone_2
manutenzione, di addetto al controllo di qualità, di addetto LIBA, CP_25 Controparte_8
di addetto alla manutenzione, di addetto all' incappucciatura della CP_30 Controparte_16
cravatta, di responsabile di produzione del reparto cravatte, di Controparte_7 Controparte_32
elettricista, di etichetta cravatte e altre mansioni di confezionamento cravatte, Controparte_6 di addetto all' incappucciatrice, di macchinista lineare con esperienza, CP_17 CP_12
di macchinista nel settore cravattificio, ha riferito di essere stato Testimone_3 CP_15
formato per il taglio dei tessuti destinati alla produzione cravatte, ha riferito Testimone_4
di svolgere le mansioni di cucitrice di cravatte, di addetta al confezionamento CP_38
cravatte, di addetta al taglio di tessuti per la produzione di cravatte (mansione per la CP_14 quale aveva seguito un corso di formazione c/o gruppo di cui fa parte ); Per_3 Parte_1
di addetto alla messa in posa di cravatte, di addetto alla contabilità. CP_11 Testimone_5
Inoltre e hanno riferito in sede ispettiva che molti lavoratori erano Controparte_7 Persona_1 stati inizialmente inviati a Como presso la “Canepa spa” per un breve periodo di formazione.
Infine altri lavoratori escussi nel presente giudizio hanno riferito di aver svolto le seguenti mansioni
(inquadrabili quantomeno nel II livello): ha riferito di essere stato addetto alla CP_39
macchina roccatrice, di ha riferito di essere stato addetto alla macchina LIBA impiegata CP_11 per la cucitura di cravatte, di essere stato addetto alla manutenzione dell' impianto Controparte_27
elettrico e delle macchine, alle mansioni di tagliatore di cravatte, ancora Controparte_16 CP_23
alle mansioni di tessitore, alle mansioni di cui al contratto sottoscritto. CP_33
Ne consegue che appare priva di censura la condotta dell' che, sulla base delle mansioni CP_1
assegnate ai lavoratori anche sulla base della documentazione esaminata, ha contestato alla società opponente il mancato pagamento della contribuzione calcolata sulle differenze retributive determinate attribuendo il livello retributivo corretto (2° livello CCNL Tessili Industria) e le maggiorazioni come previste dal CCNL applicato.
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Quanto alla contestazione relativa all' omesso versamento dei contributi previdenziali relativi alla tredicesima mensilità maturata nel 2018, dall'esame del Libro Unico del Lavoro è emerso che il datore di lavoro non ha provveduto, per tutti i lavoratori, al pagamento degli importi di tredicesima mensilità
2018.
Il CCNL applicato della società all'art. 93 prevede che “La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione.”
Appare pertanto corretta la condotta dell' che ha provveduto a determinare gli importi di CP_1
tredicesima dovuti per ciascun lavoratore e di conseguenza richiesto il pagamento della contribuzione dovuta anche sulla base della retribuzione prevista dal CCNL.
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Quanto alla revoca dei benefici contributivi va rilevato che l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC
e l'osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Ciò significa che il doveroso rispetto del contratto aziendale o territoriale non è sufficiente ai fini della concessione dei benefici contributivi, se non sia accompagnato anche dal rispetto degli altri obblighi di legge che, in applicazione dell' art.1, co.1175, L. n.296/06, sono necessari ai fini della fruizione di dette concessioni. Poiché tra gli obblighi di fonte normativa che occorre rispettare rientra l'inderogabile imponibile contributivo determinato ai sensi della L. n.389/89, come autenticamente interpretata dalla successiva L. n.549/95, ne deriva la non usufruibilità dei benefici normativi e contributivi ad opera di quei datori di lavoro che non abbiano rispettato, fra gli altri, gli obblighi di legge in materia di imponibilità contributiva.
Nel caso in esame il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi di legge in materia di imponibilità contributiva atteso che in applicazione dell'art.1, co.1175, L. n.296/06, sono stati rideterminati gli imponibili contributivi per l'applicazione integrale delle retribuzioni previste dal CCNL Tessili
Industria.
Appare pertanto legittimo il recupero dei benefici contributivi indebitamente usufruiti.
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Quanto infine alla contestazione relativa alla determinazione delle sanzioni va evidenziato quanto segue.
La Suprema Corte di cassazione ha affermato che la fattispecie di omissione contributiva di cui all'art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto e tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass.11261/10, Cass.28966/11).
L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi CP_ dovuti (v. Cass.17970/22) in base alle denunce effettuate all' e senza che l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora
Cass.28966/11).
Nel caso di specie, l' ha effettuato un accertamento ispettivo sulla scorta del quale ha appurato CP_1
il mancato pagamenti della contribuzione dovuta.
Le denunce inviate dalla società ricorrente all' erano errate, poiché prevedevano Controparte_43
contribuzioni inferiori a quelle dovute, sulla base di un dato di fatto (applicazione di un contratto aziendale) non conforme a diritto.
Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dalla società ricorrente, risultasse il debito contributivo in seguito fatto valere dall'ente, come invece sarebbe caso di denunce corrette ma senza pagamento del debito contributivo (v. Cass.8115/23 per l'evasione contributiva in caso di violazione del minimale contributivo).
Se così è, si fuoriesce dalla ipotesi di omissione contributiva.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Attesa la particolarità della fattispecie le spese possono essere compensate.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali.
Lecce, 25.9.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa