Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. CASSON GIUSEPPE, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. BELLON STEFANO, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“A) revocare, a far data da febbraio 2023, l'assegno di mantenimento mensile pari ad €
250,00 a carico di e a favore di essendo divenuto Parte_2 Testimone_1 quest'ultimo economicamente indipendente;
B) nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
C) le parti dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro con il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in Chioggia (Ve), Rione San Giacomo 991 censito al
NCEU del Comune di Chioggia (Ve), al foglio n. 22 part. 2182, cat. A/3, 4 vani, rendita
278,89 acquistato dai coniugi con atto di compravendita del 22.09.2003 rep. n. 128273 e racc. n. 10003, notaio di Chioggia, registrato a Chioggia (Ve), il Persona_1
25.09.2003 al n. 1342 serie 1T da parte di a favore di la Parte_2 Parte_1
D) il sig. , secondo gli accordi assunti in sede di separazione, nonostante il Parte_2 trasferimento della sua quota di proprietà dell'immobile di cui alla lettera C), continuerà a farsi carico, nella misura del 50% della rata mensile di mutuo ipotecario gravante sull'immobile e ciò fino alla sua totale estinzione, gravando sulla signora il Parte_1 pagamento della residua quota del 50%;
E) spese legali compensate”.
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 25.07.2024, i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 27/05/2000 con rito concordatario a Chioggia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio a n. 77, Parte II, Serie A, anno 2000 del Comune di
Chioggia], dalla loro unione era nato il [...], maggiorenne economicamente Tes_1 autosufficiente;
che in seguito era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto del 20.5.2021 del
Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata in data 31.10.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta in modalità cartolare, come disposto con decreto del Giudice del 10.09.2024, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo ne chiedevano concordemente l'accoglimento. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del
20.05.2021 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 27/05/2000 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 77, dell'anno 2000) del Comune di Chioggia.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
A) revoca, a far data da febbraio 2023, l'assegno di mantenimento mensile pari ad € 250,00
a carico di e a favore di essendo divenuto quest'ultimo Parte_2 Testimone_1 economicamente indipendente;
B) nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
C) le parti dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali tra loro con il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sito in Chioggia (Ve), Rione San Giacomo 991 censito al
NCEU del Comune di Chioggia (Ve), al foglio n. 22 part. 2182, cat. A/3, 4 vani, rendita
278,89 acquistato dai coniugi con atto di compravendita del 22.09.2003 rep. n. 128273 e racc. n. 10003, notaio di Chioggia, registrato a Chioggia (Ve), il Persona_1
25.09.2003 al n. 1342 serie 1T da parte di a favore di la Parte_2 Parte_1 quale da atto di aver ricevuto il trasferimento della predetta quota di immobile quale somma una tantum, e rinuncia a qualsiasi altra pretesa, anche futura, di carattere economico nei confronti di in particolare al versamento mensile da parte di quest'ultimo Parte_2 di un assegno divorzile;
D) il sig. , secondo gli accordi assunti in sede di separazione, nonostante il Parte_2 trasferimento della sua quota di proprietà dell'immobile di cui alla lettera C), continuerà a farsi carico, nella misura del 50% della rata mensile di mutuo ipotecario gravante sull'immobile e ciò fino alla sua totale estinzione, gravando sulla signora il Parte_1 pagamento della residua quota del 50%.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 30.1.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero