Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n.229/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DI MEO DONATA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza dell'08/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 13/01/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del suo diritto all'assegno d'invalidità civile
1
Ha resistito l' , chiedendo, nel merito, il rigetto della CP_1 domanda, in quanto inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata con riferimento all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile e, pertanto, deve essere rigettata in questa parte per le ragioni di seguito esposte;
mentre deve essere confermata la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione ticket con decorrenza dal
20 Marzo 2024, epoca in cui si dimetteva dall'UOC di Ginecologia dopo intervento di annessiectomia bilaterale già riscontrata dal
CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Ribadita la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese
2 devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 68%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, ma superiore a quella prescritta dalla legge (in misura non inferiore al 67%) per il riconoscimento del diritto all'esenzione ticket (si vedano la valutazione medico- legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
“Esiti di plastica valvolare mitralica. Esiti di intervento di annessiectomia bilaterale. Colelitiasi. Sindrome depressiva endoreattiva grave”
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della visita peritale, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
3 Nel caso specifico si tratta di valutare se le affezioni, oggetto delle presenti riflessioni, possano di per se stesse comportare una condizione tale da soddisfare la previsione di legge e il riconoscimento del diritto all'esenzione di partecipazione alle spese sanitarie, sostegno assistenziale rivolto agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, o del diritto all'assegno di invalidità civile, sostegno economico statale pagato dall' in favore degli invalidi CP_1 parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Trattasi di paziente affetta da esiti di intervento di plastica valvolare mitralica per insufficienza di grado severo, sottoposta a successive visite cardiologiche e cardiochirurgiche di FU, con rilievo di buon esito di intervento cardiochirurgico alle diverse ecocardiografie allegate al fascicolo processuale. In occasione della visita peritale sono emersi infatti segni clinici di buon compenso cardiocircolatorio e segni di ansia e depressione marcata. La paziente ha infatti riferito di soffrire di sindrome ansiosa a partire dall'epoca dell'intervento cardiochirurgico, con associati tratti depressivi, così come documentato dalle relazioni psichiatriche allegate al fascicolo processuale, motivo per cui assume regolarmente terapia farmacologica da meno di un anno.
Concomita quadro di colelitiasi complicato da ricovero per epatite, ed esiti di intervento di annessiectomia bilaterale in età postpuberale.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE:
- ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI: art. 13
D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118, art. 8 D. L.vo
23/11/ 1988 n. 509) se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
4 - (ESENZIONE TICKET: ART. 6 D.M. 1.2.1991) se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3
(invalidità almeno del 67 per cento).
- POSITIVA (ESENZIONE TICKET: ART. 6 D.M. 1.2.1991)
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88): 68%” a partire dal 20 Marzo 2024, epoca in cui si dimetteva dall'UOC di
Ginecologia dopo intervento di annessiectomia bilaterale.
- NEGATIVA (ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI
CIVILI)
QUESITO 3) PRIMA PARTE: Specifico, trattandosi di pensione/assegno d'invalidità civile, che in base alle tabelle approvate con DM
05/02/1992 per ciascuna patologia, e per analogia, avvalendoci dei codici ICD9-CM, per quelle non presenti, il codice di riferimento
è quello di seguito indicato:
Esiti di plastica mitralica codice DM 05/02/92 6410 percentuale
35%;
Sindrome Depressiva codice DM 05/02/92 2206 percentuale 38%;
Colelitiasi codice ICD9-CM 574.00 percentuale 10%;
Annessiectomia codice ICD9-CM 65.6 percentuale: 11%
QUESITO 3) SECONDA PARTE: Preciso, inoltre, che per la determinazione della percentuale invalidante complessiva ho seguito il seguente metodo di calcolo: calcolo riduzionistico o formula a scalare di Balthazard.
QUESITO 4) (In caso di risposta POSITIVA CON DECORRENZA
DIFFERITA): Con riferimento alla decorrenza differita del requisito sanitario, preciso che, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, non è possibile procedere a retrodatazione per le seguenti ragioni: La prima valutazione psichiatrica attestante il disturbo depressivo risale a Febbraio
2024, mentre a Marzo 2024 è stato eseguito l'intervento di annessiectomia».
Quindi, si può affermare che il CTU, Specialista in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, ha già tenuto in debita considerazione nella sua relazione scritta le osservazioni
5 formulate nell'interesse di parte ricorrente in ricorso con riferimento alle patologie dell'Apparato Cardiocircolatorio;
sicché la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'esenzione ticket, può trovare accoglimento con decorrenza dal
20 Marzo 2024, epoca in cui si dimetteva dall'UOC di Ginecologia dopo intervento di annessiectomia bilaterale (come già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU).
Invece, la domanda attorea deve essere rigettata, nella parte in cui è diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario per beneficiare (anche) dell'assegno d'invalidità civile.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di declaratoria del diritto alla fruizione della prestazione richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito
ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da
6 ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita dell'esenzione ticket rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
7 -dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione ticket con decorrenza differita dal 20 Marzo 2024;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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