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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2024, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1841/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25/03/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dalle avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
CORTINOVIS e Vanessa BONAITI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 2 Parte_1 Controparte_1
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23 maggio Parte_1 Controparte_1
1987 nel comune di Sorisole.
Dalla loro unione sono nati (26 dicembre 1988), maggiorenne ed economicamente Per_1
Per_ indipendente, e (28 aprile 2005), maggiorenne ma non economicamente autonoma. Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto con la moglie e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della moglie e della figlia.
All'udienza del 2 luglio 2024, la signora non costituitasi in giudizio, è comparsa CP_1
personalmente in udienza, dichiarando di voler aderire alle condizioni formulate dal marito. Pertanto, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha recepito in via temporanea ed urgente le condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi a questo Tribunale con verbale dell'11 dicembre
2009, omologato il 7 gennaio 2010, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la convenuta ha rappresentato un'intervenuta riconciliazione, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, bensì idonee a garantire alla figlia condizioni di vita adeguate e rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati, anche in considerazione della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente (v. doc. 7).
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1 [...]
il 23 maggio 1987 nel comune di Sorisole (BG); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Sorisole (atto n. 11, parte II, serie A, anno 1987).
3. provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
Per_
- stante la permanenza attuale della figlia presso la residenza materna, disporre che la casa coniugale, di comproprietà di entrambi i coniugi, sita in Valbrembo (BG), Corso Europa n. 1/D, venga assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi nella stessa contenuti. Per Controparte_1
l'effetto, saranno a carico della sig.ra le utenze e ogni altra spesa ordinaria relativa CP_1 all'immobile assegnato;
saranno, invece, a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative all'immobile in comproprietà;
- per i motivi di cui in narrativa, disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo mensile di euro 200,00, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT;
- per i motivi di cui in narrativa, disporre che l'obbligo di versamento del mantenimento per la Per_ figlia permanga fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa o, comunque, fino a che la medesima inizi la propria convivenza con l'attuale compagno;
- per i motivi di cui in narrativa, disporre che il sig. versi alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di assegno divorzile per la stessa, la somma mensile di euro 400,00; tale somma CP_1
dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT.
4. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del'11 luglio 2024.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25/03/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dalle avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
CORTINOVIS e Vanessa BONAITI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 2 Parte_1 Controparte_1
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23 maggio Parte_1 Controparte_1
1987 nel comune di Sorisole.
Dalla loro unione sono nati (26 dicembre 1988), maggiorenne ed economicamente Per_1
Per_ indipendente, e (28 aprile 2005), maggiorenne ma non economicamente autonoma. Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto con la moglie e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della moglie e della figlia.
All'udienza del 2 luglio 2024, la signora non costituitasi in giudizio, è comparsa CP_1
personalmente in udienza, dichiarando di voler aderire alle condizioni formulate dal marito. Pertanto, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha recepito in via temporanea ed urgente le condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi a questo Tribunale con verbale dell'11 dicembre
2009, omologato il 7 gennaio 2010, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la convenuta ha rappresentato un'intervenuta riconciliazione, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, bensì idonee a garantire alla figlia condizioni di vita adeguate e rispondenti agli interessi delle parti, come concordemente valutati, anche in considerazione della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente (v. doc. 7).
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1 [...]
il 23 maggio 1987 nel comune di Sorisole (BG); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Sorisole (atto n. 11, parte II, serie A, anno 1987).
3. provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
Per_
- stante la permanenza attuale della figlia presso la residenza materna, disporre che la casa coniugale, di comproprietà di entrambi i coniugi, sita in Valbrembo (BG), Corso Europa n. 1/D, venga assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi nella stessa contenuti. Per Controparte_1
l'effetto, saranno a carico della sig.ra le utenze e ogni altra spesa ordinaria relativa CP_1 all'immobile assegnato;
saranno, invece, a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative all'immobile in comproprietà;
- per i motivi di cui in narrativa, disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, l'importo mensile di euro 200,00, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT;
- per i motivi di cui in narrativa, disporre che l'obbligo di versamento del mantenimento per la Per_ figlia permanga fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa o, comunque, fino a che la medesima inizi la propria convivenza con l'attuale compagno;
- per i motivi di cui in narrativa, disporre che il sig. versi alla sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di assegno divorzile per la stessa, la somma mensile di euro 400,00; tale somma CP_1
dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT.
4. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del'11 luglio 2024.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo