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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n.843/2024RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. ssa Vittoria Orlando Presidente relatore
2) dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al numero 843/2024 RG T R A
, c.f. , in persona del Direttore Generale f.f. p.t. Avv. Luigi Pt_1 P.IVA_1
Fruscio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Faretra
-Appellante- E
Controparte_1
-Appellato non costituito -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la a proposto appello Pt_2 avverso la sentenza n. 1410/2024 resa in data 05.04.2024 dal Tribunale del lavoro di Bari, con la quale era stata accolta la domanda proposta da CP_1
dipendente della con qualifica autista di ambulanza, diretta
[...] Pt_2 ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del riposo a seguito di attività resa in servizio di pronta disponibilità attiva prestata in giorni festivi e notturni e per l'effetto condannata la convenuta al pagamento CP_2 in favore del ricorrente della somma di € 4.704,45, oltre alle spese di giudizio liquidate in € 1.800,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione. Parte La ha appellato la sentenza deducendo l'erronea individuazione da parte del Tribunale dei turni di pronta disponibilità e chiedendo di riformare/annullare la sentenza impugnata, accertando che in relazione ai turni sopra indicati il ricorrente/appellato aveva già usufruito del riposo compensativo, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 2. non si è costituito. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24 febbraio 2025 il procuratore della Parte dichiarava di non aver notificato il ricorso in appello non avendo ricevuto il decreto di fissazione dell'udienza e chiedeva fissarsi un nuovo termine per la notifica. La Corte in camera di consiglio accertava che il decreto di fissazione dell'udienza datato 17 ottobre 2024 era stato regolarmente comunicato in data 18 ottobre 2024 alle ore 9.46 al difensore della appellante, rigettava la Pt_1 richiesta di fissazione di un nuovo termine per la notifica e fissava per la discussione l'udienza del 3 marzo 2025. All'odierna udienza del 3 marzo 2025 nessuno è comparso sicchè la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436 bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022. 4. Come accennato, l'appellante ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza datato 17 ottobre 2024 e regolarmente comunicato il 18 ottobre 2024 alle ore 9.46. Stante il riscontro in atti dell'avvenuta comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell'udienza deve, quindi, ritenersi che l'eventuale mancata conoscenza dello stesso debba essere attribuita a cause imputabili al difensore (neppure esplicitate), il che esclude che possa essere accolta la richiesta di rimessione in termini. Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità dell'appello (giusta Cass., n. 17368/2018, alla cui motivazione si rinvia ricettiziamente). Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto
2 di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
5.Dichiarata l'improcedibilità dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione, nessuna statuizione va adottata sulle spese tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve, invece, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, Pt_2 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n. 1410/2024 in data 05.04.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara improcedibile l'appello
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
3
1) dott. ssa Vittoria Orlando Presidente relatore
2) dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al numero 843/2024 RG T R A
, c.f. , in persona del Direttore Generale f.f. p.t. Avv. Luigi Pt_1 P.IVA_1
Fruscio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Faretra
-Appellante- E
Controparte_1
-Appellato non costituito -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la a proposto appello Pt_2 avverso la sentenza n. 1410/2024 resa in data 05.04.2024 dal Tribunale del lavoro di Bari, con la quale era stata accolta la domanda proposta da CP_1
dipendente della con qualifica autista di ambulanza, diretta
[...] Pt_2 ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del riposo a seguito di attività resa in servizio di pronta disponibilità attiva prestata in giorni festivi e notturni e per l'effetto condannata la convenuta al pagamento CP_2 in favore del ricorrente della somma di € 4.704,45, oltre alle spese di giudizio liquidate in € 1.800,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione. Parte La ha appellato la sentenza deducendo l'erronea individuazione da parte del Tribunale dei turni di pronta disponibilità e chiedendo di riformare/annullare la sentenza impugnata, accertando che in relazione ai turni sopra indicati il ricorrente/appellato aveva già usufruito del riposo compensativo, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 2. non si è costituito. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 24 febbraio 2025 il procuratore della Parte dichiarava di non aver notificato il ricorso in appello non avendo ricevuto il decreto di fissazione dell'udienza e chiedeva fissarsi un nuovo termine per la notifica. La Corte in camera di consiglio accertava che il decreto di fissazione dell'udienza datato 17 ottobre 2024 era stato regolarmente comunicato in data 18 ottobre 2024 alle ore 9.46 al difensore della appellante, rigettava la Pt_1 richiesta di fissazione di un nuovo termine per la notifica e fissava per la discussione l'udienza del 3 marzo 2025. All'odierna udienza del 3 marzo 2025 nessuno è comparso sicchè la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436 bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n. 197 del 2022. 4. Come accennato, l'appellante ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza datato 17 ottobre 2024 e regolarmente comunicato il 18 ottobre 2024 alle ore 9.46. Stante il riscontro in atti dell'avvenuta comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell'udienza deve, quindi, ritenersi che l'eventuale mancata conoscenza dello stesso debba essere attribuita a cause imputabili al difensore (neppure esplicitate), il che esclude che possa essere accolta la richiesta di rimessione in termini. Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità dell'appello (giusta Cass., n. 17368/2018, alla cui motivazione si rinvia ricettiziamente). Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto
2 di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
5.Dichiarata l'improcedibilità dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione, nessuna statuizione va adottata sulle spese tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6. Deve, invece, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2013, n. 228 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2013), della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, Pt_2 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n. 1410/2024 in data 05.04.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- dichiara improcedibile l'appello
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 marzo 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
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