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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 3248/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile
R.G.N. 3248/2022, trattata all'udienza del 5 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3248/2022, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso Della Repubblica 21, presso lo studio dell'avv. MARELLA SILVANA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilodiscopatia lombare) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10%, ovvero altra diversa misura accertanda e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico CP_1
e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato, a far data dal 1987 e fino al 2019, come scaffalista e banconista presso supermercato Coop, con impiego part-time di
24 ore settimanali, suddivise in giornate lavorative di 4-6 ore
- di aver svolto le sue mansioni per un periodo presso il reparto ortofrutta, occupandosi di rifornimento e carico e scarico della merce contenuta in cassette del peso compreso tra 5 e 10 kg;
- che nel reparto generi vari si occupava di rifornimento e carico e scarico manuale di pedane contenenti scatole piene di generi diversi (detersivi, acqua, pasta, olio) di peso compreso tra i 15 ed i 25 kg;
- che nel reparto gastronomia era impegnata nel confezionamento di salumi e formaggi, utilizzando l'affettatrice elettrica per diverse ore dopo aver collocato il prodotto su di essa;
- che in data 13.11.2019 denunciava all' l'insorgenza di CP_1 malattia spondilodiscopatia lombare;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva disattesa dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'inidoneità del rischio in malattia non tabellata e l'assenza di prova dell'eziologia professionale della patologia, trovando i postumi lamentati la loro causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 5 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. In particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente, Tes_1 ha riferito: “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per 30 anni circa, non so indicare meglio il periodo, alle dipendenze della COOP. Lavoravamo alla Coop di Frosinone, Vis Monte Lepini. Io ero al reparto gastronomia per un paio di anni, poi sono stata assegnata al reparto di ortofrutta (ultimi anni del mio rapporto) e successivamente . La ricorrente ha CP_3 lavorato con me in gastronomia, non so precisare il periodo ma sicuramente per la maggior parte del suo rapporto di lavoro, abbiamo poi lavorato insieme anche in pescheria e poi nell'ultimo periodo nell'ortofrutta. In sostanza, abbiamo lavorato sempre insieme, tranne per un periodo di circa 10 anni, ma non so precisare meglio, quando la ricorrente è stata assegnata nel reparto di “generi vari”. Confermo che la ricorrente ha lavorato presso il Supermeracato Coop con mansioni di scaffalista e banconista. La ricorrente, come me, ha lavorato dal lunedì alla domenica con turni da 4 o 6 ore giornaliere, per complessive 24 ore settimanali entrambe. I turno variavano in base alle esigenze aziendali. Confermo che la ricorrente ha lavorato presso il reparto Ortofrutta dove si occupava del rifornimento e del carico e scarico manuale della frutta e della verdura che arrivava in cassette che potevano pesare anche 20 kg, come per esempio accadeva per le patate che erano raccolte si in dei sacchetti ma che venivano posizionate all'interno delle cassette di plastica che quindi dovevamo sollevare manualmente dalla pedana posta in alto ad una altezza di 1,80/2 mt circa. Confermo che la ricorrente ha poi lavorato nel Reparto Generi vari per circa 10 anni dove si occupava del rifornimento e del carico e scarico manuale delle pedane di olio, detersivi, acqua bevande, pedane, pasta, alimenti per i cani molto pesanti, come per esempio accadeva per i detersivi e per le confezioni di acqua. Confermo altresì che la ricorrente ha lavorato presso il Reparto gastronomia, insieme a me dove si tagliava, affettava, porzionava, pesava, confezionava salumi e formaggi. Dovevamo quindi per esempio sollevare una mortadella
o un prosciutto dal bancone e posizionarlo sull'affettatrice, dal peso di circa 778 kg e anche più”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Tes_2 acquisendo le dichiarazioni da questa rese nell'ambito del giudizio incardinato tra le stesse parti per altra patologia professionale (RAL 1062/2022), alle quali si rinvia in quanto assunte nel regolare contraddittorio. All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Persona_1 concludeva il suo elaborato accertando che: “Si è verificata una compromissione permanente della validità psico-fisica del soggetto, intesa come danno biologico, nella misura del 6 (sei) % per la malattia professionale : “Spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali ed ernia L2-L3” , ai sensi del DL 38/2000, in relazione ai riferimenti tabellari attualmente in uso, (cod 204), a decorrere dalla domanda amministrativa.”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto il Consulente, in risposta alle note critiche avanzate dall' , aveva modo di precisare come “la valutazione del CP_1 nesso causale in tema di malattia professionale è espletata attraverso l'esame dell'anamnesi, con particolare riferimento all'attività lavorativa svolta, l'esame del DVR, l'inquadramento nosografico della patologia di cui si richiede il riconoscimento quale tecnopatia, la documentazione sanitaria, nonché le dichiarazioni testimoniali in atti che descrivono, nel caso di specie, compiutamente, l'attività svolta dalla perizianda. Considerando pertanto la possibile origine multifattoriale della patologia in esame nonché la peculiare attività lavorativa svolta dalla perizianda si è addivenuti alla individuazione di un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla sussistenza di una probabilità qualificata”.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000. È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
26/10/2022, nella causa iscritta al n. 3248/2022 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della nuova malattia (Spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali ed ernia L2- L3) contratta dalla ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro
[...]
1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori. Frosinone, 6/03/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile
R.G.N. 3248/2022, trattata all'udienza del 5 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3248/2022, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Corso Della Repubblica 21, presso lo studio dell'avv. MARELLA SILVANA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilodiscopatia lombare) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10%, ovvero altra diversa misura accertanda e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico CP_1
e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato, a far data dal 1987 e fino al 2019, come scaffalista e banconista presso supermercato Coop, con impiego part-time di
24 ore settimanali, suddivise in giornate lavorative di 4-6 ore
- di aver svolto le sue mansioni per un periodo presso il reparto ortofrutta, occupandosi di rifornimento e carico e scarico della merce contenuta in cassette del peso compreso tra 5 e 10 kg;
- che nel reparto generi vari si occupava di rifornimento e carico e scarico manuale di pedane contenenti scatole piene di generi diversi (detersivi, acqua, pasta, olio) di peso compreso tra i 15 ed i 25 kg;
- che nel reparto gastronomia era impegnata nel confezionamento di salumi e formaggi, utilizzando l'affettatrice elettrica per diverse ore dopo aver collocato il prodotto su di essa;
- che in data 13.11.2019 denunciava all' l'insorgenza di CP_1 malattia spondilodiscopatia lombare;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva disattesa dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'inidoneità del rischio in malattia non tabellata e l'assenza di prova dell'eziologia professionale della patologia, trovando i postumi lamentati la loro causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività.
Delegata l'istruttoria al G.U.P. Dott.ssa Zaira novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 5 Marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. In particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente, Tes_1 ha riferito: “Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme per 30 anni circa, non so indicare meglio il periodo, alle dipendenze della COOP. Lavoravamo alla Coop di Frosinone, Vis Monte Lepini. Io ero al reparto gastronomia per un paio di anni, poi sono stata assegnata al reparto di ortofrutta (ultimi anni del mio rapporto) e successivamente . La ricorrente ha CP_3 lavorato con me in gastronomia, non so precisare il periodo ma sicuramente per la maggior parte del suo rapporto di lavoro, abbiamo poi lavorato insieme anche in pescheria e poi nell'ultimo periodo nell'ortofrutta. In sostanza, abbiamo lavorato sempre insieme, tranne per un periodo di circa 10 anni, ma non so precisare meglio, quando la ricorrente è stata assegnata nel reparto di “generi vari”. Confermo che la ricorrente ha lavorato presso il Supermeracato Coop con mansioni di scaffalista e banconista. La ricorrente, come me, ha lavorato dal lunedì alla domenica con turni da 4 o 6 ore giornaliere, per complessive 24 ore settimanali entrambe. I turno variavano in base alle esigenze aziendali. Confermo che la ricorrente ha lavorato presso il reparto Ortofrutta dove si occupava del rifornimento e del carico e scarico manuale della frutta e della verdura che arrivava in cassette che potevano pesare anche 20 kg, come per esempio accadeva per le patate che erano raccolte si in dei sacchetti ma che venivano posizionate all'interno delle cassette di plastica che quindi dovevamo sollevare manualmente dalla pedana posta in alto ad una altezza di 1,80/2 mt circa. Confermo che la ricorrente ha poi lavorato nel Reparto Generi vari per circa 10 anni dove si occupava del rifornimento e del carico e scarico manuale delle pedane di olio, detersivi, acqua bevande, pedane, pasta, alimenti per i cani molto pesanti, come per esempio accadeva per i detersivi e per le confezioni di acqua. Confermo altresì che la ricorrente ha lavorato presso il Reparto gastronomia, insieme a me dove si tagliava, affettava, porzionava, pesava, confezionava salumi e formaggi. Dovevamo quindi per esempio sollevare una mortadella
o un prosciutto dal bancone e posizionarlo sull'affettatrice, dal peso di circa 778 kg e anche più”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Tes_2 acquisendo le dichiarazioni da questa rese nell'ambito del giudizio incardinato tra le stesse parti per altra patologia professionale (RAL 1062/2022), alle quali si rinvia in quanto assunte nel regolare contraddittorio. All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Persona_1 concludeva il suo elaborato accertando che: “Si è verificata una compromissione permanente della validità psico-fisica del soggetto, intesa come danno biologico, nella misura del 6 (sei) % per la malattia professionale : “Spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali ed ernia L2-L3” , ai sensi del DL 38/2000, in relazione ai riferimenti tabellari attualmente in uso, (cod 204), a decorrere dalla domanda amministrativa.”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto il Consulente, in risposta alle note critiche avanzate dall' , aveva modo di precisare come “la valutazione del CP_1 nesso causale in tema di malattia professionale è espletata attraverso l'esame dell'anamnesi, con particolare riferimento all'attività lavorativa svolta, l'esame del DVR, l'inquadramento nosografico della patologia di cui si richiede il riconoscimento quale tecnopatia, la documentazione sanitaria, nonché le dichiarazioni testimoniali in atti che descrivono, nel caso di specie, compiutamente, l'attività svolta dalla perizianda. Considerando pertanto la possibile origine multifattoriale della patologia in esame nonché la peculiare attività lavorativa svolta dalla perizianda si è addivenuti alla individuazione di un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla sussistenza di una probabilità qualificata”.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000. È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%.
Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
26/10/2022, nella causa iscritta al n. 3248/2022 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della nuova malattia (Spondilodiscoartrosi lombare con protusioni discali ed ernia L2- L3) contratta dalla ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro
[...]
1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori. Frosinone, 6/03/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore