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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2583/2023 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Angelo Francesco Callea
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Domenico Laghi
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
530/2011, passata in giudicato, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con Parte_1 Controparte_1 cui era stato posto a suo carico il pagamento di € 200,00 al mese in favore della CP_1
a titolo di mantenimento della figlia (all'epoca minore). A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di essere disoccupato dal 2021 e che la figlia è divenuta maggiorenne e presta attività lavorativa di estetista almeno da un anno.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di “accertare le mutate condizioni personali
e patrimoniali dei coniugi della figlia e ed i sopravvenuti giustificati motivi di cui in narrativa ed in accoglimento della richiesta del Sig. disporre ad adeguare tali Pt_1
condizioni in relazione alle mutate situazioni dei medesimi, disponendo la revoca delle precedenti condizioni, non più adeguate ed impossibili da effettuarsi, disponendo la revoca di qualsiasi assegno di mantenimento in favore della figlia, così come descritto in premessa (...) Con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario”
La resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è opposta alla domanda, chiedendone il rigetto;
la resistente ha in particolare dedotto che il ricorrente proviene da una famiglia molto facoltosa, con grandi disponibilità economiche sia in termini di liquidità che di proprietà e che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, la figlia non lavora ma frequenta un Persona_1
corso di formazione da estetista;
la resistente ha inoltre dedotto che le esigenze di vita di nel corso degli anni sono aumentate e, pertanto, rendono necessario un Persona_1 incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto in suo favore dal padre.
ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo al Controparte_1
Tribunale che: “sia rigettata l'avversa domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia e posto a carico del padre e che venga prevista Persona_1
a carico dello stesso la corresponsione di una somma non inferiore ad € 500,00
(cinquecento/00) mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia.
Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge.”
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e ascolto della sola resistente, stante la mancata comparizione personale del ricorrente;
all'udienza del' 27/11/2024, svolta mediante deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 3/01/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale allegata da parte ricorrente al “preverbale” depositato in data 2/7/2024, oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e in assenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis.19 c.p.c.
Nel merito il Tribunale ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della a titolo di mantenimento della figlia debba essere CP_1 Per_1
rigettata.
In diritto, vale ricordare che l'obbligo di mantenimento del genitore obbligato non viene meno di per sé per effetto del raggiungimento della maggiore età ma non può, tuttavia, protrarsi sine die e trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare
(cfr. Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477).
Il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ.
17183/2020; Cass. Civ. 13/10/2021, n. 27904; Cass. Civ. n. 32529 del 14/12/2018).
Peraltro, da tempo, la Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (Cass. 7990/1996; Cass. 2289/2001; cass.
23596/2006; Cass. 1773/2012; Cass. 12592/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al fine di provare il conseguimento da parte della figlia, di anni 20, dell'indipendenza economica, essendosi lo stesso limitato ad asserire di aver appreso che la stessa svolge attività lavorativa di estetista;
la predetta circostanza è stata espressamente contestata dalla resistente;
la stessa, sentita personalmente ha dichiarato che la figlia di 20 anni ha frequentato per due anni l'istituto alberghiero e poi la scuola per l'estetica e ha conseguito il diploma da estetista nel giugno 2024 e che la stessa non ha trovato ancora occupazione.
Ne deriva che non può ritenersi provato il raggiungimento da parte di Per_1
dell'indipendenza economica, né può sostenersi che ciò sia addebitabile a sua colpa, stante la sua giovane età e il perseguimento da parte della stessa di un percorso di formazione conforme alle sue inclinazioni e aspirazioni, con conseguimento del relativo diploma.
A quanto premesso consegue che la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Il Tribunale ritiene che anche la domanda riconvenzionale volta a ottenere un aumento dell'importo del contributo al mantenimento della figlia debba essere rigettata, in Per_1
considerazione del fatto che l'aumento delle esigenze economiche della stessa, seppur notoriamente legato alla crescita, è tuttavia bilanciato, in una valutazione comparativa della situazione delle parti, dal sopravvenuto stato di disoccupazione del ricorrente
(dimostrato dalla produzione in atti del certificato del Centro per l'impiego del gennaio
2023, da cui emerge la presentazione di dichiarazione di immediata disponibilità dal
2021) e dall'irrilevanza, nella determinazione del contributo dei genitori al mantenimento dei figli, dei redditi e patrimoni della famiglia d'origine dell'obbligato.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. RIGETTA le domande proposte dalle parti;
2. COMPENSA le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2583/2023 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Angelo Francesco Callea
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Domenico Laghi
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
530/2011, passata in giudicato, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con Parte_1 Controparte_1 cui era stato posto a suo carico il pagamento di € 200,00 al mese in favore della CP_1
a titolo di mantenimento della figlia (all'epoca minore). A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di essere disoccupato dal 2021 e che la figlia è divenuta maggiorenne e presta attività lavorativa di estetista almeno da un anno.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di “accertare le mutate condizioni personali
e patrimoniali dei coniugi della figlia e ed i sopravvenuti giustificati motivi di cui in narrativa ed in accoglimento della richiesta del Sig. disporre ad adeguare tali Pt_1
condizioni in relazione alle mutate situazioni dei medesimi, disponendo la revoca delle precedenti condizioni, non più adeguate ed impossibili da effettuarsi, disponendo la revoca di qualsiasi assegno di mantenimento in favore della figlia, così come descritto in premessa (...) Con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario”
La resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è opposta alla domanda, chiedendone il rigetto;
la resistente ha in particolare dedotto che il ricorrente proviene da una famiglia molto facoltosa, con grandi disponibilità economiche sia in termini di liquidità che di proprietà e che, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, la figlia non lavora ma frequenta un Persona_1
corso di formazione da estetista;
la resistente ha inoltre dedotto che le esigenze di vita di nel corso degli anni sono aumentate e, pertanto, rendono necessario un Persona_1 incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto in suo favore dal padre.
ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo al Controparte_1
Tribunale che: “sia rigettata l'avversa domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia e posto a carico del padre e che venga prevista Persona_1
a carico dello stesso la corresponsione di una somma non inferiore ad € 500,00
(cinquecento/00) mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia.
Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge.”
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale e ascolto della sola resistente, stante la mancata comparizione personale del ricorrente;
all'udienza del' 27/11/2024, svolta mediante deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 3/01/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale allegata da parte ricorrente al “preverbale” depositato in data 2/7/2024, oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e in assenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis.19 c.p.c.
Nel merito il Tribunale ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della a titolo di mantenimento della figlia debba essere CP_1 Per_1
rigettata.
In diritto, vale ricordare che l'obbligo di mantenimento del genitore obbligato non viene meno di per sé per effetto del raggiungimento della maggiore età ma non può, tuttavia, protrarsi sine die e trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare
(cfr. Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477).
Il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ.
17183/2020; Cass. Civ. 13/10/2021, n. 27904; Cass. Civ. n. 32529 del 14/12/2018).
Peraltro, da tempo, la Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (Cass. 7990/1996; Cass. 2289/2001; cass.
23596/2006; Cass. 1773/2012; Cass. 12592/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria al fine di provare il conseguimento da parte della figlia, di anni 20, dell'indipendenza economica, essendosi lo stesso limitato ad asserire di aver appreso che la stessa svolge attività lavorativa di estetista;
la predetta circostanza è stata espressamente contestata dalla resistente;
la stessa, sentita personalmente ha dichiarato che la figlia di 20 anni ha frequentato per due anni l'istituto alberghiero e poi la scuola per l'estetica e ha conseguito il diploma da estetista nel giugno 2024 e che la stessa non ha trovato ancora occupazione.
Ne deriva che non può ritenersi provato il raggiungimento da parte di Per_1
dell'indipendenza economica, né può sostenersi che ciò sia addebitabile a sua colpa, stante la sua giovane età e il perseguimento da parte della stessa di un percorso di formazione conforme alle sue inclinazioni e aspirazioni, con conseguimento del relativo diploma.
A quanto premesso consegue che la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Il Tribunale ritiene che anche la domanda riconvenzionale volta a ottenere un aumento dell'importo del contributo al mantenimento della figlia debba essere rigettata, in Per_1
considerazione del fatto che l'aumento delle esigenze economiche della stessa, seppur notoriamente legato alla crescita, è tuttavia bilanciato, in una valutazione comparativa della situazione delle parti, dal sopravvenuto stato di disoccupazione del ricorrente
(dimostrato dalla produzione in atti del certificato del Centro per l'impiego del gennaio
2023, da cui emerge la presentazione di dichiarazione di immediata disponibilità dal
2021) e dall'irrilevanza, nella determinazione del contributo dei genitori al mantenimento dei figli, dei redditi e patrimoni della famiglia d'origine dell'obbligato.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. RIGETTA le domande proposte dalle parti;
2. COMPENSA le spese di lite.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò