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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.25, ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2000/2025 R.G. LAVORO TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cantile Antonio, come da procura in atti. Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnativa di licenziamento Conclusioni: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1. In via principale, dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente in formalizzato in data 3.12.24 o, comunque, accertarne l'illegittimità poiché avvenuto in assenza di forma scritta e, quindi, in violazione dell'art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66;
2. di conseguenza, ordinare alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di risoluzione del contratto sino all'effettiva riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum;
3. Condannare Altresì la resistente al risarcimento del danno subito, Controparte_1 stabilendo a tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto;
4. In subordine, qualora dovesse essere dimostrata la comunicazione scritta del licenziamento, condannare la società convenuta ala pagamento del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ai sensi del DM 55/2014,con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: - che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della “ con contratto a CP_1 tempo indeterminato dal 03/06/2019 al 03/12/2024, epoca in cui il rapporto si è risolto
“verbalmente”;
- che nel periodo de quo la IG.ra , ha svolto mansioni di “stiratrice di pettinato” Pt_1 riconducibili al livello I del CCNL di categoria, ha eseguito la propria prestazione presso la sede ubicata in Teverola (CE) in Trav.II Di Via Dietro La Corte Snc - Teverola (CE);
- che l'orario di lavoro osservato è stato di n. 40 ore settimanali;
- che, inspiegabilmente in data del 03/12/2024, alla ricorrente non è stato più consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa: tant'è che il contratto risulta essere stato ricolto prima della scadenza naturale e in assenza di qualsivoglia forma scritta così come previsto dalla normativa;
- che infatti, quanto detto trova riscontro nel modello C2 storico allegato, laddove il rapporto risulta essersi risolto per “licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, (cfr C2 Storico collocamento);
- che a ciò si aggiunge che il contratto originario non è stato mai sottoscritto dalla ricorrente. pertanto deve considerarsi la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato;
- che, quindi, il contratto de quo si è risolto all'insaputa della IG.ra , non avendo Pt_1 ricevuto quest'ultima una lettera che gli comunicasse l'anzidetto licenziamento;
- che, pertanto, va dichiarata l'inefficacia del licenziamento del 03/12/2024 ex art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66, poiché intimato in assenza di forma scritta ad substantiam;
La società convenuta restava contumace. All'esito della trattazione scritta tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza. Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono. È noto che chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace (come nel caso di specie) e il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetterà poi al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quel diritto. Ciò posto, si osserva preliminarmente che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifico e risulta per tabulas. Dagli atti risulta, infatti, che la ricorrente è stato assunta dalla resistente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 3.6.19 (cfr. cedolini paga, C2 storico ed estratto contributivo, in atti) ed inquadrata al I livello del CCNL di categoria quale operaia stiratrice.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatogli in data 3/12/2024 per giustificato motivo oggettivo (cfr. C2 storico, in atti), perché mai comunicato alla medesima. Nello specifico, secondo le deduzioni difensive della ricorrente, costei aveva lavorato come stiratrice alle dipendenze della resistente dal 3/6/2019 al 3/12/2024, momento a partire dal quale non le era stato più consentito svolgere il proprio lavoro. Poi, nelle more, la ricorrente, nel verificare la propria posizione lavorativa, per il tramite del collocamento, era venuto a conoscenza che in data del 3/12/2024, il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come “licenziamento per “giustificato motivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione scritta. Ebbene, il licenziamento comminato alla ricorrente per giustificato motivo oggettivo è privo della forma scritta. Ed infatti, tale sanzione risulta solo dal C2 storico. Deve ritenersi allora provata la circostanza che il rapporto di lavoro è cessato di fatto necessariamente per precisa volontà del datore di lavoro manifestata, tuttavia, senza la forma scritta "ad substantiam". A questo punto, non appare superfluo al Tribunale osservare che, nell'ipotesi in cui sia pacifico tra le parti il fatto dell'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di un licenziamento, controvertendosi solo del quomodo della forma del licenziamento, è il datore di lavoro che deve dimostrare i requisiti di forma e di efficacia del licenziamento (cfr. Cass. n. 5061 del 2016; Cass. n. 3822 del 2019). Si deve, quindi, ricordare la distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro in tema di licenziamento orale, come regolamentata dalle ultime decisioni della Suprema Corte ( v., in particolare, sent. n. 3822 del 08/02/2019), secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa….”. Nella fattispecie, appare palese il comportamento concludente della datrice di lavoro, risultante dalla dicitura riportata nel C2 storico, laddove è indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Parte convenuta, che avrebbe dovuto fornire la prova di avere intimato il licenziamento in forma scritta, non si è costituita cosicchè deve essere applicata la disciplina di tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 (trattandosi di assunzione a tempo indeterminato avvenuta successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto) secondo cui in ipotesi di licenziamento orale il giudice “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, in misura non inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e secondo cui il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi. In conclusione, dalle risultanze istruttorie e processuali è emerso che il licenziamento è stato intimato senza il rispetto della forma scritta in data 3.12.24: da ciò consegue che la ricorrente ha diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del 3.12.2024 sino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto. In ogni caso, il complessivo importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In ragione, poi, dell'accertamento della giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro, non è dovuto al ricorrente il TFR, invero richiesto dall'istante solo in via subordinata rispetto alla domanda di reintegra. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattese, così decide: a) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente senza il rispetto della forma scritta e, per l'effetto, condanna la società alla Controparte_1 reintegrazione della lavoratrice nel precedente posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali in favore della ricorrente, come per legge;
b) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 2.780,00, oltre oneri di legge, da distrarsi. Aversa, 22.7.2025 Il Giudice Dott. Marco Bottino
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.25, ex art. 127ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2000/2025 R.G. LAVORO TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cantile Antonio, come da procura in atti. Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnativa di licenziamento Conclusioni: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ 1. In via principale, dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente in formalizzato in data 3.12.24 o, comunque, accertarne l'illegittimità poiché avvenuto in assenza di forma scritta e, quindi, in violazione dell'art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66;
2. di conseguenza, ordinare alla resistente di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di risoluzione del contratto sino all'effettiva riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum;
3. Condannare Altresì la resistente al risarcimento del danno subito, Controparte_1 stabilendo a tal fine, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto;
4. In subordine, qualora dovesse essere dimostrata la comunicazione scritta del licenziamento, condannare la società convenuta ala pagamento del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
5. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio ai sensi del DM 55/2014,con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: - che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della “ con contratto a CP_1 tempo indeterminato dal 03/06/2019 al 03/12/2024, epoca in cui il rapporto si è risolto
“verbalmente”;
- che nel periodo de quo la IG.ra , ha svolto mansioni di “stiratrice di pettinato” Pt_1 riconducibili al livello I del CCNL di categoria, ha eseguito la propria prestazione presso la sede ubicata in Teverola (CE) in Trav.II Di Via Dietro La Corte Snc - Teverola (CE);
- che l'orario di lavoro osservato è stato di n. 40 ore settimanali;
- che, inspiegabilmente in data del 03/12/2024, alla ricorrente non è stato più consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa: tant'è che il contratto risulta essere stato ricolto prima della scadenza naturale e in assenza di qualsivoglia forma scritta così come previsto dalla normativa;
- che infatti, quanto detto trova riscontro nel modello C2 storico allegato, laddove il rapporto risulta essersi risolto per “licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, (cfr C2 Storico collocamento);
- che a ciò si aggiunge che il contratto originario non è stato mai sottoscritto dalla ricorrente. pertanto deve considerarsi la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato;
- che, quindi, il contratto de quo si è risolto all'insaputa della IG.ra , non avendo Pt_1 ricevuto quest'ultima una lettera che gli comunicasse l'anzidetto licenziamento;
- che, pertanto, va dichiarata l'inefficacia del licenziamento del 03/12/2024 ex art. 2 primo, secondo e terzo comma L.604/66, poiché intimato in assenza di forma scritta ad substantiam;
La società convenuta restava contumace. All'esito della trattazione scritta tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza. Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per le ragioni che seguono. È noto che chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace (come nel caso di specie) e il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Spetterà poi al datore di lavoro provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quel diritto. Ciò posto, si osserva preliminarmente che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti è pacifico e risulta per tabulas. Dagli atti risulta, infatti, che la ricorrente è stato assunta dalla resistente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dal 3.6.19 (cfr. cedolini paga, C2 storico ed estratto contributivo, in atti) ed inquadrata al I livello del CCNL di categoria quale operaia stiratrice.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il licenziamento comminatogli in data 3/12/2024 per giustificato motivo oggettivo (cfr. C2 storico, in atti), perché mai comunicato alla medesima. Nello specifico, secondo le deduzioni difensive della ricorrente, costei aveva lavorato come stiratrice alle dipendenze della resistente dal 3/6/2019 al 3/12/2024, momento a partire dal quale non le era stato più consentito svolgere il proprio lavoro. Poi, nelle more, la ricorrente, nel verificare la propria posizione lavorativa, per il tramite del collocamento, era venuto a conoscenza che in data del 3/12/2024, il datore di lavoro aveva registrato la cessazione del rapporto come “licenziamento per “giustificato motivo”, in assenza però di qualsivoglia comunicazione scritta. Ebbene, il licenziamento comminato alla ricorrente per giustificato motivo oggettivo è privo della forma scritta. Ed infatti, tale sanzione risulta solo dal C2 storico. Deve ritenersi allora provata la circostanza che il rapporto di lavoro è cessato di fatto necessariamente per precisa volontà del datore di lavoro manifestata, tuttavia, senza la forma scritta "ad substantiam". A questo punto, non appare superfluo al Tribunale osservare che, nell'ipotesi in cui sia pacifico tra le parti il fatto dell'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di un licenziamento, controvertendosi solo del quomodo della forma del licenziamento, è il datore di lavoro che deve dimostrare i requisiti di forma e di efficacia del licenziamento (cfr. Cass. n. 5061 del 2016; Cass. n. 3822 del 2019). Si deve, quindi, ricordare la distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro in tema di licenziamento orale, come regolamentata dalle ultime decisioni della Suprema Corte ( v., in particolare, sent. n. 3822 del 08/02/2019), secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa….”. Nella fattispecie, appare palese il comportamento concludente della datrice di lavoro, risultante dalla dicitura riportata nel C2 storico, laddove è indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Parte convenuta, che avrebbe dovuto fornire la prova di avere intimato il licenziamento in forma scritta, non si è costituita cosicchè deve essere applicata la disciplina di tutela di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 (trattandosi di assunzione a tempo indeterminato avvenuta successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto) secondo cui in ipotesi di licenziamento orale il giudice “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, in misura non inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” e secondo cui il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che all'onere di comunicare il licenziamento in forma scritta possa supplire la trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro dell'Impiego, in quanto comunicazione indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e, peraltro, priva di specificazione dei motivi. In conclusione, dalle risultanze istruttorie e processuali è emerso che il licenziamento è stato intimato senza il rispetto della forma scritta in data 3.12.24: da ciò consegue che la ricorrente ha diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del 3.12.2024 sino a quello dell'effettivo ripristino del rapporto. In ogni caso, il complessivo importo non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In ragione, poi, dell'accertamento della giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro, non è dovuto al ricorrente il TFR, invero richiesto dall'istante solo in via subordinata rispetto alla domanda di reintegra. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattese, così decide: a) accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente senza il rispetto della forma scritta e, per l'effetto, condanna la società alla Controparte_1 reintegrazione della lavoratrice nel precedente posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali in favore della ricorrente, come per legge;
b) condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 2.780,00, oltre oneri di legge, da distrarsi. Aversa, 22.7.2025 Il Giudice Dott. Marco Bottino