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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1697 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata il [...], a [...]; Parte_1
E
, nato il [...], a [...], Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tanina Luisa
Maniscalchi che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 22 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al de- posito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2024 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della con- vivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel
- 2 - ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ri- tenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trat- tazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi il procuratore delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi nata il Parte_1
18 gennaio 1974, a Palermo e , nato il 19 agosto Controparte_1
1962, a Palermo, i quali hanno contratto matrimonio il 23 agosto 2012 a
Lercara Friddi, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lercara Friddi al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
- 3 - Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dallasentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD GU
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1697 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata il [...], a [...]; Parte_1
E
, nato il [...], a [...], Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tanina Luisa
Maniscalchi che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 22 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al de- posito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2024 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della con- vivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto che dal matrimonio non sono nati figli, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel
- 2 - ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ri- tenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza del 9 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trat- tazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi il procuratore delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi nata il Parte_1
18 gennaio 1974, a Palermo e , nato il 19 agosto Controparte_1
1962, a Palermo, i quali hanno contratto matrimonio il 23 agosto 2012 a
Lercara Friddi, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lercara Friddi al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
- 3 - Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dallasentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD GU
- 4 -