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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1386/2024
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa Silvia Grana;
lette le note scritte depositate dal ricorrente, osserva quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto una pronuncia dichiarativa della inefficacia del sequestro conservativo concesso con ordinanza di Questo Tribunale del 25/01/2005 nel giudizio n.
1369/2004 R.G.
La Curatela del Fallimento alla quale sono stati ritualmente notificati il ricorso Controparte_1
ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice, non si è costituita in giudizio.
Il provvedimento cautelare aveva ad oggetto il sequestro conservativo del complesso industriale sito nel Comune di Rieti, Frazione Vazia, Via della Genetica n. 9, censito al N.C.E.U. di
Rieti al f.gl. VA/24, part. 208 sub. 1, 2, 3 e 4, e in Catasto Terreni al fgl. VA/24, part. 206, 208, 668
e 671, alienato dalla - in tesi debitrice del Geom. - alla Parte_1 Controparte_2
società ed era stato concesso su istanza dell'odierno ricorrente, il quale aveva Controparte_1
proposto azione per fare dichiarare l'inefficacia della suddetta alienazione.
Il sequestro è stato eseguito con la trascrizione del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 679 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3 c.p.c., il provvedimento cautelare perde efficacia quando con sentenza, anche non passata in giudicato, viene accertata l'inesistenza del diritto a cautela del quale il provvedimento è stato concesso, e in questo caso i provvedimenti di cui al
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comma 2 (dichiarazione di inefficacia e disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente), quando non adottati nella sentenza, sono pronunciati, a seguito di ricorso, dal giudice che ha emesso il provvedimento.
Nel caso di specie, la insussistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento cautelare è stata accertata con sentenza passata in giudicato, avendo la Suprema
Corte di Cassazione respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto improcedibile la domanda del Geom. Controparte_2
nei confronti, tra le altre, della odierna parte resistente.
Il sequestro deve quindi essere dichiarato inefficacie e, conseguentemente, deve essere disposta la cancellazione della trascrizione dello stesso nei registri immobiliari.
P.Q.M.
Dichiara la inefficacia del sequestro conservativo sul complesso industriale di proprietà della società (oggi , sito nel Comune di Rieti, Frazione Vazia, Controparte_1 Controparte_3
Via della Genetica n. 9, censito al N.C.E.U. di Rieti al f.gl. VA/24, part. 208 sub. 1, 2, 3 e 4, e in
Catasto Terreni al fgl. VA/24, part. 206, 208, 668 e 671.
Ordina la cancellazione della trascrizione del sequestro eseguita il 18/02/2005, presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Rieti, al numero di R.G.1315, n. R.P. 810, Rep. 244/2005.
Si comunichi.
Lì, 17/04/2025
La Giudice
dott.ssa Silvia Grana
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