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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1973 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/06/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/03/1983, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 164, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, ormai maggiorenni e autonomi economicamente,
nata a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Messina il 24 giugno 1984;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“i coniugi hanno deciso di trasferire: a) alla figlia l'appartamento Persona_1
per civile abitazione di loro proprietà sito in Messina, villaggio Santa Margherita contrada
Runci, facente parte del complesso “Residence Sud 80”, con accesso dalla SS 114 e dalla stradella Sant'Andrea, detto appartamento, posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra oltre il cantinato) si compone di due vani oltre accessori e veranda coperta e prospetta su cortili a nord e a sud, ad est confina con altro appartamento. All'appartamento è annesso e quindi compreso nella presente vendita il vano cantina confinante con altra cantina, con terrapieno, ancora con altra cantina, con corridoio d'accesso. Nel NCEU le unità immobiliari descritte figurano alla partita 64560 foglio 196 part. 772 sub.11 e part. 772 sub 17. Del descritto immobile la sig.ra ne conserva l'usufrutto; b) 2) al figlio, Parte_1
l'appartamento per civile abitazione di loro proprietà, sito nel Comune Persona_2
di Messina, via Vittorio Veneto, ubicato al piano terra, distinto con il numero interno 4, composto da tre vani ed accessori (in questi ultimi compresi anche i due vani cantina ed il giardinetto), nell'insieme confinante a nord con cortile, a sud con il giardinetto annesso all'appartamento di proprietà , ad est con l'alloggio n.3 di proprietà e Parte_3 Pt_4
ad ovest con passaggio coperto condominiale. Nel NCEU del Comune di Messina quanto venduto figua alla partita 1007157, foglio 237, particella 162, subalterno 4, via La Farina,
n.206,piano T-S-1, categoria A/4, classe 3, vani 5,5, rendita catastale £ 726 (con diritto alle utilità comuni foglio 237 numero 16). Del descritto immobile il sig. ne Parte_2
conserva l'usufrutto. Le parti concordano che l'atto di trasferimento avverrà entro e non oltre trenta giorni o nel massimo termine di 90, dalla pubblicazione della sentenza. c) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento e con l'atto di separazione dichiarano di avere regolamentato ogni questione economica”. Con decreto del 16/07/2025 venivano richiesti alle parti chiarimenti relativamente ai punti a) e b) dell'accordo, contenenti un trasferimento immobiliare privo della funzione solutoria compensativa dell'obbligo di mantenimento.
Con atto depositato il 29/07/2025 il procurare dei ricorrenti precisava di “che, entrambi i coniugi hanno inteso da sempre, dare efficacia reale all'accordo stipulato”.
All'esito veniva quindi fissata l'udienza del 10/12/2025, nella quale i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio non può allo stato omologare gli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni, così come stabilite nel ricorso sottoscritto dalle parti, non risultano infatti collegate alla domanda di separazione, avendo le parti richiesto di operare due trasferimenti immobiliari in favore dei figli, dichiarati “ormai maggiorenni e autonomi economicamente”, i quali risultano conseguentemente privi della funzione solutoria compensativa dell'obbligo di mantenimento, indispensabile per rendere valide le clausole dell'accordo.
Deve procedersi, pertanto, al rigetto allo stato della domanda di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/06/2025, provvede come segue:
Rigetta allo stato la domanda di separazione personale consensuale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...].
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1973 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/06/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/03/1983, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 164, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, ormai maggiorenni e autonomi economicamente,
nata a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Messina il 24 giugno 1984;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“i coniugi hanno deciso di trasferire: a) alla figlia l'appartamento Persona_1
per civile abitazione di loro proprietà sito in Messina, villaggio Santa Margherita contrada
Runci, facente parte del complesso “Residence Sud 80”, con accesso dalla SS 114 e dalla stradella Sant'Andrea, detto appartamento, posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra oltre il cantinato) si compone di due vani oltre accessori e veranda coperta e prospetta su cortili a nord e a sud, ad est confina con altro appartamento. All'appartamento è annesso e quindi compreso nella presente vendita il vano cantina confinante con altra cantina, con terrapieno, ancora con altra cantina, con corridoio d'accesso. Nel NCEU le unità immobiliari descritte figurano alla partita 64560 foglio 196 part. 772 sub.11 e part. 772 sub 17. Del descritto immobile la sig.ra ne conserva l'usufrutto; b) 2) al figlio, Parte_1
l'appartamento per civile abitazione di loro proprietà, sito nel Comune Persona_2
di Messina, via Vittorio Veneto, ubicato al piano terra, distinto con il numero interno 4, composto da tre vani ed accessori (in questi ultimi compresi anche i due vani cantina ed il giardinetto), nell'insieme confinante a nord con cortile, a sud con il giardinetto annesso all'appartamento di proprietà , ad est con l'alloggio n.3 di proprietà e Parte_3 Pt_4
ad ovest con passaggio coperto condominiale. Nel NCEU del Comune di Messina quanto venduto figua alla partita 1007157, foglio 237, particella 162, subalterno 4, via La Farina,
n.206,piano T-S-1, categoria A/4, classe 3, vani 5,5, rendita catastale £ 726 (con diritto alle utilità comuni foglio 237 numero 16). Del descritto immobile il sig. ne Parte_2
conserva l'usufrutto. Le parti concordano che l'atto di trasferimento avverrà entro e non oltre trenta giorni o nel massimo termine di 90, dalla pubblicazione della sentenza. c) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento e con l'atto di separazione dichiarano di avere regolamentato ogni questione economica”. Con decreto del 16/07/2025 venivano richiesti alle parti chiarimenti relativamente ai punti a) e b) dell'accordo, contenenti un trasferimento immobiliare privo della funzione solutoria compensativa dell'obbligo di mantenimento.
Con atto depositato il 29/07/2025 il procurare dei ricorrenti precisava di “che, entrambi i coniugi hanno inteso da sempre, dare efficacia reale all'accordo stipulato”.
All'esito veniva quindi fissata l'udienza del 10/12/2025, nella quale i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio non può allo stato omologare gli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni, così come stabilite nel ricorso sottoscritto dalle parti, non risultano infatti collegate alla domanda di separazione, avendo le parti richiesto di operare due trasferimenti immobiliari in favore dei figli, dichiarati “ormai maggiorenni e autonomi economicamente”, i quali risultano conseguentemente privi della funzione solutoria compensativa dell'obbligo di mantenimento, indispensabile per rendere valide le clausole dell'accordo.
Deve procedersi, pertanto, al rigetto allo stato della domanda di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/06/2025, provvede come segue:
Rigetta allo stato la domanda di separazione personale consensuale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...].
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.