Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4942/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4942/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. VALLOGGIA ILARIA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Vigevano, Via D'Avalos, n. 20;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sergnano, in data 01/06/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sergnano alla Parte II, Serie
A, n. 3, dell'anno 2007; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“AFFIDAMENTO CONDIVISO, COLLOCAMENTO PARITARIO E TEMPI DI CONVIVENZA
DELLA MINORE CON CIASCUN GENITORE Per_ 1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso.
2) Le parti convengono che il padre rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in Vigevano, Via
Valle San Martino n. 12A, ed oggetto di accordo di trasferimento tra coniugi pro quota immobiliare al successivo punto 10. Si dà atto che la madre, già trasferitasi in Vigevano, Via
Mulini n. 9, nell'appartamento attualmente in proprietà esclusiva del marito ed a sua volta oggetto di accordo di trasferimento immobiliare tra coniugi al successivo punto 11, curerà di prelevare tutti i propri effetti e beni personali dalla casa coniugale entro l'omologa delle
3) Come già in uso, le parti attueranno tempi paritetici di convivenza con la minore indicativamente a settimane alterne, con riserva per ognuna di condividere con la figlia una o due cene infrasettimanali nella settimana di competenza dell'altro genitore. Durante i periodi paritetici di permanenza della figlia minore presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé la figlia. Le decisioni straordinarie nonché quelli principali, concernenti questioni di maggior interesse (destinate ad incidere durevolmente sulla vita della figlia, creare consuetudini di vita o rappresentare cambiamenti importanti, come il ricorso a lezioni private, l'uso del cellulare, l'acquisto di un motociclo), verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo. La residenza anagrafica della minore rimarrà convenzionalmente stabilita presso la casa paterna in
Vigevano, Via Valle San Martino n. 12/A, mentre il domicilio della minore sarà doppio, presso l'abitazione di ciascuno dei genitori, anche ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Si precisa che i genitori, in via alternata e compatibilmente con i propri impegni lavorativi, proseguiranno nel collaborare tra loro per assicurare il trasporto della minore dall'una all'altra abitazione ed, in generale, verso tutti i luoghi dalla medesima frequentati (scuola, palestra, casa di amici, ambulatorio medico, ecc.).
4) In relazione a vacanze, festività e ricorrenze, la minore trascorrerà: - ad anni alterni, la
Vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro. Per il resto, ciascun genitore avrà con sé la figlia per la metà dei giorni delle vacanze scolastiche natalizie in modo consecutivo, di modo che sino al 31 dicembre, indicativamente dopo pranzo, la minore si tratterrà con il genitore con il quale avrà trascorso Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con quello con cui avrà trascorso la Vigilia;
- tre giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche pasquali, da concordarsi tra le parti;
- un periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 10/5 di ogni anno.
Ulteriori festività o ponti verranno concordati di volta in volta, sempre rispettando il criterio dell'alternanza della presenza della figlia presso ciascun genitore.
I genitori stabiliscono in ogni caso la propria disponibilità a concordare periodi di frequentazione differenti e/o eventualmente più lunghi (settimane bianche, culturali o altro).
Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura in cui condurrà la minore ed ogni recapito utile.
Pag. 2 di 9 Il giorno del compleanno della figlia, le parti dovranno organizzarsi in modo che la minore possa trascorrere del tempo con entrambe.
5) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alla minore di intrattenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le parti si impegnano inoltre reciprocamente a introdurre eventuali nuovi partner nella vita della figlia con gradualità, nel rispetto della sensibilità della minore.
6) Entrambi i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se medesimi e per la figlia minore.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
7) Le parti provvederanno ciascuna in proprio alle spese ordinarie nell'interesse della figlia nel tempo di permanenza della medesima presso di sé. In ragione della diversa capacità economica dei genitori, si conviene che il padre terrà a proprio carico: a) il 100% delle spese per l'acquisto di calzature e abbigliamento per la figlia, con l'eccezione degli effetti che la minore terrà ad uso esclusivo presso la casa materna ed al cui acquisto provvederà la madre a propria cura e spesa (tute da casa, pigiami, pantofole, biancheria personale, ecc.); nonchè b) il 100% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia di cui al Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Pavia.
DIVISIONE DEI BENI COMUNI E REGOLAMENTAZIONE DEI RISPETTIVI RAPPORTI
ECONOMICI TRA LE PARTI
8) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti tra i coniugi, al fine di comporre ogni e qualsiasi controversia anche di carattere economico e patrimoniale, i coniugi convengono di procedere alla vendita/disinvestimento dei fondi di investimento/titoli/strumenti finanziari cointestati, con l'unica eccezione delle azioni di cui all'allegato 11 delle quali i coniugi si riservano la vendita in un momento successivo, in quanto economicamente non vantaggiosa nel momento attuale. Il ricavato della vendita/disinvestimento dei predetti strumenti finanziari cointestati verrà dai coniugi destinato:
a- per l'ammontare di € 60.000,00, all'estinzione parziale anticipata del mutuo di scopo e surrogazione da entrambi i coniugi stipulato con la Banca Credito Emiliano spa, di cui all'atto in data 25/10/2023 a rogito dott.ssa , notaio in Milano, n. 19958 di rep. e Persona_2
11046 di racc., registrato in Milano 2 il 9/11/23 al n. 108570 serie 1T, a garanzia del cui rimborso è iscritta l'ipoteca volontaria sull'immobile già casa coniugale presso la C.RR.II. di
Pag. 3 di 9 Vigevano in data 11/05/2015 ai nn. 3309/394 originariamente a favore della Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza spa, ed annotata di surrogazione ai sensi dell'art. 120-quater del D.Lgs. 385/1993 in data 25/3/2024 ai nn. 2764/237 a favore di Credito Emiliano spa, nonchè
b- alla chiusura della linea di credito in c/c n. 5838839 su titoli e fondi con pegno per CP_1 originari € 128.500,00, di cui al contratto sottoscritto dai coniugi in data 8/10/2018 con CP_2 ed adesione di Credit Lombard.
[...]
Il residuo ricavato della vendita/disinvestimento dei predetti strumenti finanziari cointestati, al netto degli importi utilizzati per l'estinzione anticipata parziale del mutuo e per la chiusura della linea di credito sopra indicati, verrà ripartito tra i coniugi al 50%.
9) I c/c e i titoli di investimento già intestati individualmente a ciascuno dei coniugi rimarranno in titolarità esclusiva dei singoli coniugi intestatari;
rimarrà assegnata in proprietà esclusiva della sig.ra la vettura Jeep Renegade tg. FX534DH, già intestata Parte_1 individualmente e in uso alla medesima.
10) La sig.ra si obbliga a trasferire al marito che accetta di acquistare, per sé o Parte_1 persona da nominare, la quota del 50% della casa coniugale in comproprietà indivisa tra i coniugi, comprensiva di tutti gli arredi di spettanza della moglie, e così meglio individuata:
Appartamento al quarto e ultimo piano di un complesso residenziale posto in Vigevano, Via Via
Valle San Martino n. 12, composto da ingresso, soggiorno, cucina, studio, disimpegno, due camere, due bagni e balcone, con annesso locale cantina sita al piano interrato e autorimessa sita al piano primo sottostrada.
Il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, come segue:
- fg. 31, mapp. 1026, sub 43, Via Valle San Martino n. 12/A piano 4-S1, categoria A2, classe 2, consistenza vani 6, superficie catastale mq. 145 R.C. Euro 790,18;
- fg. 31, mapp. 1026, sub 22, Via Valle San Martino n. 12 piano S1, categoria C6, classe 3, consistenza metri quadri 24, superficie catastale mq. 28 R.C. Euro 81,81.
Segue e compete a quanto sopra la quota di 125145/1000000 delle aree comuni del predetto complesso immobiliare destinate a cabina ENEL, identificate nel vigente catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 31, mapp. 1026 sub 36, nonchè la quota di 123435/1000000 delle aree comuni del predetto complesso identificate nel vigente catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 31, mapp. 1026, sub 40-41, aree urbane.
Coerenze:
-dell'appartamento:
Pag. 4 di 9 vuoto su cortile comune, copertura piana comune e vano scale;
-della cantina: parti comuni, cantina al mapp 1026 sub 16, parti comuni;
-dell'autorimessa: corsia comune di manovra, terrapieno.
Il tutto salvo i migliori dati di catasto che verranno precisati alla stipula dell'atto notarile e come meglio in fatto.
Provenienza: atto di compravendita in data 7/5/2015 a rogito dott. , notaio in Persona_3
Pavia, n. 136586 di rep. e 51489 di racc., registrato in Pavia l'8/5/2015 al n. 6099 serie 1T, trascritto in data 11/5/2015 presso la Conservatoria dei RR.II. di Vigevano al n. 3308 di reg. gen. e 2407 di reg. part.
La IG.ra dichiara di avere la piena proprietà nonchè l'integrale disponibilità Parte_1 delle porzioni immobiliari in oggetto e che le medesime verranno trasferite con tutte le adiacenze, pertinenze, servitù attive e passive, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio condominiale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da liti in corso, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, arretrati di imposte e tasse, prelazioni di terzi ed altri oneri e pesi, fatta sola eccezione per i patti, le servitù e le condizioni speciali contenuti e/o richiamati nell'atto di provenienza sopra indicato nonchè per l'ipoteca volontaria iscritta presso la C.RR.II. di Vigevano in data 11/05/2015 ai nn. 3309/394 originariamente a favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa, ed annotata di surrogazione ai sensi dell'art. 120-quater del D.Lgs. 385/1993 in data 25/3/2024 ai nn.
2764/237 a favore di Credito Emiliano spa.
Il corrispettivo della vendita, in cui sono ricompresi altresì tutti gli arredi di spettanza della moglie, viene di comune accordo convenuto nell'importo di € 105.000,00 (centocinquemila//00) che verrà corrisposto in favore della moglie all'atto della stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà e nell'accollo integrale da parte del marito di tutte le rate residue di mutuo da rimborsare all'Istituto Bancario Credito Emiliano spa e di cui all'atto in data
25/10/2023 a rogito dott.ssa , notaio in Milano, n. 19958 di rep. e 11046 di Persona_2 racc., registrato in Milano 2 il 9/11/23 al n. 108570 serie 1T, a garanzia del cui rimborso è iscritta l'ipoteca volontaria sull'immobile sopra menzionata, subentrando il sig. Parte_2 indistintamente in tutte le relative obbligazioni e pattuizioni riferite alla IG.ra
[...] nel predetto contratto di mutuo. Pt_1
Pag. 5 di 9 Con l'accollo il marito terrà indenne la moglie da responsabilità nei confronti dell'Istituto
Bancario; il marito si impegna ad ottenere dalla banca mutuataria la liberazione dall'impegno alla restituzione delle somme da parte della
IGnora attivandosi presso il predetto Istituto con quanto a ciò necessario e dandone Pt_1 dimostrazione a richiesta della sig.ra Si precisa in ogni caso che l'accollo avrà Pt_1 efficacia a prescindere dall'adesione dell'Istituto Bancario creditore.
I coniugi si obbligano a stipulare l'atto di trasferimento immobiliare avanti al Notaio scelto dal marito entro 3 mesi dall'omologa di separazione consensuale. I coniugi chiedono di avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6.3.1987 n. 74 in materia di esenzione di bollo, registro e ogni altra tassa. I costi necessari al trasferimento saranno sostenuti da parte acquirente.
11) La IG.ra si obbliga ad acquistare, per sé o persona da nominare, dal Parte_1 marito, che accetta di vendere, la piena proprietà intestata al marito dell'immobile sito in
Vigevano, Via Mulini n. 9, completo di tutti gli arredi, e costituito da: in Comune di Vigevano (PV), nel complesso condominiale con accesso principale dalla via dei
Mulini nn. 7/9: appartamento posto al piano secondo composto da un locale con angolo cucina, due camere, un bagno, disimpegno e tre balconi ed annessa cantina al piano secondo seminterrato oltre a pertinenziale autorimessa al piano secondo sottostrada, il tutto regolarmente intestato e censito a Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Fg. 30, part. 1039, sub. 263, via dei Mulini n. 9, P2-S2 cat. A/2, cl. 2, vani 4, superficie catastale mq. 93, totale escluse aree scoperte mq. 87, RCE 526,79 - appartamento
Fg. 30, part. 1039, sub. 179, via dei Mulini n. 7, PS2, cat. C/6, cl. 4, metri quadri 15, superficie catastale mq. 18, RCE 59,65 - autorimessa.
Confini da nord in senso orario:
- dell'appartamento: sottostante ente comune al sub. 242; ente comune al sub. 230 e unità al sub. 264; sottostante unità al sub. 9; unità al sub. 28;
- della cantina: unità al sub. 9; ente comune al sub. 232; unità al sub. 11; ente comune al sub. 232; unità al sub.
154.
- dell'autorimessa: unità al sub. 180; ente comune al sub. 232; unità al sub. 178; ente comune al sub. 232.
Pag. 6 di 9 Il tutto salvo i migliori dati di catasto che verranno precisati alla stipula dell'atto notarile e come meglio in fatto.
Provenienza: l'immobile in oggetto è pervenuto al promittente venditore per successione legittima alla madre sig.ra apertasi in data 13/12/2023; la relativa denunzia è Persona_4 stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate sede di Pavia in data 20/5/2024 al numero
225236 vol. 88888, e trascritta presso la C.RR.II. di Vigevano in data 27/5/2024 ai nn. 4904 di reg. gen. e 3748 di reg. part.
Il IG. dichiara di avere la piena proprietà nonchè l'integrale disponibilità Parte_2 degli immobili in oggetto e che i medesimi verranno trasferiti con tutte le adiacenze, pertinenze, servitù attive e passive, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del complesso condominiale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da iscrizioni ipotecarie, liti in corso, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, arretrati di imposte e tasse, prelazioni di terzi ed altri oneri e pesi, fatta sola eccezione per i patti, le servitù e le condizioni speciali contenuti e/o richiamati nell'atto di compravendita stipulato in data 11/3/2020 a rogito dott.ssa notaio in Vigevano, n. 33709 di rep. e 10547 di racc., registrato in Persona_5
Pavia il 12/3/2020 al n. 4562 serie 1T, trascritto in data 13/3/2020 presso la Conservatoria dei
RR.II. di Vigevano al n. 2023 di reg. gen. e 1429 di reg. part.
Il corrispettivo della vendita viene di comune accordo convenuto nell'importo di € 100.000,00
(centomila//00), che verrà corrisposto all'atto della stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprietà, da perfezionarsi entro e non oltre il termine di 3 mesi dall'omologa della separazione, avanti al Notaio da scegliersi a cura della parte acquirente. Si precisa che il prezzo di detta compravendita, inferiore a quello commerciale, è stato determinato dalle parti a fini transattivi, a tacitazione di qualsivoglia reciproca pretesa economica per qualunque titolo, ragione e/o causa, e che in esso sono altresì ricompresi tutti gli arredi presenti nell'unità immobiliare.
I coniugi chiedono di avvalersi delle esenzioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge 6.3.1987
n. 74 in materia di esenzione di bollo, registro e ogni altra tassa. I costi necessari al trasferimento saranno sostenuti da parte acquirente.
12) I coniugi si riservano ogni decisione in merito:
1- all'immobile comune sito in Nizza,
Boulevard Gambetta 35, di cui continueranno a mantenere la comproprietà indivisa in ragione del 50% ciascuno, in attesa di future determinazioni condivise;
e 2- al conto cointestato CP_1
n. 5838839 che verrà mantenuto quale conto di appoggio del dossier titoli comune, composto dalle azioni indicate nell'allegato 11 la cui vendita i coniugi hanno dichiarato di voler differire.
Pag. 7 di 9 13) Alla luce della polizza sanitaria di cui il marito beneficia quale dirigente e che copre le spese sanitarie del predetto e dei suoi familiari, le parti convengono che, ove consentito a termini di polizza, la sig.ra potrà continuare ad avvalersi di tale copertura Pt_1 assicurativa.
AFFIDAMENTO E CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI Per 14) Il cagnolino di famiglia, di nome e razza barbone nano, intestato al marito all'Anagrafe canina, viene affidato congiuntamente a entrambi i coniugi e, come già da consuetudine, vivrà con ciascuno di essi indicativamente per periodi alterni di pari durata.
Ciascun coniuge provvederà in proprio al mantenimento del medesimo e alle relative spese ordinarie per il tempo in cui lo avrà con sé; le spese veterinarie e le spese straordinarie nell'interesse dell'animale domestico verranno ripartite tra le parti in misura paritaria.
DICHIARAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA
15) Con la sottoscrizione del presente atto e il puntuale adempimento delle condizioni ivi previste, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a che pretendere economicamente per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, avendo provveduto a regolare i reciproci rapporti patrimoniali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 8 di 9 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 01/06/2007, in Sergnano (atto n. 3,
[...] parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 04/02/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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