Articolo 1766 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1765Articolo 1767
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9 ottobre 2010
Art. 1766. Convenzioni 1. Sono stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti, mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta. 2. La facolta' di stipulare la convenzione di cui al comma 1 con l'Associazione suddetta e' delegata al Ministro della difesa, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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