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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3003/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3003/2020 R.G., avente ad oggetto: “pensione di reversibilità”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Biondo;
- RICORRENTE -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria Cammaroto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2020 conveniva in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile, trovandosi in condizioni di inabilità già al momento della morte della madre, Persona_1
CP_
avvenuta in data 27.05.2015. Chiedeva pertanto la condanna dell'
[...]
1 all'erogazione della prestazione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e CP_1
in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta prova per testi e c.t.u. medico legale.
Sostituita l'udienza del 25.02.2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
L'art. 13 del R.d.l. 14.4.1939 n. 636 prevede: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e
b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Requisito necessario ai fini del riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità è pertanto la sussistenza, al momento della morte del pensionato, dei requisiti della totale e permanente inabilità lavorativa e dallo stato di bisogno del superstite determinato dalla propria condizione di non autosufficienza economica, con particolare riferimento alla “vivenza a carico” del genitore deceduto.
In ordine a quest'ultimo requisito parte ricorrente ha provato che alla data del decesso della madre viveva a carico della stessa, poiché non era economicamente autosufficiente. A tal fine rilevano le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
i quali si reputano attendibili, in quanto gli stessi hanno riferito di
[...]
circostanze a loro diretta conoscenza, e si reputano altresì credibili, in quanto coerenti e concordanti tra loro.
Quanto al requisito della totale e permanente inabilità lavorativa, il ctu nominato, dott.ssa nella relazione scritta depositata in atti, ha Persona_2 accertato che “Dai dati emersi dalla documentazione medica allegata in atti e dall'obiettività clinica rilevata nel corso della visita di consulenza, è da ritenere che il sig. sia affetto da: SINDROME PARANOIDEA CON RIFERITI Parte_1
PREGRESSI DISTURBI DELLA CONDOTTA IN COMPENSO CLINICO. Tali infermità, tenuto conto di quanto riportato nelle poche certificazioni disponibili, non consentono di ritenere che nel si configurasse una condizione di inabilità a Pt_1 qualsiasi attività lavorativa sin dall'epoca del decesso del dante causa, la madre
2 , nata ad [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
27.05.2015. Infatti, in data 23 febbraio 1989 dalla Commissione Sanitaria Prov.le –
Invalidi Civili di Messina, il ricorrente veniva riconosciuto invalido civile solo nella misura del 70% per problemi psichici (“…gravi disturbi comportamentali ed ideativi in soggetto con nevrosi…”); per quanto concerne l'epoca del decesso della madre
, deceduta il 27.05.2015, non vi sono in atti certificazioni Persona_1 dell'epoca attestanti lo stato di salute psichica del ricorrente. Le certificazioni disponibili del DSM in atti sono del 2019 e del 2021, e non menzionano i caratteri psicopatologici in epoca successiva al 1987. Pertanto, sulla base dei pochi dati disponibili, non è possibile ritenere che nel Falliti si configuri una condizione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa sin dall'epoca del decesso del dante causa
(27.05.2015), e conseguentemente non è possibile riconoscere il diritto dello stesso alla pensione di reversibilità”.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Quanto alle contestazioni di parte ricorrente, si ritiene che il c.t.u. vi abbia risposto adeguatamente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. cp.c.
CP_ Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese;
CP_ pone le spese di c.t.u., come liquidate in separati decreti, a carico dell'
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 26 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3003/2020 R.G., avente ad oggetto: “pensione di reversibilità”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Biondo;
- RICORRENTE -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria Cammaroto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2020 conveniva in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile, trovandosi in condizioni di inabilità già al momento della morte della madre, Persona_1
CP_
avvenuta in data 27.05.2015. Chiedeva pertanto la condanna dell'
[...]
1 all'erogazione della prestazione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e CP_1
in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta prova per testi e c.t.u. medico legale.
Sostituita l'udienza del 25.02.2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
L'art. 13 del R.d.l. 14.4.1939 n. 636 prevede: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e
b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Requisito necessario ai fini del riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità è pertanto la sussistenza, al momento della morte del pensionato, dei requisiti della totale e permanente inabilità lavorativa e dallo stato di bisogno del superstite determinato dalla propria condizione di non autosufficienza economica, con particolare riferimento alla “vivenza a carico” del genitore deceduto.
In ordine a quest'ultimo requisito parte ricorrente ha provato che alla data del decesso della madre viveva a carico della stessa, poiché non era economicamente autosufficiente. A tal fine rilevano le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
i quali si reputano attendibili, in quanto gli stessi hanno riferito di
[...]
circostanze a loro diretta conoscenza, e si reputano altresì credibili, in quanto coerenti e concordanti tra loro.
Quanto al requisito della totale e permanente inabilità lavorativa, il ctu nominato, dott.ssa nella relazione scritta depositata in atti, ha Persona_2 accertato che “Dai dati emersi dalla documentazione medica allegata in atti e dall'obiettività clinica rilevata nel corso della visita di consulenza, è da ritenere che il sig. sia affetto da: SINDROME PARANOIDEA CON RIFERITI Parte_1
PREGRESSI DISTURBI DELLA CONDOTTA IN COMPENSO CLINICO. Tali infermità, tenuto conto di quanto riportato nelle poche certificazioni disponibili, non consentono di ritenere che nel si configurasse una condizione di inabilità a Pt_1 qualsiasi attività lavorativa sin dall'epoca del decesso del dante causa, la madre
2 , nata ad [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
27.05.2015. Infatti, in data 23 febbraio 1989 dalla Commissione Sanitaria Prov.le –
Invalidi Civili di Messina, il ricorrente veniva riconosciuto invalido civile solo nella misura del 70% per problemi psichici (“…gravi disturbi comportamentali ed ideativi in soggetto con nevrosi…”); per quanto concerne l'epoca del decesso della madre
, deceduta il 27.05.2015, non vi sono in atti certificazioni Persona_1 dell'epoca attestanti lo stato di salute psichica del ricorrente. Le certificazioni disponibili del DSM in atti sono del 2019 e del 2021, e non menzionano i caratteri psicopatologici in epoca successiva al 1987. Pertanto, sulla base dei pochi dati disponibili, non è possibile ritenere che nel Falliti si configuri una condizione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa sin dall'epoca del decesso del dante causa
(27.05.2015), e conseguentemente non è possibile riconoscere il diritto dello stesso alla pensione di reversibilità”.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L,
Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Quanto alle contestazioni di parte ricorrente, si ritiene che il c.t.u. vi abbia risposto adeguatamente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. cp.c.
CP_ Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese;
CP_ pone le spese di c.t.u., come liquidate in separati decreti, a carico dell'
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 26 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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