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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5926/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino (TO), via Goffredo Casalis 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. FALCO Rita che lo rappresenta e difende ricorrente contro elettivamente domiciliata in Torino, via Vittorio Amedeo II 11, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. PAVONE Daniela che la rappresenta e difende resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 18.11.2024.
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 19.11.2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Moncalieri (TO) in data 11.09.1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri in data
12.09.1988 (atto n. 153, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03.02.1996. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 26.02.2013.
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 il SI. conveniva in giudizio la Parte_1 resistente per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto invocando la fattispecie di cui all'art. 3, numero 2 – lett b) della L. n. 898/1970, successivamente modificata. Nel proprio atto il ricorrente dava atto che il figlio , divenuto Per_1 maggiorenne ed economicamente sufficiente, attualmente vive da solo presso altra abitazione;
chiedeva pertanto la revoca del contributo al mantenimento per il figlio, pari ad € 350,00 mensili, nonché del contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio. Chiedeva inoltre il ricorrente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con conseguente condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad € 300,00 mensili, nonché la revoca del contributo di mantenimento a favore della SI.ra pari ad € 150,00 mensili, non sussistendone più i Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la resistente associandosi alla richiesta avanzata da parte ricorrente di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo ormai decorsi ampiamente i termini previsti dalla legge durante i quali i coniugi non hanno più avuto alcuna comunanza di vita né spirituale né materiale. La resistente nulla ha opposto in merito alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio , stante il Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Allo stesso modo, nulla ha opposto sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Di contro, la SI.ra ha Controparte_1 contestato e chiesto il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente di vedersi riconosciuta una somma mensile pari ad € 300,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, ritenendola infondata, nonché della domanda di revoca dell'assegno a suo favore.
All'udienza dell'11.11.2024 le parti per il tramite dei loro difensori davano atto che tra le medesime è intervenuto un accordo su tutte le questioni oggetto della procedura.
Su richiesta delle parti l'udienza del 20.12.2024 ex art. 473 bis 21 c.p.c. veniva sostituita dal deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
*** §§§§§ ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 2 di 4 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di condividere e fare propria la proposta conciliativa raggiunta dalle parti in corso di causa non essendovi ragioni ostative di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio in quanto Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
PRENDE ATTO che i. le parti si impegnano, entro quattro mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio, a trasferire al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in Sangano (TO), Via Merlino n. 25 identificato Per_1 al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 2, Cat. A/2, Classe 2, rendita € 697,22, Tot mq 205 e dell'autorimessa di pertinenza NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, rendita
€ 557,77, Tot mq 137 con attribuzione alla IG.ra dell'usufrutto vitalizio Controparte_1 sui suddetti immobili;
ii. il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999; iii. le spese notarili per il trasferimento dell'immobile al figlio e la costituzione di usufrutto vitalizio in favore della moglie verranno sostenute e suddivise in parti uguali tra il IG. e Parte_1 IG.ra ; Controparte_1 iv. a decorrere dal giorno del trasferimento a della nuda proprietà dell'immobile identificato Per_1 sito in Sangano (TO), Via Merlino n. 25 identificato al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 2,
Cat. A/2, Classe 2, rendita € 697,22, Tot mq 205 e della relativa autorimessa di pertinenza identificata al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, rendita € 557,77, Tot mq 137 con conseguente attribuzione di usufrutto vitalizio sui medesimi alla IG.ra
[...]
le spese per i predetti immobili verranno così suddivise: le spese ordinarie CP_1
pagina 3 di 4 rimarranno in capo alla madre usufruttuaria, mentre le spese straordinarie saranno interamente a carico del figlio nudo proprietario;
v. l'immobile sito in Sangano (TO), Via Merlino n. 25 identificato al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 4, Cat. A/2, Classe 1, rendita € 271,14, Tot mq 97 e della relativa autorimessa di pertinenza NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 5, Cat. C/6, Classe 2, rendita € 278,89, Tot mq 69 rimarrà invece in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
gli stessi si impegnano a sottoscrivere con il IG. contratto di locazione ad uso abitativo della durata di anni Parte_2
4+4 con canone mensile pari ad € 500,00, canone che verrà suddiviso tra le parti in pari misura.
Allo stesso modo verranno ripartite tra i proprietari tutte le spese straordinarie relative a detto immobile, compresi i premi relativi a una eventuale polizza fabbricato;
vi. la IG.ra rinuncia a percepire dal IG. la somma Controparte_1 Parte_1 periodica di € 150,00 a titolo di assegno divorzile con conseguente rinuncia a tutti i diritti economici da esso discendenti (TFR, Pensione di reversibilità etc), e ciò a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza;
vii. il IG. rinuncia espressamente ad ogni pretesa relativa a vedersi riconosciuta Parte_1 una indennità di occupazione da parte della IG.ra per tutti i mesi in cui Controparte_1 ella ha abitato nella ex casa coniugale e per quelli maturati sino al giorno del trasferimento dell'immobile al figlio;
Per_1 viii. il IG. ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali Pt_1
e, con l'esatto adempimento degli impegni di cui al presente accordo, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto ogni questione economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2024
Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Cristina Bonaudo
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5926/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino (TO), via Goffredo Casalis 52, presso lo Parte_1 studio dell'avv. FALCO Rita che lo rappresenta e difende ricorrente contro elettivamente domiciliata in Torino, via Vittorio Amedeo II 11, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. PAVONE Daniela che la rappresenta e difende resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 18.11.2024.
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 19.11.2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 I IGnori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Moncalieri (TO) in data 11.09.1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri in data
12.09.1988 (atto n. 153, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03.02.1996. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 26.02.2013.
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 il SI. conveniva in giudizio la Parte_1 resistente per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto invocando la fattispecie di cui all'art. 3, numero 2 – lett b) della L. n. 898/1970, successivamente modificata. Nel proprio atto il ricorrente dava atto che il figlio , divenuto Per_1 maggiorenne ed economicamente sufficiente, attualmente vive da solo presso altra abitazione;
chiedeva pertanto la revoca del contributo al mantenimento per il figlio, pari ad € 350,00 mensili, nonché del contributo pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio. Chiedeva inoltre il ricorrente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale con conseguente condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione pari ad € 300,00 mensili, nonché la revoca del contributo di mantenimento a favore della SI.ra pari ad € 150,00 mensili, non sussistendone più i Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la resistente associandosi alla richiesta avanzata da parte ricorrente di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo ormai decorsi ampiamente i termini previsti dalla legge durante i quali i coniugi non hanno più avuto alcuna comunanza di vita né spirituale né materiale. La resistente nulla ha opposto in merito alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento del figlio , stante il Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. Allo stesso modo, nulla ha opposto sulla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Di contro, la SI.ra ha Controparte_1 contestato e chiesto il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente di vedersi riconosciuta una somma mensile pari ad € 300,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, ritenendola infondata, nonché della domanda di revoca dell'assegno a suo favore.
All'udienza dell'11.11.2024 le parti per il tramite dei loro difensori davano atto che tra le medesime è intervenuto un accordo su tutte le questioni oggetto della procedura.
Su richiesta delle parti l'udienza del 20.12.2024 ex art. 473 bis 21 c.p.c. veniva sostituita dal deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
*** §§§§§ ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 2 di 4 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di condividere e fare propria la proposta conciliativa raggiunta dalle parti in corso di causa non essendovi ragioni ostative di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio in quanto Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
PRENDE ATTO che i. le parti si impegnano, entro quattro mesi dalla pronuncia della sentenza di divorzio, a trasferire al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in Sangano (TO), Via Merlino n. 25 identificato Per_1 al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 2, Cat. A/2, Classe 2, rendita € 697,22, Tot mq 205 e dell'autorimessa di pertinenza NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, rendita
€ 557,77, Tot mq 137 con attribuzione alla IG.ra dell'usufrutto vitalizio Controparte_1 sui suddetti immobili;
ii. il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999; iii. le spese notarili per il trasferimento dell'immobile al figlio e la costituzione di usufrutto vitalizio in favore della moglie verranno sostenute e suddivise in parti uguali tra il IG. e Parte_1 IG.ra ; Controparte_1 iv. a decorrere dal giorno del trasferimento a della nuda proprietà dell'immobile identificato Per_1 sito in Sangano (TO), Via Merlino n. 25 identificato al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 2,
Cat. A/2, Classe 2, rendita € 697,22, Tot mq 205 e della relativa autorimessa di pertinenza identificata al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, rendita € 557,77, Tot mq 137 con conseguente attribuzione di usufrutto vitalizio sui medesimi alla IG.ra
[...]
le spese per i predetti immobili verranno così suddivise: le spese ordinarie CP_1
pagina 3 di 4 rimarranno in capo alla madre usufruttuaria, mentre le spese straordinarie saranno interamente a carico del figlio nudo proprietario;
v. l'immobile sito in Sangano (TO), Via Merlino n. 25 identificato al NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 4, Cat. A/2, Classe 1, rendita € 271,14, Tot mq 97 e della relativa autorimessa di pertinenza NCEU al Foglio 13, Numero 168, sub. 5, Cat. C/6, Classe 2, rendita € 278,89, Tot mq 69 rimarrà invece in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% cadauno;
gli stessi si impegnano a sottoscrivere con il IG. contratto di locazione ad uso abitativo della durata di anni Parte_2
4+4 con canone mensile pari ad € 500,00, canone che verrà suddiviso tra le parti in pari misura.
Allo stesso modo verranno ripartite tra i proprietari tutte le spese straordinarie relative a detto immobile, compresi i premi relativi a una eventuale polizza fabbricato;
vi. la IG.ra rinuncia a percepire dal IG. la somma Controparte_1 Parte_1 periodica di € 150,00 a titolo di assegno divorzile con conseguente rinuncia a tutti i diritti economici da esso discendenti (TFR, Pensione di reversibilità etc), e ciò a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza;
vii. il IG. rinuncia espressamente ad ogni pretesa relativa a vedersi riconosciuta Parte_1 una indennità di occupazione da parte della IG.ra per tutti i mesi in cui Controparte_1 ella ha abitato nella ex casa coniugale e per quelli maturati sino al giorno del trasferimento dell'immobile al figlio;
Per_1 viii. il IG. ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali Pt_1
e, con l'esatto adempimento degli impegni di cui al presente accordo, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver risolto ogni questione economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2024
Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Cristina Bonaudo
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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