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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2024, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1579 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Renzulli;
ricorrente
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo Controparte_1 C.F._2
Rogato; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
05.07.2001, dalla cui unione nascevano (maggiorenne) e (11.6.2008), chiedeva la Per_1 Per_2
modifica delle condizioni del divorzio congiunto pronunciato con sentenza n. 231/2019 pubblicata il 6.2.2019, deducendo che, rispetto all'epoca dello stesso le esigenze delle figlie si erano incrementate, ed in particolare allegando che raggiunta la maggiore età, aveva intrapreso Per_1
gli studi universitari presso l'Università di Catanzaro ed aveva lì condotto in locazione una stanza;
chiedeva, pertanto, l'aumento del contributo per il mantenimento delle figlie. Il resistente, nel costituirsi, si opponeva alla domanda.
All'udienza del 5.11.2024 le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, davano atto di aver raggiunto un accordo volto a definire in via consensuale il presente procedimento e il G.I. riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Non ravvisandovi ragioni di segno contrario, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 5.11.2024, il quale prevede, a modifica delle condizioni di divorzio, che il sig. versi, direttamente in favore della figlia un contributo mensile per il suo CP_1 Per_1
mantenimento nella misura di € 600,00, nonché, in favore della ricorrente, un contributo mensile di
€ 430,00 per il mantenimento della figlia (importi da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_2
ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie con riferimento ad entrambe le figlie.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini indicati in parte motiva;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 20/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1579 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Renzulli;
ricorrente
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo Controparte_1 C.F._2
Rogato; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
05.07.2001, dalla cui unione nascevano (maggiorenne) e (11.6.2008), chiedeva la Per_1 Per_2
modifica delle condizioni del divorzio congiunto pronunciato con sentenza n. 231/2019 pubblicata il 6.2.2019, deducendo che, rispetto all'epoca dello stesso le esigenze delle figlie si erano incrementate, ed in particolare allegando che raggiunta la maggiore età, aveva intrapreso Per_1
gli studi universitari presso l'Università di Catanzaro ed aveva lì condotto in locazione una stanza;
chiedeva, pertanto, l'aumento del contributo per il mantenimento delle figlie. Il resistente, nel costituirsi, si opponeva alla domanda.
All'udienza del 5.11.2024 le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, davano atto di aver raggiunto un accordo volto a definire in via consensuale il presente procedimento e il G.I. riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Non ravvisandovi ragioni di segno contrario, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 5.11.2024, il quale prevede, a modifica delle condizioni di divorzio, che il sig. versi, direttamente in favore della figlia un contributo mensile per il suo CP_1 Per_1
mantenimento nella misura di € 600,00, nonché, in favore della ricorrente, un contributo mensile di
€ 430,00 per il mantenimento della figlia (importi da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_2
ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie con riferimento ad entrambe le figlie.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- modifica le condizioni del divorzio nei termini indicati in parte motiva;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 20/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma